Legge regionale n. 5 del 22 febbraio 2019  ( Versione vigente )
Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante.
(B.U. 28 febbraio 2019, 3° suppl. al n. 9)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina le strutture ricettive all'aperto e del turismo itinerante al fine di:
a) 
riconoscere il ruolo strategico del turismo all'aperto per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale della Regione;
b) 
favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico regionale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale dei flussi turistici e in relazione all'opportunità di indirizzare le presenze verso le aree meno congestionate e i piccoli borghi rappresentativi del territorio piemontese;
c) 
valorizzare le risorse ambientali, i beni culturali, i beni e i valori paesaggistici e le tradizioni locali per uno sviluppo turistico sostenibile, con l'obiettivo di ampliare l'offerta integrata di servizi riguardanti arte, natura, ambiente, paesaggio, cultura ed enogastronomia;
d) 
sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico all'aperto, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese e migliorarne la qualità dell'organizzazione e dei relativi servizi;
e) 
promuovere processi di riqualificazione urbanistica, paesaggistica e territoriale dei centri che rivestono una particolare rilevanza sotto il profilo turistico-ricettivo;
f) 
incentivare il turismo itinerante per vivere la vacanza a stretto contatto con la natura e la cultura dei luoghi visitati, lontano dalle destinazioni di massa e dal turismo stanziale;
g) 
proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali, in linea con i principi di diritto interno e internazionale in materia di accessibilità, con specifico riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n.18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
h) 
disciplinare l'offerta turistica all'aperto in aree e spazi privati in un'ottica di economia condivisa dei servizi offerti.
Art. 2. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività ricettive all'aperto, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale da associazioni ed enti senza scopo di lucro, per l'offerta al pubblico dei servizi di ospitalità turistica, servizi pertinenziali e complementari nelle seguenti strutture:
a) 
campeggi;
b) 
villaggi turistici;
c) 
campeggi temporanei o mobili;
d) 
aree per il turismo itinerante.
Art. 3. 
(Servizi di ospitalità turistica e pertinenziali)
1. 
Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) sono assicurati durante il soggiorno i seguenti servizi di ospitalità turistica:
a) 
fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno nelle unità abitative su richiesta;
b) 
fornitura di energia elettrica, acqua e di riscaldamento nelle unità abitative nei periodi di accensione dipendenti dalla classificazione climatica dei singoli comuni;
c) 
assistenza, manutenzione e riparazioni nelle unità abitative;
d) 
ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.
2. 
Le strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) possono offrire ad esclusivo utilizzo degli ospiti servizi pertinenziali quali:
a) 
preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
b) 
esercizi commerciali;
c) 
rimessaggio dei mezzi di pernottamento di proprietà del titolare o gestore, ovvero dell'ospite della struttura ricettiva.
[1]
3. 
L'eventuale svolgimento delle attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, di vendita e rimessaggio alle persone non alloggiate è soggetto alla disciplina vigente in materia di commercio.
Art. 4. 
(Locali accessori e servizi complementari)
1. 
Le strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) possono offrire locali accessori e servizi complementari per il benessere e il relax degli ospiti, a condizione che la relativa gestione sia condotta in forma complementare all'ospitalità.
2. 
Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, disciplina i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali nonché delle piscine e degli spazi eventualmente destinati alle attività di cui al comma 1.
Art. 5. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge, si intende per:
a) 
equipaggio: le persone che, singolarmente o in gruppo, soggiornano all'interno della struttura ricettiva all'aperto in una piazzola o unità abitativa, con o senza mezzi mobili di pernottamento propri;
b) 
piazzole: le superfici attrezzate messe a disposizione del turista atte ad ospitare l'equipaggio provvisto di tende o di mezzi mobili di pernottamento propri, nonché gli allestimenti mobili e le strutture accessorie o di appoggio;
c) 
unità abitative fisse: i bungalows, gli chalet, le soluzioni ricettive innovative, con o senza servizio autonomo di cucina, realizzate in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione, ancorchè sopraelevate o ipogee, ancorate in modo stabile al suolo e come tali concernenti volumi assentibili nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale vigente e contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche;
[2]
d) 
mezzi mobili: i mezzi ricreazionali, con o senza motore, quali le case mobili o mobilhome, i motorhome, i camper o autocaravan, i maxicaravan, i caravan o roulotte, anche messi temporaneamente a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva, aventi caratteristiche di mobilità e contraddistinte da meccanismi di rotazione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche, provvisori e rimovibili in ogni momento;
e) 
allestimenti mobili: le tende, nelle loro varie articolazioni e soluzioni, non ancorate in modo stabile al suolo, atte a soddisfare esigenze meramente temporanee aventi caratteristiche di mobilità e rimovibili in ogni momento;
f) 
