Legge regionale n. 13 del 05 aprile 2019  ( Versione vigente )
Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialita' in ambito regionale. Modifiche alle leggi regionali 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) e 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione).
(B.U. 11 aprile 2019, 3° suppl. al n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 41 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è sostituito dal seguente: "
Art. 41.
(Attività di promozione regionale)
1.
La Regione riconosce e sostiene le famiglie quali soggetti fondamentali per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento unitario per ogni intervento riguardante la salute, l'educazione, lo sviluppo culturale e la sicurezza sociale di ciascuno dei suoi componenti, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. La Regione sostiene la genitorialità e promuove la natalità anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene politiche specifiche mirate a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a rafforzare i legami familiari e quelli tra le famiglie, a creare reti locali di solidarietà, a individuare precocemente le situazioni di disagio dei nuclei familiari, con particolare riguardo all'interculturalità e all'integrazione.
3.
La Regione persegue un ruolo di coordinamento delle politiche settoriali al fine di realizzare un sistema più ampio e integrato di politiche strutturali a sostegno delle famiglie, della genitorialità e della natalità.
4.
La Regione promuove il coinvolgimento, nella definizione e nell'implementazione delle politiche familiari, del sistema scolastico territoriale di ogni ordine e grado, con particolare attenzione ai micro-nidi, ai nidi d'infanzia, alle scuole dell'infanzia e alle ludoteche.
5.
In attuazione dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale la Regione e gli enti locali, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale dei territori, promuovono il coinvolgimento e la valorizzazione del terzo settore, dell'associazionismo familiare e degli operatori economici, nonché la partecipazione attiva di cittadini e famiglie favorendo esperienze di autorganizzazione.
".
Art. 2. 
(Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 )
1. 
Dopo l' articolo 41 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente: "
Art. 41 bis.
(Politiche Strutturali)
1.
In attuazione delle finalità di cui all'articolo 41, la Regione promuove l'adozione di politiche organiche e intersettoriali volte a:
a)
promuovere le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni sociali ed educative;
b)
sostenere la genitorialità e la natalità;
c)
agevolare la formazione e lo sviluppo di nuove famiglie, sostenendone attivamente i progetti di vita e favorendo l'acquisizione di autonomia da parte delle giovani generazioni, supportandole nel reperimento del lavoro e di abitazioni adeguate con idonee politiche lavorative e abitative, anche attraverso un apposito fondo sociale per gli affitti di cui alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 (Dotazione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione);
d)
sostenere la corresponsabilità paritaria dei genitori negli impegni di crescita ed educazione dei figli, sostenendo il ruolo della paternità e della maternità e favorendo l'equa distribuzione dei carichi familiari anche nei contesti di separazione della coppia genitoriale. e) favorire l'istituzione, il mantenimento e la diffusione di servizi aziendali ed interaziendali a supporto delle famiglie;
f)
sostenere i rapporti di solidarietà, cura e assistenza tra componenti del nucleo familiare e tra generazioni della rete parentale, con particolare riguardo alle politiche di sostegno e alla coprogettazione degli interventi di supporto domiciliari;
g)
promuovere le iniziative d'informazione e formazione rivolte alle famiglie e ai genitori per un approfondimento delle loro funzioni e responsabilità educative;
h)
sostenere la responsabilità sociale e la coesione dei territori in materia di politiche familiari, promuovendo il coinvolgimento attivo degli enti locali e delle organizzazioni sia lucrative sia non lucrative nei processi di pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione degli interventi;
i)
promuovere l'adozione di una fiscalità più attenta e modulata in base alle necessità delle famiglie, anche attraverso processi di studio e sperimentazione;
j)
promuovere e sviluppare idonea attività di sostegno ai genitori in situazione di vulnerabilità per migliorare le competenze educative anche al fine di evitare l'allontanamento dei minori.
".
Art. 3. 
1. 
L' articolo 42 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente: "
Art. 42.
(Centri per le famiglie)
1.
La Regione promuove e incentiva l'istituzione, nell'ambito degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, in raccordo con i consultori familiari, dei centri per le famiglie, di seguito denominati Centri, al fine di organizzare e promuovere attività di aggregazione familiare, di formazione ed educazione alla genitorialità, favorire l'informazione sui diritti e i servizi esistenti sul proprio territorio, favorire iniziative sociali e di mutuo aiuto, rendere accessibili i servizi ai cittadini e alle famiglie e sostenere sul territorio l'azione amministrativa dell'ente pubblico in ambito familiare.
2.
I Centri si collocano nel sistema dei servizi territoriali integrando e completando la rete di interventi offerti alle famiglie dai servizi sociali, sanitari, educativi e del privato sociale e si coordinano con il sistema educativo dell'infanzia, collaborando, in particolare, con i micro-nidi, i nidi d'infanzia, le scuole dell'infanzia e le ludoteche, con cui si favorisce la contiguità e la condivisione degli spazi.
3.
