Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato).
(B.U. 24 dicembre 2019, 6° suppl. al n. 51)
La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello
Statuto , ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12
)
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) è inserito il seguente: "
La spesa annuale di cui al comma 2, non utilizzata in ciascun esercizio è portata in aumento della disponibilità di spesa per l'anno successivo e comunque non oltre la fine della legislatura. ".
2 bis.
Art. 2.
(Modifiche all'
articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39
)
1.
Dopo il
comma 3 bis dell'articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) è inserito il seguente: "
Le risorse finanziarie di cui ai commi 3 e 3 bis, non utilizzate in ciascun anno sono portate in aumento delle disponibilità finanziarie per l'anno successivo e comunque non oltre la fine del mandato del presidente, del vice presidente e degli assessori della Giunta regionale, assegnatari delle risorse necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale, nonché dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assegnatari delle risorse necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale. ".
3 ter.
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio rispettivamente della Giunta e del Consiglio regionale.
Art. 4.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 dicembre 2019
Alberto Cirio