La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Al termine della lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 sono state aggiunte le parole " di proprietà del titolare o gestore, ovvero dell'ospite della struttura ricettiva" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 del 2021.
[2] Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole "strumentazione urbanistica" sono state inserite le parole " e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 del 2021.
[3] Il comma 5 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 del 2021.
[4] Nel comma 4 dell'articolo 7 sono state soppresse le parole ", edilizi, tecnici" ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 del 2021.
[5] Nel comma 1 dell'articolo 8 dopo le parole "scopo di lucro" sono state inserite le parole "nel rispetto delle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale" ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1 del 2021.
[6] Al termine del comma 6 dell'articolo 8 sono state aggiunte le parole " nel rispetto delle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale" ad opera del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1 del 2021.
[7] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1 del 2021.
[8] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 144 del 9/06/2021 pubblicata sulla G.U. n. 28 del 14/07/2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante), nel testo originario, limitatamente alle parole «ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all’art. 6, comma 5»;
[9] Al termine dell comma 2 dell'articolo 10 sono state aggiunte le parole ", fatta salva la sosta dei veicoli ricreazionali nel rispetto dell' articolo 185 del d.lgs. 285/1992" ad opera del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 1 del 2021.
[10] Il comma 2 bis dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 1 del 2021.
[11] L'articolo 11 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1 del 2021.
[12] Il comma 1 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1 del 2021.
[13] Il comma 1 ter dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1 del 2021.
[14] Il comma 2 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 1 del 2021.
[15] La lettera c) del comma 3 dell'articolo 12 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 1 del 2021.
[16] La lettera a) del comma 4 dell'articolo 12 è stata sostituita dal comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 1 del 2021.
[17] La lettera a) del comma 4 dell'articolo 13 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 1 del 2021.
[18] Al secondo periodo comma 1 dell'articolo 14 le parole "per i quali è ammessa la relativa gestione esclusivamente per i propri soci o aderenti alla singola organizzazione" sono state sostituite dalle parole "nel rispetto delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)." ad opera del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1 del 2021.
[19] Il comma 2 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 1 del 2021.
[20] Il comma 3 bis dell'articolo 15 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 del 2021.
[21] Il comma 3 ter dell'articolo 15 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 del 2021.
[22] Il comma 1 dell'articolo 17 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 1 del 2021.
[23] Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 le parole "tecnico-edilizi" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1 del 2021.
[24] Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 19 le parole "tecnico-edilizi" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 1 del 2021.
[25] Al termine del comma 1 dell'articolo 21 sono state aggiunte le parole ", nonché al sequestro amministrativo del mezzo mobile di pernottamento" ad opera del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 1 del 2021.