I Centri svolgono, in particolare, le seguenti attività a favore di cittadini e famiglie:
a)
sviluppano politiche e servizi innovativi per le famiglie e a sostegno della genitorialità e della cura dei legami;
b)
promuovono prioritariamente il ruolo attivo delle famiglie nella società anche attraverso azioni in ambito scolastico;
c)
orientano e informano sui diritti e sui servizi previsti dalla legge e dalla normativa locale in materia di benessere familiare;
d)
offrono attività di sostegno alla genitorialità, organizzano e promuovono attività di aggregazione, svolgono attività di consulenza, di mediazione familiare, di prevenzione delle situazioni di vulnerabilità e del disagio familiare nonchè di coordinamento con i consultori familiari, le ASL, i servizi per le tossicodipendenze ed il sistema scolastico rispetto alle loro funzioni, curano i rapporti e costruiscono reti con gli organismi del terzo settore e del no-profit;
e)
offrono adeguati interventi, anche diversificati, a contrasto della conflittualità genitoriale.
4.
I Centri sono organizzati anche in sinergia con altri enti e organismi pubblici e privati, valorizzando la collaborazione delle associazioni e del terzo settore.
5.
E' istituito il Coordinamento regionale dei centri per le famiglie, con obiettivi di coordinamento, formazione, valutazione e proposta sull'attività dei Centri stessi e sulle finalità di cui al presente capo. La Giunta regionale ne determina, con apposito provvedimento e sentita la commissione consiliare competente, la composizione e il funzionamento.
6.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce, con proprio provvedimento e sentita la commissione consiliare competente, l'Albo delle associazioni familiari, rivolto ai soggetti previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) che operano sul territorio regionale mediante iniziative di mutuo aiuto per attività di cura, custodia ed assistenza familiare.
".
Art. 4. 
1. 
Dopo l' articolo 42 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente: "
Art. 42 bis.
(Consulta regionale per le famiglie)
1.
E' istituita, presso l'assessorato competente in materia di politiche sociali, la consulta regionale per le famiglie, di seguito denominata Consulta, la cui durata corrisponde alla legislatura regionale ed è composta dai seguenti soggetti:
a)
il o la Presidente della Giunta regionale o persona da lui o da lei delegata con funzioni di Presidente;
b)
cinque rappresentanti delle associazioni familiari e del terzo settore;
c)
tre rappresentanti del Coordinamento regionale dei centri per le famiglie;
d)
il o la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
2.
Può altresì far parte della Consulta, su designazione dell'ente di appartenenza, uno o una rappresentante dell'Università di Torino, del Politecnico e dell'Università del Piemonte orientale.
3.
La Consulta svolge i seguenti compiti:
a)
favorisce lo svolgimento coordinato delle attività attinenti alle finalità di cui al presente capo;
b)
formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale aventi ricaduta sulle politiche per le famiglie;
c)
svolge attività di monitoraggio sull'adeguatezza e sull'efficacia delle politiche familiari realizzate dalla Regione e dagli enti locali;
d)
esprime parere obbligatorio sulle proposte legislative e sugli atti di natura regolamentare riguardanti le politiche per le famiglie;
e)
promuove iniziative e manifestazioni di particolare interesse attinenti le finalità di cui al presente capo.
4.
La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
".
Art. 5. 
1. 
L' articolo 43 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente: "
Art. 43.
(Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle città)
1.
La Regione promuove le iniziative di conciliazione dei tempi della famiglia con i tempi dei servizi e i tempi di lavoro, con riguardo alla condivisione delle responsabilità e dei carichi all'interno della famiglia e in particolare:
a)
in coerenza con gli obiettivi della programmazione, promuove e incentiva le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati, tese a una crescente flessibilità delle prestazioni, al coordinamento degli orari e al risparmio di tempo per le attività familiari, favorendo nell'accesso le famiglie in cui ciascun genitore lavora o è inserito in un processo di formazione o ricerca attiva di lavoro;
b)
promuove iniziative sperimentali per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, che consentono forme di articolazione dell'attività lavorativa volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro;
c)
promuove e incentiva la costituzione di banche del tempo, come definite dall' articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e di ogni iniziativa volta ad armonizzare i tempi delle città con i tempi di cura della famiglia;
d)
promuove l'utilizzo di procedure telematiche che consentono una migliore fruizione dei servizi on line rivolti alle famiglie.
".
Art. 6. 
1. 
Il comma secondo dell'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione) è sostituito dal seguente: "
L'ubicazione è possibilmente riferita agli altri servizi sociali, con particolare riguardo ai Centri per le famiglie e ai servizi di istruzione rivolti all'infanzia in età prescolare.
".
Art. 7. 
1. 
Al comma primo dell'articolo 11 della l.r. 3/1973 , dopo le parole "
nel territorio
" sono aggiunte le seguenti: "
e delle associazioni familiari operanti nei propri spazi, collaborando con l'Albo delle associazioni familiari istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 42, comma 6, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
".
2. 
Al comma secondo dell'articolo 11 della l.r. 3/1973 dopo le parole "
dodici membri
" sono aggiunte le seguenti: "
, garantendo la presenza di almeno un rappresentante del Centro per la famiglia, se presente.
".
Art. 8. 
(Clausola di invarianza)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 aprile 2019
Sergio Chiamparino