Legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019  ( Versione vigente )
Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.[1]
(B.U. 24 gennaio 2019, 3° suppl. al n. 4)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Titolo I 
PRINCIPI GENERALI
Capo I 
FINALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione , concorre con l'Unione europea e lo Stato:
a) 
al miglioramento della competitività sostenibile del sistema agroalimentare, agricolo e rurale piemontese;
b) 
alla valorizzazione dell'impresa agricola sostenendola attraverso investimenti nella ricerca, nelle infrastrutture, nelle innovazioni tecnologiche e digitali;
c) 
al mantenimento, alla salvaguardia ed allo sviluppo delle produzioni agricole ed agroalimentari, compresi metodi di produzione biologica;
d) 
alla salvaguardia ed al miglioramento dell'ambiente, con particolare riferimento alla biodiversità, alle risorse naturali quali l'acqua, il suolo e l'aria, nonché all'energia sostenibile, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e agli interventi per l'adattamento ad essi;
e) 
alla preservazione degli habitat e del paesaggio agrario, con particolare riferimento agli elementi che lo caratterizzano;
f) 
al recupero, alla conservazione, all'uso ed alla valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura anche evitando inquinamenti da parte di piante geneticamente modificate;
g) 
al mantenimento del divieto di coltivazione di piante geneticamente modificate come stabilito dallo Stato in accordo con le regioni e le province autonome, nell'ambito del quadro normativo europeo;
h) 
al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo della diversificazione dell'economia nelle zone rurali, incluse le attività commerciali, artigianali e turistiche di piccola scala e di prossimità;
i) 
all'affermazione ed alla crescita della responsabilità sociale delle imprese, con particolare riferimento alla salvaguardia della dignità del lavoro;
l) 
ad un'efficace collaborazione e ad un'equa distribuzione del valore aggiunto tra i soggetti appartenenti alle filiere agricole, agroalimentari ed agroindustriali;
m) 
alla tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e dei produttori con riferimento alla qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
n) 
al rispetto della lealtà e della trasparenza nelle transazioni commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali;
o) 
allo sviluppo delle attività agricole diversificate e multifunzionali, nonché dell'attività polifunzionale commerciale e di servizio di prossimità per favorire il benessere sociale, fornire servizi alla persona e creare occupazione in agricoltura, in particolare nei settori dell'agriturismo e dell'agricoltura sociale;
p) 
al contrasto della desertificazione commerciale ed allo sviluppo turistico nelle aree rurali e montane, anche attraverso il rafforzamento della collaborazione tra le micro imprese dei diversi settori economici operanti all'interno delle filiere produttive;
q) 
alla tutela del territorio rurale, allo sviluppo ed all'efficientamento delle infrastrutture agricole, alla bonifica e all'irrigazione, concorrendo alla conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico in forma integrata con le attività di difesa del suolo;
r) 
alla razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli.
2. 
La Regione, nel perseguire le finalità di cui al comma 1, definisce ed attua politiche di intervento, conformandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e semplificazione e promuovendo lo sviluppo degli strumenti integrati, con particolare riferimento all'integrazione di filiera ed al rafforzamento delle reti d'impresa nonché lo sviluppo di strumenti per la regolazione dei mercati agricoli e agroalimentari. Tali politiche sono definite ed attuate nell'ambito di una leale collaborazione tra i soggetti pubblici con competenze in materia di agricoltura e sviluppo rurale per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge nonché con la partecipazione delle parti economiche e sociali.
3. 
La Regione orienta le politiche di intervento per la protezione dei suoli agricoli finalizzandole al contenimento di consumo di suolo ed alla tutela del paesaggio.
4. 
Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione interviene tramite gli strumenti di politica agricola comune, statale ed attraverso gli strumenti previsti dalla presente legge, oltre che con gli strumenti propri degli altri settori economici interessati.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le definizioni contenute nell'allegato A, parte integrante della presente legge.
2. 
La Giunta regionale, ai fini di procedere alla corretta attuazione della presente legge, può provvedere, con propria deliberazione, ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alle definizioni di cui all'allegato A.
Capo II 
PARTECIPAZIONE
Art. 3. 
(Tavolo per il partenariato agroalimentare e rurale)
1. 
La Regione promuove la partecipazione delle parti economiche e sociali alla determinazione della politica agricola e di sviluppo rurale.
2. 
A tal fine è istituito con compiti di consultazione il Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale, presieduto dall'assessore regionale competente in materia di agricoltura o da un suo delegato, che si articola in tavoli di filiera, tematici o in altri organismi collegiali.
3. 
I tavoli e gli organismi di cui al comma 2 possono essere integrati dai rappresentanti delle associazioni degli enti locali e delle strutture regionali competenti nelle materie di interesse comune.
4. 
La Giunta regionale disciplina con deliberazione i compiti e la composizione dei tavoli e degli organismi di cui al comma 2, rinviando agli stessi l'adozione delle relative modalità di organizzazione e funzionamento.
5. 
La partecipazione ai tavoli ed agli organismi di cui al comma 2 è a titolo gratuito.
Art. 4. 
(Partecipazione ad organismi internazionali)
1. 
La Regione, allo scopo di dare attuazione alle finalità della presente legge, aderisce ad organismi e reti internazionali operanti nella determinazione della politica agricola.
2. 
La Giunta regionale con propria deliberazione disciplina le modalità organizzative delle singole adesioni.
Titolo II 
INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Capo I 
PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI
Art. 5. 
(Programmazione)
1. 
La Regione, ai sensi degli articoli 4 e 62 dello Statuto , esercita la funzione di programmazione nel rispetto delle norme e degli indirizzi comunitari e statali ed assicura la complementarietà ed integrazione con le politiche di settore, ambientali e territoriali mediante l'adozione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6.
Art. 6. 
(Programma regionale degli interventi)
1. 
Nei limiti previsti dal bilancio di previsione finanziaria ed in attuazione delle linee fondamentali di programmazione contenute nel documento economico-finanziario regionale (DEFR), la Giunta regionale, anche sulla base delle relazioni presentate ai sensi dell'articolo 107 ed acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva un programma annuale degli interventi.
2. 
In particolare, il Programma è adottato garantendo:
a) 
la partecipazione delle parti economiche e sociali e degli enti locali;
b) 
l'individuazione di obiettivi strategici;
c) 
la selezione, la concentrazione ed il coordinamento degli interventi attraverso l'utilizzo di un approccio integrato;
d) 
il coordinamento degli interventi pubblici e privati, anche con riferimento ai programmi già approvati nell'ambito della programmazione europea;
e) 
l'organizzazione e lo sviluppo di progetti integrati di filiera;
f) 
l'adeguamento degli interventi al mutare delle condizioni di contesto;
g) 
ottimizzazione delle risorse disponibili.
3. 
Il Programma prevede:
a) 
l'analisi del sistema agricolo, agroalimentare, agroindustriale e rurale, incluse le attività commerciali, artigianali e turistiche di piccola scala e di prossimità, contenente i punti di debolezza, di forza ed i fabbisogni di intervento;
b) 
gli obiettivi da conseguire e la loro priorità;
c) 
le strategie d'intervento finanziarie ed operative;
d) 
gli strumenti di attuazione;
e) 
gli interventi da attivare, di cui all'allegato B parte integrante della presente legge, nonché ogni altro intervento previsto dalla presente legge;
f) 
le risorse finanziarie a disposizione ed il loro riparto;
g) 
i soggetti attuatori ed i beneficiari degli interventi;
h) 
le modalità di sovvenzione, compresi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 9.
4. 
Gli interventi finalizzati al sostegno della ripresa produttiva in zone interessate da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, di cui all'articolo 12, a causa del loro carattere non prevedibile sono oggetto di uno specifico programma.
Art. 7. 
(Definizione delle modalità di attuazione degli interventi)
1. 
La Giunta regionale con deliberazione definisce le modalità di attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e).
2. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con deliberazione può modificare l'elenco degli interventi previsti nell'allegato B della presente legge anche ai fini della loro conformità europea.
3. 
Gli atti emanati in applicazione del presente articolo e che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Art. 8. 
(Modalità di sovvenzione)
1. 
Gli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e), attuati attraverso diverse forme di sovvenzione, anche in combinazione tra loro, sono realizzati sotto forma di:
a) 
sovvenzioni quali contributi in conto capitale, premi, indennizzi;
b) 
contributi in conto interessi;
c) 
prestiti;
d) 
conferimenti di capitale;
e) 
garanzie;
f) 
altre forme individuate e definite dalla Giunta regionale.
2. 
Gli interventi sono attivati a seguito di domanda individuale o tramite un soggetto capofila rappresentante di una filiera o di un progetto.
Art. 9. 
(Strumenti finanziari)
1. 
La Regione per promuovere la partecipazione di investitori privati e delle istituzioni finanziarie, sulla base della condivisione dei rischi, attiva strumenti finanziari complementari alle sovvenzioni.
2. 
La Giunta regionale prevede l'attivazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 nell'ambito del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, definendo:
a) 
le risorse per la costituzione di eventuali fondi;
b) 
i criteri e le modalità per l'accesso all'aiuto;
c) 
le modalità di gestione e di incremento dei fondi.
Art. 10. 
(Programmi cofinanziati)
1. 
La Regione può cofinanziare progetti ricadenti sul territorio regionale inseriti in programmi di intervento statali purché coerenti con la programmazione agricola regionale e con il Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6.
Capo II 
SERVIZI ED INTERVENTI
Art. 11. 
(Servizi ed attuazione di interventi diretti a supporto dell'agricoltura)
1. 
Per l'attuazione di quanto disposto dalla normativa europea e statale in materia di agricoltura e per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, direttamente o mediante affidamento a terzi:
a) 
realizza indagini, studi, monitoraggi e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di dimostrazione, di sviluppo, d'innovazione e di trasferimento tecnologico;
b) 
svolge attività di informazione e formazione e di divulgazione;
c) 
eroga servizi tra cui la consulenza agricola e l'assistenza agli utenti motori agricoli (UMA);
d) 
attua specifici interventi previsti nel Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 nonché in altri programmi europei e statali.
2. 
Per la realizzazione dei servizi, delle attività e degli interventi di cui al comma 1, la Regione opera direttamente o tramite:
a) 
l'affidamento agli enti strumentali;
b) 
l'affidamento in house;
c) 
l'affidamento o la collaborazione con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, con le strutture dei servizi di sviluppo e altri soggetti operanti nel settore agricolo;
d) 
l'acquisizione di consulenze specialistiche;
e) 
l'adesione a società scientifiche inerenti il campo della ricerca;
f) 
i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).
Art. 12. 
(Interventi per il sostegno della ripresa produttiva nei territori interessati da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali)
1. 
La Giunta regionale con propria deliberazione, ai sensi dell' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), procede alla delimitazione dei territori interessati da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, che hanno arrecato danni al settore agricolo.
2. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di segnalazione dei danni, individuando i soggetti competenti.
3. 
La Regione, oltre agli interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, previsti dalla normativa statale, può disporre:
a) 
l'anticipazione, anteriormente al provvedimento ministeriale che dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, o del provvedimento ministeriale di assegnazione della quota da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 102/2004 , degli interventi compensativi previsti dall' articolo 5 del d.lgs. 102/2004 , che riguardano:
1. 
interventi compensativi per i danni a produzioni, scorte e strutture delle aziende agricole da calcolare secondo le modalità previste dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato;
2. 
misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, comprese quelle irrigue e di bonifica;
b) 
lavori di pronto intervento o di ripristino urgente per assicurare l'efficienza delle infrastrutture connesse all'attività agricola, comprese quelle irrigue e di bonifica, i quali possono essere effettuati anche senza la delimitazione del territorio prevista dall' articolo 6, comma 1, del d.lgs. 102/2004 ;
c) 
interventi in zone non delimitate ai sensi dell' articolo 6, comma 1, del d.lgs. 102/2004 , seppur interessate da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.
4. 
L'onere delle provvidenze concesse, in caso di mancato accoglimento della proposta di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento o in caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione, per gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b), rispetto alle assegnazioni disposte ai sensi del d.lgs. 102/2004 , è a carico della Regione.
Art. 13. 
(Interventi regionali per la gestione e prevenzione del rischio in agricoltura)
1. 
In accompagnamento alle misure di aiuto attivate a livello statale per la prevenzione e la gestione del rischio in agricoltura, la Giunta regionale con propria deliberazione attiva specifici interventi relativi:
a) 
al pagamento di premi assicurativi per la produzione agricola primaria per i danni arrecati da calamità naturali o eventi eccezionali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, da incidente ambientale per la rimozione e la distruzione dei capi morti e per i danni causati da animali protetti;
b) 
al pagamento di contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali o per i danni causati da emergenze ambientali;
c) 
al sostegno a strumenti di stabilizzazione del reddito degli agricoltori, che offrano la compensazione per perdite rilevanti di reddito o di ricavo;
d) 
ad azioni di prevenzione dei danni da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, incidente ambientale, da animali selvatici, epizoozie ed organismi nocivi ai vegetali.
Art. 14. 
(Gestione delle risorse pastorali)
1. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, definisce le disposizioni per disciplinare le procedure per l'affitto, la concessione d'uso nonché le relative condizioni contrattuali e gestionali per la conservazione e la salvaguardia dei pascoli montani e delle malghe di proprietà pubblica, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di contratti agrari, di usi civici e di affitto dei fondi rustici.
2. 
La Giunta regionale adotta atti di indirizzo generale per la conservazione ed il miglioramento degli agro-ecosistemi e del paesaggio a pascolo montano e la sua gestione sostenibile.
Art. 15. 
(Produzione di materiale vivaistico certificato)
1. 
Al fine di promuovere la produzione di materiale vivaistico viticolo certificato, la Regione realizza, in quanto titolare, direttamente o affidando il servizio a soggetti qualificati, l'attività del centro di premoltiplicazione materiale viticolo (CEPREMAVI), autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ad esercitare la funzione di nucleo di premoltiplicazione del materiale vegetativo della vite.
2. 
Per consentire la produzione di materiale vivaistico di qualità, come definito dalla normativa europea e statale in materia di produzione di materiale di moltiplicazione delle piante, la Regione può istituire e sostenere centri finalizzati alla premoltiplicazione vivaistica delle specie arboree, da frutto o da legno.
Art. 16. 
(Sistemazioni dei terreni agricoli)
1. 
La Regione e gli enti locali promuovono e valorizzano la realizzazione e la manutenzione delle sistemazioni dei terreni utilizzati a scopo agricolo per la prevenzione dei rischi idrogeologici ed il mantenimento o il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali di valenza paesaggistica.
1 bis. 
Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all' articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
[2]
2. 
Per la realizzazione e manutenzione delle sistemazioni agrarie la Regione, gli enti locali ed i consorzi di bonifica, nell'ambito delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ).
3. 
La Regione, in considerazione dei peculiari aspetti rurali, ambientali, paesaggistici, storici, culturali e sociali, promuove la realizzazione e la manutenzione di sistemazioni agrarie di fondi in attualità di conduzione costruite con tecniche di ingegneria naturalistica e tradizionali.
4. 
Ove presenti, la Regione valorizza le sistemazioni agrarie tradizionali ad elevata valenza paesaggistica costituite dai terrazzamenti realizzati con muretti a secco, da siepi e filari, da pascoli arborati, da vigneti impiantati con paleria in legno o piloni di pietra e calce, e dalle risaie.
5. 
I regolamenti di polizia rurale dei comuni prevedono le norme di manutenzione e conservazione delle sistemazioni agrarie tradizionali, che insistono sui terreni in coltivazione ai sensi della legge regionale 4 novembre 2016, n. 22 (Norme in materia di manutenzione del territorio).
6. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con deliberazione le modalità ed i criteri per l'attuazione del presente articolo nonché le linee guida che definiscono le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive delle sistemazioni agrarie, compresi i manufatti con particolare riferimento ai muretti a secco ed ai piloni di pietra e calce.
Titolo III 
MULTIFUNZIONALITÀ
Capo I 
MULTIFUNZIONALITÀ DELL'AGRICOLTURA
Art. 17. 
(Disposizioni sull'agricoltura multifunzionale)
1. 
La Regione, in armonia con gli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa europea, statale e regionale e nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) sostiene l'agricoltura anche attraverso la promozione della multifunzionalità e la diversificazione delle attività delle aziende agricole singole o associate.
2. 
Per multifunzionalità si intendono le attività proprie del settore primario che svolgono le seguenti funzioni:
a) 
economiche: produzione, generazione di reddito e di occupazione nelle aree rurali;
b) 
ambientali: mantenimento delle qualità dell'ambiente, conservazione del paesaggio, salvaguardia idrogeologica, manutenzione del territorio, conservazione della biodiversità, valorizzazione delle risorse naturali locali e delle varietà di erbe e piante spontanee, benessere animale;
c) 
sociali: mantenimento delle tradizioni e dei tessuti socioculturali, erogazione di servizi di tipo ricreativo, didattico-educativo e socio-riabilitativo, di inserimento nel mondo del lavoro e di inclusione sociale, garanzia della qualità e della sicurezza degli alimenti, gestione di spazi polivalenti per l'erogazione di servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali.
3. 
Le attività esercitate dall'imprenditore agricolo, come definito ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile , diverse dall'attività propriamente agricola, costituiscono attività connesse ai sensi dell' articolo 2135, comma terzo, del codice civile ed ai sensi del d.lgs. 228/2001 .
4. 
Qualora l'imprenditore agricolo intenda attivare un servizio educativo per la prima infanzia, si applicano le disposizioni vigenti del settore, in particolare l' articolo 6, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ) e l' articolo 18 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie).
Art. 18. 
(Disposizioni sull'agricoltura sociale)
1. 
La Regione, nell'ambito della multifunzionalità agricola, riconosce e promuove l'agricoltura sociale, come definita ed in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).
2. 
Le attività di agricoltura sociale sono esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile e dai soggetti di cui all' articolo 2 , comma 1, della legge 141/2015 , nei limiti ivi fissati.
3. 
Ai fini della presente legge sono definite fattorie sociali le imprese agricole e i soggetti di cui all' articolo 2, comma 4, della legge 141/2015 che esercitano le attività di agricoltura sociale di cui al presente articolo e che risultano iscritte all'elenco di cui al comma 4.
4. 
Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso la struttura regionale competente l'elenco delle fattorie sociali della Regione.
5. 
La Regione, per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, promuove il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli e progetti specifici nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia ed urbanistica.
6. 
Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono dette attività devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi lavoro, di accessibilità, di gestione delle risorse ambientali e igienico-sanitarie per l'immissione al consumo degli alimenti e profilassi degli allevamenti.
7. 
La Regione, ai sensi dell' articolo 7, comma 2, della legge 141/2015 , istituisce presso la struttura competente in materia di agricoltura, l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale.
8. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all' articolo 2, comma 2, della legge 141/2015 , gli strumenti attuativi con cui si definiscono:
a) 
i requisiti, i limiti, le prescrizioni e le modalità operative per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale;
b) 
le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 4;
c) 
le caratteristiche e le modalità di utilizzo del marchio di riconoscimento delle fattorie sociali iscritte all'elenco di cui al comma 4;
d) 
i compiti, la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 7;
e) 
i requisiti per il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale ai sensi dell' articolo 3 della legge 141/2015 .
Art. 19. 
(Fattorie didattiche)
1. 
La Regione riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole, singole o associate, che svolgono, oltre alle attività agricole, anche attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica, alle famiglie e a tutti coloro che intendono approfondire la propria conoscenza del mondo rurale, finalizzate:
a) 
alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra l'agricoltura, il cibo e il patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale;
b) 
all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra la produzione, i consumi alimentari e l'ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile e socialmente responsabile;
c) 
alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda.
2. 
L'avvio dell'attività è soggetto alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 22.
3. 
I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a frequentare percorsi di formazione e di aggiornamento professionale per la conduzione delle fattorie didattiche.
4. 
Le fattorie didattiche si dotano di uno specifico marchio grafico.
5. 
Presso la struttura regionale competente è istituito l'elenco delle fattorie didattiche della Regione costituito dagli operatori che svolgono le attività di fattoria didattica di cui al presente articolo.
6. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con regolamento gli strumenti attuativi con cui si definiscono:
a) 
