Legge regionale n. 11 del 27 marzo 2019  ( Versione vigente )
Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).[1]
(B.U. 04 aprile 2019, 1° suppl. al n. 14)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
La rubrica dell' articolo 5 bis della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è sostituita dalla seguente: "
Promozione dei prodotti delle aree protette
".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 5 bis della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione, nella volontà di sostenere l'economia delle imprese presenti all'interno delle aree protette e della rete Natura 2000, promuove, anche con la collaborazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle associazioni datoriali o di soggetti terzi, i prodotti agricoli, artigianali o comunque relativi all'area naturale protetta, anche attraverso la valorizzazione di specifici marchi.
".
Art. 2. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 5 quater della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
Gli enti gestori delle aree protette possono, d'intesa con la comunità del parco e previa comunicazione motivata alla Regione, introdurre biglietti di ingresso per l'intera area protetta o una parte di essa, quali il transito su strade bianche e piste forestali, o introdurre tariffe per servizi che l'ente gestore eroga.
".
Art. 3. 
1. 
Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 6 della l.r. 19/2009 , sono aggiunte le seguenti parole: "
, anche mediante apposita cartellonistica di sintesi da apporsi in corrispondenza dei principali punti di accesso
".
2. 
La lettera f4 del comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
f4 Area contigua del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi;
".
3. 
La lettera f5 del comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
f5 Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;
".
4. 
Alla fine del comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 19/2009 , sono aggiunte le seguenti lettere: "
; f12 bis Area contigua dell'Alta Val Borbera; f12 ter Area contigua del Marguareis.
".
Art. 4. 
1. 
Dopo il numero 18 ter) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 , sono aggiunti i seguenti: "
18 quater)
Parco naturale dell'Alta Val Borbera;
18 quinquies)
Parco naturale del Po piemontese;
18 sexies)
Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi;
".
2. 
Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 , è aggiunta la seguente: "
b bis)
parchi naturali a gestione locale:
1)
Parco naturale Gesso e Stura;
".
3. 
Al numero 46) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 , la parola "
Riserva naturale di Fondo Toce
" è sostituita dalla seguente: "
Riserva naturale del Fondo Toce
".
4. 
Dopo il numero 49 septies) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 , sono aggiunti i seguenti: "
49 octies)
Riserva naturale degli Stagni di Belangero;
49 novies)
Riserva naturale delle Rocche di Antignano;
49 decies)
Riserva naturale del Rio Bragna;
49 undecies)
Riserva naturale del Paludo e dei Rivi di Moasca;
49 duodecies)
Riserva naturale del Bosco del Merlino;
49 terdecies)
Riserva naturale delle Grotte di Aisone;
49 quaterdecies)
Riserva naturale di Spina verde;
".
Art. 5. 
1. 
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 , dopo le parole "
la Riserva naturale delle Grotte di Bossea
" sono inserite le seguenti: "
, la Riserva naturale delle Grotte di Aisone
".
2. 
Alla fine della lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 , sono aggiunte le seguenti: "
, la Riserva naturale del Bosco del Merlino
".
3. 
Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 , dopo le parole "
il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
" sono inserite le seguenti: "
, il Parco naturale dell'Alta Val Borbera
".
4. 
La lettera h) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
h)
Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Po piemontese, il Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi, il Parco naturale della Collina di Superga, la Riserva naturale di Castelnuovo Scrivia, la Riserva naturale del Torrente Orba, la Riserva naturale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale del Mulino Vecchio, la Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano;
".
5. 
Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 , dopo le parole "
la Riserva naturale della Val Sarmassa
" sono inserite le seguenti: "
, la Riserva naturale degli Stagni di Belangero, la Riserva naturale delle Rocche di Antignano, la Riserva naturale del Rio Bragna, la Riserva naturale del Paludo e dei Rivi di Moasca
".
6. 
Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 , le parole "
la Riserva naturale di Fondo Toce
" sono sostituite dalle seguenti: "
la Riserva naturale del Fondo Toce
" e dopo le parole "
la Riserva naturale del Colle di Buccione
" sono aggiunte le seguenti: "
e la Riserva naturale Spina verde
".
7. 
Alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 le parole "
della Riserva naturale Gesso e Stura
" sono sostituite dalle seguenti: "
del Parco naturale Gesso e Stura
".
Art. 6. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
Ferme restando le procedure selettive previste dalla normativa vigente, l'incarico di direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell'ente ovvero, in caso di inidoneità di questi ad assumere l'incarico o per gli enti privi di un dirigente in servizio, a persona esterna all'amministrazione dell'ente in possesso dei requisiti di cui al comma 3, con contratto di lavoro di diritto privato.
".
Art. 7. 
1. 
