Legge regionale n. 10 del 26 marzo 2019  ( Versione vigente )
Ulteriori disposizioni di riordino dell'ordinamento regionale.
(B.U. 28 marzo 2019, 4° suppl. al n. 13)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il quinto comma dell'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa) è sostituito dal seguente: "
5.
Dalle quote da versare alla Regione ai sensi dei commi precedenti, le cooperative a proprietà indivisa possono trattenere a titolo definitivo, a decorrere dall'ottavo anno successivo a quello in cui ha avuto luogo la stipula della convenzione ai sensi dell' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , il 15 per cento della quota di cui alla lettera a), precedentemente rivaluta, per alimentare il fondo di manutenzione straordinaria nonché per sopraggiunti oneri imprevisti relativi agli interventi finanziati, gestito dalle cooperative medesime, al quale contribuiscono, ove necessario, con proprie quote. A decorrere dalle rivalutazioni relative all'anno 2020, la percentuale può essere elevata di un ulteriore 10 per cento a seguito di situazioni urgenti ed indifferibili evidenziate nel bilancio delle cooperative, certificato ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).
".
Art. 2. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 7 bis alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie") il periodo "
in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio
" è sostituito dal seguente: "
in cui sia stata esercitata l'azione penale da parte del Pubblico Ministero attraverso la richiesta di rinvio in giudizio o il decreto di citazione in giudizio
".
Art. 3. 
1. 
Il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della società per azioni denominata Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. - Piemonte). Soppressione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES-Piemonte)), è abrogato.
Art. 4. 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), le parole "
fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera a)
" sono sostituite dalle seguenti: "
fatta eccezione per i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b)
".
2. 
Al comma 1, dell'articolo 11 della l.r. 3/2010 , le parole: "
anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed i)
" sono sostituite dalle seguenti: "
anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed i)
".
Art. 5. 
1. 
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale) sono aggiunte infine le parole: "
e del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell' articolo 49 quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
".
2. 
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 1/2019 é sostituita dalla seguente: "
a)
agli uffici comunali, al comando dei vigili del fuoco e all'ASL territorialmente competenti per l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza;
".
3. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 95 della l.r. 1/2019 le parole: "
euro 300,00 per ettaro o frazione di ettaro
" sono sostituite dalle seguenti: "
euro 300,00 per ettaro, proporzionale alla superficie,
".
4. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 95 della l.r. 1/2019 le parole: "
euro 150,00 per ettaro o frazione di ettaro
" sono sostituite dalle seguenti: "
euro 150,00 per ettaro, proporzionale alla superficie,
".
5. 
Al comma 3 dell'articolo 99 della l.r. 1/2019 le parole: "
euro 250,00
" sono sostituite dalle seguenti. "
euro 300,00
".
6. 
Al comma 5 dell'articolo 99 della l.r. 1/2019 le parole: "
da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00
" sono sostituite dalle seguenti: "
da euro 5.000,00 ad euro 15.000,00
".
7. 
Al comma 3 dell'articolo 102 della l.r. 1/2019 le parole: "
euro 500,00
" sono sostituite dalle seguenti: "
euro 750,00
".
8. 
Al comma 4 dell'articolo 102 della l.r. 1/2019 le parole: "
euro 250,00
" sono sostituite dalle seguenti: "
euro 300,00
".
9. 
Al comma 9 dell'articolo 102 della l.r. 1/2019 le parole: "
euro 500,00
" sono sostituite dalle seguenti: "
euro 750,00
".
10. 
Il comma 2 dell'articolo 104 della l.r. 1/2019 è sostituito dal seguente: "
2.
L'accertamento di non conformità, come definite all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c) del r.r. 3/2016 , comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1000,00.
".
Art. 6. 
1. 
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo) vige nuovamente fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 37 della l.r. 1/2019 .
Art. 7. 
1. 
La lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità) è sostituita dalla seguente: "
d)
promuove il ruolo del Disability Manager, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità), e ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ) e all' articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
".
Art. 8. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), è aggiunto il seguente: "
2 bis.
É vietato l'abbruciamento dei residui colturali del riso nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 marzo dell'anno successivo. A tale divieto si deroga in presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta. Tali suoli sono individuati mediante specifico provvedimento della Giunta regionale.
".
Art. 9. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non derivano nuovi o maggiori oneri diretti o indiretti a carico del bilancio regionale, in quanto agli stessi si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disciplinate nell'ordinamento regionale.
Art. 10. 
(Contributo regionale alla candidatura del Comune di Torino all'organizzazione del torneo internazionale di tennis Atp Finals)
1. 
Al fine di sostenere la candidatura del Comune di Torino per l'organizzazione del torneo internazionale di tennis professionistico Atp Finals 2021-2025 e di concorrere alla copertura del correlato piano finanziario, è stabilito un contributo pluriennale complessivo pari a euro 7.500.000,00.
2. 
Per l'esercizio 2021, il correlato impegno finanziario pari ad euro 600.000,00, è garantito dalle risorse già stanziate per grandi eventi sportivi nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti).
3. 
Per il finanziamento della quota pari a ad euro 6.900.000,00 è autorizzata la spesa annuale di euro 1.725.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari compresi tra il 2022 ed il 2025.
Art. 11. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 marzo 2019
Sergio Chiamparino