strutture edilizie leggere e manufatti: le strutture e i manufatti predisposti temporaneamente dal turista conformi al regolamento interno della struttura ricettiva accostabili all'allestimento o al mezzo mobile di pernottamento, non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni a carattere residenziale, realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche, provvisori e rimovibili in ogni momento;
g) 
preingressi: le strutture, per il soggiorno diurno degli ospiti conformi al regolamento interno della struttura ricettiva, funzionali al completo utilizzo e alla protezione dell'allestimento o del mezzo mobile e rimovibili in ogni momento.
2. 
I requisiti, le caratteristiche tecniche e funzionali delle casistiche definite al comma 1 sono definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.
Capo II 
TIPOLOGIE RICETTIVE ALL'APERTO E ITINERANTI
Art. 6. 
(Campeggi e villaggi turistici)
1. 
Sono campeggi le strutture ricettive all'aperto che, in un'area appositamente recintata, offrono ospitalità prevalentemente in piazzole attrezzate per l'insediamento di tende o di altri mezzi mobili di pernottamento di proprietà dei turisti e in via residuale in unità abitative o in allestimenti e mezzi mobili collocati dal titolare o gestore.
2. 
Sono villaggi turistici le strutture ricettive all'aperto che in un'area appositamente recintata, offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal titolare o gestore e costituiti da unità abitative fisse o allestimenti mobili e in via residuale in piazzole a favore di turisti provvisti di propri allestimenti e mezzi mobili di pernottamento.
3. 
L'appartenenza alla tipologia campeggio o villaggio turistico è determinata dal criterio di prevalenza percentuale, nel computo della capacità ricettiva, come di seguito determinata:
a) 
campeggio: se il numero delle unità abitative, fisse o mobili, nonché degli allestimenti e dei mezzi di pernottamento messi a disposizione del titolare o gestore del complesso ricettivo a favore di turisti sprovvisti di mezzi autonomi, è inferiore al 30 per cento rispetto alla capacità ricettiva totale;
b) 
villaggio turistico: se il numero delle unità abitative, fisse o mobili, nonché degli allestimenti e dei mezzi di pernottamento messi a disposizione del titolare o gestore del complesso ricettivo a favore di turisti sprovvisti di mezzi autonomi, è almeno il 30 per cento rispetto alla capacità ricettiva totale.
4. 
Le strutture ricettive all'aperto di cui ai commi 1 e 2 si distinguono in:
a) 
strutture di transito: strutture ricettive all'aperto per il soggiorno di durata limitata in cui, in prevalenza, l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole è subordinata all'effettiva presenza degli ospiti;
b) 
strutture stanziali: strutture ricettive all'aperto per il soggiorno di durata fino a un massimo di dodici mesi e comunque non oltre il periodo di apertura della struttura, in cui, in prevalenza, l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole, prescinde dall'effettiva presenza degli ospiti ed è garantito il mantenimento di un numero minimo di cinque piazzole a disposizione dei turisti in transito;
c) 
strutture miste: strutture ricettive all'aperto in cui coesistono le forme di occupazione di cui alle lettere a) e b).
5. 
Sono campeggi temporanei o mobili gli allestimenti predisposti per l'esercizio di attività svolte per finalità sociali, ricreative, culturali, educative e sportive su aree pubbliche o private, per i quali non è richiesta la realizzazione di opere o interventi e con permanenza degli ospiti limitata alla durata dell'evento.
[3]
6. 
I complessi ricettivi all'aperto si dotano di apposito regolamento riguardante le norme comportamentali da rispettare al loro interno, trasmesso, da parte del titolare o gestore, in allegato alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e reso ben visibile al pubblico.
7. 
I requisiti tecnici ed igienico-sanitari dei campeggi, dei villaggi turistici nonché dei locali adibiti all'eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e i requisiti igienico-sanitari minimi e le condizioni per l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili, sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.
Art.7. 
(Garden sharing)
1. 
È consentito da parte di soggetti privati mettere a disposizione dei turisti itineranti, provvisti di mezzi mobili propri o allestimenti mobili di pernottamento, spazi all'aperto o aree verdi pertinenziali alla propria abitazione, in aree con destinazione d'uso residenziale, per le quali le condizioni di compatibilità urbanistica sono stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, con offerta di servizi in modalità garden sharing.
2. 
Il garden sharing concorre a regolare nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rileva ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.
3. 
L'attività di garden sharing è avviata ai sensi dell'articolo 13 ed è esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) 
è presente almeno un'unità abitativa privata autonoma non costituente parte o porzione di edificio o complesso condominiale, con spazi all'aperto ed aree aventi le caratteristiche di cui al comma 1 adatte alla sistemazione e al pernottamento di ospiti itineranti;
b) 
è data ospitalità fino ad un numero massimo di due equipaggi, per un numero massimo di dieci persone e per non più di sette notti consecutive;
c) 
è dato sgombero e smontaggio dei mezzi e degli allestimenti mobili di pernottamento al termine del soggiorno.
4. 
I requisiti localizzativi, urbanistici ed igienico-sanitari minimi, nonché le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a garden sharing sono definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.
[4]
Art. 8. 
(Aree per il turismo itinerante)
1. 
