Legge regionale n. 13 del 03 agosto 2018  ( Versione vigente )
"Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte."
(B.U. 09 agosto 2018, 3° suppl. al n. 32)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Principi generali)
1. 
La Regione, in attuazione dell' articolo 9, secondo comma della Costituzione e dell' articolo 7 dello Statuto , riconosce e promuove gli ecomusei sul proprio territorio.
2. 
Gli ecomusei, ai fini della presente legge, sono strumenti culturali di interesse generale e di utilità sociale orientati a uno sviluppo locale sostenibile, volti a recuperare, conservare, valorizzare e trasmettere il patrimonio identitario, culturale, sociale, ambientale, materiale e immateriale di un territorio omogeneo, attraverso la partecipazione delle comunità locali in tutte le loro componenti.
3. 
Gli ecomusei operano con approccio interdisciplinare nei campi della cultura, dell'ambiente, dell'educazione, della formazione, dell'inclusione sociale, dell'agricoltura, del turismo, della pianificazione territoriale e della cura del paesaggio, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio verso una sostenibilità ambientale, sociale ed economica fondata sulla responsabilità collettiva degli abitanti, della società civile e delle istituzioni, funzionale alla costruzione e alla rivitalizzazione di reti di attività e servizi.
4. 
Gli ecomusei adottano logiche di rete e processi partecipati, su ispirazione della Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), e dei trattati internazionali dedicati alla salvaguardia dei patrimoni culturali materiali e immateriali della società, nel rispetto delle norme nazionali.
Art. 2. 
(Finalità degli ecomusei)
1. 
Gli ecomusei, nel loro percorso evolutivo, collegano la comprensione dei valori di un territorio con l'elaborazione di una visione per il suo futuro. A tal fine essi valorizzano l'identità locale in un processo partecipato finalizzato alla creazione di una coscienza di luogo diretta a rafforzare il senso di appartenenza delle popolazioni locali verso i beni comuni, costituiti dal patrimonio culturale e dal paesaggio come definito dall'articolo 1 della Convenzione europea del paesaggio.
2. 
Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità:
a) 
custodire, salvaguardare, promuovere l'identità materiale e immateriale di singole comunità territoriali come valore aggiunto delle differenze dei territori piemontesi;
b) 
favorire la partecipazione e il coinvolgimento degli abitanti, della società civile e delle istituzioni, con particolare riguardo alle istituzioni culturali e scolastiche, promuovendo laboratori di cittadinanza attiva per la costruzione di mappe di comunità o di analoghi strumenti efficaci nell'integrare i diversi punti di vista in un percorso condiviso di riconoscimento, comprensione, cura e rigenerazione coerente e sostenibile dei patrimoni materiali e immateriali peculiari di ogni luogo;
c) 
sviluppare attività di ricerca riferite a tutte le tematiche peculiari del territorio considerato, dal punto di vista culturale, ambientale, storico, sociale, artistico, delle tradizioni, delle pratiche e delle tecniche locali, con particolare attenzione alle competenze tramandate oralmente che costituiscono il patrimonio immateriale direttamente connesso all'identità locale;
d) 
tradurre le ricerche sul territorio in strumenti di divulgazione e approfondimento orientati alla conoscenza e alla trasmissione dei suoi specifici caratteri e valori, rivolti alla popolazione locale, ai visitatori e, in particolare, alle nuove generazioni e ai nuovi abitanti attraverso percorsi didattici ed educativi integrati, che coinvolgono le istituzioni scolastiche, gli enti formativi locali e le strutture regionali competenti;
e) 
recuperare gli ambienti di vita e di lavoro ereditati, attraverso laboratori tematici volti a ricomporre le competenze interne ed esterne, il sapere comune e il sapere esperto, che hanno generato, mantenuto e fatto evolvere le attività pastorali, agricole, silvicole, artigianali e industriali locali, per promuoverne la trasmissione non solo come testimonianza, ma anche come nuove forme sostenibili in relazione all'attuale tessuto socio-economico;
f) 
conservare e valorizzare, anche in chiave turistico-culturale, i caratteri costruttivi del patrimonio diffuso, tutelato e non, costituito dalle testimonianze materiali delle attività antropiche nelle diverse epoche storiche e connesso ai diversi usi abitativi, simbolici, strategici e produttivi del territorio e alle relative infrastrutture di servizio e collegamento;
g) 
salvaguardare e valorizzare il patrimonio industriale di interesse storico-culturale in quanto espressione qualificata delle diverse culture tecnologiche, economiche e produttive;
h) 
promuovere forme di accoglienza che mettono in relazione la comprensione dei valori del territorio con la valorizzazione dei suoi prodotti autentici, coinvolgendo direttamente gli abitanti e i produttori locali e proponendo, in collaborazione con gli operatori turistici, percorsi di esplorazione del paesaggio che evidenziano l'importanza ambientale, sociale ed economica di un rapporto equilibrato tra le risorse e gli usi del territorio, favorendo lo scambio culturale tra abitanti e visitatori;
i) 
proporre la collaborazione, lo scambio di esperienze e progettualità condivise con altre realtà ecomuseali e museali, anche attraverso la creazione e l'adesione a reti locali, regionali, nazionali e internazionali e l'uso coordinato delle tecnologie dell'informazione per la fruizione del patrimonio culturale;
j) 
valorizzare e promuovere il patrimonio linguistico piemontese.
