Art. 11.
(Copertura finanziaria di leggi regionali approvate in fase di esercizio provvisorio)
1.
a)
di cui all'articolo 111, comma 1, della medesima legge si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
b)
di cui all'articolo 111, comma 2, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16, programma 16.01, titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
c)
di cui all'articolo 111, comma 3, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16, programma 16.01, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
d)
di cui all'articolo 111, comma 4, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16, programma 16.01, titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
e)
di cui all'articolo 111, comma 5, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
f)
di cui all'articolo 111, comma 6, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01, programma 01.03, titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
g)
di cui all'articolo 111, comma 7, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01, programma 01.03, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
h)
di cui all'articolo 111, comma 8, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01, programma 01.03, titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.