La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 146 della legge regionale 19 del 2018.
[2] Il comma 5 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 15 del 2020.
[3] La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 25 del 2021.
[4] Il comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 141 della legge regionale 19 del 2018.
[5] Nel comma 7 dell'articolo 6 dopo la parole "CA" sono state inserite le parole "e alle aziende faunistiche venatorie e alle aziende agrituristiche venatorie" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 del 2023.
[6] Nel comma 2 dell'articolo 8 le parole "di dimensione non superiore a 600 ettari" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 del 2023.
[7] Il comma 4 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 15 del 2020.
[8] Il comma 1 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 15 del 2020.
[9] Nel comma 2 dell'articolo 9 le parole "di estensione non inferiore a 50.000 ettari venabili" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 15 del 2020.
[10] Nel comma 3 dell'articolo 10 dopo le parole "miglioramento dell'ambiente" è stata inserita la parola "naturale" e dopo le parole "di protezione" sono state inserite le parole "e incremento" ad opera del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 15 del 2020.
[11] La lettera d) del comma 7 dell'articolo 11 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 del 2023.
[12] Nel comma 8 dell'articolo 11 dopo le parole "spettano due rappresentanti." sono state aggiunte le parole "Qualora pervengano più designazioni rispetto al numero di componenti previsti al comma 7, lettera d), la nomina deve ricadere tra i designati che rappresentano l'insieme dei comuni con maggiore estensione di territorio agro-silvo-pastorale del singolo ambito venatorio." ad opera del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 del 2023.
[13] Il comma 9 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 3 del 2023.
[14] Il comma 16 bis dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 15 del 2020.
[15] Il comma 2 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 15 del 2020.
[16] Il comma 6 dell'articolo 12 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 del 2023.
[17] Il comma 6 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 15 del 2020.
[18] Il comma 1 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 15 del 2020.
[19] Nel comma 2 dell'articolo 13 le parole "galliformi alpini" sono state sostituite dalle parole "tipica fauna alpina" ad opera del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 15 del 2020.
[20] Il comma 5 dell'articolo 13 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 15 del 2020.
[21] Il comma 5 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 15 del 2020.
[22] Il comma 11 dell'articolo 17 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 146 della legge regionale 19 del 2018.
[23] L'articolo 19 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 25 del 2021.
[24] Nel comma 1 dell'articolo 20, dopo le parole "al controllo delle specie selvatiche", sono state soppresse le parole "e alloctone presenti" ad opera del comma 1 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.
[25] Il comma 2 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.
[26] Il comma 3 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.
[27] Il comma 5 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 108 della legge regionale 3 del 2023. Questa sostituzione è avvenuta in modo indiretto con la sostituzione del comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 25/2021, disposta dal comma 1 dell'articolo 108 della l.r 3/2023
[28] Il comma 6 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 25 del 2021.
[29] Il comma 7 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.
[30] Il comma 8 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.
[31] Il comma 9 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.
[32] Il comma 10 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.
[33] Il comma 11 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.
[34] Il comma 12 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.
[35] La rubrica dell'articolo 21 è stata sostituita dalla seguente: "Portale faunistico-venatorio" ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3 del 2023.
[36] Il comma 1 dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 3 del 2023.
[37] Nel comma 3 dell'articolo 21 la parola "al" è stata sostituita dalle parole "tramite il" ad opera del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 3 del 2023.
[38] L'articolo 22 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 146 della legge regionale 19 del 2018.
[39] La lettera gg) del comma 1 dell'articolo 23 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 15 del 2020.
[40] La lettera gg bis) del comma 1 dell'articolo 23 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 25 del 2021.
[41] Nella lettera i) del comma 1 dell'articolo 24 le parole "alle specie: coturnice e fagiano di monte" sono state sostituite dalle parole "alla tipica fauna alpina" ad opera del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 15 del 2020.
[42] La lettera m) del comma 1 dell'articolo 24 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 15 del 2020.
[43] La lettera ll) è stata corretta, per mero errore materiale, con l'avviso di rettifica pubblicato sul 3° supplemento al B.U. n. 26 del 28 giugno 2018.
[44] La lettera vv bis) del comma 1 dell'articolo 24 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 25 del 2021.
[45] La lettera aaa) del comma 1 dell'articolo 24 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 15 del 2020.
[46] Il comma 2 dell'articolo 24 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 143 della legge regionale 19 del 2018.
[47] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 144 della legge regionale 19 del 2018.
[48] L'articolo 27 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 146 della legge regionale 19 del 2018.
[49] Il comma 2 dell'articolo 28 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 15 del 2020.
[50] Nel comma 4 dell'articolo 28 dopo le parole "dall'articolo 5." sono state aggiunte le parole ", e comunque mantengano i requisiti di superficie." ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3 del 2023.
[51] Il comma 8 bis dell'articolo 28 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 15 del 2020.
[52] Il comma 01 dell'articolo 30 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 145 della legge regionale 19 del 2018.
[53] Nel comma 1 dell'articolo 30 le parole "tasse di concessione regionale di cui all'articolo 27" sono state sostituite dalle parole "tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa approvata con d.lgs. 230/1991" ad opera del comma 2 dell'articolo 145 della legge regionale 19 del 2018.
[54] La lettera a) del comma 2 dell'articolo 30 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 25 del 2021.
[55] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 30 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 25 del 2021.
[56] La lettera g bis) del comma 2 dell'articolo 30 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 25 del 2021.
[57] L'allegato A è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 145 della legge regionale 19 del 2018.