Legge regionale n. 21 del 20 dicembre 2018  ( Versione vigente )
Piemonte Regione dell'Arsenale della Pace.
(B.U. 21 dicembre 2018, 4° suppl. al n. 51)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, in attuazione degli articoli 2, 3 e 11 della Costituzione e degli articoli 2, comma 3 e 11 dello Statuto regionale nonché in armonia con i principi della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale), al fine di diffondere la cultura della pace e della solidarietà nonché il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti, proclama il Piemonte come Regione dell'Arsenale della pace.
Art. 2. 
(Concessione dello stemma e installazione di cartelli e insegne informative)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione:
a) 
provvede all'installazione di cartelli e insegne promozionali nel rispetto dell' articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da collocare ai confini del territorio del Piemonte lungo le strade regionali trasferite alle province ai sensi degli articoli 101 e 102 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ''Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ''), in numero pari a due per ogni strada individuata dalla Giunta regionale con provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2;
b) 
concede l'utilizzo del proprio stemma sui cartelli e le insegne stradali informative di cui alla lettera a) che, nel rispetto della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83 , 17 giugno 1997, n. 36), recano l'indicazione Piemonte - Regione dell'Arsenale della Pace.
Art. 3. 
(Atti regolamentari di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della legge, con uno o più atti deliberativi, sentita la commissione consiliare permanente competente, individua, nel rispetto degli articoli 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei cartelli e delle insegne informative.
2. 
La Giunta regionale individua, altresì, le strade lungo le quali sono installati i cartelli e le insegne di cui al comma 1.
Art. 4. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa una tantum pari a 64.000,00 euro per l'anno 2019 da iscrivere nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 "Spese in conto capitale"del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2019 cui si fa fronte attraverso una riduzione di risorse di pari importo iscritte nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 20.03 (Altri fondi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 dicembre 2018
Sergio Chiamparino