Al comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 , le parole "
all'articolo 55, comma 13
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'articolo 55, comma 1, lettera p)
".
Art. 8. 
1. 
Al comma 12 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 , dopo le parole "
Nell'ambito delle aree contigue
" sono aggiunte le seguenti: "
e delle zone naturali di salvaguardia
".
Art. 9. 
1. 
Al comma 6 dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 , le parole "
all'articolo 55, comma 13
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'articolo 55, comma 1, lettera p)
".
Art. 10. 
1. 
Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 19/2009 , è inserita la seguente: "
b bis)
opera, nel rispetto dei vincoli di bilancio, affinché gli enti di gestione regionale siano dotati di adeguata struttura amministrativa e gestionale in relazione all'estensione e alla peculiarità dei territori gestiti, alla complessità delle problematiche presenti e alla necessità di reperire le risorse finanziarie di cui all'articolo 22;
".
2. 
Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 19/2009 , dopo le parole "
30 aprile dell'anno successivo
" sono aggiunte le seguenti: "
, comprensiva del riepilogo delle risorse introitate a titolo di spese correnti e di investimento sulla base dei trasferimenti percepiti ai sensi dell'articolo 22
".
3. 
Il comma 7 dell'articolo 29 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
7.
La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente articolo.
".
Art. 11. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
3.
L'accertamento che un vincolo effettivo posto con legge o con gli strumenti di pianificazione disciplinati dalla presente legge impedisce in tutto o in parte l'esecuzione delle attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito, dà diritto a un indennizzo a compensazione dei mancati redditi.
".
Art. 12. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
In attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e delle disposizioni nazionali in materia, la Regione garantisce, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali delle realtà locali, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente e, all'occorrenza, il ripristino degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario indicati negli allegati A, B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche).
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 19/2009 , dopo le parole " " sono inserite le seguenti: " ".
Art. 13. 
1. 
Il comma 5 dell'articolo 41 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
5.
Previo parere vincolante della Giunta regionale, i soggetti gestori possono sub-delegare, in tutto o in parte, la gestione delle aree a loro delegate ad altri soggetti pubblici, regolando i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni.
".
Art. 14. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
I piani per i quali si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell' articolo 5 del d.p.r. 357/1997 , in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti della rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria proposti per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
".
Art. 15. 
1. 
Alla fine del comma 2 dell'articolo 52 bis della l.r. 19/2009 , sono aggiunte le lettere: "
; z6 bis. Zona naturale di Salvaguardia di Revigliasco; z6 ter. Zona naturale di Salvaguardia di Isola d'Asti; z6 quater. Zona naturale di Salvaguardia di Costigliole d'Asti; z6 quinquies. Zona naturale di Salvaguardia di Agliano Terme; z6 sexies. Zona naturale di Salvaguardia dei Laghi di Avigliana; z6 septies. Zona naturale di Salvaguardia del Lago di Arignano.
".
Art. 16. 
(Modifiche all'allegato A della l.r. 19/2009 )
1. 
Il numero 2) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
2) PARCO NATURALE DI ROCCHETTA TANARO (SCALA 1:5.000)
".
2. 
Il numero 5) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
5)
PARCO NATURALE E AREA CONTIGUA DEL MARGUAREIS E RISERVA NATURALE DELLE GROTTE DI BOSSEA (SCALA 1: 25.000)
".
3. 
Il numero 12) dell'allegato A della l.r.19/2009 è sostituito dal seguente: "
12)
PARCO NATURALE E ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEI LAGHI DI AVIGLIANA (SCALA 1: 10.000)
".
4. 
Il numero 29 bis), dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
29 bis) PARCO NATURALE DEL MONVISO (SCALA 1: 25.000)
".
5. 
Dopo il numero 29 bis) dell'allegato A della l.r. 19/2009 sono inseriti i seguenti: "
29 ter)
PARCO NATURALE E AREA CONTIGUA GESSO E STURA TAV. 1 (SCALA 1: 25.000)
29 quater)
PARCO NATURALE E AREA CONTIGUA GESSO E STURA TAV. 2 (SCALA 1: 25.000)
29 quinquies)
PARCO NATURALE E AREA CONTIGUA DELL'ALTA VAL BORBERA (SCALA 1: 25.000)
29 sexies)
PARCO NATURALE E AREA CONTIGUA DEL BOSCO DELLA PARTECIPANZA DELLE GRANGE VERCELLESI (SCALA 1:25.000)
".
6. 
Il numero 39) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
39) RISERVA NATURALE DELLE SORGENTI DEL BELBO (SCALA 1: 10.000)
".
7. 
Il numero 40) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
40) RISERVA NATURALE DI CRAVA-MOROZZO (SCALA 1: 10.000)
".
