Legge regionale n. 6 del 01 marzo 2019  ( Versione vigente )
Nuove norme in materia di politiche giovanili.
(B.U. 07 marzo 2019, 2° suppl. al n. 10)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I 
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche giovanili, riconosce le giovani generazioni come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale della comunità.
2. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle raccomandazioni europee contenute nel Libro bianco della gioventù europea, nella Carta europea della partecipazione delle giovani generazioni alla vita comunale e regionale, oltre che degli obiettivi fissati dal piano strategico di Europa 2020, riconosce l'autonomia delle giovani generazioni e concorre alla sua concreta realizzazione attraverso il perseguimento, ai sensi del comma 1, delle seguenti finalità:
a) 
sviluppare politiche giovanili coordinate;
b) 
riconoscere alle giovani generazioni della Regione, un ruolo consultivo e propositivo nell'ambito della programmazione di politiche giovanili;
c) 
valorizzare le competenze e le iniziative delle giovani generazioni;
d) 
promuovere l'impegno civile e politico delle giovani generazioni favorendo la cittadinanza attiva e la partecipazione;
e) 
agevolare la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative di interesse giovanile e nonchè l'accesso alle reti, ai servizi di comunicazione elettronica e ai progetti tecnologici innovativi;
f) 
promuovere un sistema coordinato di informazione;
g) 
promuovere l'educazione alla legalità e alla non violenza, alle tematiche di genere e di antidiscriminazione;
h) 
favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse;
i) 
promuovere pari opportunità di accesso allo studio e al lavoro;
l) 
promuovere il benessere e l'educazione alla salute e ai corretti stili di vita;
m) 
favorire l'accesso e la partecipazione delle giovani generazioni a progetti specifici in ambito culturale, turistico e sportivo;
n) 
promuovere il senso di appartenenza alla comunità nazionale ed europea;
o) 
favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani;
p) 
riconoscere le buone prassi degli youth worker, figure che consentono ai giovani di sviluppare il loro capitale umano, rafforzare quello sociale e far cambiare eventuali comportamenti a rischio;
q) 
favorire la rimozione di ostacoli di ordine economico e sociale e attuare interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;
r) 
conoscere e analizzare, col concorso dei giovani e delle loro associazioni, le tematiche relative alla condizione giovanile.
3. 
Le finalità di cui al comma 2 sono attuate dalla Regione in concorso e in sinergia con gli enti locali, gli enti del terzo settore, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, i collegi e gli ordini professionali, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta alle giovani generazioni secondo le rispettive competenze.
Art. 2. 
(Soggetti destinatari della legge)
1. 
I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono le persone giovani, in forma singola o associata e i gruppi informali giovanili di età compresa tra i quindici ed i ventinove anni.
Capo II 
FUNZIONI PROGRAMMATORIE E AMMINISTRATIVE
Art. 3. 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1:
a) 
favorisce il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili, valorizzando progettualità in forma associata;
b) 
valorizza la continuità di una programmazione attenta alle caratteristiche e alle esigenze delle giovani generazioni attraverso l'educazione, l'istruzione, la formazione, l'orientamento e l'accesso al mondo del lavoro;
c) 
sviluppa pratiche che favoriscono le pari opportunità e la partecipazione attiva giovanile anche a livello istituzionale;
d) 
promuove l'adozione di buone pratiche, di campagne informative coordinate ed innovative, in ordine all'educazione alla salute e ai corretti stili di vita;
e) 
promuove politiche di cittadinanza attiva, affiancando la famiglia, la scuola, le agenzie formative e le altre forme associative;
f) 
valorizza l'attività del Forum regionale giovani di cui all'articolo 6;
g) 
coordina e accompagna lo sviluppo del modello di governance, il monitoraggio, il sostegno alla sperimentazione e allo sviluppo di azioni di sistema territoriale, laddove gli enti territoriali non siano attivi;
h) 
monitora le zone di aggregazione giovanile ad alto rischio di disagio e promuove strategie di avvicinamento e coinvolgimento dei giovani in situazione di emarginazione e devianza.
2. 
Il coordinamento delle azioni regionali previste dalla presente legge è attuato dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, in raccordo con le altre strutture regionali sulla base delle rispettive competenze, al fine di favorire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali.
Art. 4. 
(Funzioni delle province e della Città metropolitana di Torino)
1. 
