Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
(B.U. 21 marzo 2019, 3° suppl. al n. 12)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Capo I.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 1.
(Stati di previsione delle entrate e delle spese)
1.
Per l'esercizio finanziario 2019 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
), sono previste entrate di competenza per euro 19.955.125.749,18 e di cassa per euro 19.178.952.023,66, e spese di competenza per euro 19.955.125.749,18 e di cassa per euro 19.178.952.023,66, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2.
Per l'esercizio finanziario 2020 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
d.lgs. 118/2011
, sono previste entrate di competenza per euro 18.336.958.043,22 e spese di competenza per euro 18.336.958.043,22, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3.
Per l'esercizio finanziario 2021 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
d.lgs. 118/2011
, sono previste entrate di competenza per euro 17.926.630.569,22 e spese di competenza per euro 17.926.630.569,22, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2.
(Allegati al bilancio)
1.
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a)
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
b)
il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c)
il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato 3);
d)
il riepilogo generale delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e)
il riepilogo delle entrate per titoli (allegato 5);
f)
la nota integrativa (allegato 6);
g)
il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (allegato 7);
h)
il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 8);
i)
il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);
l)
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 10);
m)
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 11);
n)
il prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12);
p)
l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14).
2.
E' allegata alla presente legge, in ottemperanza all'
articolo 11, comma 3, lettera h) del d.lgs. 118/2011
, la relazione del Collegio dei revisori dei conti (allegato 15).
Art. 3.
(Accordi di programma)
1.
Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2.
E' autorizzato con provvedimento amministrativo della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.
Art. 4.
(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)
1.
Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati di parte corrente e di parte capitale.
2.
La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.
Art. 5.
(Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio)
1.
Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono iscritti i seguenti fondi:
a)
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;
b)
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;
c)
fondo per far fronte ad oneri derivanti da potenziali contenziosi;
d)
fondo per l'accantonamento degli introiti derivanti da alienazioni immobiliari ai sensi del
d.lgs. 118/2011
;
e)
fondo di riequilibrio finanziario ai sensi dell'
articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2015');
f)
fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali ai sensi dell'
articolo 11 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18
(Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie);
g)
fondo per i contributi a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali ai sensi dell'
articolo 13 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6
(Bilancio di previsione finanziario 2017-2019);
h)
fondo rischi per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive ai sensi della
legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93
(Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie) e della
legge regionale 6 marzo 2000, n. 18
(Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive).
2.
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 6.
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1.
In applicazione di quanto previsto dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2
(Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2.
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'
articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 7.
(Sostituzione dell'allegato E alla
legge regionale 29 giugno 2018, n, 7
)
1.
L'allegato E alla
legge regionale 29 giugno 2018, n. 7
(Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) è sostituito dall'allegato B alla presente legge.
Art. 8.
(Prelievo dal fondo contenzioso)
1.
La Giunta regionale è autorizzata a prelevare dal fondo contenzioso accantonato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nel limite massimo di euro 9.000.000,00, gli importi necessari alla completa definizione del giudizio, avviato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola e pendente al primo grado della giustizia amministrativa, relativamente agli esercizi finanziari dal 2012 al 2018, al fine di tacitare ogni pretesa economica.
2.
La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a prelevare dal fondo di cui al comma 1 l'importo di euro 900.693,45, necessario all'integrazione della transazione già conclusa fra Regione Piemonte e Gestione Esazioni Convenzionate S.p.a. (GEC) in liquidazione volontaria, per il pagamento dei crediti riconosciuti dall'amministrazione regionale a fronte dei servizi resi negli anni 2014-2016 per lo svolgimento di attività di riscossione coattiva.
Art. 9.
(Applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto 2018)
1.
Nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono iscritte per l'esercizio 2019 le seguenti voci di spesa, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2018, ai sensi dell'
articolo 42 del d.lgs. 118/2011
, per un totale di euro 465.077.910,84:
a)
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2018 per un importo pari a euro 366.935.923,39;
b)
fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2018 per un importo pari a euro 49.427.853,26;
c)
fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi dell'
articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2014'), per un importo pari a euro 1.000.000,00;
d)
fondo rischi contenzioso per un importo pari a euro 16.000.693,45;
e)
altri accantonamenti per un importo pari a euro 31.713.440,74.
