La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 del 2022.
[2] Nel Titolo II dopo le parole "di spettacolo" sono state aggiunte le parole ", patrimonio linguistico e dialettale" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 del 2022.
[3] Nel comma 1 dell'articolo 26 le parole "di cui al comma 2" sono state sostituite dalle parole "degli istituti culturali di rilievo regionale" ad opera del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 33 del 2023.
[4] Il comma 1 bis dell'articolo 26 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 33 del 2023.
[5] Il comma 2 dell'articolo 26 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 132 della legge regionale 3 del 2023.
[6] Il comma 3 dell'articolo 26 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 132 della legge regionale 3 del 2023.
[7] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 le parole "e linguistico piemontese" sono state sostituite dalle parole ", linguistico e dialettale del Piemonte" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 del 2022.
[8] La lettera a) del comma 2 dell'articolo 28 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 133 della legge regionale 3 del 2023.
[9] Il comma 7 dell'articolo 29 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 134 della legge regionale 3 del 2023.
[10] La lettera f) del comma 1 dell'articolo 30 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 del 2022.
[11] La lettera h bis) del comma 2 dell'articolo 31 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 135 della legge regionale 3 del 2023.
[12] Nel comma 4 dell'articolo 31 dopo le parole "sistema regionale dello spettacolo" sono inserite le parole ", anche attraverso la valorizzazione e la promozione delle produzioni di soggetti professionali piemontesi,". ad opera del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 10 del 2024.
[13] Il comma 4 bis dell'articolo 31 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 25 del 2021.
[14] La lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 37 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 10 del 2024.
[15] Il Capo IV bis è stato inserito dal comma 1 dellarticolo 5 della legge regionale 21 del 2022.
[16] L'articolo 38 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21 del 2022.
[17] L'articolo 38 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 21 del 2022.
[18] L'articolo 38 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 21 del 2022.
[19] L'articolo 38 quater è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 21 del 2022.
[20] La lettera n) del comma 2, originariamente riportante nel testo "regolamento 13 ottobre 2014, n. 3/R Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R - Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 'Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte'", è stata abrogata dall'art. 27 della legge regionale n. 19 del 2018, entrata in vigore il 18 dicembre 2018.