i requisiti, i limiti, le prescrizioni e le modalità operative per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica, con particolare riferimento alle caratteristiche dell'offerta didattica ed i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività;
b) 
le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 5;
c) 
le caratteristiche e le modalità di utilizzo del marchio di riconoscimento delle fattorie didattiche iscritte all'elenco di cui al comma 5.
Art. 20. 
(Presidio agricolo di prossimità)
1. 
L'imprenditore agricolo ed i soggetti di cui all' articolo 2, comma 4, della legge 141/2015 , nell'ambito dell'azienda agricola o degli immobili di cui abbiano la disponibilità in forza di un titolo legittimo, possono strutturare appositi spazi polivalenti per lo svolgimento di attività e l'erogazione di servizi di varia natura, al fine di rispondere alle necessità quotidiane delle persone ed aumentare altresì il presidio antropico dello spazio rurale.
2. 
Le attività ed i servizi di cui al comma 1 sono svolti dall'azienda agricola singola o associata in assenza o ad integrazione di attività e servizi forniti da altri soggetti nel territorio dove è localizzato il presidio agricolo di prossimità e mediante l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'azienda medesima.
3. 
L'avvio dell'attività è soggetto alla presentazione della SCIA ai sensi dell'articolo 22.
4. 
Presso la struttura regionale competente è istituito l'elenco regionale degli operatori che svolgono l'attività di presidio agricolo di prossimità.
5. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, con regolamento gli strumenti attuativi con cui si definiscono le modalità operative ed i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.
Art. 21. 
(Cimiteri per animali d'affezione)
1. 
Le aziende agricole possono dedicare parte del loro terreno per la sepoltura di spoglie di animali di affezione a sistema di inumazione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d'affezione), nonché nell'ambito degli strumenti e regolamenti edilizi ed urbanistici comunali e nel rispetto delle indicazioni delle aziende sanitarie locali.
2. 
L'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione dell'autorità comunale competente secondo le procedure definite dal regolamento di attuazione della l.r. 39/2000 .
3. 
Il trasporto ed il seppellimento delle spoglie di animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d'affezione sono consentiti previo rilascio di apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria e nel rispetto del regolamento regionale d'attuazione della l.r. 39/2000 .
Art. 22. 
(Riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale, di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimità)
1. 
I soggetti che intendono esercitare attività di agricoltura sociale, di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimità presentano una SCIA, ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in modalità telematica allo sportello unico attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente.
2. 
Il SUAP, ricevuta la SCIA, ne trasmette tempestivamente copia in via telematica agli uffici regionali competenti e all'azienda sanitaria locale (ASL).
3. 
Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 2.
4. 
Il titolare dell'impresa agricola conferma, nella segnalazione di cui al comma 1, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla presente legge.
5. 
I soggetti di cui al comma 1 possono costituire, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 , (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), organizzazioni di produttori per prodotti dell'agricoltura sociale in coerenza con il regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e con le relative norme statali di applicazione.
Art. 23. 
(Sospensione e cessazione delle attività di agricoltura sociale, di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimità)
1. 
L'esercizio delle attività di agricoltura sociale, di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimità, svolto in assenza di SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 99, comma 1, la cessazione delle attività medesime.
2. 
In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio delle attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio delle attività fino ad un massimo di sessanta giorni.
3. 
Trascorso il periodo di sospensione, senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione delle attività.
4. 
Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il comune informa la Città metropolitana di Torino o gli altri enti territoriali a cui le funzioni sono delegate e l'ASL territorialmente competente.
5. 
La sospensione temporanea o la cessazione volontaria delle attività sono soggette a comunicazione.
6. 
Il periodo di sospensione temporanea delle attività di cui al comma 5 non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabili da parte del comune di ulteriori centottanta giorni. Decorso tale termine, le attività, qualora non riavviate, si intendono definitivamente cessate.
Art. 24. 
(Ruolo multifunzionale dell'apicoltura)
1. 
La Regione disciplina, tutela e sviluppa l'apicoltura regionale, valorizzandone i prodotti.
2. 
L'apicoltura è riconosciuta materia di formazione ed informazione professionale, di consulenza aziendale e divulgazione in agricoltura.
3. 
La Regione riconosce il ruolo dell'impollinazione a mezzo delle api nella tutela dell'ambiente e nella produzione agricola e forestale e si impegna ad assumere le iniziative idonee a diffonderla.
4. 
La Regione promuove l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico, privilegiando quelle autoctone, nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali.
5. 
La Regione promuove e disciplina la pratica del nomadismo, ispirandosi alle seguenti linee guida:
a) 
il riconoscimento del nomadismo quale pratica essenziale per l'attività apistica produttiva;
b) 
la priorità degli apiari a conduzione produttiva e commerciale rispetto a quelli a conduzione amatoriale;
c) 
la conservazione dei diritti acquisiti dagli apicoltori produttori apistici che svolgono abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali;
d) 
la tutela delle risorse economiche degli apicoltori produttori apistici che operano in zone montane e svantaggiate;
e) 
la tutela dello stato sanitario del patrimonio apistico territoriale con controlli su tutti gli apiari, a prescindere dalla forma di conduzione;
f) 
la tutela, mediante l'istituzione di aree di rispetto, degli allevamenti di api regine in cui si attuano programmi di selezione.
6. 
La Giunta regionale, con proprio regolamento approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, disciplina:
a) 
i criteri per l'individuazione dei soggetti produttori apistici, apicoltori amatoriali o per autoconsumo e delle loro forme associative;
b) 
l'organizzazione ed il funzionamento del Centro apistico regionale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;
c) 
la definizione di sciame o nucleo;
c bis) 
le linee guida per la pratica del nomadismo in apicoltura.
[3]
Capo II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
Art. 25. 
(Attività agrituristiche)
1. 
Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile , anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. 
Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell' articolo 230 bis del codice civile , nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
3. 
Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) 
dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali previsti dalle norme igienico-sanitarie;
b) 
locare ad uso turistico camere con l'eventuale prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, di somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti, nonché di organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali. Nel caso dell'ospitalità con prestazione del solo servizio di prima colazione, è consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti;
c) 
preparare e somministrare pasti e bevande secondo le modalità definite nell'articolo 26;
d) 
organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle strade del vino);
e) 
organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, attività ricreative, culturali, didattiche, divulgative e pedagogiche nel settore dell'educazione alimentare-ambientale o di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. 
Le attività di cui al comma 3 possono essere svolte anche disgiuntamente tra loro.
5. 
Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.
Art. 26. 
(Criteri e limiti dell'attività agrituristica)
1. 
Al fine di meglio qualificare l'attività agrituristica, di promuovere i prodotti agroalimentari regionali e di caratterizzare l'offerta enogastronomica piemontese, l'azienda agrituristica si attiene ai seguenti criteri:
a) 
apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proprio il cui costo non sia inferiore al 25 per cento del costo totale del prodotto utilizzato;
b) 
apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proveniente da aziende agricole singole o associate operanti, preferibilmente in accordi di filiera, nel territorio della Regione, il cui costo, comprensivo di quello di cui alla lettera a), non sia inferiore all'85 per cento del costo totale del prodotto utilizzato;
c) 
possibilità di approvvigionarsi per la parte rimanente dei prodotti impiegati prioritariamente da artigiani alimentari piemontesi o da produzioni agricole provenienti da zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
d) 
per il completamento delle pietanze da somministrare sono consentiti l'utilizzo di ingredienti complementari non ottenibili in Piemonte, nonché la somministrazione di prodotti, tipicamente di largo consumo, di uso comune dell'ospitalità tradizionale;
e) 
in deroga alla lettera a), negli alloggi agrituristici possono essere somministrati, limitatamente alle persone alloggiate e alle sole prime colazioni, cibi e bevande anche non costituiti da prodotti propri dell'azienda agricola purché per l'80 per cento del costo totale siano di origine agricola piemontese;
f) 
nel caso di preparazione di diete speciali riconducibili a motivi di salute è consentito l'utilizzo di prodotti in deroga alle lettere a), b), c) d), e) per un quantitativo non superiore al 10 per cento del costo totale;
g) 
esporre l'indicazione dell'origine e della provenienza di tutti i prodotti;
h) 
qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alle lettere a) e b), è data comunicazione al comune in cui ha sede l'azienda il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.
2. 
Alle aziende agrituristiche ubicate nei comuni montani individuati dal programma di sviluppo rurale, per il calcolo delle percentuali di prodotto di cui al comma 1, lettere a), b), e), f) si applica il parametro del peso o del costo.
3. 
Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
Art. 27. 
(Prevalenza dell'attività agricola e connessione dell'attività agrituristica)
1. 
L'attività agricola dell'azienda o delle aziende, in caso di imprenditori agricoli associati, deve rimanere prevalente rispetto all'attività agrituristica.
2. 
La prevalenza dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:
a) 
il tempo di lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola nel corso dell'anno solare è superiore al tempo utilizzato nell'attività agrituristica, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;
b) 
il valore della produzione standard, ai sensi del regolamento delegato (UE) 1° agosto 2014, n. 1198/2014 della Commissione, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, come deducibile dal sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) di cui all'articolo 81, è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica.
3. 
Qualora, per cause di forza maggiore dovute a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla struttura regionale competente per materia, non sia possibile rispettare il valore di cui al comma 2, sono prese come riferimento le due annualità precedenti.
4. 
Il requisito della prevalenza si considera comunque sussistente qualora la ricettività agrituristica rientri in quanto previsto nell'articolo 29.
5. 
La connessione dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola si realizza allorché l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo.
6. 
Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 37, tenendo conto della localizzazione delle aziende agricole e in particolare di quelle ubicate nei territori montani, individua tra l''altro:
a) 
le ore lavorative occorrenti per le singole attività agricole come da tabella ettaro/coltura definita dalla Giunta regionale con proprio provvedimento;
b) 
i valori della produzione standard attribuibili alle singole colture e allevamenti.
7. 
L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
Art. 28. 
(Criteri e modalità per la verifica del rapporto di prevalenza)
1. 
La prevalenza e la connessione sono dimostrate dall'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attività agrituristica tramite apposita relazione sull'attività agrituristica in forma di autocertificazione da presentare secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 37.
2. 
Nella relazione di cui al comma 1 sono indicate:
a) 
l'attività agrituristica e l'attività agricola e la consistenza della produzione aziendale;
b) 
la scelta della condizione per realizzare la prevalenza dell'attività agricola, ai sensi dell'articolo 27, comma 2;
c) 
le strutture edilizie presenti nelle unità tecniche economiche (UTE) da utilizzare per le attività agrituristiche e per l'attività agricola.
3. 
A seconda della scelta effettuata sono indicate le previsioni relative:
a) 
al tempo di lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola e a quello per l'attività agrituristica;
b) 
alla produzione standard, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall''attività agrituristica, al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia.
4. 
I requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica sono mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell'attività agrituristica.
5. 
Qualora l'imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della prevalenza dell'attività agricola, la comunicazione va trasmessa al SUAP come individuato all'articolo 33, tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell'anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.
Art. 29. 
(Ospitalità rurale familiare)
1. 
L'ospitalità rurale familiare può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), dal coltivatore diretto e dai loro familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica.
2. 
Nell'ambito dell'ospitalità rurale familiare la ricettività e la somministrazione di pasti è limitata ad un massimo di dieci persone al giorno.
3. 
I requisiti igienico-sanitari ed urbanistici sono gli stessi delle abitazioni rurali. Per lo svolgimento dell'attività è necessario il possesso della certificazione di conformità edilizia ed agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato.
4. 
Per la preparazione dei pasti è consentito l'utilizzo della cucina dell'abitazione. Per l'ospitalità rurale è confermata la possibilità di utilizzo della cucina familiare.
5. 
Per l'ospitalità è consentito l'utilizzo delle camere dell'abitazione.
Art. 30. 
(Alloggi agrituristici e spazi per campeggi)
1. 
Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, e quelli collocati in immobili rurali, quali baite, alpeggi, malghe e simili, siti in zone montane, nei quali viene data ospitalità ai turisti dagli imprenditori agricoli.
2. 
La capacità ricettiva di un'azienda agricola in alloggio agrituristico non può essere superiore ai trentacinque posti letto, di cui dieci destinati a bambini di età inferiore a dodici anni.
3. 
Nel caso di alloggi agrituristici collocati in immobili rurali, quali baite, alpeggi, malghe e simili, siti in zone montane ad altitudini superiori ai 1.000 metri e raggiungibili solo con sentieri, mulattiere o strade di servizio non aperte al traffico, è consentito utilizzare camerate a più letti e di sovrapporre ciascun letto base ad un altro per una ricettività massima di trentacinque posti letto, senza dover incrementare superfici e cubature delle camere.
4. 
Negli alloggi agrituristici sono assicurati i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
a) 
pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana;
b) 
cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
c) 
fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.
5. 
Nelle aziende agricole possono essere previsti spazi aperti destinati all'insediamento temporaneo di un massimo di tre tende o caravan.
6. 
In relazione alle esigenze locali il comune può consentire, in alternativa ai posti letto di cui al comma 2, l'elevazione del numero di tende o caravan fino ad un massimo di dieci, per non più di trenta persone, previa verifica che l'azienda agricola abbia un'estensione territoriale e caratteristiche adeguate per ospitarle.
Art. 31. 
(Immobili destinati all'attività agrituristica)
1. 
Gli imprenditori agricoli per le attività agrituristiche possono utilizzare i fabbricati o le parti di essi esistenti da almeno tre anni sul fondo alla data di presentazione della SCIA di cui all'articolo 33 o della richiesta di variazione dell'attività esistente, e conformi alla normativa urbanistico-edilizia. In deroga alla normativa vigente, possono essere utilizzati per attività agrituristiche anche i fabbricati rurali la cui destinazione d'uso è stata modificata negli ultimi cinque anni alla data di presentazione della SCIA.
2. 
Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all'uso agrituristico, è consentito utilizzare per tale attività:
a) 
l'abitazione ove risiede l'imprenditore medesimo anche se ubicata fuori dal fondo;
b) 
altri fabbricati già esistenti sul fondo di cui abbia la preesistente disponibilità l'imprenditore agricolo o, nel caso di impresa familiare, i soggetti indicati nell' articolo 230 bis, comma terzo del codice civile , a condizione che siano siti nello stesso comune o in comune limitrofo a quello in cui è collocato il fondo.
3. 
L'utilizzo dei fondi e degli edifici per le attività agrituristiche previste dal presente Capo, non comporta la modifica della destinazione d'uso agricolo dei medesimi.
4. 
Per l'esercizio delle attività agrituristiche possono essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienico-sanitari ai turisti dotati di tende o caravan, in conformità delle disposizioni degli strumenti urbanistici e della normativa statale in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. Non possono essere utilizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica. In deroga al divieto di utilizzo di nuovi fabbricati, è consentito l'ampliamento dei volumi esistenti per la realizzazione di locali tecnici, servizi igienici, centrali termiche e per l'adeguamento dei percorsi e dei vani alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.
5. 
Al fine di garantire migliori standard per le aziende agrituristiche di maggiori dimensioni e di nuova apertura, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche:
a) 
gli spazi comuni destinati all'attività devono essere accessibili anche ricorrendo ad opere provvisionali e dotati di servizi igienici per disabili;
b) 
le strutture agrituristiche con un numero superiore a dieci posti letto devono essere dotate di almeno una camera accessibile e di servizio igienico per disabili;
c) 
le strutture agrituristiche con un numero superiore a venticinque posti letto devono essere dotate di almeno due camere accessibili e di sevizi igienici per disabili.
Art. 32. 
(Norme igienico-sanitarie e requisiti tecnici ed igienico-sanitari)
1. 
Le camere e le unità abitative degli alloggi agrituristici devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31 ).
2. 
Le camere e le unità abitative devono disporre almeno dei seguenti servizi igienico-sanitari: un wc ogni dieci persone, un bagno o doccia ogni dodici persone, un lavabo ogni sei persone, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
3. 
Per gli insediamenti di non più di tre tende o caravan devono essere garantiti ai turisti i servizi igienico-sanitari e la fornitura d'acqua mediante le strutture ordinarie dell'azienda agricola; per gli insediamenti superiori a tre tende o caravan deve essere garantito, mediante strutture apposite, il rispetto dei parametri minimi dei requisiti igienico-sanitari previsti per i campeggi ad una stella dalla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto).
4. 
Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non consentano l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, è consentito l'uso di camere o unità abitative anche con altezza non inferiore a 2,20 metri, sempre che venga garantito un volume minimo dei locali pari a quello risultante dal rapporto tra superficie minima e altezza indicati dall' articolo 4 della l.r. 34/1988 ; è, altresì, consentita una finestratura inferiore a un ottavo della superficie del pavimento, purché sia garantito un sufficiente ricambio d'aria.
5. 
La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande avvengono nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dall'ordinamento.
6. 
È possibile utilizzare la cucina agrituristica come laboratorio multifunzionale.
7. 
Nei comuni montani, in deroga a quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, per attività effettuate esclusivamente con carattere di stagionalità, l'uso della cucina domestica può essere autorizzato per la preparazione e per la somministrazione di pasti fino ad un massimo di venti posti.
8. 
La macellazione nella azienda agrituristica è consentita per i volatili da cortile, i conigli, la selvaggina allevata e cacciata nel rispetto della normativa vigente.
9. 
In conformità di quanto previsto dall' articolo 50 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 25, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque. In deroga a quanto previsto dall' articolo 50 della l.r. 5/2012 , per tali piscine non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti e di personale addetto ad interventi di pronto soccorso purché vengano predisposte misure idonee a garantire la sicurezza dell'impianto, come disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 37.
Art. 33. 
(Segnalazione certificata di inizio attività)
1. 
Chiunque intende gestire un'azienda agrituristica presenta una SCIA, ai sensi dell' articolo 19 della l. 241/1990 , in modalità telematica al SUAP del comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente.
2. 
L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:
a) 
dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b) 
dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell' articolo 49 quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
[4]
c) 
dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
3. 
Il SUAP, ricevuta la SCIA, ne trasmette tempestivamente copia in via telematica:
a) 
agli uffici comunali, al comando dei vigili del fuoco e all'ASL territorialmente competenti per l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza;
[5]
b) 
alla provincia o Città metropolitana di Torino altro soggetto cui le relative funzioni sono delegate e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competenti per territorio, ai fini informativi.
4. 
Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 3.
Art. 34. 
(Sospensione e cessazione dell'attività agrituristica)
1. 
L'esercizio dell'attività agrituristica, svolto in assenza di SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 102, comma 1, la cessazione dell'attività medesima.
2. 
In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.
3. 
Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione dell'attività.
4. 
Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, e 3, il comune informa la provincia o la Città metropolitana di Torino o altro soggetto cui le relative funzioni sono delegate, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti.
5. 
La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione.
6. 
Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabili da parte del comune di ulteriori centottanta giorni. Decorso tale termine, l'attività, qualora non riavviata, si intende definitivamente cessata.
Art. 35. 
(Riserva di denominazione, classificazione e marchi identificativi delle aziende agrituristiche)
1. 
L'uso della denominazione agriturismo e dei suoi termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano le attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 25.