2.
Nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono iscritti per l'esercizio 2019, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2018, ai sensi dell'
articolo 42 del d.lgs. 118/2011
, i seguenti fondi vincolati per anticipazioni di liquidità ai sensi del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64
e rifinanziamenti per un totale di euro 4.209.235.336,27:
a)
fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del
d.l. 35/2013
per contratti stipulati dalla Regione, come previsto dall'
articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2016') per un importo pari a euro 2.229.194.840,92;
b)
fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del
d.l. 35/2013
per contratti stipulati dal commissario straordinario, ai sensi della
legge 23 dicembre 2014, n. 190
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2015'), come previsto dall'
articolo 1, comma 701, della legge 208/2015
per un importo pari a euro 1.761.731.110,35;
c)
ripiano annuale 2018 del disavanzo per iscrizione fondi vincolati da anticipazioni di liquidità ai sensi del
d.l. 35/2013
nonché dell'
articolo 1, comma 521, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per un importo pari a euro 218.309.385,00.
3.
Nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono iscritte per l'esercizio 2019 le seguenti voci di spesa, in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione presunto 2018, ai sensi dell'
articolo 42 del d.lgs. 118/2011
, per un totale di euro 114.546.674,87:
a)
vincoli derivanti da leggi e principi contabili per euro 16.407.653,42;
b)
vincoli derivanti da trasferimenti per euro 98.139.021,45.
4.
In applicazione dell'
articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, nei limiti indicati nell'allegato C.
5.
Al prelievo di somme dai fondi di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 10.
(Stabilizzazione contributo alla Città metropolitana di Torino e alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
1.
A decorrere dall'esercizio di bilancio 2019, il contributo annuale previsto dall'
articolo 24, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23
(Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56
'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni') al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle specifiche funzioni conferite dalla Regione alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ed alla Città metropolitana di Torino, è stabilito rispettivamente in euro 4.000.000,00 e in euro 2.000.000,00 da iscrivere nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
Art. 11.
(Copertura finanziaria di leggi regionali approvate in fase di esercizio provvisorio)
1.
Ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 112 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1
(Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), alla copertura degli oneri:
a)
di cui all'articolo 111, comma 1, della medesima legge si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
b)
di cui all'articolo 111, comma 2, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16, programma 16.01, titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
c)
di cui all'articolo 111, comma 3, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16, programma 16.01, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
d)
di cui all'articolo 111, comma 4, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16, programma 16.01, titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
e)
di cui all'articolo 111, comma 5, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
f)
di cui all'articolo 111, comma 6, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01, programma 01.03, titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
g)
di cui all'articolo 111, comma 7, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01, programma 01.03, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
h)
di cui all'articolo 111, comma 8, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01, programma 01.03, titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
2.
Ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 13 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 2
(Istituzione del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato mediante fusione dei comuni di Lu e di Cuccaro Monferrato in Provincia di Alessandria), agli oneri di cui all'articolo 12 della medesima legge si provvede mediante gli stanziamenti della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
3.
Ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 23 della legge regionale 1° marzo 2019, n. 6
(Nuove norme in materia di politiche giovanili), alla copertura degli oneri di cui all'articolo 21 della medesima legge si provvede mediante gli stanziamenti della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.02 (Giovani), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
4.
Ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 3 della legge regionale 1° marzo 2019, n. 7
(Modifiche alla
legge regionale 7 agosto 2006, n. 30
'Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali -CAL e modifiche alla
legge regionale 20 novembre 1998, n. 34
'Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali') alla copertura degli oneri di cui all'articolo 2 della medesima legge si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
Art. 12.
(Manufacturing Technology Competence Center - MTCC)
1.
La Regione promuove in collaborazione con il Politecnico di Torino e con gli altri soggetti pubblici interessati la realizzazione di un centro denominato Manufacturing Technology Competence Center (MTCC) per il trasferimento tecnologico e l'innovazione dal sistema della ricerca al sistema produttivo destinato a ospitare infrastrutture di ricerca, attività di ricerca collaborativa tra imprese e centri di ricerca, dimostratori tecnologici, formazione professionalizzante e continua e altre iniziative connesse, nonché di un centro denominato Piattaforma aerospazio destinato a ospitare analoghe attività e iniziative rivolte alle imprese, in particolare piccole e medie imprese, del settore aerospazio.
