"Norme in materia di promozione dei metodi sostitutivi alla sperimentazione animale".
(B.U. 19 luglio 2018, 3° suppl. al n. 29)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1.
La Regione, in conformità al
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26
(Attuazione della direttiva 2010/63 /UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), promuove metodi sostitutivi finalizzati alla riduzione dell'uso di animali a fini sperimentali, scientifici o didattici e il perfezionamento delle tecniche di allevamento, di alloggiamento, di cura e di impiego degli stessi.
2.
La Regione favorisce, altresì, il confronto su basi scientifiche tra i diversi orientamenti in tema di sperimentazione animale.
Art. 2.
(Protocolli d'intesa con le università, gli istituti scientifici e gli enti di ricerca)
1.
Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove e realizza appositi protocolli d'intesa con le università degli studi, gli istituti scientifici e gli enti di ricerca pubblici e privati aventi sede legale nel territorio regionale.
2.
I protocolli d'intesa, di cui al comma 1, sono sottoscritti tramite la competente direzione della Giunta regionale e possono prevedere l'istituzione, da parte delle università, degli istituti scientifici e degli enti di ricerca di appositi comitati etici.
Art. 3.
(Rete di ricerca di metodi sostitutivi e formazione)
1.
La Regione, con il coinvolgimento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, delle università degli studi, degli istituti scientifici e degli enti di ricerca pubblici e privati del Piemonte, promuove e sostiene:
a)
indagini finalizzate alla realizzazione di una rete di ricerca regionale sui metodi sostitutivi utilizzati al di fuori del territorio piemontese e in paesi esteri;
b)
la formazione di studenti universitari dei corsi di dottorato di ricerca presso università o enti di ricerca dei paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) che insegnano e praticano metodi sostitutivi che non fanno uso di animali o che, comunque, consentono la riduzione dell'uso degli stessi.
Art. 4.
(Comitato etico regionale per la promozione di metodologie sostitutive alla sperimentazione animale)
1.
Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle metodologie sperimentali sostitutive all'uso di animali, è istituito presso la direzione regionale competente in materia di sanità, il Comitato etico regionale per la promozione di metodologie sostitutive alla sperimentazione animale.
2.
Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da:
a)
una persona esperta in biosicurezza;
b)
una persona esperta in biologia, biochimica e genetica medica;
c)
una persona esperta in biomedicina;
d)
tre rappresentanti di associazioni riconosciute attive nella promozione di metodologie di ricerca alternative alla sperimentazione animale;
e)
sei rappresentanti provenienti rispettivamente dai dipartimenti di scienze agrarie, forestali e alimentari, di scienza e tecnologia del farmaco, di scienze mediche, di scienze biologiche, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di scienze giuridiche, su designazione dei rispettivi dipartimenti;
f)
un medico veterinario esperto in scienza e medicina degli animali da laboratorio;
g)
una o un dirigente dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta esperti in metodiche diagnostiche;
h)
il presidente della Conferenza regionale per le sperimentazioni cliniche o un suo delegato.
3.
I componenti del Comitato eleggono una o un presidente e una o un vicepresidente, scelti tra i propri membri.
4.
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, acquisito il parere della commissione consiliare competente, un regolamento che definisce, sentite anche le università del Piemonte, la nomina dei membri, la durata e le modalità di funzionamento del Comitato.
5.
Il Comitato predispone una relazione annuale alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente sui risultati dell'attività svolta.
6.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.
Art. 5.
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati nell'esercizio finanziario 2019 in euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell'esercizio finanziario 2020 in euro 100.000,00 e nell'esercizio finanziario 2021 in euro 150.000,00, iscritti nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si fa fronte mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie stanziate per gli anni 2019, 2020 e 2021 nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).
[1]
2.
Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite per l'anno 2019 e per l'anno 2020 in euro 30.000,00 per le spese finalizzate alla promozione e al sostegno della formazione di studenti universitari dei corsi di dottorato di ricerca presso università o enti di ricerca dei paesi dell'OCSE che insegnano e praticano metodi sostitutivi che non fanno uso di animali o che comunque consentono la riduzione dell'uso degli stessi e in euro 70.000,00 per la promozione e il sostegno di indagini finalizzate alla realizzazione di una rete di ricerca regionale sui metodi sostitutivi utilizzati al di fuori del territorio piemontese e in paesi esteri.
[2]
3.
Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite per il 2021 in euro 50.000,00 per le spese finalizzate alla promozione e al sostegno della formazione di studenti universitari dei corsi di dottorato di ricerca presso università o enti di ricerca dei paesi dell'OCSE che insegnano e praticano metodi sostitutivi che non fanno uso di animali o che comunque consentono la riduzione dell'uso degli stessi ed in euro 100.000,00 per la promozione e il sostegno di indagini finalizzate alla realizzazione di una rete di ricerca regionale sui metodi sostitutivi utilizzati al di fuori del territorio piemontese e in paesi esteri.
[3]
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 luglio 2018
p. Sergio Chiamparino, Il Vice Presidente Aldo Reschigna
Note:
[1] Il comma 1 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 9 del 2019.
[2] Nel comma 2 dell'articolo 5 le parole "per l'anno 2018 e per l'anno 2019" sono state sostituite dalle parole "per l'anno 2019 e per l'anno 2020" ad opera del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 9 del 2019.
[3] Nel comma 3 dell'articolo 5 le parole "per il 2020" sono state sostituite dalle parole "per il 2021" ad opera del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9 del 2019.