"Istituzione del Comune di Val di Chy mediante fusione dei comuni di Alice Superiore, di Lugnacco e di Pecco nella Città metropolitana di Torino".
(B.U. 26 luglio 2018, 3° suppl. al n. 10)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Istituzione del Comune di Val di Chy)
1.
E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2019 ed a seguito di referendum consultivo popolare ai sensi dell'
articolo 133, comma secondo della Costituzione
, il Comune di Val di Chy mediante fusione dei comuni di Alice Superiore, di Lugnacco e di Pecco, nella Città metropolitana di Torino.
2.
Il territorio del Comune di Val di Chy è costituito dai territori già appartenenti ai comuni originari di Alice Superiore, di Lugnacco e di Pecco, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A).
Art. 2.
(Decadenza organi e nomina del commissario)
1.
Alla data di istituzione del Comune di Val di Chy i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali, decadono.
2.
Dalla data di istituzione del Comune di Val di Chy e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo comune, le relative funzioni di governo sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.
3.
Il commissario è coadiuvato, fino all'elezione del sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'
articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
Art. 3.
(Eventi successivi alla fusione)
1.
Alla data di istituzione del Comune di Val di Chy gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Val di Chy le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di Alice Superiore.
2.
I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentati da parte del nuovo comune.
3.
I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
Art. 4.
(Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)
1.
Il Comune di Val di Chy subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.
2.
Il personale dei comuni originari è trasferito al Comune di Val di Chy.
3.
Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.
4.
Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed autonomie locali vigente, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Val di Chy, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.
Art. 5.
(Sede del Comune)
1.
Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all'
articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del Comune di Val di Chy è situata presso la sede dell'estinto Comune di Pecco.
Art. 6.
(Statuto e regolamento di funzionamento del Consiglio comunale)
1.
Gli organi del Comune di Val di Chy, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2.
Lo statuto del Comune di Val di Chy prevede, ai sensi dell'
articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000
, adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ai favore degli abitanti dei comuni oggetto di fusione.
3.
Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, in assenza di statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'originario Comune di Alice Superiore vigenti alla data del 31 dicembre 2018.
Art. 7.
(Vigenza degli atti)
1.
Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2018, restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Val di Chy.
2.
Le determinazioni assunte dal commissario restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Val di Chy.
Art. 8.
(Delega alla Città metropolitana di Torino)
1.
I rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Val di Chy sono definiti dalla Città metropolitana di Torino nell'ambito dei criteri di cui all'
articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51
(Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazone e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).
Art. 9.
(Contributi regionali)
1.
La Regione eroga incentivi finanziari al comune istituito a seguito di fusione, nella misura e per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'
articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11
(Disposizioni organiche in materia di enti locali).
Art. 10.
(Deroga all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali)
1.
Il Comune di Val di Chy è esentato, per un mandato elettorale, dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali, derivanti dall'
articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
.
Art. 11.
(Disposizioni contabili)
1.
Il Comune di Val di Chy:
a)
approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'interno ai sensi della normativa statale vigente;
b)
ai fini dell'applicazione dell'
articolo 163 del d.lgs. 267/2000
per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci approvati dai comuni estinti;
c)
approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
2.
Il Comune di Val di Chy può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.
Art. 12.
(Disposizioni finanziarie)
1.
Per il contributo una tantum al Comune di Val di Chy, quantificato nell'esercizio finanziario 2019 in euro 90.780,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e programma.
2.
Per il contributo annuale al Comune di Val di Chy, a partire dall'esercizio finanziario 2019 e fino all'esercizio finanziario 2023, quantificato per ciascun anno delle cinque annualità in euro 18.156,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma e, per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse che sono iscritte nei successivi bilanci e nell'ambito della medesima missione e del medesimo programma.
Art. 13.
(Dichiarazione di urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 luglio 2018
Sergio Chiamparino