Legge regionale n. 20 del 17 dicembre 2018  ( Versione vigente )
Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e disposizioni finanziarie.
(B.U. 18 dicembre 2018, 4° suppl. al n. 50)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-2020)
1. 
Nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui alla legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020) sono autorizzati gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa, riportati nell'allegato A, ai sensi degli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 2. 
(Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2017)
1. 
In base all' articolo 7, comma 1, della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 14 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017) ed in coerenza con il giudizio di parificazione del rendiconto 2017 della Regione da parte della Corte dei conti - Sezione di controllo per il Piemonte, assunto con dispositivo n. 87/2018/SRCPIE/PARI del 20 luglio 2018, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 è rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.837.701.190,19.
2. 
Ai sensi dell' articolo 7, comma 4, della l.r. 14/2018 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo pari ad euro 6.930.540.919,68, di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto dalle deliberazioni del Consiglio regionale in applicazione delle vigenti normative.
Art. 3. 
(Accantonamenti a fondi)
1. 
Nell'esercizio 2018 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, gli importi iscritti all' articolo 8 della l.r. 4/2018 , in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2017, sono aggiornati sulla base dell' articolo 7, comma 2, della l.r. 14/2018 al valore complessivo di euro 4.968.592.557,88, così composto:
a) 
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2017 derivante da riaccertamento straordinario dei residui per un importo pari a euro 324.662.324,49;
b) 
fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2017 per un importo pari a euro 64.182.981,69;
c) 
fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi dell' articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2014'), per un importo pari a euro 13.000.000,00;
d) 
fondo rischi contenzioso per un importo pari a euro 95.489.179,69, di cui euro 61.629.007,35 per sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012, euro 21.358.940,47 per la transazione fra Agenzia della mobilità piemontese e GTT S.p.A., relativa agli importi dovuti a GTT al 31 dicembre 2017 per la gestione dei servizi di TPL, euro 12.501.231,87 per far fronte ad oneri potenziali derivanti da vertenze per fare fronte a rischi derivanti da controversie che si sono prospettate nel corso dell'anno 2017;
e) 
altri accantonamenti per un importo pari a euro 43.713.440,74, di cui euro 41.213.440,74 per il fondo garanzie fidejussorie rilasciate ed euro 2.500.000,00 per gli oneri dovuti al rinnovo contrattuale dei dipendenti regionali;
f) 
fondo anticipazioni liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e rifinanziamenti per un importo pari a euro 4.427.544.721,27, di cui euro 2.447.504.225,61 derivante dalle anticipazioni per contratti stipulati dalla Regione come previsto dall' articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2016'), euro 1.761.731.110,35 derivanti dai contratti stipulati dal Commissario straordinario ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2015') come previsto dall' articolo 1, comma 701, della legge 208/2015 , euro 218.309.385,31 per la quota di ripiano annuale disavanzo derivante dall'iscrizione dei fondi vincolati da anticipazioni di liquidità.
2. 
Nell'esercizio 2018 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, gli importi iscritti all' articolo 8 della l.r. 14/2018 in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione presunto 2017, sono aggiornati sulla base dell' articolo 7, comma 3, della l.r. 14/2018 al valore complessivo di euro 124.247.171,61, così composto:
a) 
vincoli derivanti da leggi e principi contabili per euro 61.494.362,28, di cui:
1) 
euro 40.236.793,52 per reiscrizione della quota regionale delle economie di spesa derivanti dalla riprogrammazione di risorse previste e non impegnate nel periodo 2014-2017 dal POR FESR 2014-2020 e dal POR FSE;
2) 
euro 17.030.790,35 per oneri a carico del bilancio regionale derivanti dalla riconciliazione al 31 dicembre 2016 dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e con le società controllate e partecipate, ai sensi dell' articolo11, comma 6, lettera j), del d.lgs. 118/2011 ;
3) 
euro 4.226.778,41 per trattamento accessorio del personale dirigente.
b) 
vincoli derivanti da trasferimenti per euro 62.752.809,33, di cui:
1) 
euro 53.819.194,96 per debiti fuori bilancio derivanti da iscrizione di spese già finanziate dallo Stato e non contabilizzate a bilancio in anni precedenti, nonché per obbligazioni pregresse esigibili a partire dall'esercizio 2018;
2) 
euro 7.094.697,61 per importo vincolato per somme accertate e da iscrivere in spesa in esercizi futuri;
3) 
euro 1.838.916,76 per reiscrizione della parte residua del risultato di amministrazione 2016 relativa a spese già finanziate dallo Stato o dall'Unione europea non impegnate nell'esercizio 2017.
3. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante provvedimento della Giunta regionale, nei limiti dell'allegato B alla presente legge.
Art. 4. 
(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2017)
1. 
I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 sono aggiornati in conformità ai corrispondenti dati di fine esercizio definiti dalla l.r. 14/2018 .
Art. 5. 
(Fondo di cassa)
1. 
Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2018 è determinato in euro 165.910.479,88 in conformità con quanto disposto dall' articolo 6 della l.r. 14/2018 .
Art. 6. 
(Integrazione dell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine)
1. 
L'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine di cui all'allegato 13 della l.r. 4/2018 è integrato dai capitoli 168709, 152108, 188787 e 177132.
Art. 7. 
(Recupero basilica superiore del Santuario di Oropa)
1. 
Al fine di sostenere i lavori di restauro e consolidamento della Basilica Superiore del Santuario di Oropa, è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, nella missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (spese in conto capitale) uno stanziamento nell'esercizio 2018 pari a euro 410.000,00, nel 2019 pari a euro 240.000,000 e nel 2020 pari a euro 200.000,00 da erogare all'amministrazione Santuario di Oropa.
Art. 8. 
(Finanziamento del Programma attuativo regionale FSC 2014-2020)
1. 
Nell'ambito del Programma attuativo regionale Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR-FSC) è adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie assegnate al Piemonte in qualità di autorità di gestione ovvero di organismo intermedio, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, riportato nell'allegato C alla presente legge. Tale riparto viene rimodulato annualmente con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'avanzamento della spesa e del quadro di riferimento dell'attuazione stabilito nel Programma operativo.
Art. 9. 
(Disposizioni finanziarie in materia di personale regionale)
1. 
Al fine di completare il processo di progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale trasferito alla Regione ed in attuazione delle disposizioni di cui al capo VI della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale in data 4 dicembre 2018 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018), fermi restando i vincoli ed i limiti stabiliti dalle disposizioni nazionali per la quantificazione delle risorse da destinare al trattamento economico del personale regionale, le risorse, già fissate dall' articolo 8 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 14 (Legge Finanziaria per l'anno 2010) e dall' articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25 (Legge finanziaria per l'anno 2011), sono rideterminate per l'anno 2018 in euro 47.822.000,00, da destinare al trattamento accessorio del personale del comparto della Regione, ed in euro 11.780.000,00, da destinare alla retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti, ivi compresi i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.
2. 
Le risorse, come rideterminate ai sensi del comma 1, sono comprensive delle corrispondenti quote dei fondi delle risorse decentrate degli enti di provenienza del personale trasferito alla Regione e, a decorrere dall'anno 2019, possono essere oggetto degli eventuali adeguamenti conseguenti la definizione a regime del trattamento economico accessorio del personale trasferito alla Regione ai sensi della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020), nonché previsti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa in materia.
Art. 10. 
(Disposizioni per favorire l'estinzione delle comunità montane)
1. 
Al fine di favorire la conclusione del processo di superamento delle comunità montane disposto al capo IV della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), in deroga a quanto disposto dall' articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna) la somma complessiva di euro 400.000,00 a valere sugli stanziamenti disposti sul capitolo 151888 della missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano, piccoli comuni), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio regionale 2018 è destinata alle comunità montane di cui all' articolo 24, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie).
2. 
I criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze connesse alla conclusione delle attività di liquidazione dichiarate dai commissari liquidatori.
Art. 11. 
(Contributo straordinario all'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia)
1. 
A seguito della sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione lavoro n. 162/2018 è riconosciuto all'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia un contributo straordinario pari all'importo del giudicato.
2. 