Al fine di sostenere il turismo itinerante, i comuni promuovono a favore di imprese private e di associazioni o enti senza scopo di lucro nel rispetto delle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale, la realizzazione di apposite aree per la ricettività all'aperto in zone di interesse naturalistico e turistico-culturale, nonché nelle vicinanze dei principali assi viari, tenuto conto, in particolare, della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali e di strutture ricreative.
[5]
2. 
Rientrano nel turismo ricettivo itinerante le aree, pubbliche o private, integrate con il paesaggio naturale circostante, a basso impatto ambientale, destinate a turisti provvisti di veicoli mobili di pernottamento o mezzi ricreazionali autosufficienti, così come definiti agli articoli 47, 54 e 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che soggiornano in una determinata località, spostandosi lungo propri itinerari.
3. 
Le aree di cui al presente articolo si distinguono nelle seguenti tipologie:
a) 
aree attrezzate o aree di sosta: aree destinate alla sosta e al pernottamento di turisti itineranti;
b) 
aree camper service: piazzole attrezzate per i turisti itineranti destinate alla sosta breve dei veicoli ricreazionali presso le strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e in alcune aree di servizio prevalentemente autostradali di cui all' articolo 185 del d.lgs. 285/1992 ;
c) 
punti sosta: aree destinate a parcheggio dove sono consentiti la sosta e il pernottamento, senza servizi aggiuntivi.
4. 
Le aree di cui al comma 3 sono dotate di impianti e attrezzature definite dall' articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.
5. 
Con specifico regolamento sono disciplinati i comportamenti da adottare all'interno delle aree per il turismo itinerante trasmesso, da parte del titolare o gestore, in allegato alla SCIA e reso ben visibile al pubblico.
6. 
Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 19 disciplina i requisiti tecnici e quelli igienico-sanitari, le caratteristiche tecnico-funzionali, nonchè i servizi offerti nelle aree per il turismo itinerante nel rispetto delle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale.
[6]
Capo III 
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 9.[7] 
(Disposizioni urbanistico-edilizie per l'insediamento di campeggi, villaggi turistici e aree per il turismo itinerante)
1. 
L'insediamento delle strutture ricettive all'aperto denominate 'campeggi', 'villaggi turistici', 'aree attrezzate o aree di sosta', nonché delle aree 'camper service', insediabili presso i campeggi e i villaggi turistici,
[ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'articolo 6, comma 5,]
è consentito unicamente in aree destinate a fini turistico-ricettivi, specificatamente individuate dai piani regolatori comunali o intercomunali, in conformità alle disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovralocali, alle previsioni in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, delle aree naturali protette e della Rete Natura 2000, nonché alle altre normative di settore aventi incidenza su tali attività. L'insediamento delle strutture di cui al primo periodo è soggetto al rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dall' articolo 54 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).
[8]
2. 
Le aree del turismo itinerante diverse da quelle di cui al comma 1, denominate 'camper service', insediabili presso aree di servizio prevalentemente autostradali e riservate esclusivamente alla sosta temporanea, sono realizzate in conformità alle norme del d.lgs. 285/1992 mentre quelle denominate 'punti sosta', riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di mezzi ricreazionali, sono individuate negli strumenti urbanistici comunali, hanno destinazione d'uso a parcheggio e si dotano di uno specifico regolamento d'uso, fatte salve le disposizioni del citato d.lgs. 285/1992.
3. 
Le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) sono soggette al rilascio del titolo abilitativo edilizio. Rientrano nell'attività di edilizia libera le installazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f) e g), a condizione che il progetto dell'insediamento licenziato con il permesso di costruire comprenda e rappresenti puntualmente la disposizione delle piazzole ospitanti tali installazioni. Per tali strutture e installazioni resta salvo il rispetto delle disposizioni di tutela del patrimonio culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale.
4. 
L'allestimento di complessi ricettivi all'aperto all'interno di aree naturali protette sul territorio regionale, nel rispetto delle disposizioni di tutela del patrimonio culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale, è consentito solo se conforme al piano del parco e al relativo regolamento, previo nulla osta dell'ente gestore reso ai sensi dell' articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) per quanto riguarda i parchi nazionali, nonché nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di aree naturali protette, di Rete Natura 2000, di Rete ecologica regionale e della pianificazione di cui alla legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela della aree naturali e della biodiversità).
Art.10. 
(Deroghe ed esclusioni)
1. 
Non è consentito il soggiorno con allestimenti o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle aree individuate dagli articoli 6 e 8, fatta eccezione per:
a) 
gli spazi all'aperto destinati alla sosta di campeggiatori all'interno delle strutture ricettive agrituristiche ai sensi della normativa regionale vigente in materia;
b) 
le aree per il turismo itinerante a favore dei mezzi ricreazionali individuati dal d.lgs. 285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione;
c) 
le aree e gli spazi privati offerti in modalità garden sharing, ai sensi dell'articolo 7, previo consenso del proprietario.