2.
La Giunta regionale disciplina le modalità attuative per assicurare il coordinamento delle azioni e gli strumenti per definire i compiti riconducibili alla responsabilità delle singole parti.
3.
Le attività ed i costi ammissibili finanziati dalla Regione riguardano l'edificazione della struttura, la realizzazione di spazi tecnologicamente attrezzati nonché l'acquisizione di attrezzature di ricerca.
4.
Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.03 (Ricerca e innovazione), titolo 2 (Spese in conto capitale), uno stanziamento pari a complessivi euro 30.000.000,00 di cui euro 1.000.000,00 per l'anno 2019, euro 12.000.000,00 per l'anno 2020 e euro 17.000.000,00 per l'anno 2021.
Art. 13.
(Disposizioni transitorie in materia di commercio su area pubblica)
1.
Fino all'aggiornamento dei criteri regionali per il rilascio delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica secondo le disposizioni di cui all'
articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), trova applicazione la disciplina amministrativa già adottata in sede regionale ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'
articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
) e della
legge regionale 12 novembre 1999, n. 28
(Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
).
2.
Le concessioni esistenti all'entrata in vigore della presente disposizione sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 secondo quanto disposto dall'
articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
Art 14.
(Sostituzione mezzi agricoli)
1.
Nell'importo di euro 5.424.289,00 riportato nell'allegato B alla presente legge, iscritto alla missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), è ricompreso l'importo di euro 2.000.000,00 da destinarsi ad ammodernamento di mezzi e strutture e ad altre iniziative in campo agricolo volte al miglioramento della qualità dell'aria.
Art 15.
(Disposizioni in materia di cultura)
1.
Le disposizioni relative all'istituzione del Fondo della cultura, di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a) e b), della
legge regionale 1° agosto 2018, n. 11
(Disposizioni coordinate in materia di cultura), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Art 16.
(Manutenzione straordinaria Forte di Fenestrelle)
1.
Al fine di sostenere i lavori di messa in sicurezza e il recupero strutturale del Forte di Fenestrelle, è iscritto per l'esercizio 2020 in un apposito capitolo del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nella missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale), uno stanziamento pari a euro 500.000,00, da erogare all'Associazione progetto San Carlo- Forte di Fenestrelle - Onlus.
Capo II.
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI
Art. 17.
(Modifiche alla
legge regionale 12 novembre 1999, n. 28
)
1.
All'
articolo 10, comma 01, della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed innovazione del commercio in Piemonte, in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ), dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
".
può essere svolto
, ai sensi dell'
articolo 28 del d.lgs. 114/1998
2.
I commi 02 e 03 dell'
articolo 10 della l.r. 28/1999 sono abrogati.
Art. 18.
(Modifiche alla
legge regionale 23 aprile 2007, n. 9
)
1.
Dopo il
comma 3, dell'articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) è inserito il seguente: "
Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato erogati in regime de minimis. ".
3 bis.
Art. 19.
(Modifiche alla
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18
)
1.
All'
articolo 11, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie), dopo la parola "
" sono inserite le seguenti: "
".
pagamento
della quota capitale e della quota interessi
Art. 20.
(Modifiche alla
legge regionale 17 novembre 2016, n. 23
)
1.
All'
articolo 26, comma 7, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), le parole: "
" sono soppresse.
e gli enti di gestione delle aree protette
Art. 21.
(Modifiche alla
legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24
)
1.
L'allegato B di cui all'
articolo 16, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24
(Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie), relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020 - Programma operativo della Regione Piemonte, è sostituito dall'allegato D alla presente legge.
Art. 22.
(Modifiche alla
legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1
)
1.