Il contributo di cui al comma 1 è quantificato in euro 172.233,04, cui si fa fronte con le risorse iscritte per l'anno 2018 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
3. 
Al prelievo di somme dal fondo per spese impreviste di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede con provvedimento amministrativo.
Art. 12. 
(Contributi per pronto intervento e ripristino evento alluvionale 2018)
1. 
Al fine di fronteggiare le emergenze ambientali ed il dissesto idrogeologico conseguenti all'evento alluvionale 2018, è stabilito un contributo pari a euro 4.000.000,00 per interventi di pronto intervento e di ripristino di danni causati ad immobili pubblici nonché per emergenze su edifici scolastici.
2. 
Il contributo di cui al comma 1 è iscritto per l'esercizio finanziario 2018 in apposito capitolo della missione 11 (Soccorso civile), programma 11.02 (Interventi a seguito di calamità naturali) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 13. 
(Contributo straordinario per la viabilità di collegamento con il nuovo ospedale unico dell'azienda sanitaria locale del VCO)
1. 
Nell'ambito del protocollo di intesa per la realizzazione del nuovo ospedale unico dell'azienda sanitaria locale del VCO, è stabilito un contributo per l'esercizio 2019 di euro 1.500.000,00 al Comune di Ornavasso per la realizzazione della viabilità di accesso all'area ove è prevista la costruzione del nuovo ospedale.
2. 
La Giunta è autorizzata a stipulare apposito accordo di programma al fine di garantire condizioni di accessibilità diretta della relativa viabilità di collegamento con l'ospedale.
3. 
Il contributo di cui al comma 1 è iscritto nel Fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 14. 
(Contributo straordinario per oneri connessi al SIN "Area critica di Casale Monferrato")
1. 
Per l'annualità 2018 è iscritto un contributo straordinario di euro 250.000,00 a favore del Comune di Casale Monferrato, in riferimento all'ambito del Sito di interesse nazionale (SIN) Area critica di Casale Monferrato, per gli oneri assunti dallo stesso comune a supporto di quarantotto comuni interessati dal piano nazionale di bonifica, ivi compresa la presenza delle discariche, da iscrivere nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 15. 
(Contributo per implementazione del fondo di dotazione della Fondazione Teatro Regio di Torino)
1. 
Al fine di garantire la stabilità finanziaria della Fondazione Teatro Regio di Torino, è stabilito un contributo di euro 1.000.000,00 destinato all'implementazione del Fondo di dotazione per il finanziamento di spese straordinarie per investimenti.
2. 
Il contributo di cui al comma 1 è iscritto per l'esercizio finanziario 2018 in apposito capitolo della missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 16. 
(Spese per noleggio mezzi in uso nei cantieri per le opere di manutenzione idraulica e idraulico- forestale)
1. 
Ai fini di una efficace ed efficiente gestione dei mezzi in uso nei cantieri per le opere di manutenzione idraulica e idraulico-forestale è autorizzata la sottoscrizione di contratti quadriennali per il periodo 2019-2022.
2. 
La spesa prevista per gli esercizi 2019 e 2020 pari ad euro 460.320,00 annui, trova copertura negli stanziamenti già iscritti nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. E' altresì autorizzata l'assunzione della medesima spesa annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) dei rispettivi bilanci.
Art. 17. 
(Spese per il servizio di spegnimento incendi nell'ambito del sistema regionale di protezione civile)
1. 
Ai fini della corretta programmazione del servizio di spegnimento incendi, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, è autorizzata la sottoscrizione di contratti quinquennali per il periodo 2020-2024.
2. 
La spesa prevista per l'esercizio 2020, pari ad euro 1.775.000,00, trova copertura negli stanziamenti già iscritti nella missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. E' altresì autorizzata l'assunzione della medesima spesa annuale, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024, nell'ambito missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile) dei rispettivi bilanci.
Art. 18. 
(Contratti di filiera e di distretto 2015-2020)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a presentare apposita manifestazione di interesse per assicurare la partecipazione della Regione Piemonte al cofinanziamento del IV bando inerente i contratti di filiera e di distretto di cui al decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali dell'8 gennaio 2016.