2. 
Non è ammesso in nessuna forma il campeggio libero, fatta salva la sosta dei veicoli ricreazionali nel rispetto dell' articolo 185 del d.lgs. 285/1992.
[9]
2 bis. 
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono le quarantotto ore, di singoli mezzi o allestimenti mobili di pernottamento in località in cui non siano disponibili posti in complessi ricettivi all'aperto o aree di sosta autorizzate.
[10]
Art. 11.[11] 
(...)
Art.12. 
(Avvio di campeggi, villaggi turistici e aree per il turismo itinerante)
1. 
Chiunque intende gestire una delle strutture ricettive di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 e articolo 8, presenta, ai sensi dell' articolo 19 della legge 241/1990 una SCIA, in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le strutture e le aree da destinare all'attività.
1 bis. 
Nel caso in cui sia necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 9, la SCIA è integrata con la relativa richiesta, accompagnata dalla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, di tutela del patrimonio culturale e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, nonché dalla planimetria che individui la localizzazione dei servizi, delle unità abitative e degli allestimenti di varia natura, comprensiva delle piazzole.
[12]
1 ter. 
L'avvio dell'attività, nel caso di cui al comma 1 bis, è subordinato alla conclusione della procedura, a cura del SUAP, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ), e all'eventuale approvazione della variante urbanistica ai sensi dell' articolo 17 bis della l.r. 56/1977.
[13]
2. 
La SCIA è presentata su apposita modulistica resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Regione o sul sito del comune.
[14]
3. 
L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:
a) 
dei requisiti soggettivi di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all' articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 );
b) 
dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi, ai sensi della normativa tecnica vigente in materia, nonché del decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone);
c) 
dei requisiti urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, di tutela del patrimonio culturale ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
[15]
4. 
Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica:
a) 
all'azienda sanitaria locale (ASL) e al Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competenti per l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza;
[16]
b) 
alla provincia o alla Città metropolitana di Torino e all'agenzia turistica di accoglienza locale (ATL) competenti per territorio, a fini informativi.
5. 
I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre in modo visibile, all'interno della struttura, copia della SCIA, corredata dalla ricevuta di avvenuta presentazione.
6. 
Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1, è segnalata, entro i dieci giorni successivi al loro verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 4.
7. 
I soggetti di cui al comma 1 ottemperano, inoltre, ai seguenti adempimenti:
a) 
comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell' articolo 109 del regio decreto 773/1931 e del decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);
b) 
trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall' articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera), e nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400 );
c) 
comunicazione annuale delle caratteristiche e dei prezzi che l'operatore intende praticare nell'anno successivo e loro esposizione al pubblico ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive);
d) 
riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente;
e) 
stipula di un'apposita polizza assicurativa per i rischi o i danni derivanti dalla responsabilità civile verso le cose e gli ospiti, commisurata alla capacità ricettiva della relativa struttura e con estensione ad eventuali locali interni e ad aree esterne, nonché ad impianti pertinenziali nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.
Art. 13. 
(Avvio di campeggi temporanei o mobili e garden sharing)
1. 
Chiunque intende gestire un campeggio temporaneo o mobile di cui all'articolo 6, comma 5, oppure un'attività di garden sharing di cui all'articolo 7, presenta una comunicazione al comune sul cui territorio insistono le strutture e le aree da destinare all'attività.
2. 
La comunicazione di cui al comma 1 è presentata su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo.
3. 
L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:
a) 
dei requisiti soggettivi di cui al regio decreto 773/1931 e al rispetto dell' articolo 67 del d.lgs. 159/2011 ;
b) 
dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi della normativa tecnica vigente;
c) 
dei requisiti localizzativi e urbanistici, nonché dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.
4. 
Il comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, la trasmette in via telematica:
a) 
all'ASL e al Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competenti per l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza;
[17]
b) 
alla provincia o alla Città metropolitana di Torino e all'ATL competenti per territorio, a fini informativi.
5. 
Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella comunicazione di cui al comma 1 è segnalata, entro i dieci giorni successivi al loro verificarsi, al comune territorialmente competente che procede ai sensi del comma 4.
6. 
I soggetti di cui al comma 1, ottemperano, inoltre, ai seguenti adempimenti:
a) 
comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell' articolo 109 del regio decreto 773/1931 e del decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013;