2. 
L'uso della denominazione ospitalità rurale familiare è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli professionali che esercitano le attività turistiche ricettive ai sensi dell'articolo 29.
3. 
In aggiunta alle denominazioni di cui ai commi 1 e 2 è consentita la denominazione posto tappa se la struttura ricettiva agrituristica o di ospitalità rurale familiare è situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 37.
4. 
Le aziende agrituristiche sono classificate in base a standard qualitativi minimi obbligatori riferiti al contesto aziendale e paesaggistico, alla dotazione strutturale dell'azienda, ai requisiti di professionalità dell'operatore agrituristico e ai servizi complementari offerti e si dotano di un marchio grafico che identifica l'azienda e le attività agrituristiche esercitate ai sensi del presente Capo.
5. 
La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 37, provvede all'adozione delle modalità e dei criteri di classificazione omogenei, nonché dell'uso del marchio che individua, nel territorio regionale, le aziende agrituristiche coerentemente con quanto approvato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche) e con il decreto 3 giugno 2014 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo).
6. 
Le attività di ospitalità rurale familiare si dotano di un ulteriore specifico marchio grafico predisposto e approvato secondo le modalità di cui al comma 5.
7. 
Eventuali modifiche oggettive comportanti il cambio della classificazione dell'azienda agrituristica sono soggette alle procedure amministrative di cui all'articolo 33, comma 4.
Art. 36. 
(Interventi per lo sviluppo)
1. 
La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa europea, statale e regionale sullo sviluppo rurale, realizza azioni di sostegno dello sviluppo e di promozione dell'offerta agrituristica.
2. 
La Regione promuove l'attività agrituristica sul proprio territorio attraverso propri portali turistici, aggiornati in collaborazione con le organizzazioni turistiche locali.
Capo III 
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Art. 37 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, con proprio regolamento, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con riferimento alle attività agrituristiche, disciplina:
a) 
i parametri per la definizione dei rapporti di prevalenza e connessione tra attività agricola e attività agrituristica sulla base di apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per l'attività agricola, le modalità di conteggio, i criteri per la determinazione delle relative percentuali di prodotti agricoli aziendali da utilizzarsi nella somministrazione di pasti e bevande, i valori della produzione standard nonché i limiti di ristorazione tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 27;
b) 
i criteri e le modalità di verifica del rapporto di prevalenza e di connessione tra attività agricola e agrituristica sulla base della relazione che l'imprenditore agricolo deve allegare alla documentazione utile per l'apertura dell'attività, nel rispetto delle previsioni indicate all'articolo 28 tenendo conto delle caratteristiche del territorio, delle condizioni socio-economiche della zona nonché delle tecniche colturali stabilmente utilizzate dall'imprenditore agricolo;
c) 
le caratteristiche e la localizzazione dei fabbricati ai fini dell'esercizio agrituristico di cui all'articolo 31, comma 2, lettera a), nel rispetto della ruralità dei luoghi e degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale locale;
d) 
i criteri e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e per gli eventuali ampliamenti strutturali ai fini dello svolgimento dell'attività agrituristica, tenendo conto anche delle caratteristiche di pregio storico ed architettonico riferibili a tipologie meritevoli di conservazione e tutela;
e) 
i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali da adibire ad attività agrituristica, degli spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, delle piscine e di ulteriori attività pertinenziali, laddove presenti, nonché di eventuali servizi connessi, tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti igienico-edilizi comunali vigenti in materia e delle disposizioni previste all'articolo 32;
f) 
le modalità e i criteri omogenei di classificazione, nonché dell'uso del marchio che individua, nel territorio regionale, le aziende agrituristiche sulla base dei parametri approvati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 13 febbraio 2013 e con il decreto 3 giugno 2014;
g) 
i requisiti professionali del personale interno a servizio dell'attività agrituristica nonché di eventuali collaboratori professionali esterni a servizio delle attività complementari all'agriturismo;
h) 
il periodo di apertura delle aziende agrituristiche tenendo conto della possibilità di esercitare l'attività con apertura annuale o stagionale.
2. 
Con riferimento all'ospitalità rurale familiare, il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:
a) 
i requisiti e le modalità di esercizio dell'ospitalità rurale familiare tenendo conto della qualifica di imprenditore agricolo professionale e nel rispetto della normativa statale di riferimento;
b) 
le modalità e i criteri di adozione e di utilizzo dello specifico marchio grafico che individua, nel territorio regionale, l'attività di ospitalità rurale familiare esercitata ai sensi dell'articolo 29.
3. 
Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva posto tappa e le loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità della relativa struttura ricettiva.
Capo IV 
CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE E DEI RISULTATI
Art. 38. 
(Controllo dell'attuazione e dei risultati)
1. 
La Giunta regionale integra i contenuti della relazione prevista dall'articolo 107, comma 2 con le seguenti informazioni, che rendono conto delle modalità di attuazione e dei risultati ottenuti in attuazione del presente Titolo:
a) 
l'andamento delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per promuovere la multifunzionalità e la diversificazione delle attività delle aziende agricole singole o associate;
b) 
in che misura la semplificazione delle procedure ha favorito il consolidamento e l'incremento delle attività di agriturismo sul territorio regionale con particolare riferimento all'aumento dei posti letto disponibili;
c) 
il contributo dato allo sviluppo dell'attività agrituristica dalla diffusione del modello di ospitalità rurale familiare previsto dall'articolo 29;
d) 
la consistenza delle aziende agricole, singole o associate, che esercitano attività di fattoria sociale o di fattoria didattica iscritte negli elenchi di cui all'articolo 18, comma 4 e all'articolo 19, comma 6;
e) 
le attività svolte dall'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale di cui all'articolo 18, comma 7 ed, in particolare, le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali;
f) 
la consistenza delle aziende agricole, singole o associate, che esercitano l'attività di presidio agricolo di prossimità di cui all'articolo 20, la descrizione delle modalità operative e la tipologia dei servizi forniti attraverso lo svolgimento di questa attività;
g) 
le misure di sostegno attivate, i risultati conseguiti, nonché l'entità e le fonti di finanziamento.
Titolo IV 
VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
Capo I 
VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
Art. 39. 
(Valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari)
1. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e m), promuove la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana con specificità di processo e di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa europea e statale.
2. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), i), m), n), o) e p) valorizza le produzioni agricole ed agroalimentari e il paesaggio rurale del Piemonte attraverso l'attivazione di misure specifiche di sostegno ed il riconoscimento, l'indirizzo ed il coordinamento delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine comunali e delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte.
3. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), i), m), n), o) e p) valorizza le produzioni agricole ed agroalimentari ed il paesaggio rurale del Piemonte attraverso l'individuazione dei Distretti del cibo di cui all'articolo 43 al fine di coniugare le attività economiche con la cultura, la storia, la tradizione e l'offerta turistica locale.
4. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m) e n), promuove un servizio di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari, attraverso una piattaforma informatica multifunzionale open source decentrata.
5. 
La Regione per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), l), m) e n), promuove la valorizzazione delle filiere con particolare attenzione all'equità nella distribuzione del valore aggiunto del prodotto agricolo.
Art. 40. 
(Sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 1, è istituito il sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari, di seguito denominato Sistema.
2. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva i regolamenti di attuazione del Sistema, tenuto conto dei seguenti principi:
a) 
il diritto di accesso a tutti i produttori interessati;
b) 
la trasparenza del Sistema, la rintracciabilità e la tracciabilità completa dei prodotti;
c) 
la rispondenza agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;
d) 
la tutela dell'assetto dei territori nelle sue componenti ambientali, sociali e paesaggistiche;
e) 
la valorizzazione della naturale vocazione produttiva dei territori, delle radici storiche e culturali;
f) 
la salvaguardia delle identità delle comunità secondo le tradizioni e la cultura locali.
3. 
I regolamenti di cui al comma 2 definiscono:
a) 
i contenuti dei disciplinari di produzione vincolanti per ogni prodotto che individuano i processi produttivi e gli elementi che contraddistinguono la qualità superiore del prodotto o del processo produttivo;
b) 
la disciplina di etichettatura dei prodotti;
c) 
i contenuti dei piani di controllo dei disciplinari di produzione, il cui rispetto è verificato da organismi di controllo indipendenti, individuati ai sensi della normativa statale;
d) 
il logo identificativo del Sistema;
e) 
le modalità di adesione dei produttori al Sistema;
f) 
le modalità di rilascio ai produttori dell'autorizzazione all'uso del logo identificativo;
g) 
le modalità di comunicazione alla Regione degli esiti dei controlli da parte degli organismi di controllo di cui alla lettera c).
Art. 41. 
(Piattaforma informatica multifunzionale)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 4, la Regione promuove la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di una piattaforma informatica multifunzionale open source al fine di creare archivi digitali distribuiti ed interconnessi, condivisi, inalterabili ed immodificabili, in grado sia di favorire forme estese di trasparenza, sia di valorizzare i prodotti agricoli ed agroalimentari permettendo l'accesso da parte dei consumatori alle informazioni in ordine all'origine, alla natura, alla composizione ed alle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli ed agroalimentari.
2. 
L'adesione alla piattaforma informatica multifunzionale da parte degli aderenti alla filiera agroalimentare è libera ed avviene su base volontaria.
3. 
La Regione promuove la conoscenza della piattaforma informatica multifunzionale, nonché l'adesione alla stessa ed il suo utilizzo attraverso specifiche attività di formazione ed informazione.
4. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, con deliberazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce anche avvalendosi di esperti in materia:
a) 
i requisiti, le specifiche tecniche, i livelli di performance tecnica, di sicurezza e di affidabilità della piattaforma;
b) 
le modalità di accesso e di fruizione del servizio.
Art. 42. 
(Enoteche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali e Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte)
1. 
La Regione in attuazione dell'articolo 39, comma 2, incentiva, indirizza e coordina le attività delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine comunali nonché delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte, allo scopo di promuovere:
a) 
la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni enologiche di qualità con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine ricadenti sul territorio regionale, nonché ai marchi di qualità di altri prodotti derivanti dalla lavorazione dell'uva e dei vini;
b) 
la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità;
c) 
la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio rurale piemontese in forma sinergica con le produzioni di qualità;
d) 
la realizzazione di un'azione di conservazione e documentazione della cultura contadina anche assumendo la forma di musei etnografici ed enologici.
2. 
La Regione riconosce le Enoteche regionali in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
a) 
essere costituite con atto pubblico con la partecipazione di almeno due delle seguenti categorie: enti pubblici, consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, produttori vitivinicoli singoli o associati;
b) 
prevedere nel proprio statuto lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c), d), e) ed f);
c) 
valorizzare le produzioni enologiche e agroalimentari piemontesi di qualità;
d) 
operare in sede aperta al pubblico che possieda adeguati requisiti storici, artistici ed architettonici;
e) 
adottare una idonea selezione dei vini proposti;
f) 
svolgere l'eventuale attività commerciale esclusivamente senza fini di lucro e come attività strumentale e funzionale agli obiettivi di cui al comma 1.
3. 
La Regione riconosce le Botteghe del vino e le Cantine comunali in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
a) 
essere promosse da enti locali, da viticoltori associati o da cantine sociali cooperative;
b) 
adottare una idonea selezione dei vini proposti.
4. 
La Regione riconosce, secondo la normativa statale, le Strade tematiche riferite a specifiche produzioni agroalimentari quali percorsi, segnalati e pubblicizzati, che collegano luoghi di interesse, ambientale, culturale, agricolo e commerciale; esse costituiscono uno strumento attraverso il quale i territori e le relative produzioni agroalimentari di qualità possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.
5. 
La Giunta regionale con propria deliberazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) 
i requisiti minimi delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino e delle Cantine comunali, tra i quali i criteri di selezione dei vini proposti ed i requisiti storici, artistici ed architettonici delle sedi;
b) 
gli strumenti di organizzazione, gestione e fruizione nonché le eventuali forme di promozione e sovvenzione delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine comunali e delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte;
c) 
le modalità di adeguamento delle Enoteche regionali già costituite, ai contenuti del comma 2, lettera a).
Art. 43. 
(Individuazione dei Distretti del cibo)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 3, la Regione ai sensi dell' articolo 13 del d.lgs. 228/2001 , individua i Distretti del cibo.
2. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di individuazione dei Distretti del cibo di cui al comma 1 e la relativa disciplina.
3. 
I distretti rurali ed i distretti agroalimentari di qualità già riconosciuti dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge rientrano nei Distretti del cibo di cui al comma 1.
Art. 43 bis.[6] 
(Educazione al cibo ed orientamento ai consumi)
1. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c, d), e), h), m), o) e p), attua la promozione di un consumo alimentare consapevole nei confronti della popolazione, a partire dalla conoscenza della qualità del cibo, della sostenibilità del sistema che lo produce, delle caratteristiche del territorio rurale e delle relative implicazioni ambientali, etiche e sociali tipiche delle produzioni agricole e del consumo alimentare.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva linee guida atte a:
a) 
promuovere la conoscenza e il consumo di alimenti provenienti da produzioni regolamentate, con interventi di orientamento dei consumi e di educazione al cibo che pongono al centro l'agricoltura e i prodotti del territorio e l'importanza del loro consumo, anche all'interno dei servizi di ristorazione collettiva pubblica;
b) 
promuovere la conoscenza dell'agricoltura, la valorizzazione del territorio, della cultura rurale e delle tradizioni locali, dare continuità all'attività della rete delle fattorie didattiche e agli agriturismi, quali presidi fondamentali per l'attività di educazione al consumo agroalimentare sul territorio e favorire altre iniziative di conoscenza del territorio rurale e delle produzioni agricole;
c) 
promuovere la cultura della sostenibilità e orientare le scelte alimentari, gli stili di vita e i consumi in funzione della sostenibilità, sottolineando il ruolo attivo degli agricoltori a tutela e presidio dei territori.
Capo II 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' DI INTERESSE AGRICOLO ED ALIMENTARE
Art. 44. 
(Tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare)
1. 
La Regione, ai sensi della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare), promuove azioni di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, finalizzate alla tutela ed alla conservazione delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione e di erosione genetica.
2. 
La Regione sostiene le attività degli agricoltori e degli allevatori custodi e dei centri di conservazione ex situ, volte al recupero ed alla conservazione delle risorse genetiche locali e alla realizzazione della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare di cui all' articolo 4 della legge 194/2015 .
3. 
La Regione promuove progetti volti al recupero, alla conservazione ed alla trasmissione delle conoscenze in materia di biodiversità di interesse agricolo ed alimentare.
Capo III 
BIRRA AGRICOLA, PIANTE OFFICINALI E SPECIE SPONTANEE
Art. 45. 
(Produzione della birra agricola piemontese)
1. 
La Regione, nell'ambito dei prodotti individuati ai sensi dell' articolo 32, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), suscettibili di trasformazione da parte dell'imprenditore agricolo, singolo o associato, favorisce la produzione della birra agricola da parte delle imprese agricole.
2. 
La Giunta regionale con deliberazione disciplina, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la produzione e la vendita di birra agricola piemontese da parte delle imprese agricole, con particolare riferimento alla provenienza delle materie prime, come previsto dall' articolo 4 del d.lgs. 228/2001 .
Art. 46. 
(Piante officinali)
1. 
La Giunta regionale, in applicazione dell' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 (Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell' articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154 ), stabilisce con deliberazione, le modalità di formazione, di aggiornamento professionale dell'imprenditore agricolo e l'attività di consulenza aziendale in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.
Art. 47. 
(Raccolta di specie spontanee ad uso alimentare)
1. 
La Regione promuove la raccolta di specie spontanee ad uso alimentare.
2. 
La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di formazione dei raccoglitori e quelle di raccolta.
Capo IV 
LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI AGRICOLI DI ESCLUSIVA PROVENIENZA AZIENDALE
Art. 48. 
(Lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale) .
1. 
Al fine di sostenere e preservare le piccole produzioni agricole locali, la Regione detta disposizioni dirette ad agevolare la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti di cui al comma 4, destinati alla degustazione effettuata presso l'azienda ed alla vendita diretta al consumatore finale nel mercato locale, identificato nel territorio regionale piemontese.
2. 
Le attività di cui al comma 1 sono svolte in osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed, in particolare, nel rispetto del regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e che fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, nonché del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari, e del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale.
3. 
I destinatari degli interventi previsti dal presente Capo sono:
a) 
gli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile ;
b) 
i coltivatori diretti di cui all' articolo 2083 del codice civile ;
c) 
le cooperative agricole di produzione primaria.
4. 
Sono consentiti la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva produzione aziendale. Sono ammessi prodotti extra aziendali tradizionalmente usati a fini conservativi: sale, zucchero, olio, aceto e similari.
5. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione con cui sono definiti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari relativi alla lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui al comma 4, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004.
Art. 49. 
(Avvio dell'attività)
1. 
Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 48, comma 4, sono soggette a notifica sanitaria ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 da presentare al SUAP del comune in cui ha sede legale l'impresa.
2. 
L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli si svolge nel rispetto della disciplina di cui all' articolo 4 del d.lgs. 228/2001 .
Art. 50. 
(Requisiti dei locali, locale polifunzionale e autocontrollo per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale)
1. 
Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 48, comma 4, sono svolte presso i locali dell'azienda o dell'abitazione dell'imprenditore agricolo.
2. 
I requisiti edilizi dei locali destinati alla lavorazione, trasformazione e confezionamento sono quelli previsti per gli edifici ad uso residenziale del comune in cui ha sede l'impresa, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici.
3. 
I requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, compresi quelli per il locale polifunzionale di cui al comma 6, sono specificati con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 5, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi di flessibilità di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004.
4. 
La destinazione di un locale alle attività di cui al comma 1 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso.
5. 
Per le lavorazioni, le trasformazioni ed il confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 48, comma 4, può essere utilizzata la cucina dell'abitazione dell'imprenditore agricolo, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dal regolamento di cui all'articolo 48, comma 5 e purché le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso domestico del locale.
6. 
Per lo svolgimento delle diverse fasi di lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 48, comma 4, è consentito utilizzare uno stesso locale, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) 
le attività sono effettuate in tempi diversi ed intervallate da operazioni di pulizia e disinfezione, in modo da evitare pericoli per gli alimenti, con particolare riferimento alle contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico;
b) 
le tempistiche e le modalità di separazione sono accuratamente descritte nel piano di autocontrollo di cui al comma 8.
7. 
Le lavorazioni possono anche interessare prodotti agricoli diversi tra di loro; in tal caso esse sono effettuate in momenti distinti, attuando, tra una lavorazione e la successiva, adeguate operazioni di pulizia e disinfezione, atte ad eliminare ogni possibile pericolo di contaminazione.
8. 
I soggetti che svolgono le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento di cui al presente Capo sono tenuti a redigere un piano di autocontrollo secondo le modalità previste dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004.
9. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, adotta linee guida relative alle procedure di autocontrollo.
Titolo V 
CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
Capo I 
CONTRASTO ALLE FRODI
Art. 51. 
