La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'art. 112. dispone che la presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
[2] L'articolo 3 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 3 del 2023.
[3] Nel comma 1 dell'articolo 6 la parola "annuale" è stata sostituita dalle parole "pluriennale, con aggiornamento previsto su base triennale, comunque non oltre i cinque anni" ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 del 2023.
[4] La lettera f) del comma 3 dell'articolo 6 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 del 2020.
[5] Il comma 3 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 3 del 2023.
[6] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 la parola "diagnosi," è stata inserita ad opera del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 25 del 2021.
[7] La lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 11 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 25 del 2021.
[8] Il comma 2 bis dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 3 del 2023.
[9] Il comma 1 bis dell'articolo 16 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 del 2020.
[10] L'articolo 16 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 del 2023.
[11] La lettera c bis) del comma 6 dell'articolo 24 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 15 del 2020.
[12] Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 25 le parole "compresa la vendita di pasti da asporto, anche con consegna a domicilio" sono state sostituite dalle parole " compreso il servizio di asporto o di consegna a domicilio" ad opera del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 del 2023.
[13] Il comma 3 bis dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 3 del 2023.
[14] Al fondo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 sono state aggiute le parole " e del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell' articolo 49 quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.
[15] La lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.
[16] Il comma 6 bis dell'articolo 34 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 del 2021.
[17] Il comma 6 ter dell'articolo 34 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 del 2021.
[18] Il comma 2 bis dell'articolo 43 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 33 del 2021.
[19] L'articolo 43 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 15 del 2020.
[20] L'articolo 54 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 25 del 2021.
[21] Nel comma 1 dell'articolo 55 le parole ", avvalendosi dei SAA" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 25 del 2021.
[22] Il comma 2 dell'articolo 65 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 25 del 2021.
[23] Il comma 2 dell'articolo 66 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 25 del 2021.
[24] Il comma 1 dell'articolo 68 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 25 del 2021.
[25] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 72 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 25 del 2021.
[26] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 72 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 25 del 2021.
[27] Il comma 1 bis dell'articolo 72 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 25 del 2021.
[28] L'articolo 83 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 3 del 2023.
[29] La lettera a) del comma 3 dell'articolo 92 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 3 del 2023.
[30] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 95 le parole "euro 300,00 per ettaro o frazione di ettaro" sono state sostituite dalle parole "euro 300,00 per ettaro, proporzionale alla superficie," ad opera del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.
[31] Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 95 le parole "euro 150,00 per ettaro o frazione di ettaro" sono state sostituite dalle parole "euro 150,00 per ettaro, proporzionale alla superficie," ad opera del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.
[32] Il comma 3 bis dell'articolo 95 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 25 del 2021.
[33] La lettera a) del comma 3 bis dell'articolo 95 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 del 2023.
[34] La lettera b) del comma 3 bis dell'articolo 95 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 3 del 2023.
[35] Il comma 4 bis dell'articolo 96 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 15 del 2020.
[36] Il comma 4 ter dell'articolo 96 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 15 del 2020.
[37] Il comma 9 dell'articolo 96 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 25 del 2021.
[38] Il comma 9 bis dell'articolo 96 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 25 del 2021.
[39] Il comma 9 ter dell'articolo 96 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 25 del 2021.
[40] La lettera b bis) del comma 4 dell'articolo 97 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 15 del 2020.
[41] Nel comma 3 dell'articolo 99 le parole "euro 250,00" sono state sostituite dalle parole "euro 300,00" ad opera del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.
[42] Nel comma 5 dell'articolo 99 le parole "da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00" sono state sostituite dalle parole "da euro 5.000,00 ad euro 15.000,00" ad opera del comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.
[43] Nel comma 3 dell'articolo 102 le parole "euro 500,00" sono state sostituite dalle parole "euro 750,00" ad opera del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.
[44] Nel comma 4 dell'articolo 102 le parole "euro 250,00" sono state sostituite dalle parole "euro 300,00" ad opera del comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.
[45] Nel comma 9 dell'articolo 102 le parole "euro 500,00" sono state sostituite dalle parole "euro 750,00" ad opera del comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.
[46] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 104 le parole "diverse da quelle di cui alla lettera b)" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 15 del 2020.
[47] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 15 del 2020.
[48] Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 104 le parole "nel caso di non conformità gravi " sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 15 del 2020.
[49] Il comma 2 dell'articolo 104 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 15 del 2020.
[50] Il comma 3 dell'articolo 104 è stato abrogato dal comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.
[51] Nel comma 5 dell'articolo 109 le parole "relativo all'anno 2022," sono state sostituite dalle parole "da prevedere su base pluriennale, con aggiornamento triennale o comunque non oltre i cinque anni," ad opera del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 3 del 2023.
[52] Il comma 6 bis dell'articolo 109 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 22 del 2019.
[53] La lettera vv) del comma 1 dell'articolo 110 è stata abrogata dal comma 12 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.
[54] Nel comma 2 dell'articolo 110 le parole "relativo all'anno 2022," sono state sostituite dalle parole "da prevedere su base pluriennale, con aggiornamento triennale o comunque non oltre i cinque anni," ad opera del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 3 del 2023.
[55] Nel comma 4 dell'articolo 111, dopo le parole "in euro 1.600.000,00" è stata aggiunta la parola "annui" ad opera del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 2019.
[56] Nel comma 7 dell'articolo 111 le parole "nel 2020" sono state sostituite dalle parole "in ciascuno degli anni 2020 e 2021" ad opera del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 2019.
[57] Nel comma 8 dell'articolo 111 le parole "nel 2020" sono state sostituite dalle parole " in ciascuno degli anni 2020 e 2021" ad opera del comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 2019.
[58] Nel comma 10 bis dell'articolo 111 le parole "articolo 1, comma 1" sono state sostituite dalle parole "articolo 43, comma 2 bis" ad opera del comma 1 dell'articolo 102 della legge regionale 3 del 2023.