8. 
Il numero 43) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
43) RISERVA NATURALE DEL FONDO TOCE (SCALA 1:10.000)
".
9. 
Dopo il numero 58) dell'allegato A della l.r. 19/2009 sono inseriti i seguenti: "
58 bis)
AREE NATURALI PROTETTE E ZONE NATURALI DI SALVAGUARDIA DELLA PIANA DEL TANARO (SCALA 1: 25.000): - Riserva naturale degli Stagni di Belangero - Riserva naturale delle Rocche di Antignano - Riserva naturale del Rio Bragna - Riserva naturale del Paludo e dei Rivi di Moasca - Zona naturale di Salvaguardia di Revigliasco - Zona naturale di Salvaguardia di Isola d'Asti - Zona naturale di Salvaguardia di Costigliole d'Asti - Zona naturale di Salvaguardia di Agliano Terme;
58 ter)
RISERVA NATURALE DEL BOSCO DEL MERLINO (SCALA 1: 10.000);
58 quater)
RISERVA NATURALE DELLE GROTTE DI AISONE (SCALA 1: 5.000)
".
10. 
Il numero 66) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
66)
RISERVA NATURALE E AREA CONTIGUA SPINA VERDE (SCALA 1: 10.000)
".
11. 
Il numero 67) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
67) RISERVA NATURALE DI BENEVAGIENNA (SCALA 1: 10.000)
".
12. 
Dopo il numero 78) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è inserito il seguente: "
78 bis)
ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEL LAGO DI ARIGNANO (SCALA 1:10.000)
".
13. 
Il numero 82) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
82)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - PAESANA (SCALA 1: 25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese - Parco naturale del Monviso - Riserva naturale di Paesana
".
14. 
Il numero 83) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
83)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - REVELLO (SCALA 1:25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese - Riserva naturale della Confluenza del Bronda - Riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci Vivi
".
15. 
Il numero 86) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
86)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - VIRLE PIEMONTE (SCALA 1: 25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese - Parco naturale del Po piemontese - Riserva naturale della Confluenza del Pellice - Riserva naturale Fontane - Riserva naturale della Confluenza del Varaita
".
16. 
Il numero 87) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
87)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - CARMAGNOLA (SCALA 1: 25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese - Parco naturale del Po piemontese
".
17. 
Il numero 88) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
88)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - SANTENA (SCALA 1: 25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese - Parco naturale del Po piemontese
".
18. 
Il numero 89) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
89)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - TORINO EST (SCALA 1: 25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese - Parco naturale del Po piemontese
".
19. 
Il numero 90) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
90)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - TORINO OVEST (SCALA 1: 25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
".
20. 
Il numero 91) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
91)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - AVIGLIANA (SCALA 1: 25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
".
21. 
Il numero 92) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
92)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - LA MANDRIA (SCALA 1: 25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
".
22. 
Il numero 93) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
93)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - SETTIMO (SCALA 1: 25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese - Parco naturale del Po piemontese
".
23. 
Il numero 94) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
94)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - CHIVASSO (SCALA 1:25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese - Parco naturale del Po piemontese
".
24. 
Il numero 95) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
95)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - MONTANARO (SCALA 1:25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese - Riserva naturale del Mulino Vecchio - Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano
".
25. 
Il numero 96) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
96)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - LIVORNO FERRARIS (SCALA 1:25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese - Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano
".
26. 
Il numero 97) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
97)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - VERRUA SAVOIA (SCALA 1:25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese - Parco naturale del Po piemontese
".
27. 
Il numero 98) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
98)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - MOMBELLO MONFERRATO (SCALA 1:25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese - Parco naturale del Po piemontese
".
28. 
Il numero 99) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
99)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - CASALE (SCALA 1:25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese - Parco naturale del Po piemontese
".
29. 
Il numero 100) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
100)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - FRASSINETO PO (SCALA 1:25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese - Parco naturale del Po piemontese
".
30. 
Il numero 101) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
101)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - VALENZA (SCALA 1:25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese - Parco naturale del Po piemontese
".
31. 
Il numero 102) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
102)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - BASSIGNANA (SCALA 1:25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese - Parco naturale del Po piemontese
".
32. 
Il numero 103) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
103)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - SALE (SCALA 1:25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese - Parco naturale del Po piemontese
".
33. 
Il numero 104) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
104)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - ALZANO SCRIVIA (SCALA 1:25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese - Parco naturale del Po piemontese.
".
34. 
Il numero 105) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
105)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - ALESSANDRIA (SCALA 1:25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese - Parco naturale del Po piemontese
".
35. 