Art. 3. 
(Riconoscimento degli ecomusei)
1. 
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, riconosce con propria deliberazione gli ecomusei, esistenti o per i quali è proposta la candidatura, sulla base di un'esperienza locale documentabile, attivata da almeno tre anni sul territorio in cui ricade l'ecomuseo, e gestita dai seguenti soggetti che sono espressione del territorio considerato dall'ecomuseo:
a) 
enti locali, in forma singola o associata;
b) 
associazioni, fondazioni culturali e ambientaliste e altri organismi senza scopo di lucro;
c) 
enti di gestione delle aree naturali protette.
2. 
La Giunta regionale, secondo le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 e sulla base dei requisiti richiesti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, propone al Consiglio regionale, gli ecomusei da riconoscere e l'aggiornamento dell'elenco degli ecomusei riconosciuti.
3. 
La valutazione da parte del Comitato tecnico scientifico rispetto alla permanenza dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione, viene effettuata ogni tre anni di attività dei singoli ecomusei. La valutazione negativa comporta la cancellazione dall'elenco degli ecomusei riconosciuti tramite la deliberazione di aggiornamento dell'elenco.
Art. 4. 
(Regolamento di attuazione)
1. 
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato tecnico-scientifico e delle commissioni consiliari competenti, adotta il regolamento di attuazione che definisce le modalità e i criteri di gestione degli ecomusei, nonché i criteri e i requisiti minimi per il riconoscimento degli stessi.
2. 
Il regolamento di attuazione tiene conto dei seguenti elementi prioritari:
a) 
caratteristiche di omogeneità paesaggistica, culturale, ambientale, geografica e urbana del territorio considerato;
b) 
modalità di coinvolgimento attivo delle diverse componenti della comunità locale nell'elaborazione del processo ecomuseale, nella gestione e nell'organizzazione delle attività;
c) 
esperienza locale e documentabile sul territorio da almeno tre anni;
d) 
presenza di un soggetto coordinatore tecnico-scientifico, incaricato in base a comprovate esperienze e competenze ecomuseali;
e) 
pertinenza delle azioni attivate in relazione alle finalità ecomuseali di cui all'articolo 2.
Art. 5. 
(Comitato tecnico-scientifico)
1. 
Il Comitato tecnico-scientifico è istituto presso la struttura regionale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento della Giunta regionale.
2. 
Il Comitato tecnico-scientifico è organo di consulenza della Giunta regionale ai fini del riconoscimento della qualifica di ecomuseo di interesse regionale, della promozione e dell'attuazione della presente legge ed è composto da:
a) 
l'assessore o l'assessora regionale con delega in materia di ecomusei, o in sua vece altra persona delegata con funzioni di presidente;
b) 
il o la responsabile della struttura regionale competente in materia di beni e attività culturali, o altra persona delegata;
c) 
il o la responsabile della struttura regionale competente in materia di paesaggio, ambiente, governo e tutela del territorio, o altra persona delegata;
d) 
il o la responsabile della struttura regionale competente in materia di agricoltura, o altra persona delegata;
e) 
il o la referente del Laboratorio ecomusei di cui all'articolo 6, o altra persona indicata dalla struttura regionale competente;
f) 
un o una rappresentante indicato dal Consiglio delle autonomie locali (CAL). g) una persona esperta in materia di beni culturali designata dal Consiglio regionale sulla base della presentazione di un curriculum attestante la qualificata, pluriennale e documentata esperienza scientifica e professionale in ambito di ecomusei.
3. 
Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce su convocazione del o della presidente e alle riunioni partecipa una o un rappresentante designato congiuntamente dagli ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 3.
4. 
Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati altri funzionari o funzionarie regionali competenti nelle materie incidenti nell'ambito ecomuseale.
5. 
Le funzioni di segreteria e di verbalizzazione sono svolte da un funzionario o una funzionaria regionale su designazione della struttura regionale competente in materia di ecomusei.
6. 
Il Comitato tecnico-scientifico resta in carica cinque anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato.
7. 
La partecipazione al Comitato tecnico-scientifico è a titolo gratuito.
Art. 6. 
(Laboratorio ecomusei)
1. 
Il Laboratorio ecomusei è istituito dalla Giunta regionale presso la struttura regionale competente e svolge attività di accompagnamento, tutoraggio, coordinamento e indirizzo delle iniziative degli ecomusei, con la finalità di garantire il supporto tecnico, scientifico e amministrativo necessario alla loro operatività.
