Legge regionale n. 12 del 05 aprile 2019  ( Versione vigente )
Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto).
(B.U. 11 aprile 2019, 3° suppl. al n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 
1. 
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto), le parole "
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
" sono sostituite dalle seguenti: "
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 30/2008 , sono inseriti i seguenti: "
1 bis.
La Regione, anche al fine della riduzione dei costi delle operazioni di bonifica, promuove mediante la definizione di linee guida:
a)
l'impiego di siti estrattivi inattivi, prioritariamente in sotterraneo, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti contenenti amianto al fine di rendere efficaci ed efficienti le operazioni di bonifica sul territorio regionale;
b)
metodi alternativi allo smaltimento dell'amianto in discarica attraverso la sperimentazione di nuove tecniche di recupero in sicurezza, in conformità con i principi comunitari delle migliori tecniche disponibili, tenendo conto delle innovazioni della ricerca scientifica.
1 ter.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua i criteri ambientali per la localizzazione, a grande scala, di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti contenenti amianto.
1 quater.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per la definizione di compensazioni in favore dei territori che ospitano impianti per lo smaltimento dell'amianto, anche mediante metodologie alternative allo smaltimento in discarica.
1 quinquies.
Ai fini di quanto previsto dal comma 1 bis, lettera b), la Regione promuove la collaborazione con le strutture accademiche in raccordo con le attività svolte dal Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto di cui al comma 2 e con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Le attività svolte sono finalizzate alla valutazione dell'efficienza, dell'applicabilità e della sostenibilità ambientale ed economica di metodologie alternative allo smaltimento dell'amianto in discarica.
".
Art. 2 
(Sostituzione dell' articolo 6 della l.r. 30/2008 )
1. 
L'articolo 6 della 1.r. 30/2008 è sostituito dal seguente: "
Art. 6
(Informazione alla popolazione)
1.
Al fine di garantire l'informazione sulle problematiche dell'amianto e sulle corrette modalità di gestione dei manufatti contenenti amianto, nonché di favorire la diffusione delle buone pratiche, la Giunta regionale indirizza e coordina l'attivazione di sportelli amianto presso le amministrazioni comunali, privilegiando sportelli a valenza sovracomunale gestiti da comuni associati.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale dispone appositi contributi di cui definisce l'entità, i criteri e le modalità di erogazione con apposito provvedimento, informata la commissione consiliare competente.
3.
Sulla base delle indicazioni regionali di cui al comma 1, i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL) e in raccordo con il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto, promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulle problematiche relative alla presenza di amianto.
".
Art. 3 
(Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 30/2008 )
1. 
Dopo l' articolo 8 della l.r. 30/2008 è inserito il seguente: "
Art. 8 bis
(Gestione dell'amianto nelle infrastrutture della rete acquedottistica regionale)
1.
Gli impianti, di cui al'articolo 2, comma 1, lettera b), comprendono le infrastrutture del sistema acquedottistico. La Giunta regionale definisce linee guida per il prelievo e l'analisi delle acque del sistema acquedottistico al fine della ricerca di fibre di amianto.
2.
La ricognizione delle infrastrutture, prevista dai piani d'ambito di cui all' articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), contiene le informazioni relative alla presenza di tubazioni e di altri manufatti contenenti amianto.
3.
La Regione, nell'ambito delle attività di mappatura dell'amianto, acquisisce, aggiorna e pubblica online i dati relativi alla lunghezza complessiva delle tubazioni contenenti amianto mappate nella rete acquedottistica e la loro percentuale rispetto a quelle in altro materiale.
".
Art. 4 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto all'attuazione degli interventi, delle linee guida e delle misure di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse già disciplinate dall'ordinamento regionale, nei limiti delle risorse stanziate a finanziamento della l.r. 30/2008 .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 aprile 2019
Sergio Chiamparino