(Contrasto alle frodi e monitoraggio della produzione agroalimentare)
1. 
La Regione, in applicazione dell'articolo 77, comma 1, lettera d) e comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all' articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ) e nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1 lettere m) ed n), istituisce un sistema per il contrasto delle frodi agroalimentari e delle pratiche ingannevoli adottate nella produzione, trasformazione, trasporto, stoccaggio, mediazione, commercializzazione dei prodotti agroalimentari, uso della designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti ed elusione delle normative settoriali, europee, statali e regionali ivi comprese quelle relative ai contributi e aiuti.
2. 
Il sistema di cui al comma 1 promuove e sostiene il coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle regioni, alle province ed ai comuni e si attua in tutto il territorio regionale con le modalità e gli strumenti operativi previsti dal presente titolo.
Art. 52. 
(Strumenti di intervento)
1. 
Per il raggiungimento delle finalità del presente titolo e nell'ambito delle attività volte alla repressione delle frodi agroalimentari, la Regione:
a) 
si avvale dei servizi antisofisticazione agroalimentare (SAA) di cui all'articolo 54, comma 1;
b) 
istituisce, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), sistemi di controllo quantitativi, nonché qualitativi delle uve provenienti dai vigneti iscritti nello schedario viticolo;
c) 
adotta i provvedimenti, in ottemperanza delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e nelle relative norme di attuazione, necessari per il conseguimento degli equilibri produttivi e di mercato;
d) 
attua un monitoraggio delle aziende operanti all'interno del sistema agroalimentare regionale;
e) 
provvede per la modernizzazione dei processi di monitoraggio, accertamento, verifica e controllo delle frodi agroalimentari attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative anche telemetriche, oggetti volanti radiocomandati, sistemi sensoristici avanzati, immagini georeferenziate, applicazioni Information and communications technology (ICT), applicazioni software per telefoni cellulari multimediali, tecniche di reperimento delle informazioni digitali di libero accesso;
f) 
acquisisce e si avvale, nell'ambito del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera c), delle informazioni preesistenti e concernenti le aziende operanti nel settore agroalimentare, attraverso gli archivi formati e gestiti da enti, istituti, organismi del settore sia pubblico sia privato, nonché le dichiarazioni presentate dai titolari delle aziende che producono, trasformano, elaborano, detengono, trasportano, commercializzano prodotti agroalimentari.
2. 
Le informazioni raccolte ai sensi del comma 1, lettere d), e), ed f), sono restituite, eventualmente integrate con richieste di informazioni, alle aziende oggetto di monitoraggio, con le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nella forma di documento riassuntivo.
3. 
Il titolare o il rappresentante legale dell'azienda destinataria del documento riassuntivo di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, lo consolida tramite sottoscrizione ed eventuale aggiornamento ed integrazione dei dati ivi contenuti; il documento consolidato è oggetto di verifica e controllo da parte dei SAA.
4. 
I soggetti pubblici e privati forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente titolo.
5. 
Qualora una o più produzioni agricole ed agroalimentari regionali siano oggetto di criticità o di emergenze legate a fenomeni di frodi o di sofisticazioni, la Giunta regionale può disporre l'esecuzione di attività straordinarie di vigilanza e controllo, affidandole ai SAA.
Capo II 
FUNZIONI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI
Art. 53. 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione per le finalità di cui all'articolo 51:
a) 
istituisce e presiede, presso la struttura competente in materia di agricoltura, il Comitato regionale con il compito di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari di cui all' articolo 6, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 ;
b) 
istituisce, presso la struttura competente in materia di agricoltura, l'Ufficio regionale di coordinamento dei SAA;
c) 
redige il programma annuale di intervento dei SAA;
d) 
individua i laboratori di analisi ove svolgere la ricerca analitica sui prodotti agroalimentari e sulle sostanze utilizzate nel processo produttivo;
e) 
attiva gli strumenti di intervento di cui all'articolo 52 e istituisce il portale dei SAA per la raccolta delle informazioni necessarie alle attività previste dal presente titolo, attraverso l'adozione dei necessari atti amministrativi.
2. 
La Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, adotta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative del presente articolo.
3. 
Sono a carico della Regione le spese necessarie per l'applicazione del presente titolo comprese quelle relative al funzionamento dell'Ufficio regionale di coordinamento di cui allarticolo 55.
Art. 54. 
(Funzioni delle province e della Città metropolitana di Torino)
1. 
Le province e la Città metropolitana di Torino, in applicazione del combinato disposto dagli articoli 4 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), istituiscono il SAA e demandano allo stesso le funzioni previste dagli articoli 5, 10 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) e dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale).
2. 
Il personale dei SAA, messo a disposizione della Regione attraverso l'istituto dell'avvalimento di cui all' articolo 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni'), è adibito esclusivamente alle attività previste dal presente titolo.
3. 
I SAA operano in tutto il territorio regionale e svolgono le seguenti attività:
a) 
controllo, volto alla repressione delle frodi e delle sofisticazioni agroalimentari, del rispetto della normativa di settore relative all'attività di: produzione, lavorazione, stoccaggio, conservazione, trasporto, mediazione, commercio dei prodotti agroalimentari, nonché dei mezzi tecnici di produzione e lavorazioni e dell'impiego di sostanze chimiche destinate al processo produttivo agroalimentare;
b) 
prelievo, per la successiva analisi, di campioni di prodotti agroalimentari e di campioni dei prodotti chimici e fisici che intervengono nella produzione trasformazione e conservazione dei prodotti agroalimentari;
c) 
controllo dell'osservanza dei provvedimenti adottati dalla Regione e previsti all'articolo 52 e accertamento delle dichiarazioni contenute nel documento consolidato previsto dall'articolo 52, comma 3;
d) 
ogni altro controllo per il perseguimento delle finalità individuate nel presente titolo; le violazioni riscontrate durante le attività dei SAA sono perseguite secondo i regimi sanzionatori amministrativi e penali previsti dalle relative normative di settore, compreso il regime sanzionatorio di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 , recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo).
4. 
Le province e la Città metropolitana di Torino possono nominare, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, anche dipendenti di altri enti pubblici interessati, d'intesa con gli stessi.
5. 
La Regione assegna finanziamenti alle province ed alla Città metropolitana di Torino per le spese straordinarie sostenute per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo.
Art. 55. 
(Ufficio regionale di coordinamento)
1. 
L'Ufficio regionale di coordinamento, di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), avvalendosi dei SAA:
a) 
garantisce l'attuazione del presente titolo mediante il coordinamento e la supervisione delle funzioni svolte dai SAA di cui all'articolo 54, comma 3;
b) 
garantisce e mantiene i rapporti con gli altri enti ed organismi operanti nel settore agroalimentare, anche allo scopo di ottimizzare e armonizzare l'azione di controllo delle frodi agroalimentari;
c) 
garantisce e mantiene i rapporti esterni con i soggetti incaricati della gestione e dello sviluppo delle attività tecniche e di ricerca concernenti l'applicazione del presente titolo;
d) 
dà attuazione agli strumenti di intervento di cui all'articolo 52 e ad ogni altra attività, anche di monitoraggio, volta al perseguimento delle finalità individuate dal presente titolo;
e) 
rendiconta periodicamente alla Giunta regionale sull'attuazione del presente titolo e dei risultati ottenuti in termini di controlli effettuati sulle aziende operanti nel sistema agroalimentare;
f) 
controlla l'osservanza dei provvedimenti adottati dalla Regione e previsti dal presente titolo.
Titolo VI 
BONIFICA ED IRRIGAZIONE
Capo I 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 56. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), la Regione riconosce nell'attività di bonifica e d'irrigazione un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela ed alla valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità ed alla protezione dei suoli agricoli, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali.
2. 
La Regione riconosce nei consorzi di bonifica e negli enti irrigui gli organismi idonei allo svolgimento, da parte degli utenti interessati, delle attività di bonifica e d'irrigazione e di gestione della risorsa idrica nell'ambito dell'attività agricola. Tali organismi concorrono all'efficace gestione della risorsa idrica attraverso l'organizzazione delle reti irrigue, cooperando alla sicurezza idraulica del territorio rurale ed urbano, alla resilienza ed alla conservazione dell'ambiente.
3. 
Il presente titolo, per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, disciplina l'istituzione e il funzionamento dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, ai quali, nel rispetto ed in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce un prevalente ruolo sul territorio ai fini della presentazione di proposte di programmazione e per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere irrigue e di bonifica.
Art. 57. 
(Collaborazione, concertazione ed accordi di programma)
1. 
Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di bonifica, gli enti irrigui e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma, nonché patti territoriali ed intese interistituzionali.
2. 
I consorzi di bonifica e gli enti irrigui possono, altresì, stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.
Capo II 
AMBITI TERRITORIALI E COMPRENSORI
Art. 58. 
(Ambiti territoriali per la bonifica e l'irrigazione)
1. 
Gli ambiti territoriali riconosciuti dalla Regione nei quali si esplicano attività di bonifica ed irrigazione collettiva sono:
a) 
i comprensori di bonifica;
b) 
i comprensori irrigui;
c) 
i comprensori interregionali.
2. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, delimita e modifica i comprensori di bonifica, irrigui ed interregionali.
3. 
Gli ambiti territoriali da riconoscere quali comprensori di bonifica e quelli da riconoscere quali comprensori irrigui sono individuati secondo i criteri e le procedure indicate agli articoli 59 e 60.
Art. 59. 
(Comprensori di bonifica)
1. 
I comprensori di bonifica corrispondono ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale in rapporto alle esigenze di organicità dell'azione pubblica di bonifica e di difesa del suolo e del coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato.
Art. 60. 
(Comprensori irrigui)
1. 
I comprensori irrigui corrispondono ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle utenze, di organicità degli interventi irrigui, della unitarietà delle fonti di approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive.
2. 
Gli enti irrigui interessati possono inviare alla Giunta regionale le proprie proposte di delimitazione o di modifica delle delimitazioni esistenti.
3. 
In ciascun comprensorio irriguo si costituisce ed opera, anche attraverso associazione o accordi tra consorzi, un solo organismo gestore, territorialmente competente, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale.
4. 
Gli enti irrigui autorizzati ai sensi del comma 3 alla gestione del comprensorio irriguo hanno la natura di consorzio privato di interesse pubblico.
Art. 61. 
(Comprensori interregionali)
1. 
Nelle unità omogenee idrografiche che comprendono anche il territorio di regioni limitrofe possono essere delimitati comprensori interregionali, in conformità all' articolo 73 del d.p.r. n. 616/1977 .
2. 
La delimitazione di comprensori interregionali e la relativa disciplina sono stabiliti d'intesa con le regioni interessate.
3. 
A tal fine la Giunta regionale, sentiti gli enti locali ed i consorzi competenti per territorio, predispone, di concerto con i competenti organi delle Regioni interessate, la proposta d'intesa e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
4. 
Nei comprensori interregionali si applicano le disposizioni contenute nelle intese tra le Regioni, anche in deroga a quanto stabilito dal presente titolo.
Capo III 
CONSORZI DI BONIFICA
Art. 62. 
(Consorzi di bonifica)
1. 
I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici e concorrono con gli altri enti irrigui alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 56, secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione.
2. 
In ciascun comprensorio di bonifica opera un solo consorzio di bonifica.
3. 
La costituzione di un consorzio di bonifica non comporta la cessazione degli enti irrigui esistenti sul territorio che continuano ad esercitare la loro attività conservando la loro personalità giuridica, la loro autonomia di gestione e le loro competenze sul territorio interessato.
4. 
In caso di sovrapposizione territoriale di competenze per l'esercizio dell'irrigazione tra i consorzi di bonifica ed altri enti irrigui esistenti, le rispettive zone di competenza sono definite dai soggetti interessati, nel rispetto dei criteri dell'organicità, funzionalità ed economicità della gestione irrigua.
5. 
Qualora le parti interessate non raggiungano l'intesa, la Giunta regionale nomina un commissario secondo le procedure e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 63.
Art. 63. 
(Regolamento)
1. 
La Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce:
a) 
le funzioni dei consorzi di bonifica;
b) 
le modalità di partecipazione al consorzio;
c) 
le procedure di istituzione del consorzio su iniziativa degli interessati o su iniziativa della Regione;
d) 
le procedure di modifica e soppressione dei consorzi;
e) 
gli obblighi dei consorziati;
f) 
le modalità e le procedure di costituzione del catasto consortile;
g) 
le modalità di rilascio di concessioni, licenze e permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);
h) 
le modalità di accertamento delle violazioni amministrative previste dagli articoli 132, 133, 134 e 136 del r.d. n. 368/1904 ;
i) 
le modalità di realizzazione, concessione e gestione delle opere di bonifica;
l) 
i criteri per la redazione e approvazione del piano di classifica e le modalità di determinazione del contributo di bonifica;
m) 
gli organi del consorzio, le loro funzioni, la durata in carica, la loro composizione, le modalità di elezione, di designazione dei rappresentanti dei comuni e di nomina dei rappresentanti della Regione;
n) 
le modalità di vigilanza e controllo ed i poteri sostitutivi;
o) 
gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza ed anticorruzione.
Art. 64. 
(Statuto)
1. 
Il consorzio di bonifica è dotato di un proprio statuto che prevede disposizioni per il suo funzionamento, in conformità con le disposizioni del presente titolo.
2. 
La proposta di statuto o di sua modifica è deliberata dal consorzio di bonifica o dai suoi organi costituenti ed inviata alla Giunta regionale che, verificata la conformità con le disposizioni del presente titolo, ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).
3. 
Entro i sessanta giorni successivi a tale pubblicazione i soggetti interessati possono presentare pareri ed osservazioni alla Giunta regionale.
4. 
Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, valutati i pareri e le osservazioni ricevute ed apportate le eventuali modifiche per garantirne la legittimità e la funzionalità, approva la proposta di statuto con propria deliberazione.
Capo IV 
ENTI IRRIGUI
Art. 65. 
(Enti irrigui)
1. 
Gli enti irrigui sono enti privati che concorrono con i consorzi di bonifica alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 56 secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione.
2. 
Gli enti irrigui riconosciuti dalla Regione sono:
a) 
i consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo;
b) 
i consorzi di miglioramento fondiario;
c) 
i consorzi di irrigazione e bonifica;
d) 
le coutenze irrigue;
e) 
i consorzi di secondo grado;
f) 
i consorzi concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al patrimonio regionale.
3. 
Ai consorzi di bonifica e agli enti irrigui di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute le prerogative previste all' articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Art. 66. 
(Consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo)
1. 
A ciascun comprensorio irriguo, definito ai sensi dell'articolo 60, corrisponde un consorzio gestore di comprensorio irriguo, riconosciuto con deliberazione della Giunta regionale, ed avente natura giuridica di consorzio privato di interesse pubblico.
2. 
La Giunta regionale individua i consorzi di cui al comma 1 tra consorzi qualificati come consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione e bonifica, consorzi di miglioramento fondiario o consorzi di secondo grado.
Art. 67. 
(Consorzi di miglioramento fondiario)
1. 
I consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi dell' articolo 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), sono soggetti privati con personalità giuridica che possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte di esso, oltre alle funzioni proprie dei consorzi di irrigazione, anche attività di miglioramento fondiario, secondo le rispettive previsioni statutarie.
Art. 68. 
(Consorzi di irrigazione e bonifica)
1. 
I consorzi di irrigazione e bonifica riconosciuti dalla Regione sono soggetti privati con personalità giuridica che possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte di esso, oltre alle funzioni proprie dei consorzi di irrigazione, anche attività di bonifica nei territori classificati di bonifica e costituiscono a tale fine una gestione separata di bonifica, secondo le rispettive previsioni statutarie.
2. 
La gestione separata di bonifica è sottoposta alla disciplina di cui ai regolamenti previsti agli articoli 63 e 72.
3. 
Gli enti pubblici che erogano finanziamenti per la realizzazione di opere di bonifica, nominano loro rappresentanti negli organi statutari finalizzati alla predetta attività, secondo le indicazioni contenute nello statuto consortile.
Art. 69. 
(Coutenze irrigue)
1. 
Per la gestione in comune di canali, invasi o altri impianti idrici, consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione gestori di comprensorio di irrigazione, consorzi di miglioramento fondiario, consorzi di irrigazione e bonifica, consorzi di secondo grado e consorzi di irrigazione contitolari della stessa utenza di acqua pubblica, si costituiscono in coutenza con atto pubblico.
2. 
La costituzione di coutenza è, altresì, ammessa per:
a) 
la realizzazione di nuove iniziative nel settore delle utenze idriche con l'eventuale partecipazione di altri soggetti interessati;
b) 
la partecipazione a società, anche miste pubbliche e private, che operino nel settore delle risorse idriche, del territorio e dell'ambiente.
Art. 70. 
(Consorzi di secondo grado)
1. 
Per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica e di irrigazione ed altre opere e servizi di interesse comune a più consorzi, possono costituirsi consorzi di secondo grado tra consorzi di bonifica, enti irrigui di cui all'articolo 65, comuni e unioni di comuni.
2. 
Alla costituzione dei consorzi di secondo grado di cui al comma 1 possono partecipare anche enti pubblici e privati ed altri soggetti interessati alla realizzazione ed alla gestione di opere di bonifica e di servizi di interesse comune.
Art. 71. 
(Enti irrigui concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione)
1. 
Gli enti irrigui concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione sono riconosciuti e vigilati dalla Regione con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 72.
Art. 72. 
(Regolamento enti irrigui riconosciuti dalla Regione)
1. 
La Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce:
a) 
le funzioni degli enti irrigui riconosciuti;
b) 
le modalità di riordino e di riconoscimento degli enti irrigui di cui alla lettera a);
c) 
le modalità di costituzione;
d) 
le modalità di gestione e concessione dei canali e delle opere irrigue appartenenti al patrimonio regionale;
e) 
le modalità di realizzazione, concessione e gestione delle opere di irrigazione;
f) 
le modalità di vigilanza e controllo ed i poteri sostitutivi;
g) 
gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza ed anticorruzione;
h) 
le modalità di rilascio di concessioni, licenze e permessi di cui al r.d. n. 368/1904 .
Art. 73. 
(Finanziamenti regionali per l'irrigazione)
1. 
A favore dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui riconosciuti, individuati come gestori di comprensorio di canali o di opere appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione, possono essere concessi contributi in conto capitale:
a) 
fino al 100 per cento entro il limite della spesa considerata ammissibile, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo; per l'acquisto delle relative attrezzature di software finalizzati al miglioramento della gestione dell'irrigazione; per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo, nonché per il riordino irriguo;
b) 
contributi di anticipazione per le spese di progettazione al fine della creazione di un parco progetti da presentare al finanziamento di programmi europei e statali.
2. 
I contributi erogati ai sensi del comma 1, lettera b), sono oggetto di rimborso alla Regione da parte dei beneficiari, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale in seguito al finanziamento della realizzazione delle opere nel caso in cui vengano riconosciute le spese di progettazione.
3. 
Agli enti irrigui di cui all'articolo 65, la Giunta regionale può concedere i contributi previsti dal comma 1, lettera a) per interventi improcrastinabili, necessari a ripristinare la funzionalità del servizio irriguo, a prevenirne possibili interruzioni o per la messa in sicurezza delle infrastrutture irrigue.
4. 
Partecipano alla pianificazione degli interventi previsti dal presente articolo, tra le altre, le rappresentanze dei soggetti di cui agli articoli 62 e 65 con le modalità definite dall'articolo 3.
Titolo VII 
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE FONDIARIA DEI TERRENI AGRICOLI
Capo I 
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE FONDIARIA DEI TERRENI AGRICOLI
Art. 74. 
(Razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli)
1. 
Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r) la razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli è attuata attraverso la ricomposizione fondiaria, l'ampliamento ed il riordino delle proprietà polverizzate, l'arrotondamento delle superfici dei fondi, la rettificazione dei confini, la fusione delle particelle e la realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali necessarie e di miglioramento fondiario ed è finalizzata:
a) 
alla razionale utilizzazione dei terreni agricoli, contrastando la frammentazione e la polverizzazione fondiaria;
b) 
al mantenimento ed al consolidamento del tessuto sociale vitale nelle zone rurali, in contrasto con l'abbandono del territorio;
c) 
allo sviluppo di attività economiche, al mantenimento ed alla creazione di posti di lavoro, per garantire un migliore sfruttamento del potenziale agroforestale esistente e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori;
d) 
alla prevenzione del dissesto idrogeologico ed alla tutela ed alla valorizzazione del territorio rurale.
2. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, stabilisce le linee guida per la redazione dei progetti di razionalizzazione fondiaria, gli adempimenti e le procedure per l'attuazione degli interventi.
Art. 75. 
(Banca regionale della terra)
1. 
