Legge regionale n. 22 del 10 dicembre 2019  ( Versione vigente )
Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie.
(B.U. 10 dicembre 2019, 3° suppl. al n. 49)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2018)
1. 
I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018.
2. 
Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 sono rappresentate nell'allegato A.
Art. 2. 
(Fondo di cassa)
1. 
Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2019 è determinato in euro 298.680.503,50 in conformità con quanto disposto dall' articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2019, n. 20 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018).
Art. 3. 
(Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2018)
1. 
Ai sensi dell' articolo 7, comma 1 della l.r. 20/2019 ed in coerenza con il giudizio di parificazione del rendiconto 2018 della Regione da parte della Corte dei conti, Sezione di controllo per il Piemonte, assunto con dispositivo n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 è rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.955.062.091,56.
2. 
Ai sensi dell' articolo 7, comma 4 della l.r. 20/2019 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo pari ad euro 6.605.268.519,77 di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto dalle deliberazioni del Consiglio regionale in applicazione delle vigenti normative.
Art. 4. 
(Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2018)
1. 
Le iscrizioni di quote di avanzo in entrata e i corrispondenti accantonamenti in spesa, disposti sull'esercizio 2019 dall' articolo 9 della legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021), in applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto 2018, sono integralmente cancellate dalle scritture contabili dell'esercizio e sostituite con le iscrizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. 
In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2018, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, pari per la Regione ad euro 106.963.014,91, è iscritta in entrata una quota di avanzo di pari importo, applicata in spesa secondo la seguente suddivisione, dettagliatamente articolata nell'allegato B):
a) 
in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2018 euro 11.200.693,45 destinati al fondo rischi da contenzioso;
b) 
in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2018 euro 4.651.122,09 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili ed euro 91.111.199,37 per vincoli derivanti da trasferimenti.
3. 
In attuazione dell' articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2016) è consentita l'applicazione alle annualità del bilancio di previsione 2019-2021 delle quote annuali pari ad euro 4.209.235.336,27, iscritte in entrata ed applicate in spesa, relative al Fondo anticipazioni liquidità (FAL) costituito ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 .
[1]
4. 
Al prelievo di somme ricomprese nell'allegato B di cui al comma 2 ed iscritte nella missione 20 (Fondi ed accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 5. 
(Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2021)
1. 
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2019 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C - tabella n. 1 per le entrate e all'allegato D - tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 531.809.876,39 quanto alla previsione di competenza ed aumentato di euro 1.204.271.600,25 per le entrate e di euro 1.183.253.746,81 per le spese, quanto alla previsione di cassa.
2. 
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C - tabella n. 1 per le entrate e all'allegato D - tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 115.846.797,43, quanto alla previsione di competenza.
3. 
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C - tabella n. 1 per le entrate e all'allegato D - tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 27.031.869,43, quanto alla previsione di competenza.
Art. 6. 
(Debito fuori bilancio a seguito di sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte)
1. 
A seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione Prima, del 30 maggio 2019 n. 00643/2019, con la quale si dispone la condanna della Regione Piemonte al pagamento della somma di euro 11.593.577,00 nei confronti della Fondazione Ordine Mauriziano, è riconosciuto, ai sensi ed in applicazione dell' articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), un debito fuori bilancio di pari importo.
2. 
Al debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2019 in un apposito fondo vincolato denominato "Debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell' articolo 73 del d.lgs. 118/2011 ", collocato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
3. 
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 2 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 7. 
(Altri debiti fuori bilancio)
1. 
A seguito della ricognizione effettuata dagli uffici regionali e risultante agli atti, riguardo all'anticipazione delle risorse per l'aumento del capitale sociale della Società Villa Melano S.p.a. effettuata ai sensi della convenzione di cui al repertorio n. 8700 del 9 dicembre 2003 tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.a. e passata in carico a Finpiemonte Partecipazioni S.p.a., è riconosciuta, ai sensi ed in applicazione dell' articolo 73, comma 1, lettera c), del d.lgs. 118/2011 , la legittimità del relativo debito fuori bilancio.
2. 
L'ammontare del debito fuori bilancio di cui al comma 1 è quantificato in un importo pari a euro 423.597,50, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2019 in un apposito fondo vincolato denominato "Fondo per la copertura degli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dalla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e con le società partecipate e controllate", collocato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
3. 
