Legge regionale n. 20 del 07 agosto 2019  ( Versione vigente )
Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018.
(B.U. 08 agosto 2019, 2° suppl. al n. 32)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Approvazione del rendiconto)
1. 
Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018, redatto in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), è approvato con le risultanze e secondo i prospetti di cui all'allegato 1 alla presente legge.
Art. 2. 
(Entrate e spese di competenza)
1. 
Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2018 è definito nel rendiconto in euro 13.229.504.463,67, di cui euro 10.792.988.277,23 già riscosse e versate ed euro 2.436.516.186,44 ancora da riscuotere.
2. 
Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2018 è definito nel rendiconto in euro 13.028.115.034,43, di cui euro 10.092.583.466,18 già pagate ed euro 2.935.531.568,25 ancora da pagare.
Art. 3. 
(Residui attivi e residui passivi degli esercizi finanziari 2017 e precedenti)
1. 
I residui attivi degli esercizi 2017 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, risultano stabiliti dal rendiconto in euro 5.202.727.404,57 dei quali, nell'esercizio 2018, sono stati riscossi e versati euro 1.559.381.233,11 e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2018 euro 3.643.346.171,46.
2. 
I residui passivi degli esercizi 2017 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, risultano stabiliti dal rendiconto in euro 7.152.721.246,23 dei quali, nell'esercizio 2018, sono stati pagati euro 2.127.016.020,54 e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 2018 euro 5.025.705.225,69.
Art. 4. 
(Residui attivi e residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018)
1. 
I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, ammontano complessivamente ad euro 6.079.862.357,90 e sono dati dalla somma degli accertamenti da riscuotere sulla competenza dell'esercizio 2018 di cui all'articolo 2, comma 1, per euro 2.436.516.186,44 e l'ammontare dei residui rimasti da riscuotere relativi agli esercizi 2017 e precedenti di cui all'articolo 3, comma 1, per euro 3.643.346.171,46.
2. 
I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, ammontano complessivamente ad euro 7.961.236.793,94 e sono dati dalla somma degli impegni da pagare sulla competenza dell'esercizio 2018 di cui all'articolo 2, comma 2 per euro 2.935.531.568,25 e l'ammontare dei residui rimasti da pagare relativi agli esercizi 2017 e precedenti di cui all'articolo 3, comma 2, per euro 5.025.705.225,69.
Art. 5. 
(Fondo pluriennale vincolato)
1. 
Nelle previsioni di entrata risultano iscritti il fondo pluriennale vincolato per spese correnti pari ad euro 119.356.538,85 ed il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale pari ad euro 168.151.250,72.
2. 
Nelle previsioni di spesa risultano iscritti, ripartiti per missioni e programmi, fondi pluriennali vincolati per spese correnti pari complessivamente ad euro 159.429.784,71 e fondi pluriennali vincolati per spese in conto capitale pari complessivamente ad euro 212.938.374,31.
3. 
Il fondo pluriennale vincolato iniziale di spese in conto capitale rappresentato nei prospetti allegati alla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e disposizioni finanziarie) è determinato in euro 168.151.250,72 anziché euro 168.458.038,51. Lo stanziamento di competenza della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), del titolo 2 (Spese in conto capitale) è conseguentemente rideterminato in euro 3.308.168,27.
Art. 6. 
(Situazione di cassa)
1. 
Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, come risulta dal conto presentato dal tesoriere regionale, è determinato in euro 298.680.503,50 secondo il seguente prospetto:
a) 
fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017: euro 165.910.479,88;
b) 
riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2018: euro 12.352.369.510,34;
c) 
pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2018: euro 12.219.599.486,72.
2. 
Il fondo iniziale di cassa rappresentato nei prospetti allegati alla legge regionale 20/2018 è determinato in euro 165.910.479,88 anziché euro 165.910.729,88.
Art. 7. 
(Risultato di amministrazione)
1. 
Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 è rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.955.062.091,56 come risultante dai seguenti importi:
a) 
fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018: euro 298.680.503,50;
b) 
ammontare dei residui attivi: euro 6.079.862.357,90;
c) 
ammontare dei residui passivi: euro 7.961.236.793,94;
d) 
fondo pluriennale vincolato per le spese correnti: euro 159.429.784,71;
e) 
fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale: euro 212.938.374,31.
2. 
Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, quale parte accantonata, i seguenti importi, il cui valore complessivo è pari a euro 4.513.017.140,88:
a) 
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2018: euro 201.758.834,90;
b) 
accantonamento per residui perenti regionali al 31 dicembre 2018: euro 49.427.853,26;
c) 
fondo anticipazioni liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successivi rifinanziamenti: euro 4.209.235.336,27;
d) 
fondo perdite società partecipate: euro 1.000.000,00;
e) 
fondo contenzioso: euro 16.000.693,45;
f) 
altri accantonamenti: euro 35.594.423,00, comprendente gli oneri dovuti per gli interventi di cui alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) per euro 4.000.000,00, gli oneri relativi agli interventi di cui all' articolo 12 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013) per euro 432.000,00, il fondo garanzie fidejussorie rilasciate per euro 31.162.423,00.
3. 
Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, quale parte vincolata, i seguenti importi, il cui valore complessivo è pari a euro 137.189.287,33:
a) 
vincoli derivanti da leggi e principi contabili per euro 12.180.875,01;
b) 
vincoli derivanti da trasferimenti per euro 125.008.412,32.
4. 
Sono sottratti al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, i seguenti importi il cui valore complessivo è pari a euro 6.605.268.519,77:
a) 
quota residua del disavanzo al 31 dicembre 2014: euro 1.045.014.125,38;
b) 
quota residua del disavanzo da ricognizione straordinaria dei residui ai sensi dell' articolo 3 del d.lgs. 118/2011 : euro 1.351.019.058,12;
c) 
quota residua del disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 35/2013 , ai sensi dell' articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016): euro 4.209.235.336,27.
5. 
Il recupero degli importi di cui al comma 4 è rinviato ai futuri esercizi, in applicazione alle vigenti normative.
Art. 8. 
(Stato patrimoniale e conto economico)
1. 
Sono approvati lo stato patrimoniale attivo e passivo e il conto economico secondo le risultanze e la correlata nota integrativa di cui all'allegato 2 alla presente legge.
Art. 9. 
(Rendiconto del Consiglio regionale e rendiconto consolidato)
1. 
E' allegato alla presente legge (allegato 3) il rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2019, n. 4-16146.
2. 
E' allegato alla presente legge (allegato 4) il rendiconto consolidato previsto dall' articolo 63, comma 3, del d.lgs. 118/2011 , comprensivo dei risultati del rendiconto della Regione Piemonte e del Consiglio regionale.
Art. 10. 
(Allegati al rendiconto)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati al rendiconto:
a) 
prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all' articolo 20, comma 1, del d.lgs. 118/2011 (allegato 5);
b) 
prospetto relativo ai dati SIOPE di cui all' articolo 11, comma 4, lettera l), del d.lgs. 118/2011 (allegato 6).
2. 
Ai sensi dell' articolo 40-quater della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è allegata la relazione al rendiconto generale della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2018 rilasciata dal Collegio dei revisori dei conti in data 1° luglio 2019 (allegato 7).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 agosto 2019
Alberto Cirio