In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), la Regione attua azioni per la cura ed il recupero produttivo dei terreni agricoli incolti o abbandonati, nonché volte a favorire la salvaguardia del territorio e la valorizzazione del paesaggio.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce, presso la struttura regionale competente, la Banca regionale della terra con l'obiettivo di:
a) 
favorire il recupero produttivo dei terreni incolti o abbandonati e dei fabbricati rurali e l'ampliamento delle superfici delle aziende agricole;
b) 
promuovere l'insediamento di nuove aziende agricole;
c) 
valorizzare il patrimonio agro-silvo-pastorale presente nel territorio regionale;
d) 
incentivare la produzione e l'occupazione nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell'attività agricola;
e) 
promuovere il ricambio generazionale del settore agricolo;
f) 
proteggere l'ambiente e salvaguardare gli equilibri idrogeologici;
g) 
prevenire gli incendi boschivi e le emergenze fitosanitarie;
h) 
valorizzare il paesaggio e le biodiversità;
i) 
agevolare l'accesso ai terreni agricoli ai fini del loro recupero produttivo e contrastare il consumo di suolo;
l) 
incrementare l'assetto ottimale del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali delle comunità locali;
m) 
contrastare il fenomeno dell'abbandono e dell'inutilizzo del patrimonio agro-silvo-pastorale, promuovendo modelli di agricoltura sociale e sostenibile.
3. 
La Banca regionale della terra consiste in un sistema informativo liberamente consultabile, contenente l'elenco aggiornato dei terreni silenti, incolti o abbandonati, assegnabili ai sensi della legge 440/1978 .
4. 
L'elenco di cui al comma 3 comprende, altresì, i terreni ed i fabbricati di proprietà pubblica e privata, idonei per l'attività agricola e disponibili per la vendita, la locazione e la concessione in comodato d'uso gratuito.
5. 
La Banca regionale della terra è strutturata in:
a) 
beni di proprietà privata disponibili per le attività agricole:
1) 
terreni agricoli che risultano silenti, incolti o abbandonati, individuati avvalendosi anche dei dati presenti nel SIAP di cui all'articolo 81;
2) 
terreni agricoli i cui titolari e aventi diritto presentano domanda di inserimento nella Banca regionale della terra per la loro coltivazione;
b) 
beni di proprietà pubblica, regionale, comunale e di altri enti pubblici, disponibili per le attività agricole.
6. 
I beni elencati nella Banca regionale della terra sono destinati esclusivamente alle attività di cui all' articolo 2135 del codice civile e non possono essere soggetti a cambio di destinazione d'uso sino a quando risultano iscritti nella stessa Banca, salvo che per la realizzazione di opere di pubblica utilità.
Art. 76. 
(Censimento dei terreni silenti, incolti o abbandonati)
1. 
Le unioni dei comuni o i comuni non aderenti ad alcuna unione, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, effettuano il censimento dei terreni silenti, incolti o abbandonati così come definiti dall' articolo 3 della legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali).
2. 
Le unioni dei comuni o i comuni non aderenti ad alcuna unione comunicano alla struttura regionale competente l'elenco dei terreni censiti ai sensi del comma 1, al fine del loro inserimento nella Banca regionale della terra.
3. 
Le unioni dei comuni o i comuni non aderenti ad alcuna unione inseriscono nell'elenco di cui al comma 2 i terreni silenti, incolti o abbandonati localizzati in aree a rischio idrogeologico o di incendio per i quali non risultano adottate le misure obbligatorie di prevenzione e mitigazione del rischio notificate ai proprietari.
4. 
La struttura regionale competente in materia fitosanitaria segnala alle unioni dei comuni o ai comuni non aderenti ad alcuna unione i terreni silenti, incolti o abbandonati oggetto di fitopatie e di infestazioni parassitarie, per i quali non sono adottate le misure di lotta obbligatoria notificate ai proprietari, al fine del loro inserimento nella Banca regionale della terra.
5. 
Il censimento di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale.
6. 
La Regione, a salvaguardia dell'interesse generale ed all'effettivo esercizio delle funzioni conferite con il presente articolo, esercita il potere sostitutivo nei confronti delle unioni dei comuni o dei comuni non aderenti ad alcuna unione nei limiti ed ai sensi dell' articolo 19 della l.r. 23/2015 .
Art. 77. 
(Assegnazione dei terreni incolti o abbandonati)
1. 
Le funzioni relative all'assegnazione dei terreni incolti o abbandonati di cui agli articoli 4 e 5 della legge 440/1978 sono delegate alle unioni di comuni o ai comuni non aderenti ad alcuna unione per i territori di propria competenza.
2. 
Le assegnazioni dei terreni di cui al comma 1 sono disposte a favore di imprenditori agricoli e delle associazioni fondiarie legalmente costituite ai sensi della l.r. 21/2016 che presentano un piano di gestione alle unioni dei comuni e ai comuni non aderenti ad alcuna unione, sulla base di una graduatoria predisposta sulla base delle migliori soluzioni organizzative e gestionali ai fini:
a) 
della ricomposizione fondiaria;
b) 
del razionale sfruttamento del suolo;
c) 
della maggiore estensione delle superfici oggetto di recupero produttivo;
d) 
della conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
e) 
dell'agricoltura sociale e sostenibile.
3. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione le modalità ed i criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati, nonché le linee guida per la redazione dei piani di gestione e per la loro utilizzazione.
4. 
La Regione, a salvaguardia dell'interesse generale e dell'effettivo esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo, esercita il potere sostitutivo nei confronti delle unioni dei comuni o dei comuni non aderenti ad alcuna unione, nei limiti ed ai sensi dell' articolo 19 della l.r. 23/2015 .
Art. 78. 
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali) le parole "
assegnati ai sensi dell'articolo 9
" sono sostituite dalle seguenti: "
assegnati ai sensi della l. 440/1978
".
2. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2016 le parole "
assegnati ai sensi dell'articolo 9
" sono sostituite dalle seguenti: "
assegnati ai sensi della l. 440/1978
".
3. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 21/2016 le parole "
assegnati ai sensi dell'articolo 9
" sono sostituite dalle seguenti: "
assegnati ai sensi della l. 440/1978
".
Art. 79. 
(Determinazione del livello minimo di redditività)
1. 
La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione della disciplina del compendio unico di cui all' articolo 5 bis del d.lgs. 228/2001 , entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione il livello minimo di redditività dei terreni agricoli oggetto di trasferimento.
Titolo VIII 
AGENDA DIGITALE PER L'AGRICOLTURA E SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO PIEMONTESE
Capo I 
AGENDA DIGITALE PER L'AGRICOLTURA E SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO PIEMONTESE
Art. 80. 
(Agenda digitale per l'agricoltura piemontese)
1. 
Nell'ambito dell'Agenda digitale della Regione opera l'Agenda digitale per l'agricoltura piemontese.
2. 
L'Agenda digitale per l'agricoltura piemontese individua gli obiettivi e definisce gli interventi per conseguire:
a) 
la semplificazione e la razionalizzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi del settore agro-alimentare, nonché l'implementazione del SIAP di cui all'articolo 81, favorendo l'interoperabilità delle banche dati disponibili ed il riuso di soluzioni innovative già realizzate in altre realtà italiane;
b) 
la definizione delle modalità per la fruizione di dati presenti negli archivi del SIAP da parte del pubblico, nonché delle regole di interazione del SIAP con i sistemi informativi o i servizi digitali di settore;
c) 
il supporto alla promozione ed alla commercializzazione dei prodotti agroalimentari regionali attraverso le nuove tecnologie digitali ed il web;
d) 
la promozione di azioni per la formazione alla cittadinanza digitale degli operatori del settore agroalimentare, in particolare tramite la realizzazione di forum specifici;
e) 
la diffusione della banda larga ed ultra larga nelle zone rurali;
f) 
la promozione di soluzioni tecnologiche innovative per un'agricoltura digitale, ecosostenibile e salubre.
3. 
L'Agenda digitale per l'agricoltura piemontese è predisposta dalla struttura regionale competente.
4. 
La Regione può operare con le modalità di cui all'articolo 11.
Art. 81. 
(Sistema informativo agricolo piemontese)
1. 
In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la Regione promuove la transizione al digitale dei procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale.
2. 
Per la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, è istituito il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) quale strumento di organizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa nonché per il monitoraggio e la valutazione delle politiche attuate.
3. 
Il SIAP è istituito in attuazione delle norme dell'Unione europea in materia di sistemi integrati di gestione e controllo e delle norme statali in materia di anagrafe delle aziende agricole, di codice univoco di identificazione delle aziende agricole (CUAA) e di fascicolo aziendale.
4. 
Il SIAP opera in connessione con il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni, secondo quanto stabilito dalle linee guida di sviluppo del SIAN, approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 giugno 2016 (Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale SIAN).
5. 
Il SIAP è integrato con il sistema informativo regionale (SIRe), quale componente verticale, dedicata alla gestione dei dati del settore primario; esso si avvale dell'infrastruttura tecnologica del SIRe.
6. 
I dati di fonte amministrativa e di fonte statistica presenti nelle banche dati del SIAP, in forma aggregata o anonima, sono consultabili attraverso specifici servizi telematici e confluiscono nel sistema Open Data della Regione.
7. 
Nell'ambito del SIAP sono sviluppate componenti specifiche per l'attività svolta dall'Agenzia regionale piemontese per l'erogazioni in agricoltura (ARPEA), secondo quanto disposto dalla legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari).
8. 
E' istituita, presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura, la Cabina tecnica di regia interna (CTRI) con i seguenti compiti:
a) 
garantire la gestione coordinata dei rapporti tra la Regione, ARPEA ed il Consorzio per il sistema informativo (CSI) del Piemonte;
b) 
valutare, anche in termini di sviluppo, le esigenze di gestione dei servizi erogati dal SIAP;
c) 
monitorare l'andamento delle attività relative al sistema informativo;
d) 
individuare azioni correttive per la risoluzione delle criticità.
9. 
La Giunta regionale disciplina con deliberazione i compiti e la composizione del CTRI a cui compete l'adozione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento.
Art. 82. 
(Anagrafe agricola del Piemonte)
1. 
L'Anagrafe agricola del Piemonte, componente centrale del SIAP, è l'archivio di riferimento per il controllo amministrativo delle dichiarazioni riguardanti i requisiti soggettivi e la consistenza aziendale, presentate dai produttori agricoli e dai soggetti che attivano procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale; a tal fine l'Anagrafe è dotata di funzioni di interoperabilità per la consultazione telematica integrata dei registri informatici detenuti da altri enti pubblici.
2. 
I dati presenti nell'Anagrafe agricola del Piemonte sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. 
Ogni soggetto che attiva un procedimento amministrativo in materia di agricoltura o di sviluppo rurale si iscrive all'Anagrafe agricola del Piemonte e costituisce un fascicolo aziendale.
4. 
Il fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell' articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 ) è parte integrante dell'Anagrafe agricola del Piemonte.
5. 
Al fine di semplificare l'istruttoria dei procedimenti amministrativi, il fascicolo aziendale è utilizzato per l'esecuzione dei controlli amministrativi.
6. 
La gestione del fascicolo aziendale e l'aggiornamento dell'Anagrafe agricola del Piemonte di norma è affidata ai CAA.
7. 
La struttura regionale competente disciplina la costituzione del fascicolo aziendale e l'iscrizione all'Anagrafe di cui al comma 1.
Art. 83. 
(Sistema territoriale di riferimento)
1. 
Il sistema territoriale di riferimento, utilizzato per il riscontro delle superfici dichiarate nell'ambito dell'Anagrafe di cui all'articolo 82, è costituito dall'archivio di particelle, identificate in modo univoco tramite gli estremi catastali, registrati nel registro censuario dell'Agenzia delle entrate, secondo quanto disposto dalle norme europee che disciplinano il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA).
2. 
I titoli di conduzione dei terreni conservati nel fascicolo aziendale, riportano i dati del registro censuario del catasto dei terreni dell'Agenzia delle entrate.
3. 
L'estensione e la qualità dell'uso del suolo della superficie dichiarata nell'Anagrafe è controllata mediante telerilevamento.
4. 
Le particelle catastali, qualora siano contigue e destinate alla medesima coltivazione, possono essere aggregate in appezzamenti, secondo quanto stabilito dalla normativa che definisce la parcella di riferimento.
Art. 84. 
(Archivio digitale dei procedimenti amministrativi)
1. 
L'archivio digitale dei procedimenti amministrativi è la componente del SIAP che acquisisce, classifica e conserva i documenti informatici in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, secondo il piano di conservazione e fascicolazione regionale.
2. 
Per conseguire la semplificazione amministrativa, i procedimenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale sono gestiti esclusivamente in modalità telematica; a tal fine la struttura regionale competente raccoglie nel fascicolo aziendale gli atti e i documenti relativi ad ogni procedimento amministrativo, da chiunque formati.
3. 
I soggetti che intendono presentare istanze, dichiarazioni e comunicazioni relativamente ad interventi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, utilizzano esclusivamente le funzionalità del SIAP.
4. 
I soggetti iscritti all'Anagrafe consultano il proprio fascicolo aziendale, attivano per via telematica i procedimenti amministrativi, individuano l'ufficio ed il responsabile del procedimento, verificano i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento.
5. 
Le istanze e le dichiarazioni presentate tramite il SIAP sono valide se sottoscritte, mediante firma digitale o firma grafometrica qualificata, quando l'autore è identificato dal sistema informatico in modo univoco e certo o nel caso di accesso alla piattaforma mediante credenziali di cui al sistema pubblico d'identità digitale (SPID).
6. 
I documenti informatici e le scansioni per immagine di documenti analogici, presentati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1, sono archiviati nel SIAP e conservati nel sistema di gestione documentale della Regione o di ARPEA, secondo la titolarità dei procedimenti amministrativi.
7. 
Le comunicazioni e gli atti relativi ai procedimenti amministrativi di cui al comma 1, sono consultabili nel fascicolo aziendale e sono trasmesse dalla pubblica amministrazione attraverso:
a) 
la posta elettronica certificata (PEC);
b) 
la posta elettronica ordinaria.
Art. 85. 
(Schedario viticolo e registro informatico pubblico delle autorizzazioni degli impianti viticoli)
1. 
Lo schedario viticolo ed il registro informatico pubblico delle autorizzazioni degli impianti viticoli sono parte integrante dell'Anagrafe agricola del Piemonte di cui all'articolo 82.
2. 
Ogni superficie vitata, anche se non in produzione, è iscritta nello schedario viticolo ai fini della gestione e del controllo del potenziale viticolo.
3. 
Nel registro sono iscritte e registrate le autorizzazioni dell'impianto viticolo.
4. 
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la gestione dello schedario viticolo e del registro di cui al comma 1.
Art. 86. 
(Sistema informativo della bonifica ed irrigazione)
1. 
Al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati ed elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l'irrigazione ed il territorio rurale, è costituito il sistema informativo della bonifica ed irrigazione (SIBI).
2. 
Il SIBI contiene in forma organizzata ed accessibile le informazioni necessarie per migliorare la gestione e la trasparenza amministrativa, conoscere lo stato, la consistenza, l'ubicazione delle opere idrauliche e irrigue sul territorio, documentare lo stato e le caratteristiche delle risorse fisiche comprensoriali, supportare l'attività di elaborazione ed attuazione dei piani e programmi regionali e comprensoriali.
3. 
Per la realizzazione del SIBI, la Regione può stipulare apposite convenzioni e collegamenti con altri enti, strutture e sistemi informativi ed avvalersi di tecnici ed esperti nel campo informativo, socio-economico e territoriale.
4. 
Il SIBI opera in raccordo con i sistemi informativi regionali e statali.
Titolo IX 
CONTROLLI, VIGILANZA E SANZIONI
Capo I 
CONTROLLI
Art. 87. 
(Disposizioni generali)
1. 
Ferme restando le competenze previste dalle leggi per gli organi dello Stato e salvo che sia diversamente stabilito, le strutture regionali competenti esercitano i controlli sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
2. 
La Giunta regionale disciplina con deliberazione le modalità di esecuzione dei controlli.
3. 
I controlli possono essere delegati a soggetti terzi purché ne sia verificata la disponibilità di risorse, la competenza, la perizia, l'indipendenza e la terzietà. La delega disciplina il coordinamento tra la Regione ed i soggetti delegati.
4. 
La Regione vigila i soggetti di cui al comma 3.
Art. 88. 
(Elenco informatico dei controlli in materia di agricoltura, agroalimentare e sviluppo rurale)
1. 
I controlli svolti dalle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, agroalimentare e sviluppo rurale, rispettano i principi di pertinenza e non eccedenza. A tal fine:
a) 
coloro che effettuano i controlli ne riportano le motivazioni nell'ambito degli atti predisposti;
b) 
è istituito l'elenco informatico dei controlli in agricoltura che, fatte salve le disposizioni previste dalla procedura penale, contiene le informazioni relative alle attività ed agli esiti dei controlli; l'elenco informatico dei controlli in agricoltura è integrato nel SIAP di cui all'articolo 81.
2. 
La Regione, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ARPEA, le ASL, gli enti locali, nonché i soggetti che svolgono attività di controllo in applicazione della presente legge concorrono all'implementazione dell'elenco di cui al comma 1, lettera b).
Capo II 
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 89. 
(Disposizioni generali)
1. 
Alla Regione spetta la funzione di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge.
2. 
Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano ferme restando le norme di carattere penale.
3. 
Alla Regione, qualora non diversamente stabilito, compete l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge.
4. 
Qualora l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie proporzionali previste nella presente legge risulti di importo inferiore a euro 300,00, è comunque applicata la sanzione pari a euro 300,00; su tale somma è calcolata la terza parte ai fini della determinazione della misura ridotta di cui all' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. 
All'accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative si procede ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 689/1981 .
6. 
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge è aggiornata secondo le modalità di cui all' articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).
7. 
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale); nell'ambito dei procedimenti sanzionatori previsti dalla presente legge, si applica l'istituto della diffida amministrativa di cui all' articolo 1 bis della l.r. 72/1989 .
8. 
In accordo con gli altri enti e organismi preposti, la Regione, in quanto autorità competente per l'attività di vigilanza ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 febbraio 2012 (Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate), esercita le funzioni di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate. La vigilanza è esercitata mediante attività ispettive svolte presso le strutture autorizzate e presso gli operatori economici da esse controllati; l'attività di vigilanza regionale, ai fini della valutazione dell'efficacia dei sistemi di controllo, prevede il prelievo e l'analisi di campioni di matrici organiche ed inorganiche.
Capo III 
DIVIETI E SANZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PUBBLICI
Art. 90. 
(Divieti in materia di interventi pubblici)
1. 
Salvo sia diversamente stabilito negli atti predisposti in base all'articolo 7, nel bando, nell'atto di concessione o nella convenzione che regolamenta l'erogazione del beneficio, la realizzazione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento, chiunque benefici di un aiuto ai sensi della presente legge non deve aver percepito e non può percepire altri benefici pubblici per lo stesso intervento.
2. 
E' fatto divieto di:
a) 
rilasciare dichiarazioni mendaci riguardo alla sussistenza di uno o più presupposti o requisiti richiesti per fruire dei benefici previsti dalla presente legge;
b) 
omettere di comunicare, entro trenta giorni dal suo verificarsi, la sopravvenuta perdita di uno o più requisiti richiesti per fruire dei benefici previsti dalla presente legge;
c) 
rifiutare di esibire la documentazione richiesta nel corso di realizzazione o a conclusione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento realizzati con i benefici previsti dalla presente legge;
d) 
violare il divieto di cumulo di benefici pubblici concessi in base alla presente legge con altri di qualsiasi genere e natura concessi o percepiti per lo stesso programma, progetto, operazione, iniziativa o investimento, in base a norme europee, statali e regionali o a provvedimenti di enti o di istituzioni pubbliche;
e) 
impedire lo svolgimento dei controlli necessari ai fini della verifica delle condizioni richieste per accedere ai benefici o per la verifica della attuazione degli interventi, anche durante le relative fasi di realizzazione;
f) 
violare, salvo i casi di espressa autorizzazione, il divieto di alienazione o cessione a qualsiasi titolo, dei beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici previsti dalla presente legge prima dello scadere del termine stabilito dagli atti predisposti in base all'articolo 7, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regolamenta l'erogazione del beneficio, la realizzazione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento;
g) 
violare, salvo i casi di espressa autorizzazione, il vincolo di destinazione e d'uso imposto sui beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici previsti dalla presente legge, prima dello scadere del termine prescritto dagli atti predisposti in base all'articolo 7, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regolamenta l'erogazione del beneficio, la realizzazione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento;
h) 
violare, salvo i casi di espressa autorizzazione, il divieto di trasferimento fuori dal territorio regionale dei beni al cui acquisto o alla cui realizzazione abbiano concorso i benefici previsti dalla presente legge ovvero della struttura, dell'impresa o dell'impianto produttivo cui tali beni accedono;
i) 
non adempiere agli obblighi o violare i divieti, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h), imposti negli atti predisposti in base all'articolo 7 dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regolamenta l'erogazione del beneficio, la realizzazione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento ammesso al beneficio ed inerenti la tempistica e le modalità di realizzazione, di fruizione e di gestione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o progetto.
Art. 91. 
(Sanzioni in materia di interventi pubblici)
1. 
Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 90, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra un trentesimo ed un terzo dell'importo dell'aiuto concesso.
