Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)".
(B.U. 07 marzo 2019, 2° suppl. al n. 10)
La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello
Statuto , ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Sostituzione dell'
articolo 10 della l.r. 30/2006
)
1.
L'
articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla
legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali" è sostituito dal seguente: "
(Gettoni di presenza e rimborsi spese)
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di divieto di cumulo, ai componenti del CAL e ai componenti del suo ufficio di presidenza è corrisposto, per la partecipazione alle sedute dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza, se non convocate nella stessa giornata, un gettone di presenza pari a euro 30,00.
In caso di non utilizzo dell'autovettura di servizio, ai componenti del CAL è altresì corrisposto, per la partecipazione alle sedute di cui al comma 1, il rimborso per ogni chilometro percorso dalla sede dell'ente di appartenenza alla sede di svolgimento delle sedute, andata e ritorno, pari a un quinto del costo di un litro di benzina verde senza piombo, calcolato sulla media mensile pubblicata sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico, nonché secondo le modalità attuative definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Il rimborso di cui al comma 2 non è corrisposto se l'ente di appartenenza ha sede nel Comune di Torino.
Al Presidente, ovvero al componente dell'ufficio di presidenza da lui delegato, è inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, fuori dal territorio regionale, effettivamente sostenute e documentate per la propria attività istituzionale, previa autorizzazione e secondo i criteri e i limiti definiti dall'Ufficio di Presidenza. ".
Art. 10
1.
2.
3.
4.
Art. 2.
(Modifica dell'
articolo 17 della l.r. 30/2006
)
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 30/2006 è inserito il seguente: "
Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 10, commi 1 e 4, quantificati in euro 7.000,00 per il 2019 e in euro 10.000,00 per ciascuno degli anni del biennio successivo, si provvede con le risorse iscritte all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. ".
2 bis.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 1 marzo 2019
Sergio Chiamparino