b) 
trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall' articolo 5 bis della l.r. 12/1987 e nel rispetto del d.lgs. 322/1989 ;
c) 
riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente;
d) 
stipula di un'apposita polizza assicurativa nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, per i rischi o i danni derivanti dalla responsabilità civile verso le cose e gli ospiti, commisurata alla capacità ricettiva della relativa struttura e con estensione ad eventuali locali interni e ad aree esterne nonché ad impianti pertinenziali.
Art. 14. 
(Gestione delle attività)
1. 
La gestione dei complessi ricettivi all'aperto e delle aree per il turismo itinerante di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 e articolo 8, può essere svolta in forma imprenditoriale e in tal caso è in capo ad un unico soggetto giuridico. E' altresì consentita la gestione da parte di enti, associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro o che operano nel settore del turismo giovanile, nonché per finalità ricreative, culturali e sociali nel rispetto delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ).
[18]
2. 
La gestione delle attività avviate in campeggi temporanei o mobili ai sensi dell'articolo 6, comma 5, è consentita ai soggetti privati nonché, per le finalità previste dal d.lgs. 117/2017 , agli enti no profit e agli organismi operanti nel turismo sociale e giovanile.
[19]
3. 
La gestione delle attività in modalità garden sharing è svolta esclusivamente in forma non imprenditoriale da privati.
4. 
I servizi riservati ai turisti ospitati presso le strutture di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 e articolo 8, se svolte in modo imprenditoriale, possono essere gestiti direttamente dal titolare della struttura ricettiva o affidati ad altri soggetti in possesso di regolare titolo abilitativo per l'attività svolta, fermo restando, in capo al gestore principale, la responsabilità anche della qualità dei servizi offerti dalla struttura ricettiva all'aperto; l'eventuale offerta del servizio di ristorazione alle persone non alloggiate é soggetta alla disciplina vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
5. 
Con riferimento alle strutture stanziali, l'occupazione delle piazzole è consentita a fronte di corrispettivi forfettari, a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre il periodo di apertura della struttura, mediante stipula di appositi contratti non tacitamente rinnovabili; al termine del rapporto contrattuale, in caso di mancato rinnovo, eventuali dotazioni, allestimenti, strutture accessorie o mezzi mobili di pernottamento sono rimossi a cura ed onere dell'ospite.
6. 
E' fatto divieto per il titolare o gestore del complesso ricettivo all'aperto di assumere provvedimenti finalizzati:
a) 
al mutamento della destinazione d'uso delle unità abitative, dei manufatti e degli allestimenti mobili insediati nella struttura;
b) 
alla vendita delle piazzole;
c) 
ad ogni forma di utilizzo delle piazzole tale da comportare limitazione dell'offerta al pubblico. Non costituisce limitazione dell'offerta al pubblico la concessione in uso di piazzole o di unità abitative, per periodi contrattualmente definiti, ad agenzie di viaggio o a tour operators.
Art.15. 
(Sospensione e cessazione volontaria dell'attività)
1. 
La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 12, comma 6, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13, comma 5.
2. 
Il periodo di sospensione temporanea non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabile, in seguito a valutazione favorevole del comune, di ulteriori centottanta giorni superati i quali, l'attività si intende cessata.
3. 
Il periodo di sospensione di cui al comma 2, comprensivo della proroga, può essere usufruito ogni cinque anni.
3 bis. 
In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, anche solo per singole parti del territorio.
[20]
3 ter. 
In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi.
[21]
Art.16. 
(Riserva di denominazione, classificazione e loghi distintivi)
1. 
L'uso dei termini campeggio, villaggio turistico, campeggio temporaneo o mobile, aree di sosta, camper service punto sosta e garden sharing è riservato esclusivamente a coloro che esercitano le attività disciplinate dalla presente legge.
2. 
Le strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, sono classificate sulla base degli standards qualitativi minimi riferiti ai seguenti parametri:
a) 
contesto ambientale;
b) 
dotazioni strutturali;
c) 
requisiti di professionalità del titolare o gestore, nonché del personale;
d) 
servizi complementari offerti.
3. 
Le strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 6, comma 5 e articolo 7, non sono soggette a classificazione.
4. 
Le strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 8 sono classificate soltanto nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.
5. 
La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, disciplina le modalità di classificazione, nonché l'uso del logo che identifica la struttura ricettiva all'aperto.
6. 
Le modifiche che comportano il cambio di classificazione della struttura ricettiva all'aperto sono soggette alle procedure amministrative di cui all'articolo 12, comma 6.
7. 
I titolari o i gestori dei complessi ricettivi all'aperto di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 e articolo 8, sono tenuti a:
a) 
esporre in modo visibile all'esterno e all'interno della struttura e nell'area per il turismo itinerante il logo identificativo che riporta la classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19;
b) 
osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di concessione ed uso del logo identificativo.
8. 