2. 
A seguito dell'accertamento della violazione di una o più delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), è disposta la sospensione dell'aiuto.
3. 
A seguito dell'irrogazione definitiva della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di una o più delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), è sempre disposta la revoca dell'aiuto ed il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali.
Capo IV 
MISURE E SANZIONI IN MATERIA FITOSANITARIA
Art. 92. 
(Misure fitosanitarie)
1. 
La struttura regionale competente in materia fitosanitaria esercita le funzioni, anche di vigilanza, previste dalla normativa fitosanitaria statale ed attua le misure previste dalla normativa internazionale, europea, statale e regionale concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali tramite:
a) 
l'istituzione di quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie pericolose e diffusibili, prescrivendo le misure fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi;
b) 
l'ingiunzione dell'estirpazione di piante che possono favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, definendo le specie e le aree soggette all'estirpazione;
c) 
il divieto temporaneo, in tutto il territorio della Regione o in parte di esso, di messa a dimora di piante appartenenti a specie che possano favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria;
d) 
la prescrizione di misure fitosanitarie necessarie, ivi compresi i trattamenti fitoiatrici obbligatori, la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi o dei loro vettori, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o dei loro vettori.
2. 
La Regione, previo accordo, può affidare agli enti locali, l'attuazione di specifici compiti relativi alle misure di cui al comma 1.
3. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, ed ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), con proprio regolamento disciplina:
a) 
l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale quale emanazione del Servizio fitosanitario nazionale, ai sensi dell' articolo 48 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);
b) 
le modalità di applicazione della normativa fitosanitaria e delle misure richiamate al comma 1.
Art. 93. 
(Sanzioni in materia fitosanitaria)
1. 
La violazione dell'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 0,3 per metro quadrato di superficie; in ogni caso, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 89, comma 4, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 1.500,00 e su tale somma, ai sensi dell' articolo 16 della legge 689/1981 , è calcolata la misura ridotta pari alla sua terza parte.
2. 
La violazione dell'obbligo di esecuzione delle misure fitosanitarie prescritte, dei trattamenti fitoiatrici obbligatori, della distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi o dei loro vettori, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o dei loro vettori, entro i termini fissati dalla struttura regionale di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 2.400,00.
3. 
Gli organi di vigilanza, oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettere b), c) e d), possono disporre l'esecuzione coattiva delle misure fitosanitarie previste all'articolo 92, comma 1, lettere b) e d), ponendo a carico del trasgressore le relative spese.
4. 
Le spese di cui al comma 3 sono riscosse secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente con nota spesa notificata all'obbligato, assegnando un congruo termine per il pagamento.
5. 
A seguito dell'accertamento della violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 è sempre disposta a carico del trasgressore la sospensione dell'erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e di sviluppo rurale fino all'adempimento delle prescrizioni.
6. 
La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è affidata alla struttura regionale competente in materia fitosanitaria e agli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale.
Capo V 
OBBLIGHI E SANZIONI IN MATERIA VITIVINICOLA
Art. 94. 
(Obblighi in materia vitivinicola)
1. 
Il produttore deve garantire la corrispondenza tra le superfici vitate aziendali e le unità vitate iscritte nello schedario viticolo di cui all'articolo 85; a tal fine il produttore provvede agli aggiornamenti, trasmettendo telematicamente le dichiarazioni e le richieste relative alla gestione del potenziale viticolo.
2. 
Gli organismi competenti per i controlli e la vigilanza in materia vitivinicola e la struttura regionale competente possono effettuare controlli amministrativi e sopralluoghi per accertare:
a) 
la corrispondenza tra la superficie vitata aziendale, comprensiva delle caratteristiche specifiche dell'unità vitata e le unità vitate iscritte nello schedario viticolo;
b) 
la corrispondenza tra la superficie vitata aziendale e quella dichiarata o richiesta ai sensi del comma 1.
3. 
Qualora, a seguito del controllo, sia accertata la non corrispondenza tra la superficie vitata aziendale e le unità vitate iscritte nello schedario viticolo, l'accertatore intima al produttore ad adempiere alla regolarizzazione dello schedario viticolo, fissando un termine entro il quale provvedere.
4. 
Qualora, a seguito del controllo, sia accertata la non corrispondenza tra la superficie vitata aziendale e quella contenuta nelle dichiarazioni e nelle richieste di cui al comma 1 che comporti un ulteriore controllo, la struttura regionale competente conclude il procedimento amministrativo con esito negativo.
5. 
Al produttore sono addebitate le spese effettuate per eseguire il controllo di cui al comma 4.
6. 
I termini per gli aggiornamenti di cui al comma 1 e le modalità per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 5 sono stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 85, comma 4.
Art. 95. 
(Sanzioni in materia vitivinicola)
1. 
Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) 
euro 300,00 per ettaro, proporzionale alla superficie, nel caso di violazione dei termini di cui all'articolo 94, comma 6;
[7]
b) 
euro 150,00 per ettaro, proporzionale alla superficie, nel caso di violazione dei termini di cui all'articolo 94, comma 3, fatta salva l'applicazione dell' articolo 69, comma 8, della legge 238/2016 .
[8]
2. 
La sanzione di cui al comma 1, lettera a) è ridotta ad un terzo qualora il ritardo non superi i sessanta giorni ed è aumentata di euro 50,00 per ettaro o frazione di ettaro per ogni anno di ritardo.
3. 
In deroga all'articolo 89, comma 4, le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano qualora dalla quantificazione risulti un importo inferiore ad euro 100,00.
Capo VI 
OBBLIGHI, VIGILANZA E SANZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA
Art. 96. 
(Obblighi in materia di apicoltura)
1. 
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per apicoltore piemontese si intende l'apicoltore avente residenza o sede legale in Piemonte.
2. 
Al fine di garantire la pubblica sicurezza, gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque dai confini di proprietà pubbliche o private. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati esistono dislivelli di almeno due metri, o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri; sono comunque fatti salvi gli accordi intervenuti fra le parti interessate.
3. 
Il rispetto delle distanze si applica:
a) 
agli apiari di nuovo impianto e dal momento del loro insediamento agli apiari nomadi;
b) 
agli apiari stanziali.
4. 
A fini statistici ed igienico sanitari è aggiornato il censimento del patrimonio apistico: gli apicoltori, proprietari e detentori di alveari, che non siano già registrati presso il servizio veterinario competente, sono tenuti a dichiarare, accedendo alla banca dati apistica nazionale informatizzata ed utilizzando i moduli predisposti dal Centro servizi nazionale (CSN), direttamente o tramite persona delegata, l'inizio dell'attività di apicoltura ed a richiedere l'assegnazione di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio statale, assegnato dal servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, in base alla sede legale dell'apicoltore. La dichiarazione è effettuata entro venti giorni dall'inizio dell'attività di apicoltura. Nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno, coloro che sono iscritti alla banca dati apistica, procedono all'aggiornamento dei dati relativi alla consistenza ed alla dislocazione degli apiari posseduti. Gli apicoltori, proprietari e detentori di alveari che non siano già registrati presso il servizio veterinario competente, sono altresì tenuti a presentare la dichiarazione di inizio attività entro il termine previsto e ad aggiornare annualmente la consistenza e la dislocazione degli apiari.
4 bis. 
Ogni apiario è identificato da un cartello identificativo, le cui modalità di gestione e caratteristiche sono stabilite dal manuale operativo previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministero della salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: 'Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale').
[9]
4 ter. 
Gli apicoltori hanno l'obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario.
[10]
5. 
Al fine di garantire la disciplina igienico sanitaria degli allevamenti apistici, chiunque possiede o detiene alveari comunica immediatamente al servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente ogni caso di malattia diffusiva delle api soggetta a denuncia obbligatoria.
6. 
Al fine di garantire la disciplina igienico sanitaria degli allevamenti apistici, è fatto divieto:
a) 
esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetto o sospetto di malattia;
b) 
abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia;
c) 
abbandonare alveari od apiari alla noncuranza. In caso di abbandono di alveari o di materiale apistico infetto, qualora il proprietario non sia individuabile dagli organi di vigilanza, l'obbligo e l'onere della rimozione degli stessi compete al proprietario del fondo.
7. 
Al fine di garantire la disciplina igienico sanitaria degli allevamenti apistici, ogni apicoltore piemontese, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, deve dotarsi del libretto sanitario aziendale rilasciato gratuitamente dal servizio veterinario dell'AL territorialmente competente.
8. 
Al fine di consentire un'efficace sorveglianza delle malattie delle api, l'apicoltore o chiunque detiene a qualsiasi titolo materiale vivo quali alveari, sciami, nuclei, pacchi d'api, api regine, registra ogni compravendita o movimentazione di tale materiale vivo, nel rispetto delle norme stabilite dalle disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale e dal manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale.
9. 
Al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono, altresì, vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali su piante con presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api. I trattamenti specifici contro le malattie crittogamiche di colture erbacee, nonché contro le ticchiolature delle pomacee e le moniliosi delle drupacee possono venire effettuati con prodotti selettivi, anche durante le fioriture, solamente nei casi di necessità accertati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.
10. 
Gli apicoltori che esercitano il nomadismo possono posizionare i propri alveari in qualsiasi località del territorio regionale, nel rispetto delle disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale e delle procedure previste dal manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale.
11. 
Al fine di salvaguardare l'attività di selezione negli allevamenti di api regine, la Regione può istituire delle zone di rispetto delle postazioni di fecondazione, all'interno delle quali è fatto divieto di installare apiari a chiunque non sia autorizzato dalla struttura competente in materia di agricoltura; all'interno di tali zone sono istituiti controlli di carattere sanitario e genetico al fine di salvaguardare l'attività di selezione negli allevamenti di api regine i cui titolari risultano iscritti all'apposito albo nazionale, sentito l'organismo istituito in materia apistica ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
Art. 97. 
(Vigilanza e sanzioni in materia di apicoltura)
1. 
Alla Regione, alla Città metropolitana di Torino, ai comuni ed ai servizi veterinari delle ASL spettano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle norme e degli obblighi in materia di apicoltura.
2. 
È fatto obbligo agli apicoltori di consentire l'accesso nelle proprie aziende agli addetti ai controlli e di permettere l'effettuazione di qualsiasi tipo di prelievo attinente all'attività apistica.
3. 
Le controversie tra apicoltori in ordine al posizionamento degli alveari possono essere presentate alla struttura regionale competente, la quale decide in merito.
4. 
Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) 
da euro 200,00 ad euro 1.200,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 96 commi 2, 7, 9, 10 e 11;
b) 
da euro 1.000,00 ad euro 4.000,00, nonché l'esclusione dai benefici previsti dalla normativa europea e statale, nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 96, comma 4;
b bis) 
da euro 200,00 ad euro 600,00 nel caso di violazione del disposto di cui all'articolo 96, commi 4 bis e 4 ter;
[11]
c) 
da euro 516,00 ad euro 2.582,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 96, comma 5;
d) 
da euro 258,00 ad euro 1.291,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 96, comma 6;
e) 
da euro 150,00 ad euro 900,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 96, comma 8.
Capo VII 
OBBLIGHI, DIVIETI, VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI IN MATERIA DI MULTIFUNZIONALITÀ ED AGRITURISMO
Art. 98. 
(Obblighi, divieti e funzioni di vigilanza e controllo in materia di multifunzionalità)
1. 
Gli imprenditori agricoli che esercitano le attività di cui agli articoli 18, 19 e 20 hanno il compito di:
a) 
ottemperare, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, alle procedure di segnalazione per l'avvio dell'attività al SUAP territorialmente competente;
b) 
ottemperare, ai sensi dell''articolo 22, comma 3, alle procedure di segnalazione per le variazioni dell'attività al SUAP territorialmente competente;
c) 
ottemperare, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, alle procedure di comunicazione della sospensione e cessazione volontaria dell'attività al SUAP territorialmente competente;
d) 
esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'azienda il logo realizzato in conformità del modello stabilito dalla Giunta regionale;
e) 
osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di concessione ed uso del logo;
f) 
esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza.
2. 
È fatto divieto agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di:
a) 
utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, logo e denominazione differenti da quelli previsti dai regolamenti di cui agli articoli 18, 19 e 20, o idonei ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 18, 19 e 20;
b) 
realizzare nuove costruzioni per le attività di cui agli articoli 18, 19 e 20.
3. 
Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi ad altri enti, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni relative alle attività disciplinate nel presente articolo e nei relativi regolamenti di attuazione di cui agli articoli 18, 19 e 20, sono esercitate dal comune, in forma singola o associata.
4. 
Il comune, in forma singola o associata, esercita i controlli di cui al comma 3 in forma coordinata con gli altri soggetti e aziende sanitarie competenti per territorio.
5. 
La vigilanza e il controllo sul rispetto del requisito della prevalenza per le attività di cui agli articoli 18, 19 e 20 sono esercitate dai comuni, in forma singola o associata, e dalle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, attraverso verifiche periodiche nelle aziende.
6. 
La vigilanza e il controllo relativi alle attività e ai servizi svolti all'interno e all'esterno delle aziende agricole che svolgono attività di agricoltura sociale, sono esercitati dagli enti preposti con le modalità previste nella normativa di settore, ferma restando la competenza degli altri soggetti indicati nella normativa statale e regionale, in particolare in materia di sicurezza alimentare, igiene e degli ambienti di lavoro.
7. 
L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 99, sono di competenza del comune, anche in forma associata.
Art. 99. 
(Sanzioni in materia di multifunzionalità)
1. 
Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
2. 
Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 98, comma 1, lettere b), c), d), ed e) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00.
3. 
Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 98, comma 1, lettera f), in materia di esposizione al pubblico della provenienza dei prodotti alimentari utilizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00.
[12]
4. 
Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 98, comma 2, lettera a) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
5. 
Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 98, comma 2, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 15.000,00.
[13]
6. 
In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste nell'articolo 98, il comune procede alla sospensione dell'attività nonché all'eventuale cessazione ai sensi dell'articolo 23.
7. 
Qualora le strutture regionali competenti in materia di agricoltura accertino e comunichino al comune territorialmente competente il venir meno di uno o più requisiti in base ai quali l'azienda ha intrapreso l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale, il comune entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte delle strutture regionali, fissa un termine non superiore a sei mesi entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati.
Art. 100. 
(Obblighi e divieti in materia di agriturismo)
1. 
Gli imprenditori agricoli che esercitano le attività in materia di agriturismo e di ospitalità rurale familiare hanno il compito di:
a) 
ottemperare, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, alle procedure di segnalazione per l'avvio dell'attività al SUAP territorialmente competente;
b) 
ottemperare, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, alle procedure di segnalazione per le variazioni dell'attività al SUAP territorialmente competente;
c) 
ottemperare, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, alle procedure di comunicazione della sospensione e cessazione volontaria dell'attività al SUAP territorialmente competente;
d) 
esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'azienda il segno distintivo della classe assegnata realizzato in conformità del modello stabilito dalla Regione, nonché, all'interno della struttura, copia della SCIA unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione;
e) 
osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di concessione ed uso del marchio grafico;
f) 
esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;
g) 
osservare i limiti massimi previsti in materia di capacità ricettiva e somministrazione degli alimenti e bevande nonché i limiti percentuali di utilizzo dei prodotti propri o di altra provenienza secondo i parametri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 37;
h) 
comunicare le caratteristiche e i prezzi che l'operatore intende praticare nell'anno successivo ed esporli al pubblico ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive). In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;
i) 
comunicare alla provincia o alla Città metropolitana di Torino i dati previsti dall' articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera), ai fini della rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi agrituristici e di agevolare la raccolta dei dati statistici nel settore del turismo;
l) 
ottemperare agli adempimenti derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza.
2. 
È fatto divieto agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di:
a) 
utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, denominazioni e loghi differenti da quelli previsti all'articolo 35, commi 1 e 2 e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 37 o idonei ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività ricettiva;
b) 
realizzare nuove costruzioni per l'attività ricettiva e per le attrezzature ed i servizi ad essa afferenti, fatta salva la deroga di cui all'articolo 31, comma 4, e la realizzazione di aumenti o trasferimenti di volumetrie eventualmente ammissibili ai sensi degli strumenti urbanistici comunali o di atti di governo del territorio;
c) 
utilizzare per l'attività agrituristica e di ospitalità rurale familiare fabbricati non esistenti da almeno tre anni alla data di presentazione della SCIA o della richiesta di variazione dell'attività esistente, nonché fabbricati di cui all'articolo 31, comma 2, lettera a), con caratteristiche diverse da quelle previste nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 37.
Art. 101. 
(Vigilanza e controllo in materia di agriturismo)
1. 
Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi ad altri enti, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di esercizio delle attività di agriturismo e di ospitalità rurale familiare e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 37 sono esercitate dal comune, in forma singola o associata.
2. 
Il comune, in forma singola o associata, esercita i controlli di cui al comma 1 in forma coordinata con altri soggetti e con le ASL competenti per territorio e trasmette alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo esercitata nell'anno precedente.
3. 
In caso di inerzia del comune nella vigilanza sul regolare funzionamento delle strutture ricettive previste nel presente Capo e nell'accertamento di fatti che costituiscano violazioni delle norme sulla ricettività turistica, provvede la Regione esercitando il potere sostitutivo.
4. 
L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 102 sono di competenza del comune, anche in forma associata.
Art. 102. 
(Sanzioni in materia di agriturismo)
1. 
Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.
2. 
Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 100, comma 1, lettere b) e c), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00.
3. 
Chiunque gestisce un'azienda agrituristica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 1, lettere d) ed e), ovvero attribuisce al proprio esercizio una classifica diversa da quella assegnata o viola gli obblighi previsti in materia di concessione e utilizzo del marchio grafico nonché di loghi definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 37, per le attività di cui al Capo II del Titolo III, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 750,00.
[14]
4. 
Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 100, comma 1, lettera f), in materia di esposizione al pubblico della provenienza dei prodotti alimentari utilizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.
[15]
5. 
Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 100, comma 1, lettera g), in materia di limiti nella ricettività e nella somministrazione, nonché di percentuali nell'utilizzo dei prodotti propri, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
6. 
Chiunque compie irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche di cui all'articolo 100, comma 1, lettera h), è soggetto alle disposizioni sanzionatorie di cui all'' articolo 6 della l.r. 22/1995 .
7. 
Chiunque omette di trasmettere i dati di cui all'articolo 100, comma 1, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all' articolo 5 bis, comma 2, della l.r. 12/1987 .
8. 
Il titolare dell'azienda agrituristica che viola le disposizioni dell'articolo 100, comma 1, lettera l), in materia di comunicazione degli alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza incorre nella sanzione di cui all' articolo 17 del r.d. 773/1931 .
9. 
Chiunque contravviene ai divieti di cui all'articolo 100, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 750,00.
[16]
10. 
Chiunque contravviene ai divieti di cui all'articolo 100, comma 2, lettere b) e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
11. 
In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste nell'articolo 100, il comune o altro soggetto avente titolo può procedere alla sospensione dell'attività, nonché all'eventuale cessazione.