A seguito della ricognizione effettuata dagli uffici regionali e risultante agli atti, è riconosciuta, ai sensi ed in applicazione dell' articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011 , la legittimità dei debiti fuori bilancio relativi alle spese legali a seguito di sentenze esecutive, per un importo complessivo pari ad euro 56.088.19.
4. 
Alla copertura delle spese di cui al comma 3 si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2019 in un apposito fondo vincolato denominato "Debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell' articolo 73 del d.lgs. 118/2011 ", collocato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
5. 
Al prelievo delle somme di cui ai commi 2 e 4, si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.
6. 
A seguito della ricognizione effettuata dagli uffici regionali e risultante agli atti, riguardo alla gestione della partecipazione regionale in T.N.E. S.p.a. di cui alla Convenzione con FinPiemonte S.p.a., repertorio 10748/2005, è riconosciuta, ai sensi ed in applicazione dell' articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011 , la legittimità del debito fuori bilancio derivante dagli oneri per il periodo 1°gennaio 2013 - 31 dicembre 2013.
7. 
L'ammontare del debito fuori bilancio di cui al comma 6 è quantificato in un importo pari a euro 24.000,00, al lordo dell'IVA, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2019 su un apposito stanziamento denominato "Compensi da erogare a FinPiemonte S.p.a. ai sensi della l.r. 15/2005 ", collocato nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
Art. 8. 
(Finanziamento al Fondo per la realizzazione dell'azione 2.a "Servizi di consulenza specialistica per la definizione di piani di sviluppo e rilancio e per l'accompagnamento in fase di implementazione rivolti ad imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche")
1. 
Lo stanziamento di euro 1.000.000,00 derivante dal Fondo interventi previsti dal IV, V e VI bando della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), allocato in FinPiemonte S.p.a., è destinato al finanziamento del Fondo per la realizzazione dell'azione 2.a "Servizi di consulenza specialistica per la definizione di piani di sviluppo e rilancio e per l'accompagnamento in fase di implementazione rivolti ad imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche", di cui all' articolo 43 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro).
Art. 9. 
(Programmazione del servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile)
1. 
Ai fini della corretta programmazione del servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, è autorizzata la sottoscrizione di contratti quinquennali, per il periodo 2021-2025, con una previsione di spesa riferita all'anno 2021 non superiore alla somma iscritta alla missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile), capitoli 111891, 135260 e 136446 dell'esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
2. 
Per le annualità 2022-2025, l'iscrizione dello stanziamento di spesa di cui al comma 1 è prevista, nel limite massimo di euro 1.515.554,00 annui, nella missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile).
Art. 10. 
(Trasferimenti all'Ente di gestione dei Sacri Monti per il sostegno della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a destinare sul capitolo 169976/0, di cui alla missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, risorse finanziarie per l'ammontare di euro 150.000,00 a favore dell'Ente di gestione dei Sacri Monti finalizzate alla copertura degli oneri per le spese correnti della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa, a fronte di specifica autonoma rendicontazione da presentare all'Ente di gestione dei Sacri Monti, definita da apposita convenzione stipulata tra questo e l'Ente autonomo laicale di culto del Santuario di Oropa.
Art. 11. 
(Assegnazione di un contributo alla Città metropolitana di Torino per il recupero dell'immobile confiscato alla mafia sito a San Giusto Canavese -Torino)
1. 
Al fine di contribuire ai lavori di restauro e garantire l'agibilità dell'immobile confiscato alla mafia sito a San Giusto Canavese (Torino), assegnato dall'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata alla Città metropolitana di Torino, è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, nella missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale), lo stanziamento di euro 100.000,00 nell'esercizio 2020.
Art. 12. 
(Progetti di sviluppo economico e culturale della Città di Torino)
1. 
Al fine di promuovere ed incentivare iniziative di sviluppo economico e culturale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 una spesa di euro 500.000,00 a favore della Città di Torino, iscritta in apposito capitolo nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
2. 
Alla copertura delle somme di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
Art. 13. 
(Realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la Strada provinciale 175 e la viabilità interportuale S.I.TO.)
1. 
Al fine di realizzare una rotatoria viabile in corrispondenza tra l'intersezione della Strada provinciale 175 e la viabilità di accesso all'interporto S.I.TO. è riconosciuto un corrispettivo in conto capitale per un importo di euro 723.000,00 da erogarsi nell'esercizio finanziario 2020 alla società S.I.TO. S.p.a.