I titolari delle strutture di cui all'articolo 7 non sono soggetti a classificazione, ma sono tenuti ad esporre in modo visibile il logo identificativo all'interno dell'area.
9. 
E' fatto divieto ai titolari o gestori di utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, denominazioni e loghi identificativi differenti da quelli previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19 o idonei ad indurre in errore sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività ricettiva.
Art. 17. 
(Denominazioni alternative e aggiuntive)
1. 
Le strutture ricettive all'aperto configurate come campeggi e villaggi turistici possono assumere denominazioni commerciali alternative quali 'camping village' e 'glamping' se possiedono i requisiti tecnici definiti nel regolamento di cui all'articolo 19; in relazione ai campeggi, può essere, inoltre, attribuita la denominazione 'camping' o 'camping and lodge'.
[22]
2. 
Le strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 e articolo 8, possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di posto tappa se sono situate lungo un itinerario, riconosciuto dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e del relativo regolamento di attuazione, ubicate anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare, con offerta di peculiari servizi turistici definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.
Art. 18. 
(Azioni per il sostegno finanziario e lo sviluppo dell'offerta turistica nei complessi ricettivi all'aperto)
1. 
La Giunta regionale, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa comunitaria e nazionale, nonché nell'ambito della normativa regionale volta ad incentivare l'offerta turistica piemontese, realizza azioni di sostegno, di sviluppo e di promozione a favore delle strutture ricettive all'aperto.
Capo IV 
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Art.19. 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto regionale , adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina:
a) 
le caratteristiche tecniche dei campeggi e villaggi turistici di cui all'articolo 6, commi 1 e 2;
b) 
le caratteristiche tecniche delle aree destinate al turismo itinerante di cui all'articolo 8;
c) 
i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità delle strutture ricettive di cui alla lettera a) nonché delle piscine e degli spazi eventualmente destinati ad attività complementari o servizi connessi, ivi compresa l'eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti edilizi comunali vigenti in materia;
d) 
i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità delle strutture ricettive di cui alla lettera b) tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti edilizi comunali vigenti in materia;
e) 
i requisiti localizzativi, urbanistici, nonchè i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili di cui all'articolo 6, comma 5;
[23]
f) 
i requisiti localizzativi, urbanistici nonchè i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a garden sharing di cui all'articolo 7;
[24]
g) 
gli standards qualitativi minimi per la classificazione dei campeggi, dei villaggi turistici e delle aree destinate al turismo itinerante laddove classificabili;
h) 
le caratteristiche e le modalità di concessione ed uso del marchio grafico o logo identificativo di cui all'articolo 16, tenuto conto della tipologia ricettiva;
i) 
le caratteristiche tecnico-edilizie e i requisiti igienico-sanitari delle soluzioni ricettive innovative tenuto conto di quanto previsto agli articoli 14 e 15 dell'allegato A del regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4 (Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche) e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 del regolamento medesimo;
l) 
le caratteristiche dei servizi turistici offerti dai complessi ricettivi all'aperto che si avvalgono della denominazione aggiuntiva di posto tappa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e le modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità di ciascuna struttura ricettiva;
m) 
i criteri tecnici, le caratteristiche e i requisiti generali utili per l'utilizzo delle denominazioni commerciali alternative di camping village o glamping di cui all'articolo 17, comma 1;
n) 
i requisiti e le modalità di esercizio delle attività in complessi ricettivi all'aperto tenuto conto del carattere imprenditoriale o non imprenditoriale delle medesime;
o) 
il periodo di apertura dei complessi ricettivi all'aperto, tenuto conto della possibilità che vengano esercitate con apertura annuale, stagionale o con altre modalità, in relazione al loro carattere imprenditoriale o non imprenditoriale.
Capo V 
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 20. 
(Funzioni di vigilanza e controllo)
1. 
Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi ad altri enti, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, sono esercitate dal comune, anche in forma associata.
2. 
Al fine di rendere più efficace l'attività di vigilanza e di controllo, i comuni esercitano, in forma coordinata con gli altri soggetti localmente competenti, le attività di cui al comma 1 ed entro il 31 gennaio, con cadenza biennale, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di turismo una relazione sull'attività esercitata nel biennio precedente.
Art. 21. 
(Sanzioni)
1. 
Chiunque contravviene all'obbligo di cui all'articolo 10, comma 2, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00, nonché al sequestro amministrativo del mezzo mobile di pernottamento.
[25]
2. 
Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 12, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:
a) 
da euro 2.000,00 a euro 6.0000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 12 oltre alla cessazione dell'attività;
b) 
da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 12;
c) 