2. 
Gli oneri derivanti dal cofinanziamento di cui al comma 1 sono complessivamente quantificati in euro 2.798.043,22 e trovano copertura tramite l'iscrizione di euro 100.000,00 sull'anno 2019 e di euro 698.043,22 sull'anno 2020, nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. E' altresì autorizzata l'assunzione della spesa annuale di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, da iscriversi nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) dei rispettivi bilanci.
Art. 19. 
(Sospensione dell'applicazione dell'imposta regionale prevista dall' articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 )
1. 
L'applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) a decorrere dal 1° gennaio 2018, prevista dall' articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019) è sospesa.
Art. 20. 
1. 
Dopo il comma 4 ter dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari) è aggiunto il seguente: "
4 quater.
Le risorse finanziarie di cui al comma 4, non utilizzate nel corso dell'anno sono portate in aumento delle disponibilità finanziarie del gruppo per l'anno successivo e comunque non oltre la fine della legislatura.
".
Art. 21. 
1. 
L' articolo 3 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente: "
1.
Il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono stipulare contratti di diritto privato di natura fiduciaria a tempo determinato o di collaborazione ai sensi dell'articolo 3 ter. Tali contratti hanno durata non superiore alla legislatura, fermo restando quanto previsto dal comma 5.
2.
Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto si avvalgono di:
a)
dipendenti della Regione, degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico;
b)
dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni, enti o aziende pubbliche, collocati in posizione di aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti;
c)
personale diverso da quello di cui alle lettere a) e b).
3.
Il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, possono altresì avvalersi di dipendenti di cui al comma 2, lettera b), comandati, presso il Consiglio regionale, su richiesta del medesimo Presidente del gruppo consiliare o del Consigliere in caso di gruppo misto e assegnati ai gruppi stessi, se l'ordinamento dell'amministrazione, dell'ente o dell'azienda di appartenenza non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo. Il comando ha una durata pari all'assegnazione al gruppo e comunque non superiore alla durata della legislatura. Il contratto cessa anticipatamente in caso di richiesta da parte del Presidente del gruppo consiliare o del Consigliere in caso di gruppo misto.
4.
Il costo complessivo per il personale comandato di cui al comma 3 è computato nel tetto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, e pertanto non rientra nella spesa per il personale del Consiglio regionale.
5.
I contratti di cui al comma 1 possono essere risolti in qualsiasi momento da entrambe le parti, oltre che per giustificato motivo, anche a causa del venir meno del rapporto fiduciario, sulla base di una adeguata motivazione. Il rapporto contrattuale cessa comunque in caso di scioglimento del gruppo consiliare.
6.
Il Presidente del gruppo o il Consigliere appartenente al gruppo misto secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, può apportare modifiche al contratto con proposta sottoscritta per accettazione dal dipendente o dal collaboratore e trasmessa agli uffici del Consiglio regionale.
7.
Le attività connesse all'elaborazione e liquidazione delle competenze per il personale dei Gruppi consiliari sono effettuate dagli uffici del Consiglio regionale.
".
Art. 22. 
(Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 )
1. 
Dopo l' articolo 3 della l.r. 20/1981 è inserito il seguente: "
Art. 3 bis.
(Contratti a tempo determinato)
1.
Il trattamento economico dei personale di cui all'articolo 3, comma 1, assunto con contratto a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, è stabilito dal Presidente del gruppo o dal singolo componente dei gruppo misto, in relazione alle prestazioni richieste ed è parametrato sulla base dei trattamenti tabellari previsti dal vigente CCNL.
2.
Il trattamento economico di cui al comma 1 può essere integrato da una indennità onnicomprensiva sostitutiva di ogni compenso accessorio, secondo fasce di importo definite dall'Ufficio di Presidenza.
".
Art. 23. 
(Inserimento dell'articolo 3 ter nella legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 )
1. 
Dopo l' articolo 3 bis della l.r. 20/1981 è inserito il seguente: "
Art. 3 ter.
(Contratti di collaborazione)
1.
I contratti di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 1 sono stipulati nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 7, commi 5bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in quanto compatibili. Il trattamento economico è stabilito in relazione alle prestazioni richieste.