[2]
2. 
Alla spesa prevista si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte su apposito capitolo di spesa denominato 'Realizzazione di rotatoria presso l'intersezione tra la SP 175 e la viabilità interportuale-spese' nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali), titolo 2 (Spese in conto capitale), magroaggregato 202 (Investimenti fissi lordi).
[3]
3. 
La Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica è autorizzata a stipulare un'apposita convenzione attuativa con S.I.TO. S.p.a. al fine di regolare i rapporti tra le parti.
Art. 14. 
(Allegati all'assestamento di bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati:
a) 
riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);
b) 
riepilogo generale delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato F);
c) 
quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate per titoli e alle spese per titoli (allegato G);
d) 
prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato H);
e) 
prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);
f) 
prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato L);
g) 
nota integrativa all'assestamento del bilancio 2019-2021 (allegato M);
h) 
variazioni del bilancio riportanti i dati d'interesse del Tesoriere (allegato N);
i) 
relazione del Collegio dei revisori dei conti (allegato O).
Art. 15. 
1. 
L' articolo 38 della legge regionale 26 gennaio 2009, n 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) è sostituito dal seguente: "
Art. 38.
(Definizione di microstazioni)
1.
Sono definite come microstazioni, nell'ambito delle stazioni definibili di interesse locale ai sensi dell'articolo 37, le aziende che soddisfano almeno due dei seguenti criteri:
a)
stazioni con un numero di impianti, tappeti esclusi, inferiore a nove e un numero di chilometri di pista inferiore a venti;
b)
stazioni con un numero di unità lavorative annue (ULA) di personale dipendente addetto all'attività funiviaria inferiore a dodici;
c)
stazioni con un fatturato netto annuo da attività funiviaria, inferiore a euro 2.000.000,00.
2.
Le stazioni di sci di fondo sono definite microstazioni.
".
Art. 16. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019) è sostituito dal seguente: "
1.
La spesa corrente per l'istituzione del registro regionale di cui all'articolo 15 è quantificata nel biennio 2019-2020, rispettivamente in euro 15.000,00 e in euro 67.540,00 e iscritta nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.08 (Statistica e sistemi informativi) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. A tal fine è istituito un apposito capitolo di spesa denominato ''Oneri per l'attuazione dell' articolo 15 della l.r. 6/2017 - Istituzione del registro informatico regionale dei contrassegni disabili'' che presenta la necessaria dotazione finanziaria.
".
Art. 17. 
1. 
Il comma 3 bis dell'articolo 26 della legge regionale 5 aprile 2018 n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020) è sostituito dal seguente: "
3 bis.
Con riferimento ai mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.a., le economie derivanti dalla rinegoziazione di cui al comma 1 sono destinate, a partire dall'esercizio 2019:
a)
all'estinzione dei derivati in essere, o di loro componenti ed opzioni, dopo aver attentamente valutato la convenienza economica complessiva dell'operazione medesima, nel rispetto dei principi di finanza pubblica, contemperando l'esigenza di realizzare futuri risparmi, quantificabili al momento della chiusura di contratti derivati in essere, con il rischio che eventuali oscillazioni dei tassi riducano in maniera consistente i benefici dell'intera operazione posta in essere;
b)
in via residuale, ovvero nel caso in cui non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), per spese di investimento.
".
2. 
Dopo il comma 3 bis dell'articolo 26 della l.r. 4/2018 è inserito il seguente: "
3 ter.
Per le operazioni di cui alla lettera a) del comma 3 bis la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di Finpiemonte S.p.a. tramite specifico mandato con rappresentanza, a valere sulle risorse appositamente stanziate nella missione 50 (Debito pubblico), programma 50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), dell'esercizio finanziario 2019 del bilancio regionale.
".
Art. 18. 
(Sostituzione dell'allegato E della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 )
1. 
Ai fini della riprogrammazione pluriennale delle entrate derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.a., di cui all' articolo 22, comma 2 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020), l'allegato E della legge citata, contenente la destinazione in spesa delle risorse per investimenti, è sostituito dall'allegato P) alla presente legge.
Art. 19. 
(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2019 , n.1)
1. 
Al comma 5 dell'articolo 109 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) le parole "
all'anno 2020
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'anno 2021
".
2. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 109 della l.r. 1/2019 è aggiunto il seguente: "
6 bis.
