La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
(Quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli) (art. 2) ;
Note:
[1] L'allegato 13 è stato integrato dall'art. 20 della l.r.22/2019
[2] L'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 22 del 2019.
[3] La lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 22 del 2019.
[4] Nel comma 1 dell'articolo 10 le parole "ed alla Città metropolitana di Torino" e le parole "e in euro 2.000.000,00" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 19 del 2020. La legge regionale 28/2020 al comma 1 delll'art. 5 con interpretazione autentica dispone che "le disposizioni abrogative stabilite all' articolo 8 della legge regionale 19/2020 sono da intendersi con effetto a far data dal 1° gennaio 2020".
[5] Il comma 4 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 del 2020.
[6] Il comma 4 dell'articolo 22 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 22 del 2019.
[7] L'allegato 13 è stato modificato dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 22 del 2019.