".
Art. 24. 
1. 
L' articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentalizzazione urbanistica) è sostituito dal seguente: "
Art. 2.
(Concessione di contributi)
1.
I contributi in conto capitale per la formazione delle varianti, di cui all'articolo 1, sono concessi alle unioni di comuni o alle forme associative di comuni che svolgono la funzione di pianificazione urbanistica, nella misura del 90 per cento della spesa, comprensiva di oneri, per la formazione di strumenti intercomunali, nonché ai singoli comuni nella misura del 70 per cento della spesa, comprensiva di oneri, calcolata nei preventivi di parcella, redatti da professionisti incaricati, muniti di positivo parere di congruità dei rispettivi ordini professionali, oppure, della dichiarazione del comune relativa al mancato rilascio del citato parere, fino ad un contributo massimo complessivo di euro 25.822,84 per il progetto urbanistico e le relative indagini.
".
Art. 25. 
1. 
La lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 24/1996 è sostituita dalla seguente: "
c)
da dettagliati preventivi di spesa per la redazione delle varianti di cui all'articolo 1, comprensivi degli oneri per le consulenze e le indagini preliminari. Tali preventivi devono essere muniti di positivo parere di congruità dei rispettivi ordini professionali, oppure, della dichiarazione del comune relativa al mancato rilascio del citato parere;
".
Art. 26. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9 (Interventi urgenti in materia di turismo), le parole "
per un importo massimo di euro 9.000.000,00
" sono sostituite dalle seguenti: "
per un importo massimo di euro 19.000.000,00
".
Art. 27. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) è sostituito dal seguente: "
3.
Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), possono essere concesse agevolazioni esclusivamente ai soggetti definibili come microstazioni ai sensi dell'articolo 38, in una percentuale delle spese complessive sostenute stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis, e fino a un valore massimo non superiore al 50 per cento delle spese sostenute.
".
Art. 28. 
1. 
Al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) dopo le parole "
50 per cento.
" sono inserite le seguenti: "
Spettano, altresì, alla Regione anche i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 37, comma 5, nella misura del 50 per cento.
".
Art. 29. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie), le parole "
pari a un valore massimo di euro 24.500.000,00
" sono sostituite dalla parola "
pluriennale
".
Art. 30. 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020) è aggiunto il seguente: "
3 bis.
Con riferimento ai mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.A., le economie derivanti dalla rinegoziazione di cui al comma 1 sono destinate, a partire dall'esercizio 2019, all'estinzione dei derivati in essere ovvero, in via residuale, alla realizzazione di investimenti.
"
Art. 31. 
(Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 ed approvazione ulteriori allegati)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati alla presente legge recanti il dato assestato delle risorse oggetto delle variazioni di bilancio indicate nell'allegato A dell'articolo 1:
a) 
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato D);
b) 
il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);
c) 
il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato F);
d) 
l'aggiornamento della nota integrativa del bilancio di previsione 2018-2020 (allegato G);
e) 
il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato H);
f) 
il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);
g) 
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato L);
h) 
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato M);
i) 
il prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato N).
2. 
Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre aggiornati gli allegati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed o), della l.r. 4/2018 .
3. 
E' allegata alla presente legge, in ottemperanza alla previsione di cui all' articolo 11, comma 3, lettera h), del d.lgs. 118/2011 , la relazione del Collegio dei revisori dei conti della Regione (allegato O).
Art. 32. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) è inserito il seguente: "
2 bis.
Dal 1° gennaio 2019 la Regione Piemonte succede a titolo universale e subentra all'Agenzia regionale adozioni internazionali nei rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze e ne esercita le funzioni, senza soluzione di continuità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
".
Art. 33. 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 14 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017) le parole "
il cui valore complessivo è pari a euro 232.464.948,80
" sono sostituite dalle parole: "
il cui valore complessivo è pari a euro 124.247.171,61.
".
Art. 34. 
(Disposizioni finali)
1. 
Le disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 si applicano a decorrere dalla XI legislatura.
Art. 35. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 dicembre 2018
Sergio Chiamparino