Il numero 106) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
106)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - PONTECURONE (SCALA 1:25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese - Riserva naturale Castelnuovo Scrivia
".
36. 
Le cartografie delle aree protette di cui al presente articolo sono riportate nell'allegato A alla presente legge.
Art. 17. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 18. 
(Disposizioni finali)
1. 
Ai fini dell'attuazione dell' articolo 12 della l.r. 19/2009 , così come modificato dalla presente legge:
a) 
all'ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino, che prende il nome di ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, è trasferita la gestione della Riserva naturale della Confluenza del Maira, della Riserva naturale della Lanca di San Michele, della Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna, della Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla, della Riserva naturale dell'Oasi del Po morto, della Riserva naturale del Molinello, della Riserva naturale Le Vallere, della Riserva naturale Arrivore e Colletta, della Riserva naturale dell'Orco e del Malone, della Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea, facenti ora parte del Parco naturale del Po piemontese, del Parco naturale della Collina di Superga, della Riserva naturale del Bosco del Vaj, della Riserva naturale del Mulino Vecchio e della Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano, già affidate in gestione all'ente di gestione delle aree protette del Po torinese;
b) 
all'ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore è trasferita la gestione della Riserva naturale Spina verde, già affidata in gestione ai Comuni di Mongrando e Occhieppo Inferiore, nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
2. 
Le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali e i connessi rapporti giuridici attivi e passivi relativi all'ente di gestione del Po torinese sono trasferiti all'ente di gestione del Po piemontese.
Art. 19. 
(Norma transitoria)
1. 
Il Consiglio dell'ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino ed il commissario dell'ente di gestione delle aree protette del Po torinese rimangono in carica ed esercitano i relativi poteri fino all'insediamento del Consiglio dell'ente di gestione del Po piemontese, ferme restando le disposizioni di cui all' articolo 15, comma 4, della legge regionale 19/2009 .
Art. 20. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 19/2009 :
a) 
la lettera f1 del comma 2 bis dell'articolo 6;
b) 
la lettera f3 del comma 2 bis dell'articolo 6;
c) 
la lettera f7 del comma 2 bis dell'articolo 6;
d) 
la lettera f12 del comma 2 bis dell'articolo 6;
e) 
il numero 11) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10;
f) 
il numero 7) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
g) 
il numero 8) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
h) 
il numero 9) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
i) 
il numero 10) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
j) 
il numero 11) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
k) 
il numero 12) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
l) 
il numero 13) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
m) 
il numero 14) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
n) 
il numero 15) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
o) 
il numero 16) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
p) 
il numero 31) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
q) 
il numero 32) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
r) 
il numero 33) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
s) 
il numero 33 bis) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
t) 
il numero 35) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
u) 
il numero 36) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
v) 
il numero 39 ter) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
w) 
il numero 48) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
x) 
il numero 49) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
y) 
il numero 2) della lettera e) del comma 2 dell'articolo 10;
z) 
il numero 2 bis) della lettera e) del comma 2 dell'articolo 10;
aa) 
la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12;
bb) 
la lettera t bis) del comma 1 dell'articolo 12;
cc) 
la lettera c) del comma 2bis dell'articolo 41;
dd) 
la lettera d) del comma 2bis dell'articolo 41.
2. 
I numeri 29), 41), 57) e 58) dell'allegato A della l.r. 19/2009 sono abrogati.
Art. 21. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. 
Le seguenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2021:
[2]
a) 
articolo 3, comma 2;
b) 
articolo 3, comma 3;
c) 
articolo 4, comma 1, limitatamente ai numeri 18) quinquies e 18) sexies;
d) 
articolo 4, comma 3;
e) 
articolo 4, comma 4, limitatamente al numero 49) quaterdecies;
f) 
articolo 5, comma 4;
g) 
articolo 5, comma 6;
h) 
articolo 16, comma 5, limitatamente al numero 29) sexies;
i) 
articolo 16, comma 8;
j) 
articolo 16, comma 10;
k) 
articolo 16, dal comma 15 al comma 35;
l) 
articolo 18;
m) 
articolo 20, comma 1, ad eccezione delle lettere d), y), cc) e dd);
n) 
articolo 20, comma 2, laddove abroga i numeri 29), 57) e 58) dell'allegato A della l.r. 19/2009 .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 marzo 2019
Sergio Chiamparino


Note:

[1] Alcune modifiche apportate alla legge regionale n. 19/2019, e relativi allegati, entrano in vigore il 1° gennaio 2021 (vedere art. 21 della presente legge)

[2] Nel comma 2 dell'articolo 21 le parole "1° luglio 2020" sono state sostituite dalle parole "1° gennaio 2021" ad opera del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 10 del 2020.