La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'art. 112. dispone che la presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
[2] Il comma 1 bis dell'articolo 16 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 del 2020.
[3] La lettera c bis) del comma 6 dell'articolo 24 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 15 del 2020.
[4] Al fondo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 sono state aggiute le parole " e del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell' articolo 49 quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.
[5] La lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.
[6] L'articolo 43 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 15 del 2020.
[7] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 95 le parole "euro 300,00 per ettaro o frazione di ettaro" sono state sostituite dalle parole "euro 300,00 per ettaro, proporzionale alla superficie," ad opera del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.
[8] Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 95 le parole "euro 150,00 per ettaro o frazione di ettaro" sono state sostituite dalle parole "euro 150,00 per ettaro, proporzionale alla superficie," ad opera del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.
[9] Il comma 4 bis dell'articolo 96 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 15 del 2020.
[10] Il comma 4 ter dell'articolo 96 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 15 del 2020.
[11] La lettera b bis) del comma 4 dell'articolo 97 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 15 del 2020.
[12] Nel comma 3 dell'articolo 99 le parole "euro 250,00" sono state sostituite dalle parole "euro 300,00" ad opera del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.
[13] Nel comma 5 dell'articolo 99 le parole "da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00" sono state sostituite dalle parole "da euro 5.000,00 ad euro 15.000,00" ad opera del comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.
[14] Nel comma 3 dell'articolo 102 le parole "euro 500,00" sono state sostituite dalle parole "euro 750,00" ad opera del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.
[15] Nel comma 4 dell'articolo 102 le parole "euro 250,00" sono state sostituite dalle parole "euro 300,00" ad opera del comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.
[16] Nel comma 9 dell'articolo 102 le parole "euro 500,00" sono state sostituite dalle parole "euro 750,00" ad opera del comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.
[17] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 104 le parole "diverse da quelle di cui alla lettera b)" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 15 del 2020.
[18] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 15 del 2020.
[19] Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 104 le parole "nel caso di non conformità gravi " sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 15 del 2020.
[20] Il comma 2 dell'articolo 104 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 15 del 2020.
[21] Il comma 3 dell'articolo 104 è stato abrogato dal comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.
[22] Nel comma 5 dell'articolo 109 le parole "all'anno 2020" sono state sostituite dalle parole "all'anno 2021" ad opera del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 22 del 2019.
[23] Il comma 6 bis dell'articolo 109 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 22 del 2019.
[24] La lettera vv) del comma 1 dell'articolo 110 è stata abrogata dal comma 12 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.
[25] Nel comma 2 dell'articolo 110 le parole "all'anno 2020" sono state sostituite dalle parole "all'anno 2021" ad opera del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 22 del 2019.
[26] Nel comma 4 dell'articolo 111, dopo le parole "in euro 1.600.000,00" è stata aggiunta la parola "annui" ad opera del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 2019.
[27] Nel comma 7 dell'articolo 111 le parole "nel 2020" sono state sostituite dalle parole "in ciascuno degli anni 2020 e 2021" ad opera del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 2019.
[28] Nel comma 8 dell'articolo 111 le parole "nel 2020" sono state sostituite dalle parole " in ciascuno degli anni 2020 e 2021" ad opera del comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 2019.