Capo VIII 
SANZIONI IN MATERIA DI LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI DI ESCLUSIVA PROVENIENZA AZIENDALE
Art. 103. 
(Sanzioni in materia di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di esclusiva provenienza aziendale)
1. 
Chiunque non effettui la notifica di cui all'articolo 49, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).
2. 
Chiunque non rispetti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali, definiti nel regolamento di cui all'articolo 48, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
Capo IX 
SANZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI QUALITÀ DELLE PRODUZIONI AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Art. 104. 
(Sanzioni in materia di sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari)
1. 
L'accertamento dell'uso del logo identificativo del sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari, di cui all'articolo 40, in modo difforme da quanto stabilito nei regolamenti di cui all'articolo 40, comma 2, e nei piani di controllo di cui all'articolo 40, comma 3, lettera c), comporta:
a) 
il richiamo scritto nel quale sono fissati i termini per sanare le non conformità lievi;
[17]
b) 
la sospensione temporanea del diritto all'uso del logo, nei termini stabiliti dall'organismo di controllo;
[18]
c) 
la revoca dell'autorizzazione all'uso del logo.
[19]
2. 
L'accertamento di non conformità che determina la sospensione temporanea del diritto all'uso del logo, prevista al comma 1, lettera b) o la revoca dell'autorizzazione all'uso del medesimo, prevista al comma 1, lettera c), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1000,00.
[20]
3. 
(...)
[21]
Capo X 
SANZIONI IN MATERIA DI FRODI AGROALIMENTARI
Art. 105. 
(Sanzioni in materia di frodi agroalimentari)
1. 
L'omessa restituzione del documento riassuntivo consolidato secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 3, o la sua compilazione con dichiarazioni incomplete o mendaci, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00; la sanzione minima è ridotta di un quinto se la violazione consiste nel ritardo nella presentazione della dichiarazione non superiore a trenta giorni.
2. 
L'applicazione della sanzione di cui al comma 1, anche qualora estinta con il pagamento in misura ridotta, comporta l'esclusione dei trasgressori da ogni provvidenza comunque amministrata dalla Regione ed il diniego di autorizzazioni regionali a qualsiasi titolo richieste, fino all'adempimento degli obblighi previsti.
3. 
La violazione degli obblighi previsti dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettere b) e c), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00 per ogni cento chilogrammi di prodotto avviato a usi non consentiti; la stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica a coloro che trasformano il prodotto in difformità da quanto stabilito dalla Regione.
4. 
All'accertamento delle sanzioni di cui al comma 1, provvedono gli enti individuati nell'articolo 54; l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è di competenza della Città metropolitana di Torino o della provincia competente per territorio.
Capo XI 
DESTINAZIONE DELLE SOMME RISCOSSE
Art. 106. 
(Destinazione delle somme riscosse)
1. 
Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria spettano ai soggetti competenti all'irrogazione della sanzione.
2. 
In deroga al comma 1, i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 105 spettano alla Regione.
Titolo X 
DISPOSIZIONI VALUTATIVE, FINALI, TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINANZIARIE
Capo I 
CLAUSOLA VALUTATIVA
Art. 107. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1 dello Statuto e del Capo VI della deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti per favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, in particolare delle lettere a), d), m) e o).
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, almeno 90 giorni prima di inoltrare la richiesta di parere previsto dall'articolo 6, comma 1, per l'approvazione del Programma regionale degli interventi, una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione è presentata decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con periodicità annuale.
3. 
La relazione di cui al comma 2, integrata dai contenuti di cui all'articolo 38, fornisce le seguenti informazioni:
a) 
un quadro dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticità;
b) 
lo stato di attuazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, che evidenzia le modalità organizzative e procedurali adottate per la gestione degli interventi programmati e in corso nel periodo di riferimento, nonché le dotazioni finanziarie, il tasso di utilizzo, i soggetti coinvolti, le modalità di sovvenzione, gli strumenti finanziari scelti per ciascuno di essi, nonché la distribuzione dei finanziamenti sul territorio;
c) 
lo stato di attuazione del sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari di cui all'articolo 40, inclusa una descrizione nella quale si evidenzi la consistenza delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine comunali, delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari e dei Distretti del cibo riconosciuti, l'incremento o il decremento del numero di aziende e la loro localizzazione su base comunale e provinciale;
d) 
il numero di adesioni alla piattaforma informatica multifunzionale di cui all'articolo 41, la localizzazione e la tipologia dei prodotti inseriti;
e) 
quali servizi e strumenti innovativi, definiti dall'Agenda digitale per l'agricoltura piemontese di cui all'articolo 80, sono stati introdotti, le modalità operative scelte tra quelle previste dall'articolo 11 e in che misura hanno contribuito alla semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché alla l'interoperabilità delle banche dati disponibili;
f) 
una descrizione riguardante la consistenza e la fruibilità della Banca regionale della terra e degli interventi di razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli;
g) 
la gestione collettiva della risorsa idrica negli ambiti di irrigazione e bonifica, gli interventi eventualmente attuati ai sensi dell'articolo 12, il riordino del comparto irriguo, gli interventi a favore dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui gestori di comprensorio e di canali o di opere appartenenti al patrimonio della Regione;
h) 
un quadro delle attività e degli esiti dei controlli contenuti nell'elenco informatico dei controlli in materia di agricoltura, agroalimentare e sviluppo rurale;
i) 
un quadro delle attività svolte per il contrasto delle frodi agroalimentari.
4. 
Ogni quattro anni, la relazione documenta inoltre, anche sulla base delle informazioni e del supporto fornito dall'attività ordinaria dell'Osservatorio rurale del Piemonte istituito presso l'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte (IRES), il contributo fornito dagli strumenti e dagli interventi previsti dalla legge per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
5. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 e dall'articolo 38.
Capo II 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 108. 
(Adeguamento normative di settore)
1. 
E' confermato in capo alla Città metropolitana di Torino ed alle province l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:
a) 
autorizzazioni concernenti il controllo e l'immissione di fauna selvatica;
b) 
istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, così come individuate dal piano faunistico regionale;
c) 
autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di caccia e pesca previsti da norme statali e regionali, compreso il rilascio di attestati;
d) 
autorizzazioni per l'istituzione di centri di riproduzione e di recupero per la fauna selvatica;
e) 
autorizzazioni per la cattura, l'inanellamento e l'utilizzo della fauna selvatica a scopo scientifico, per l'uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica e per l'esercizio della piscicoltura agricola in risaia;
f) 
attività ispettiva in materia di caccia e pesca;
g) 
attività di promozione faunistica.
2. 
E' confermato in capo ai comuni, in forma singola o associata, l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura, anche previa verifica delle risultanze del registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con propria deliberazione, individua gli adempimenti in capo ai comuni relativi alle segnalazioni dei danni da calamità ed avversità naturali in agricoltura.
Capo III 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 109. 
(Norme transitorie)
1. 
Gli atti amministrativi adottati in attuazione della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli), nonché le istruzioni per l'applicazione dell' articolo 3 quater della l.r. 39/1980 adottate con deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 1997, n. 7-22589, si applicano fino alla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 53, comma 2.
2. 
Fino alla ridelimitazione degli ambiti territoriali di cui all'articolo 58 permangono le delimitazioni dei comprensori di bonifica, irrigui ed interregionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 
Gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge.
4. 
I procedimenti amministrativi attivati nella vigenza delle norme abrogate dalla presente legge sono conclusi secondo le rispettive normative di settore.
5. 
Fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, relativo all'anno 2021, restano in vigore le seguenti disposizioni:
[22]
a) 
legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste);
b) 
legge regionale 1° dicembre 1978, n. 70 (Correzioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste");
c) 
legge regionale 2 maggio 1980, n. 33 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste");
d) 
legge regionale 3 settembre 1981, n. 35 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12-10-1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste");
e) 
legge regionale 11 maggio 1984, n. 24 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12-10-1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste");
f) 
legge regionale 29 aprile 1985, n. 51 (Integrazioni dell'art. 3, punto 6, della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste" e successive modificazioni ed integrazioni);
g) 
legge regionale 26 febbraio 1990, n. 7 (Modificazione alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni 'Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste');
h) 
legge regionale 15 giugno 1994, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste");
i) 
legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo agroindustriale piemontese);
l) 
articoli 6 e 7 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte);
m) 
articolo 5 della legge 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola);
n) 
articolo 19 della legge 29 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie).
6. 
Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 40, continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento regionale 3/2016 .
6 bis. 
I fondi giacenti presso ARPEA e quelli in corso di trasferimento per le erogazioni ai sensi delle leggi regionali abrogate dall'articolo 110 si intendono trasferiti ai sensi della presente legge.
[23]
Capo IV 
ABROGAZIONE DI NORME
Art. 110. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
a) 
legge regionale 3 aprile 1979, n. 16 (Norme provvisorie per l'esercizio, da parte della Regione Piemonte delle funzioni amministrative esercitate dalle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura del Piemonte in materia di agricoltura e foreste);
b) 
legge regionale 22 aprile 1980, n. 27 (Norme regionali per l'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità Economiche Europee del 19-6-1978, n. 1360 e della legge 20-10-1978, n. 674 , riguardanti le Associazioni dei produttori agricoli e le relative Unioni);
c) 
legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli);
d) 
legge regionale 31 agosto 1982, n. 27 (Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25-5-1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15-10-1981, n. 590);
e) 
legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 (Applicazione in Piemonte del Regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie);
f) 
legge regionale 9 aprile 1987, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 'Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli');
g) 
legge regionale 14 agosto 1987, n. 40 (Interventi regionali straordinari per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola di valorizzazione dei prodotti agricoli);
h) 
legge regionale 4 gennaio 1988, n. 1 (Concessione di contributo per l'immediato ripristino a seguito di gravi calamità atmosferiche di infrastrutture agricole);
i) 
legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13 maggio 1980, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni 'Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli');
l) 
legge regionale 3 agosto 1993, n. 38 (Norme relative alla coltivazione ed alla commercializzazione delle piante officinali peculiari della Regione Piemonte);
m) 
legge regionale 21 novembre 1996, n. 87 (Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli);
n) 
legge regionale 8 agosto 1997, n. 49 (Abrogazione della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 'Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli' e successive modifiche ed integrazioni);
o) 
legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte), ad esclusione degli articoli 3, 6, 7 e dell'articolo 21 comma 2;
p) 
legge regionale 25 giugno 1999, n. 13 (Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica);
q) 
legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca);
r) 
legge regionale 3 settembre 2001, n. 23 (Interventi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e modifica dell' articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 'Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari');
s) 
legge regionale 5 agosto 2002, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 'Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli');
t) 
legge regionale 26 giugno 2003, n. 11 (Modifiche della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 'Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari');
u) 
legge regionale 26 giugno 2003, n. 12 (Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura);
v) 
articolo 34 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004);
z) 
legge regionale 29 novembre 2004, n. 35 (Provvedimenti in materia di castanicoltura);
aa) 
articoli 11 e 12 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005);
bb) 
articoli 11 e comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006);
cc) 
articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);
dd) 
legge regionale 2 agosto 2006, n. 26 (Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999);
ee) 
legge regionale 2 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità);
ff) 
articolo 24 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 'Legge finanziaria per l'anno 2006');
gg) 
articoli 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007);
hh) 
ii) 
commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008);
ll) 
articoli 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 17 (Norme per il comparto agricolo);
mm) 
articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009);
nn) 
articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
oo) 
articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie);
pp) 
articoli 2, 4, 5 e 6 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011);
qq) 
articolo 16 e comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 4 maggio 2012, n.5 (Legge finanziaria per l'anno 2012);
rr) 
articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9 e 10 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola);
ss) 
articolo 23 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013);
tt) 
articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 24 (Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 e 14 luglio 2009, n. 20 ed abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 );
uu) 
articolo 28 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale);
vv) 
(...)
[24]
zz) 
articolo 33 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni in materia di semplificazione);
aaa) 
articolo 8 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015);
bbb) 
articoli 34 e 35 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);
ccc) 
articolo 22 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 (Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale);
ddd) 
articoli 154, 155, 156 e 157 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017).
2. 
Dalla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, relativo all'anno 2021, sono abrogate le seguenti disposizioni:
[25]
a) 
legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste);
b) 
legge regionale 1° dicembre 1978, n. 70 (Correzioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 'Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste');
c) 
legge regionale 2 maggio 1980, n. 33 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 'Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste');
d) 
legge regionale 3 settembre 1981, n. 35 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12-10-1978, n. 63 'Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste');
e) 
legge regionale 11 maggio 1984, n. 24 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12-10-1978, n. 63 'Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste');
f) 
legge regionale 29 aprile 1985, n. 51 (Integrazioni dell'art. 3, punto 6, della L.R.12 ottobre 1978, n. 63 'Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste' e successive modificazioni ed integrazioni);
g) 
legge regionale 26 febbraio 1990, n. 7 (Modificazione alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni 'Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste');
h) 
legge regionale 15 giugno 1994, n. 19 (Modificazione ed integrazioni alla L. R. 12 ottobre 1978, n. 63 : 'Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste');
i) 
legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo agroindustriale piemontese);
l) 
articoli 6 e 7 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte);
m) 
articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione);
n) 
articolo 22 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 'Legge finanziaria per l'anno 2006');
o) 
articolo 24 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
p) 
articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola);
q) 
articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie).
3. 
Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 4 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
l' articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo per l'apicoltura in Piemonte);
b) 
l' articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009).
4. 
Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 2, è abrogato l' articolo 30 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006).
5. 
Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 14, è abrogato l' articolo 4 della legge 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola).
6. 
Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 37, è abrogato il regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1 (Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell' articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 'Nuove disposizioni in materia di agriturismo').
7. 
Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 42, comma 5, è abrogata la legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le Enoteche Regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali, i Musei etnografico-enologici, le Strade del vino).
8. 
Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, è abrogato l' articolo 21, comma 2 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo per l'apicoltura in Piemonte).
9. 
Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 43, comma 2, è abrogata la legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 (Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 'Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino').
10. 
Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 63, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
articoli 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione);
b) 
comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013);
c) 
articoli 36 e 37 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 , (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015).
11. 
Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 72, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 53 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione);
b) 
articolo 7 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola).
Capo V 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 111. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'anno 2019 per le spese di parte corrente, derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 13, 15, 54 comma 5, e 73, nonché delle disposizioni in vigore ai sensi dell'articolo 109, comma 5, quantificate in euro 1.621.959,23, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
2. 
Per l'anno 2019 per le spese in conto capitale, derivanti dall'attuazione degli articoli 13 e 73, nonché delle disposizioni in vigore ai sensi dell'articolo 109, comma 5, quantificate in euro 2.340.000,00, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
3. 
Per le spese di parte corrente relative agli interventi attuativi del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 e dell'allegato B di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 6, quantificate per l'anno 2020 in euro 6.860.727,61 e per l'anno 2021 in euro 7.035.727,61, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
4. 
Per gli anni 2020 e 2021 per le spese in conto capitale relative agli investimenti attuativi del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 e dell'allegato B di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 6, quantificate in euro 1.600.000,00 annui, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
[26]
5. 
Per l'anno 2019 per le spese di parte corrente relative alla gestione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 80, del SIAP di cui all'articolo 81 e del fascicolo aziendale ed all'aggiornamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 82, quantificate in euro 1.306.000,00, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
6. 
Per l'anno 2019 per le spese in conto capitale relative agli investimenti per l'Agenda digitale di cui all'articolo 80 e per il SIAP di cui all'articolo 81, quantificate in euro 300.000,00, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
7. 
Per gli anni 2020 e 2021 per le spese di parte corrente relative alla gestione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 80, del SIAP di cui all'articolo 81 e del fascicolo aziendale ed all'aggiornamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 82, quantificate in euro 2.906.000,00 in ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
[27]
8. 
Per gli anni 2020 e 2021 per le spese in conto capitale relative agli investimenti per l'Agenda digitale di cui all'articolo 80 e per il SIAP di cui all'articolo 81, quantificate in curo 600.000,00 in ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
[28]
9. 
Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia fitosanitaria di cui all'articolo 93, quantificabili in euro 10.000,00, sono introitate su un nuovo capitolo di entrata nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e sono destinate, ai sensi dell' articolo 55, comma 8 ter, del d.lgs. 214/2005 , al finanziamento delle spese di parte corrente relative al potenziamento delle attività fitosanitarie che sono allocate su un nuovo capitolo di spesa nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Tali spese sono autorizzate ad avvenuta riscossione delle entrate.
10. 
Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative riscosse ai sensi degli articoli 91, 95, 97, 104 e 105 sono introitate nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 su apposito capitolo di entrata.
Capo VI 
ENTRATA IN VIGORE
Art. 112. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 gennaio 2019
Sergio Chiamparino