Le province e la Città metropolitana di Torino, nell'ambito delle funzioni e competenze:
a) 
gestiscono sul proprio territorio, d'intesa con gli enti locali, gli interventi di politiche giovanili;
b) 
possono svolgere funzioni di assistenza tecnica, amministrativa e progettuale ai comuni del proprio territorio, anche attivando forme di collaborazione e coordinamento;
c) 
collaborano con la Regione in progetti di interesse trasversale, anche attraverso la cooperazione degli enti territoriali minori, con i centri di aggregazione giovanile e con le associazioni operanti nel settore a livello territoriale;
d) 
presentano, d'intesa con i comuni, proposte per l'elaborazione del Piano triennale regionale di cui all'articolo 10.
2. 
La Città metropolitana di Torino concorre alla programmazione regionale degli interventi e dei servizi per i giovani, d'intesa con la Città di Torino mediante gli strumenti previsti all' articolo 4, comma 2, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni').
Art. 5. 
(Funzioni dei comuni)
1. 
I comuni, in forma singola o associata, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, in linea con i principi di sussidiarietà ed adeguatezza e in coerenza con la programmazione regionale:
a) 
realizzano interventi e progetti a favore della popolazione giovanile, rilevandone necessità ed esigenze anche avvalendosi dell'assistenza delle province e della Città metropolitana di Torino di cui all'articolo 4;
b) 
favoriscono la creazione di luoghi d'incontro e centri di aggregazione polifunzionali che incoraggino la creatività nelle sue diverse espressioni e favoriscano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;
c) 
favoriscono scambi culturali e ogni forma di comunicazione e confronto, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione attiva;
d) 
partecipano alle fasi di coordinamento e monitoraggio previste dal modello di governance regionale e condividono con altri enti progetti e sperimentazioni, al fine di favorire la diffusione di buone prassi e lo sviluppo di relazioni interistituzionali al di fuori dell'ambito locale;
e) 
favoriscono la partecipazione di tutti i portatori d'interesse all'attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 10.
Capo III 
PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE
Art. 6. 
(Forum regionale giovani)
1. 
Presso il Consiglio regionale è istituito il Forum regionale giovani, quale organismo stabile di riferimento, confronto e discussione tra le giovani generazioni, la Regione e gli enti locali.
2. 
Il Forum è composto da venticinque amministratori locali di età non superiore ai ventinove anni, designati dalle associazioni di rappresentanza degli enti locali e da venticinque rappresentanti delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 9.
3. 
Il Forum formula proposte in materia di politiche giovanili al Consiglio regionale e alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno e designa i propri rappresentanti all'interno dell'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 7.
4. 
Le modalità organizzative e di funzionamento del Forum sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
5. 
La partecipazione al Forum è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.
6. 
Il Consiglio regionale assicura le risorse umane e strumentali finalizzate al funzionamento e all'operatività del Forum.
Art. 7. 
(Organismo di coordinamento)
1. 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito l'organismo di coordinamento che è composto da:
a) 
l'assessore o l'assessora regionale competente in materia di politiche giovanili, o da una sua persona delegata, che lo presiede;
b) 
sei componenti designati dalle associazioni rappresentative degli enti locali;
c) 
dieci rappresentanti designati dal Forum secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 18;
d) 
cinque rappresentanti delle Università piemontesi designati rispettivamente dall'Università di Torino, dal Politecnico di Torino, dall'Università degli studi del Piemonte Orientale, dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e dall'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, previa apposita intesa;
e) 
una o un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) designato dall'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte previa apposita intesa;
f) 
il o la Presidente di ciascuna delle consulte studentesche.
2. 
L'Organismo di coordinamento di cui al comma 1 svolge funzioni di collaborazione anche al fine dell'elaborazione del piano triennale regionale degli interventi per le politiche giovanili.
3. 
La partecipazione è resa a titolo gratuito e ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione sono disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18.
Capo IV 
STRUMENTI ATTUATIVI
Art. 8. 
(Realizzazione dei programmi regionali)
1. 
La Giunta regionale, attraverso appositi bandi, sostiene il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e, in coerenza con le funzioni individuate all'articolo 3, progetti ed iniziative a favore delle politiche giovanili.
2. 
I bandi sono elaborati secondo le modalità e le procedure disciplinate ai sensi dell'articolo 18.
Art. 9. 
(Registro delle associazioni giovanili)
1. 
E' istituito il registro regionale delle associazioni giovanili, presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili che ne cura la tenuta.
2. 
Al registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede e svolgono l'attività nella Regione, in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
3. 
I requisiti per l'iscrizione al registro sono:
a) 
l'assenza dello scopo di lucro;
b) 
l'ordinamento interno ispirato ai principi della Costituzione italiana;
c) 
l'elettività e gratuità delle cariche associative;
d) 
il coinvolgimento prevalente di giovani nelle attività.
4. 