All'
articolo 38, comma 2, lettera a), della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7.) le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
l'intero ammontare
il 90 per cento
2.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 1/2018 sono inseriti i seguenti: "
Il 10 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, di cui al capo V della presente legge, iscritto nel capitolo d'entrata 11315 'Gettito derivante dal Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (
legge 28/12/1995 n. 549 )' del titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), del bilancio regionale, è destinato ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. Ai relativi oneri, quantificati nell'importo di euro 1.200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'articolo 15, comma 1, lettera b, della presente legge.
Per le finalità di cui al comma 2 bis è istituito, nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti), titolo 1 (Spese correnti), macroaggregato 1.4 (Trasferimenti correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, il capitolo di spesa 'Trasferimenti alle amministrazioni locali per il disagio derivante dalla presenza sul territorio di discariche o impianti di incenerimento senza recupero di energia', con lo stanziamento, per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, di euro 1.200.000,00.
Le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni aventi diritto sono stabilite secondo le seguenti percentuali e sulla base dei criteri generali di cui all'
articolo 3, comma 30, della legge 549/1995 :
20 per cento sulla base delle caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati;
10 per cento sulla base della superficie dei comuni interessati;
40 per cento sulla base della popolazione residente nell'area interessata;
30 per cento sulla base del sistema di viabilità asservita.
Si considerano comuni limitrofi a quello sede della discarica i comuni i cui territori ricadono in una distanza di 2 chilometri dal perimetro esterno della discarica. Per quanto attiene al criterio del sistema della viabilità asservita, si considerano comuni limitrofi, quelli i cui territori sono compresi in un intorno di 3 chilometri dal perimetro esterno dell'impianto. Le modalità di dettaglio ai fini dell'attuazione della ripartizione di cui ai precedenti periodi sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale. ".
2 bis.
2 ter.
2 quater.
a)
b)
c)
d)
2 quinquies.
3.
Al
comma 6 dell'articolo 38 della l.r. 1/2018 le parole "
" sono soppresse.
derivanti dal
4.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 38 della l.r. 1/2018 è aggiunto il seguente: "
La quota del 10 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, di cui al comma 2 bis, dovuta per l'anno 2018, ai sensi dell'
articolo 3, comma 27, della legge 549/1995 , è riconosciuta e quantificata nell'importo massimo di euro 500.000,00. Ai relativi oneri si provvede incrementando, per tale importo e limitatamente all'annualità 2019, lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 2 ter con copertura da maggiori entrate derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'articolo 15, comma 1, lettera b, della presente legge. ".
6 bis.
Art. 23.
(Modifiche alla
legge regionale 16 luglio 2018, n. 9
)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di promozione dei metodi sostitutivi alla sperimentazione animale) è sostituito dal seguente: "
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati nell'esercizio finanziario 2019 in euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell'esercizio finanziario 2020 in euro 100.000,00 e nell'esercizio finanziario 2021 in euro 150.000,00, iscritti nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si fa fronte mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie stanziate per gli anni 2019, 2020 e 2021 nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). ".
1.
2.
All'
articolo 5, comma 2, della l.r. 9/2018 , le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
per l'anno 2018 e per l'anno 2019
per l'anno 2019 e per l'anno 2020
3.
All'
articolo 5, comma 3, della l.r. 9/2018 , le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
per il 2020
per il 2021
Art. 24.
(Modifiche alla
legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1
)
1.
All'
articolo 111, comma 4, della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), dopo le parole "
" è aggiunta la parola "
".
in euro 1.600.000,00
annui
2.
All'
articolo 111, comma 7, della l.r. 1/2019 , le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
nel 2020
in ciascuno degli anni 2020 e 2021
3.
All'
articolo 111, comma 8, della l.r. 1/2019 , le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
nel 2020
in ciascuno degli anni 2020 e 2021
Art. 25.
(Abrogazioni)
1.
L'
articolo 22 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018- 2020) è abrogato.
2.
L'
articolo 21 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) è abrogato.
3.
Il
regolamento regionale 9 novembre 2015, n. 6 (Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell'
articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 'Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte') è abrogato.
Art. 26.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 marzo 2019
Sergio Chiamparino
Allegato 3
(Quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli) (art. 2) ;
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 10
Allegato 14
Allegato 15
Note:
[1] L'allegato 13 è stato integrato dall'art. 20 della l.r.22/2019