Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana).
(B.U. 21 dicembre 2018, 4° suppl. al n. 51)
La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello
Statuto , ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifica all'
articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16
)
1.
Alla fine del
comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), sono aggiunte le parole: "
".
, nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e del piano paesaggistico regionale (PPR)
Art. 2.
(Modifica all'
articolo 4 della l.r. 16/2018
)
1.
Il
comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: "
In applicazione dell'
articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001 le distanze per la ricostruzione dei fabbricati integralmente demoliti per la parte ricostruita fedelmente, qualora inferiori a quelle ammesse dall'articolo 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra le sagome edificate preesistenti; per gli eventuali incrementi volumetrici fuori sagoma si applicano le distanze minime di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968. ".
9.
Art. 3.
(Modifiche all'
articolo 5 della l.r. 16/2018
)
1.
Il
comma 8 dell'articolo 5 della l.r. 16/2018 è abrogato.
2.
Al
comma 13 dell'articolo 5 della l.r. 16/2018 , le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
non sono cumulabili con gli adempimenti
non sono cumulabili con gli ampliamenti
Art. 4.
(Modifica all'
articolo 6 della l.r. 16/2018
)
1.
Il
comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: "
La media delle altezze lorde, definite all'articolo 26 del regolamento edilizio tipo regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247 - 45856 (Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'
articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale), dei locali abitabili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), è fissata in non meno di 2,40 metri; per gli spazi accessori e di servizio, indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), la media è riducibile a 2,20 metri; nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani è ammessa una riduzione della media sino a 2,20 metri per i locali abitabili e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio; in caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,60 metri per i locali abitabili e a 1,40 metri per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente a 1,40 metri e a 1,20 metri per gli edifici siti nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani. ".
3.
Art. 5.
(Modifica all'
articolo 10 della l.r. 16/2018
)
1.
Al
comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 16/2018 , dopo le parole: "
" sono inserite le seguenti: "
".
dalla presente legge,
con esclusione degli interventi di cui all'articolo 6,
Art. 6.
(Modifica all'
articolo 11 della l.r. 16/2018
)
1.
Alla
lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 16/2018 , le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
quanto previsto dal PPR
quanto previsto da indirizzi, direttive e prescrizioni del PPR
Art. 7.
(Modifica all'
articolo 12 della l.r. 16/2018
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 16/2018 , le parole: "
" sono soppresse.
o obsolete
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 dicembre 2018
p. Sergio Chiamparino Il Vice presidente Aldo Reschigna