Legge regionale n. 16 del 09 aprile 2019  ( Versione vigente )
Istituzione del Fattore famiglia
(B.U. 11 aprile 2019, 3° suppl. al n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, in attuazione degli articoli 31 e 53 della Costituzione, nonché dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 11, commi 2 e 3 dello Statuto , nonché nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, istituisce il Fattore famiglia quale specifico strumento integrativo per la determinazione dell'accesso alle prestazioni erogate dalla Regione e dai soggetti aventi titolo negli ambiti di applicazione di cui all'articolo 3.
Art. 2. 
(Definizione)
1. 
Ai fini della presente legge e fatti salvi i principi della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente-ISEE), il Fattore famiglia è un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che integra ogni altro indicatore, coefficiente o quoziente, comunque denominato, negli ambiti di applicazione di cui all'articolo 3.
Art. 3. 
(Ambiti di applicazione)
1. 
Il Fattore famiglia trova applicazione, tenendo conto delle diverse modalità di erogazione delle prestazioni, nei seguenti ambiti:
a) 
prestazioni sociali e sanitarie, comprese le compartecipazioni alla spesa;
b) 
servizi socio-assistenziali;
c) 
misure di sostegno per l'accesso all'abitazione principale;
d) 
servizi scolastici, di istruzione e formazione, anche universitari, comprese le erogazioni di fondi per il sostegno al reddito e per la libera scelta educativa;
e) 
trasporto pubblico locale.
2. 
La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1, può estendere l'applicazione ad ulteriori ambiti rispetto a quelli individuati al comma 1.
Art. 4. 
(Criteri e modalità attuative del Fattore famiglia)
1. 
I criteri e le modalità attuative del Fattore famiglia sono determinati con apposito provvedimento della Giunta regionale, previo parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 5 e delle commissioni consiliari competenti e sono aggiornati ogni tre anni con le medesime modalità.
2. 
Nella determinazione dei criteri e delle modalità attuative di cui al comma 1, la Giunta regionale tenuto conto della rilevanza del numero dei componenti del nucleo familiare, compresi i minori in affido, provvede:
a) 
alla definizione di specifiche agevolazioni integrative di quelle previste dalla normativa statale che tengano conto, a parità di altri fattori:
1) 
della presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e di non autosufficienti, così come individuate ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013 ;
2) 
della composizione del nucleo familiare, dell'età dei figli e dello stato di famiglia monogenitoriale, nonché, nel caso di genitori separati, del contributo per il mantenimento dei figli stabilito a seguito di provvedimento dall'autorità giudiziaria;
b) 
all'introduzione di elementi di priorità per le famiglie che hanno in essere un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, per la presenza di persone anziane, non autosufficienti ovvero diversamente abili, nonché per le madri in accertato stato di gravidanza, in coerenza con gli ambiti e i servizi ai quali il Fattore famiglia viene applicato.
3. 
Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i componenti dei nuclei familiari che abbiano adempiuto al pagamento delle imposte regionali.
Art. 5. 
(Osservatorio per l'attuazione del Fattore famiglia)
1. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio provvedimento l'Osservatorio per l'attuazione del Fattore famiglia, di seguito denominato Osservatorio e, sentita la commissione consiliare competente, ne approva il regolamento che ne disciplina il funzionamento e ogni ulteriore aspetto non previsto dal presente articolo.
2. 
L'Osservatorio, che dura in carica tre anni, è composto dalla associazioni regionali operanti negli ambiti di applicazione di cui all'articolo 3, individuate con il provvedimento di cui al comma 1, da tre consiglieri regionali, di cui due della maggioranza e uno della minoranza, designati dal Consiglio regionale, da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dall'assessore regionale competente o suo delegato con funzione di presidente.
3. 
Ai membri dell'Osservatorio non compete alcun compenso o gettone di presenza.
4. 
L'Osservatorio è convocato dal presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Agli adempimenti dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disciplinate dall'ordinamento regionale.
5. 
L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) 
esprime il parere preventivo sui criteri e sulle modalità attuative di cui all'articolo 4, nonché su ogni provvedimento regionale che incida sugli ambiti di applicazione di cui all'articolo 3;
b) 
effettua il monitoraggio degli impatti del Fattore famiglia sull'efficacia dei servizi erogati e trasmette una relazione annuale alle commissioni consiliari competenti;
c) 
formula alla Giunta regionale proposte di estensione del Fattore famiglia ad ambiti di applicazione ulteriori rispetto a quelli individuati all'articolo 3.
Art.6. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno alle famiglie e di accesso alle prestazioni .
2. 
Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:
a) 
una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità;
b) 
una descrizione sintetica dei criteri e delle modalità attuative del Fattore famiglia, nonché degli eventuali casi di applicazione dell'articolo 3, comma 2;
c) 
i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari, anche in termini di minori entrate, derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo ai finanziamenti, anche cumulati con quelli previsti da altre normative.
3. 
La relazione di cui al comma 2 documenta, inoltre, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b), il contributo dato, negli ambiti di applicazione, dal Fattore famiglia all'accesso e alla fruizione delle prestazioni, il numero e le caratteristiche delle famiglie coinvolte e la loro distribuzione territoriale.
4. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2 e 3.
Art. 7. 
(Fondo Fattore famiglia)
1. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad istituire un fondo denominato Fattore famiglia finalizzato a compensare maggiori spese derivanti dalle agevolazioni sui costi dei servizi previsti dalla presente legge, cui possano accedere le amministrazioni locali interessate dal medesimo provvedimento.
Art. 8. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dalla fase di prima applicazione dell'articolo 3, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse già allocate nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.05 (Interventi per le famiglie), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
2. 
La dotazione iniziale del fondo di cui all'articolo 7 è pari a euro 50.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021 e trova copertura nelle risorse già allocate nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.05 (Interventi per le famiglie), titolo i (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 aprile 2019
Sergio Chiamparino