da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 7, lettera e), dell'articolo 12.
3. 
Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 13, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:
a) 
da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 13 oltre alla cessazione dell'attività;
b) 
da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 13;
c) 
da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 6 , lettera d), dell'articolo 13.
4. 
Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 14, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:
a) 
da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 14;
b) 
da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 6 dell'articolo 14.
5. 
Chiunque contravviene alle prescrizioni dell'articolo 15, comma 2, e dell'articolo 16, comma 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.
6. 
In caso di superamento della capacità ricettiva dichiarata nella SCIA, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 a euro 1.500,00.
7. 
E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 chiunque gestisce un complesso ricettivo all'aperto in violazione delle disposizioni di cui:
a) 
all'articolo 16, comma 7, lettera a) ovvero attribuisce una classificazione diversa da quella assegnata;
b) 
all'articolo 16, comma 7, lettera b);
c) 
all'articolo 16, comma 8;
d) 
all'articolo 16, comma 9;
e) 
all'articolo 17.
8. 
Ogni violazione al regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, diverse da quelle previste nel presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 3.000,00.
9. 
In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, il comune o altro soggetto competente, procede alla sospensione dell'attività per un periodo da uno a sei mesi o alla sua cessazione, in caso di reiterazione costituita da più di due violazioni nell'arco di un quinquennio delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 6, e articolo 14, comma 6.
10. 
Nei casi in cui al comma 2, lettera a), comma 3, lettera a) e comma 9 il comune provvede a trasmettere gli esiti degli accertamenti alla provincia o Città metropolitana di Torino, all'ASL e all'ATL territorialmente competenti ai fini informativi e di promozione turistica.
11. 
E' fatta salva, in ogni caso, l'applicabilità delle norme penali, se il fatto costituisce reato.
Art. 22. 
(Applicazione delle sanzioni)
1. 
Le funzioni di accertamento, irrogazione, riscossione e introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 21 sono di competenza del comune anche in forma associata.
2. 
Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. 
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).
Art. 23. 
(Rivalutazione degli importi delle sanzioni)
1. 
La misura delle sanzioni indicate nell'articolo 21 è aggiornata secondo le modalità di cui all' articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).
Capo VI 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGATIVE
Art. 24. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
I complessi ricettivi all'aperto, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano, entro un anno, alle nuove disposizioni normative in materia di denominazione; in particolare, ai fini della denominazione di villaggio turistico di cui all'articolo 6, comma 2, gli stessi adeguano le dotazioni delle unità abitative, fisse o mobili, nonché degli allestimenti eventualmente messi a disposizione di turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi secondo i criteri percentuali indicati all'articolo 6, comma 3, lettera b), oppure, in alternativa, modificano la propria tipologia nella denominazione campeggio.
Art. 25. 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità di quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art.26. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto agli stessi si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disciplinate nell'ordinamento regionale.
Art. 27. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
la legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), ad esclusione del primo comma dell'articolo 3, dell'articolo 16, nonché dell'allegato 1 (Caratteristiche tecniche comuni a campeggi e villaggi turistici) e dell'allegato 2 (Quadro di classificazione dei complessi ricettivi all'aperto);
b) 
l' articolo 26 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria);
c) 
l' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno);
d) 
l' articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle strutture ricettive alpinistiche e modifiche alle disposizioni regionali in materia di turismo).
2. 
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 19 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
il primo comma dell'articolo 3, l'articolo 16 e gli allegati 1 e 2, della l.r. 54/1979 ;
b) 
la legge regionale 27 maggio 1980, n. 63 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 'Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto');
c) 
la legge regionale 30 agosto 1984, n. 46 (Adeguamento delle leggi regionali 16 giugno 1981, n. 21 e 31 dicembre 1981, n. 59 'Classificazione delle aziende alberghiere' e delle leggi regionali 31 agosto 1979, n. 54 e 27 maggio 1980, n. 63 'Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto' alla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217 per il turismo);
d) 
l' articolo 4 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" e alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto");
e) 
il decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 2013, n. 36 (D.G.R. n. 7-4530 del 10.9.2012. Disciplina dei preingressi ai mezzi mobili di pernottamento e soggiorno. Modifiche all'Allegato 1 alla l.r. 31 agosto 1979, n. 54 ).
Art. 28. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 febbraio 2019
Sergio Chiamparino