Le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento, conservazione e pubblicazione del registro regionale sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 18.
5. 
L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla presente legge.
Art. 10. 
(Piano triennale)
1. 
Il Consiglio regionale, ai sensi dell' articolo 28 dello Statuto , approva il Piano triennale regionale degli interventi per le politiche giovanili su proposta della Giunta regionale, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge.
2. 
Il piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione.
Capo V 
POLITICHE SETTORIALI
Art. 11. 
(Informagiovani)
1. 
La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani e ne assicura il coordinamento anche attraverso la formazione di reti sul territorio.
2. 
Gli Informagiovani svolgono funzioni di sportello informativo plurisettoriale e di centro servizi delle politiche giovanili.
3. 
Gli Informagiovani attivano collegamenti con le università, le biblioteche, le istituzioni scolastiche, i servizi per l'orientamento, i centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con altri soggetti comunque operanti nei settori di interesse giovanile.
4. 
Il regolamento di cui all'articolo 18 definisce le funzioni degli Informagiovani necessarie per accedere ai benefici previsti dalla presente legge e disciplina le modalità di monitoraggio delle relative attività.
Art. 12. 
(Spazi di aggregazione giovanili)
1. 
La Regione promuove gli spazi di aggregazione giovanili quali luoghi di incontro volti a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione.
2. 
Gli spazi di aggregazione giovanili devono essere finalizzati a consentire ai giovani di:
a) 
produrre in modo partecipato il progetto di uno spazio che permetta ai giovani del territorio di relazionarsi, socializzare con i propri coetanei attraverso la libera realizzazione di attività legate ai loro interessi, dando continuità alle loro passioni, raccogliendone le richieste spontanee e offrendo loro l'opportunità per la realizzazione;
b) 
ospitare nuove attività e progetti di comunità e iniziative volte alla prevenzione del disagio;
c) 
individuare la rete di tutti i soggetti coinvolti, la loro distribuzione sul territorio e la ripartizione delle funzioni per ciascuno di loro.
3. 
La Regione sostiene le iniziative autonome delle scuole, delle università e degli enti locali volte a dedicare spazi degli edifici scolastici, universitari e pubblici all'aggregazione giovanile culturale, ricreativa e sportiva, con particolare riferimento alle iniziative promosse da associazioni studentesche.
4. 
Il regolamento di cui all'articolo 18 disciplina le modalità di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, nonché le modalità attuative di quanto previsto al comma 2.
5. 
Con la stipula di appositi protocolli di intesa, la Regione e i comuni disciplinano le modalità di concessione e gestione di spazi per la libera aggregazione di giovani.
Art. 13. 
(Sostegno alla partecipazione dei giovani alla vita civile e politica)
1. 
La Regione promuove e sostiene progetti dedicati alla formazione dei giovani amministratori e progetti volti ad accrescere la partecipazione dei giovani alla vita civile e politica, anche locale.
2. 
La Regione attiva progetti di e-democracy, open goverment e open data, anche attraverso canali inattivi di comunicazione inseriti nel portale regionale di cui all'articolo 14.
3. 
La Regione promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo strutturato con le giovani generazioni, come definite dalle politiche europee in materia di partecipazione giovanile.
4. 
Il regolamento di cui all'articolo 18 disciplina le modalità attuative del presente articolo.
Art. 14. 
(Portale Piemonte Giovani)
1. 
La Regione istituisce il Portale Piemonte Giovani, quale canale di comunicazione ufficiale in materia di politiche giovanili, gestito dalla struttura regionale competente in materia.
2. 
La Regione, in collaborazione con le altre strutture regionali e con gli enti locali interessati, garantisce l'aggiornamento continuo delle informazioni disponibili sul Portale Piemonte Giovani e ne cura la diffusione anche attraverso i principali social network.
3. 
Il regolamento di cui all'articolo 18 disciplina le modalità attuative del presente articolo.
Art. 15. 
(Figura dello youth worker)
1. 
La Regione valorizza e promuove le pratiche degli youth worker, nell'ambito dei servizi di animazione socio educativi rivolti ai giovani e nelle azioni di contatto, scambio e condivisione tra i giovani e tra le generazioni.
2. 
La Regione sostiene gli youth worker che intendono acquisire le capacità e le competenze necessarie e utili ad ampliare la partecipazione giovanile, accrescere l'autonomia e l'inclusione dei giovani nella società e rafforzare le organizzazioni giovanili.
Art. 16. 
(Mobilità e scambi)
1. 
