Legge regionale n. 17 del 24 ottobre 2018  ( Versione vigente )
Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020).
(B.U. 25 ottobre 2018, 2° suppl. al n. 43)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 22 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) è sostituito dal seguente: "
Art. 22.
(Provvedimenti relativi alla cancellazione di Finpiemonte S.p.A. dall'albo ex articolo 106 del d.lgs. 385/1993 . Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 )
1.
Nell'ambito del procedimento di cancellazione di Finpiemonte S.p.A. dall'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), la Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari alla riduzione, anche in soluzioni successive, del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. da euro 356.424.289,00 a euro 156.000.000,00.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre variazioni compensative di bilancio fino alla concorrenza dell'importo della riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. disposta ai sensi del comma 1, pari ad euro 200.424.289,00, con stanziamento in entrata nel titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), tipologia 100 (Alienazione di partecipazioni) delle entrate del bilancio finanziario 2018-2020, e, in spesa, nelle missioni e programmi indicati nell'allegato E, come sostituito dall'allegato A alla deliberazione legislativa recante "Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020)" approvata dal Consiglio regionale in data 23 ottobre 2018, ad incremento del finanziamento delle leggi regionali ivi riportate.
3.
In relazione al procedimento di cancellazione di cui al comma 1, la Regione subentra nella titolarità dei crediti attualmente intestati a Finpiemonte S.p.A., con oneri a carico di questa, per un valore massimo pari ad euro 48.244.521,70, originati dal contratto di finanziamento erogato dalla Banca europea degli investimenti "Regione Piemonte Loan for SMES" e per i quali ha già costituito fondi di garanzia presso Finpiemonte S.p.A. per l'importo complessivo di euro 42.212.950,00. La gestione degli incassi e dei recuperi è a carico della società cedente.
4.
E' iscritto, per ogni esercizio compreso fra il 2018 ed il 2028, nelle entrate del titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), tipologia 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) l'importo previsto di incasso dai debitori ceduti, nei limiti del dettaglio indicato nella tabella riportata nell'allegato E1 alla presente legge, come introdotto dall'allegato B alla deliberazione legislativa recante "Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020)" approvata dal Consiglio regionale in data 23 ottobre 2018. Il richiamato fondo di garanzia costituito presso Finpiemonte S.p.A. è acquisito dalla medesima nei limiti dell'importo dei crediti effettivamente ceduti e senza oneri a carico del bilancio regionale.
5.
È abrogato l' articolo 19 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018).
".
[1]
Art. 2. 
(Sostituzione dell'allegato E alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 )
1. 
L'allegato E alla l.r. 7/2018 è sostituito dall'allegato A alla presente legge.
Art. 3. 
(Procedura di approvazione dei provvedimenti amministrativi relativi all'utilizzo delle risorse all'allegato E alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 )
1. 
I provvedimenti amministrativi finalizzati alla spesa delle risorse di cui all'allegato E dell' articolo 22 della l.r. 7/2018 , come sostituito dall'allegato A alla presente legge, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.
Art. 4. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 ottobre 2018
Sergio Chiamparino


Note:

[1] La deliberazione legislativa citata al comma 1 dell'articolo 1 corrisponde alla l.r. n. 17/2018 stessa.