2. 
Il coordinamento delle attività e il ruolo di referente del Laboratorio ecomusei è garantito dalla struttura regionale competente in materia di ecomusei.
3. 
Il Laboratorio ecomusei, nello svolgimento delle proprie attività, si può avvalere del supporto tecnico-scientifico di altri funzionari o funzionarie regionali, competenti nelle materie incidenti nell'ambito ecomuseale, nonché di enti esterni specializzati nelle discipline di cui all'articolo 1, comma 3.
4. 
Il Laboratorio ecomusei opera con approccio interdisciplinare e trasversale in relazione alle attività degli ecomusei e delle loro reti regionali, nazionali e internazionali, promuovendo tavoli di lavoro, studi, ricerche, seminari, convegni e progetti; attivando collaborazioni con le strutture regionali interessate, con le istituzioni universitarie e di ricerca, con le amministrazioni locali e con le organizzazioni culturali e di categoria.
5. 
La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, provvede a regolamentare l'organizzazione e le modalità di espletamento delle attività del Laboratorio ecomusei.
Art. 7. 
(Politiche e azioni regionali di valorizzazione del paesaggio)
1. 
La Regione promuove la partecipazione degli ecomusei riconosciuti alle politiche e alle azioni regionali di valorizzazione del paesaggio attuative del piano paesaggistico regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 233 - 35836 e delle finalità della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio).
Art. 8. 
(Denominazione e marchio)
1. 
L'ecomuseo riconosciuto è contraddistinto da una denominazione esclusiva e originale e da un proprio marchio.
2. 
La Regione promuove il marchio degli ecomusei riconosciuti, al fine di attribuire loro un'immagine unitaria e identificativa.
3. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a definire le modalità di adozione e di utilizzo del marchio regionale da parte degli ecomusei riconosciuti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. 
(Contributi regionali)
1. 
La Giunta regionale concede ai soggetti gestori di cui all'articolo 3, comma 1, contributi per la spesa corrente al fine di sostenere la gestione, le attività di sviluppo e di valorizzazione degli ecomusei riconosciuti.
2. 
La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, acquisito il parere del Comitato tecnico-scientifico e delle commissioni consiliari competenti, i criteri e gli indicatori di valutazione per l'assegnazione dei contributi e le modalità di verifica sull'impiego degli stessi.
Art. 10. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti dagli ecomusei riconosciuti in termini di sviluppo locale, di sostenibilità ambientale e di cura del paesaggio.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità triennale, la Giunta regionale, avvalendosi dei dati forniti dal Comitato tecnico-scientifico e dal Laboratorio ecomusei, presenta alle commissioni consiliari competenti e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) 
una descrizione sintetica sullo stato di attuazione della legge e le eventuali criticità incontrate;
b) 
le attività svolte dagli ecomusei riconosciuti in relazione a quanto disposto, in particolare, dagli articoli 1, 2 e 7;
c) 
un riepilogo dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 9, da cui si ricava l'andamento della spesa;
d) 
i criteri di ammissione e le modalità di concessione dei contributi, il tipo, il numero delle domande ammesse e l'entità dei singoli contributi erogati.
3. 
Nella relazione è inserita una apposita sezione riguardante il contributo dato dagli ecomusei allo sviluppo della microeconomia dei territori interessati; 4. Le relazioni sono rese pubbliche, unitamente a eventuali documenti che ne concludono l'esame, anche attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale. 5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.
Art. 11. 
(Norma transitoria)
1. 
Nelle more dell'approvazione del regolamento di attuazione, gli ecomusei, istituiti ai sensi della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 (Istituzione di Ecomusei del Piemonte) continuano ad operare sulla base della predetta normativa.
2. 
Entro sei mesi dall'approvazione del regolamento di attuazione, gli ecomusei di cui al comma 1 si adeguano ai criteri generali e ai requisiti previsti dal medesimo regolamento, nonché alle disposizioni di cui alla presente legge ai fini del loro riconoscimento.
3. 
Fino all'approvazione della prima deliberazione del Consiglio regionale di riconoscimento della qualifica di ecomuseo di interesse regionale, alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico partecipa una o un rappresentante designato congiuntamente dagli ecomusei istituiti ai sensi della legge regionale 31/1995 .
4. 
In fase di prima applicazione, gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione, nonché i criteri e gli indicatori di valutazione per l'assegnazione dei contributi, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge.
Art. 12. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Sono abrogare le seguenti leggi regionali:
a) 
legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 (Istituzione di Ecomusei del Piemonte);
b) 
legge regionale 17 agosto 1998, n. 23 del (Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 'Istituzione di Ecomusei del Piemonte').
Art. 13. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 255.000,00 per il 2018, in euro 510.000,00 per il 2019 e in euro 510.000,00 per il 2020 si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 14. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 2018
Sergio Chiamparino