La Regione promuove le attività legate alla mobilità internazionale delle persone giovani mediante le politiche del volontariato e gli scambi, in particolare con i paesi dell'Unione europea e con quelli dell'area del Mediterraneo, nonché su tutto il territorio regionale e nazionale, nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva.
2. 
La Regione, le province, la Città metropolitana di Torino e i comuni riconoscono alle giovani generazioni il valore dell'acquisizione di esperienze tramite l'educazione non formale e informale, in coerenza con quanto promosso anche dai programmi europei che le sostengono promuovendo scambi, attività di volontariato, progetti di iniziativa giovanile, seminari e corsi ideati e realizzati anche direttamente dai giovani e dalle loro associazioni.
3. 
La Regione promuove, di intesa con le amministrazioni locali preposte, le attività legate alla mobilità regionale e tra comuni, al fine di rendere i servizi di trasporto più fruibili dalla popolazione giovanile per favorire la partecipazione alle azioni formative, esperienziali relazionali e di aggregazione rivolte alle giovani generazioni.
Art. 17. 
(Azioni di promozione sociale)
1. 
La Regione promuove le forme di volontariato ed in particolare la partecipazione giovanile a progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva anche attraverso il servizio civile, come previsto dalla legge regionale 13 aprile 2015, n. 7 (Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte).
2. 
La Regione sostiene gli enti locali nella realizzazione di azioni specifiche che prevedono l'apporto ed il coinvolgimento del volontariato, nelle forme e modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.
3. 
La Regione promuove le sinergie tra enti pubblici che consentono la partecipazione giovanile a progetti di elevato grado di specializzazione utili all'acquisizione di esperienze e competenze umane e professionali nel loro percorso di vita.
Capo VI 
DISPOSIZIONI ATTUATIVE E FINALI
Art. 18. 
(Regolamento attuativo)
1. 
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto , il regolamento che definisce la disciplina attuative e di dettaglio per l'operatività delle disposizioni previste dalla presente legge.
Art. 19. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione della partecipazione, delle pari opportunità, del benessere e dell'educazione, di inserimento effettivo nella società, di sviluppo del capitale umano e sociale e di contrasto di fenomeni di emarginazione.
2. 
Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno novanta giorni prima della presentazione al Consiglio regionale della proposta di Piano regionale degli interventi per le politiche giovanili ai sensi dell'articolo 10, presenta una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione successiva alla prima è presentata con periodicità almeno triennale.
3. 
La relazione di cui al comma 2, fornisce le seguenti informazioni:
a) 
una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità;
b) 
un quadro dell'andamento complessivo delle politiche giovanili attuate con una sintesi delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale;
c) 
una descrizione sintetica delle modalità e dei criteri di iscrizione al registro regionale delle associazioni giovanili, nonché della sua consistenza;
d) 
gli esiti di un monitoraggio sull'attuazione e sul funzionamento del Portale Piemonte Giovani di cui all'articolo 14;
e) 
i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo ai finanziamenti, anche cumulati con quelli previsti da altre normative, di progetti e interventi e alla loro distribuzione territoriale.
4. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.
Art. 20. 
(Norma transitoria)
1. 
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, la Consulta regionale dei giovani, istituita ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani), svolge le sue funzioni fino alla scadenza del proprio mandato coincidente con la conclusione dell'attuale legislatura.
2. 
In fase di prima attuazione dell'articolo 6, fanno parte di diritto del Forum regionale giovani tre componenti individuati nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza della Consulta regionale dei giovani in carica nella X legislatura.
3. 
In fase di prima applicazione, gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione nonché i criteri e gli indicatori di valutazione per l'assegnazione dei contributi di cui alla l.r. 16/1995 , restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e attuazione previsti dalla presente legge.
Art. 21. 
(Norma finanziaria)
1. 
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 2019 la spesa di euro 350.000,00, per l'anno 2020 la spesa di euro 350.000,00 e per l'anno 2021 la spesa di euro 350.000,00, stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.02 (Giovani), titolo 1 (Spese correnti), che presenta la necessaria copertura.
2. 
Alla ripartizione delle risorse, per il finanziamento di progetti e interventi da realizzare in attuazione della presente legge, si provvede annualmente con apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. 
I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purchè da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
Art. 22. 
(Abrogazioni)
1. 
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
la legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani), ad eccezione dell'articolo 4;
b) 
gli articoli 131, 132, 133, 134 e 135 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ').
2. 
L' articolo 4 della l.r. 16/1995 è abrogato a decorrere dall'XI legislatura.
Art. 23. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
2. 
L'articolo 6 e le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) si applicano a decorrere dall'XI legislatura.
La presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
Data a Torino, addì 1 marzo 2019
Sergio Chiamparino