I fondi giacenti presso ARPEA e quelli in corso di trasferimento per le erogazioni ai sensi delle leggi regionali abrogate dall'articolo 110 si intendono trasferiti ai sensi della presente legge.
".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 110 della legge regionale 1/2019 le parole "
all'anno 2020
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'anno 2021
".
Art. 20. 
1. 
Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie di cui all'allegato 13 è integrato con i seguenti capitoli:
capitolo 185541 (Contributi per il soccorso, per il turismo alpino speleologico - legge regionale 30 maggio 1980, n.67 );
capitolo 149055 (Fondo regionale di protezione civile per le attività conseguenti il primo intervento, il soccorso e il superamento dell'emergenza e la solidarietà ad integrazione delle disponibilità degli enti locali - legge 225/1992 , legge regionale 44/2000 e legge regionale 7/2003 );
capitolo 185871 (Contributi alle associazioni di volontariato antincendi boschivi per spese di funzionamento, formazione, prevenzione ed estinzione, oneri assicurativi - articolo 4, legge regionale 16 /1994 );
capitolo 151003 (Contributi per attività di protezione civile effettuate da enti locali e da gruppi comunali di protezione civile - legge regionale 14 aprile 2003, n.7 );
capitolo 144351 (Fondo per le spese relative allo svolgimento delle attività di interesse regionale da parte dei vigili del fuoco in attuazione della convenzione tra Regione Piemonte e Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. - trasferimenti correnti amministrazioni centrali);
capitolo 149827 (Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite - legge regionale 34/1998 );
capitolo 217246 (Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali in attuazione dell' articolo 1 della legge regionale 7/2018 - edilizia scolastica).
Art. 21. 
1. 
La relazione al Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018, di cui all'allegato 1) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 20 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018) è integrata come segue:
a) 
all'allegato 2) di cui alla relazione dell'allegato 1, dopo il ''Totale risorse vincolate (I) + (t) + (f) + (e) + (v)'', sono aggiunte le righe riportate nell'allegato Q) alla presente legge;
b) 
dopo l'allegato 5) di cui alla relazione dell'allegato 1, è inserito l'allegato 6) ''Composizione e modalità di copertura del disavanzo al 31.12.2018'', di cui all'allegato R) alla presente legge.
Art. 22. 
(Abrogazioni di norme)
1. 
L' articolo 4 della legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021) è abrogato.
4. 
L' articolo 11 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie) è abrogato.
Art. 23. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 dicembre 2019
Alberto Cirio


Note:

[1] AVVISO DI RETTIFICA, BUR 51, s. 3 del 19/12/2019: Per mero errore materiale all'articolo 4, comma 3 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie), pubblicata sul 3° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 49 in data 10 dicembre 2019, è stato riportato "legge 28 dicembre 2015, n. 218" anzichè "legge 28 dicembre 2015, n. 208".

[2] Nel comma 1 dell'articolo 13 la parola "contributo" è stata sostituita dalla parola "corrispettivo" ad opera del comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 15 del 2020.

[3] Il comma 2 dell'articolo 13 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 88 della legge regionale 15 del 2020.

[4] AVVISO DI RETTIFICA BUR 4, s. 4 del 23 gennaio 2020: Con riferimento alla legge regionale n. 22 del 10 dicembre 2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 49 - 3° supplemento - del 10 dicembre , per mero errore materiale sono state inserite le pagine nn. 20 e 21 non pertinenti all'allegato M). Si procede inoltre a rettificare l'allegato R) pubblicato, per mero errore materiale, privo della seconda pagina integrativa, relativa alle modalita' di copertura del disavanzo al 31.12.2018. Si provvede qui di seguito alla ripubblicazione corretta degli allegati M) ed R).

[5] AVVISO DI RETTIFICA BUR 4, s. 4 del 23 gennaio 2020: Con riferimento alla legge regionale n. 22 del 10 dicembre 2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 49 - 3° supplemento - del 10 dicembre , per mero errore materiale sono state inserite le pagine nn. 20 e 21 non pertinenti all'allegato M). Si procede inoltre a rettificare l'allegato R) pubblicato, per mero errore materiale, privo della seconda pagina integrativa, relativa alle modalita' di copertura del disavanzo al 31.12.2018. Si provvede qui di seguito alla ripubblicazione corretta degli allegati M) ed R).