Note:

[1] L'art. 112. dispone che la presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

[2] Il comma 1 bis dell'articolo 16 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 del 2020.

[3] La lettera c bis) del comma 6 dell'articolo 24 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 15 del 2020.

[4] Al fondo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 sono state aggiute le parole " e del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell' articolo 49 quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.

[5] La lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.

[6] L'articolo 43 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 15 del 2020.

[7] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 95 le parole "euro 300,00 per ettaro o frazione di ettaro" sono state sostituite dalle parole "euro 300,00 per ettaro, proporzionale alla superficie," ad opera del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.

[8] Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 95 le parole "euro 150,00 per ettaro o frazione di ettaro" sono state sostituite dalle parole "euro 150,00 per ettaro, proporzionale alla superficie," ad opera del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.

[9] Il comma 4 bis dell'articolo 96 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 15 del 2020.

[10] Il comma 4 ter dell'articolo 96 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 15 del 2020.

[11] La lettera b bis) del comma 4 dell'articolo 97 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 15 del 2020.

[12] Nel comma 3 dell'articolo 99 le parole "euro 250,00" sono state sostituite dalle parole "euro 300,00" ad opera del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.

[13] Nel comma 5 dell'articolo 99 le parole "da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00" sono state sostituite dalle parole "da euro 5.000,00 ad euro 15.000,00" ad opera del comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.

[14] Nel comma 3 dell'articolo 102 le parole "euro 500,00" sono state sostituite dalle parole "euro 750,00" ad opera del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.

[15] Nel comma 4 dell'articolo 102 le parole "euro 250,00" sono state sostituite dalle parole "euro 300,00" ad opera del comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.

[16] Nel comma 9 dell'articolo 102 le parole "euro 500,00" sono state sostituite dalle parole "euro 750,00" ad opera del comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.

[17] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 104 le parole "diverse da quelle di cui alla lettera b)" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 15 del 2020.

[18] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 15 del 2020.

[19] Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 104 le parole "nel caso di non conformità gravi " sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 15 del 2020.

[20] Il comma 2 dell'articolo 104 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 15 del 2020.

[21] Il comma 3 dell'articolo 104 è stato abrogato dal comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.

[22] Nel comma 5 dell'articolo 109 le parole "all'anno 2020" sono state sostituite dalle parole "all'anno 2021" ad opera del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 22 del 2019.

[23] Il comma 6 bis dell'articolo 109 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 22 del 2019.

[24] La lettera vv) del comma 1 dell'articolo 110 è stata abrogata dal comma 12 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2019.

[25] Nel comma 2 dell'articolo 110 le parole "all'anno 2020" sono state sostituite dalle parole "all'anno 2021" ad opera del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 22 del 2019.

[26] Nel comma 4 dell'articolo 111, dopo le parole "in euro 1.600.000,00" è stata aggiunta la parola "annui" ad opera del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 2019.

[27] Nel comma 7 dell'articolo 111 le parole "nel 2020" sono state sostituite dalle parole "in ciascuno degli anni 2020 e 2021" ad opera del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 2019.

[28] Nel comma 8 dell'articolo 111 le parole "nel 2020" sono state sostituite dalle parole " in ciascuno degli anni 2020 e 2021" ad opera del comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 2019.