Note:

[1] Al termine della lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 sono state aggiunte le parole " di proprietà del titolare o gestore, ovvero dell'ospite della struttura ricettiva" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 del 2021.

[2] Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole "strumentazione urbanistica" sono state inserite le parole " e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 del 2021.

[3] Il comma 5 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 del 2021.

[4] Nel comma 4 dell'articolo 7 sono state soppresse le parole ", edilizi, tecnici" ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 del 2021.

[5] Nel comma 1 dell'articolo 8 dopo le parole "scopo di lucro" sono state inserite le parole "nel rispetto delle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale" ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1 del 2021.

[6] Al termine del comma 6 dell'articolo 8 sono state aggiunte le parole " nel rispetto delle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale" ad opera del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1 del 2021.

[7] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1 del 2021.

[8] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 144 del 9/06/2021 pubblicata sulla G.U. n. 28 del 14/07/2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante), nel testo originario, limitatamente alle parole «ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all’art. 6, comma 5»;

[9] Al termine dell comma 2 dell'articolo 10 sono state aggiunte le parole ", fatta salva la sosta dei veicoli ricreazionali nel rispetto dell' articolo 185 del d.lgs. 285/1992" ad opera del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 1 del 2021.

[10] Il comma 2 bis dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 1 del 2021.

[11] L'articolo 11 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1 del 2021.

[12] Il comma 1 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1 del 2021.

[13] Il comma 1 ter dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1 del 2021.

[14] Il comma 2 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 1 del 2021.

[15] La lettera c) del comma 3 dell'articolo 12 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 1 del 2021.

[16] La lettera a) del comma 4 dell'articolo 12 è stata sostituita dal comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 1 del 2021.

[17] La lettera a) del comma 4 dell'articolo 13 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 1 del 2021.

[18] Al secondo periodo comma 1 dell'articolo 14 le parole "per i quali è ammessa la relativa gestione esclusivamente per i propri soci o aderenti alla singola organizzazione" sono state sostituite dalle parole "nel rispetto delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)." ad opera del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1 del 2021.

[19] Il comma 2 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 1 del 2021.

[20] Il comma 3 bis dell'articolo 15 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 del 2021.

[21] Il comma 3 ter dell'articolo 15 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 del 2021.

[22] Il comma 1 dell'articolo 17 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 1 del 2021.

[23] Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 le parole "tecnico-edilizi" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1 del 2021.

[24] Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 19 le parole "tecnico-edilizi" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 1 del 2021.

[25] Al termine del comma 1 dell'articolo 21 sono state aggiunte le parole ", nonché al sequestro amministrativo del mezzo mobile di pernottamento" ad opera del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 1 del 2021.