La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 sono state aggiunte le parole ", nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del piano paesaggistico regionale (PPR)" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 del 2018.
[2] La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 del 2022.
[3] La lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7 del 2022.
[4] L'articolo 2 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 del 2022.
[5] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 del 2022.
[6] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), che aveva sostituito il presente articolo 3, nella parte in cui ha reso applicabile la disciplina di cui all’articolo 5, comma 9 e seguenti, del decreto-legge 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011, anche agli edifici per i quali è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi della legge 47/1985, della legge 724/1994, del decreto-legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003.
[7] L'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 del 2022.
[8] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 del 2022.
[9] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha novellato l’art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018.
[10] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha novellato l’art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018.
[11] Il comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 del 2022.
[12] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, sostitutivo dell’art. 6, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 16 del 2018, limitatamente alle parole «per gli edifici realizzati dopo tale data, il sottotetto è recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione».
[13] Il comma 2 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7 del 2022.
[14] Il comma 2 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 7 del 2022.
[15] Il comma 3 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 7 del 2022.
[16] Nel comma 5 dell'articolo 6 dopo le parole "dalle urbanizzazioni primarie" sono state aggiunte le parole "o da sistemi alternativi conformi alle disposizioni vigenti." ad opera del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 7 del 2022.
[17] Il comma 7 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 7 del 2022.
[18] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 6, della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022 che sostituiva il presente comma.
[19] Nel comma 8 dell'articolo 6 le parole "il modello di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 maggio 1977 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici), assumendo il sottotetto quale manufatto a sé stante, virtualmente svincolato dal resto dell'edificio." sono state sostituite dalle seguenti: "le modalità correnti per le nuove costruzioni." ad opera del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 7 del 2022.
[20] Il comma 9 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 8 dell'articolo 8 della legge regionale 7 del 2022.
[21] Il comma 10 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 7 del 2022.
[22] Il comma 10 ter dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 7 del 2022.
[23] Il comma 1 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 2022.
[24] Il comma 5 dell'articolo 7 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 2022.
[25] Nel comma 6 dell'articolo 7 le parole "tradizionali e compatibili" sono state sostituite dalle seguenti: "tradizionali o compatibili" ad opera del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 2022.
[26] Il comma 7 dell'articolo 7 è stato abrogato dal comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 2022.
[27] Il comma 8 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 2022.
[28] Nel comma 9 dell'articolo 7 le parole ", lettere c) e d)" sono state soppresse ad opera del comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 2022.
[29] Nel comma 12 dell'articolo 7 la parola "terzo" è stata sostituita dalla parola "quinto" ad opera del comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 2022.
[30] Il comma 13 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 2022.
[31] Il comma 14 bis dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 2022.
[32] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 7 del 2022.
[33] L'articolo 8 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 7 del 2022.
[34] Nel comma 4 dell'articolo 10 le parole "o organismo abilitato" sono state soppresse. ad opera del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 del 2022.
[35] Nel comma 5 dell'articolo 10, dopo le parole "dalla presente legge," sono state inserite le parole "con esclusione degli interventi di cui all'articolo 6," ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31 del 2018.
[36] Nel comma 6 dell'articolo 10 le parole ", i parametri tecnici necessari ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 4 per gli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 7, prevedendo una diversificazione in ragione dell'intervento previsto, nonché" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 7 del 2022.
[37] Il comma 6 bis dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 7 del 2022.
[38] Il comma 6 ter dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 7 del 2022.
[39] Nel comma 1 dell'articolo 11 le parole "solo per la parte relativa alle premialità ivi previste" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 7 del 2022.
[40] Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 le parole "da tale limitazione sono esclusi gli interventi di recupero dei sottotetti di cui all'articolo 6 nelle aree in classe di pericolosità IIIb4). E' fatto divieto di aumentare le unità immobiliari residenziali e turistico ricettive nelle classi IIIa), IIIc), IIIb4) ove indicata, secondo le indicazioni della citata circolare del Presidente della Giunta regionale e negli abitati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 64/1974" sono state aggiunte ad opera del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 7 del 2022.
[41] La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 7 del 2022.
[42] La lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 è stata sostituita dal comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 7 del 2022.
[43] Il comma 3 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 7 del 2022.
[44] Il comma 3 bis dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 7 del 2022.
[45] Il comma 3 ter dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 7 del 2022.
[46] Il comma 3 quater dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 7 del 2022.
[47] Il comma 3 quinquies dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 7 del 2022.
[48] Il comma 3 sexies dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 7 del 2022.
[49] Il comma 3 septies dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 7 del 2022.
[50] Il comma 3 octies dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 7 del 2022.
[51] Il comma 3 novies dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 7 del 2022.
[52] Il comma 4 dell'articolo 11 è stato abrogato dal comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 7 del 2022.
[53] Nel comma 5 dell'articolo 11 le parole "dalla presente legge." sono state aggiunte ad opera del comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 7 del 2022.
[54] Nel comma 1 dell'articolo 12 le parole "Al fine di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate, anche al fine di aumentarne l'attrattività sociale ed economica e garantire una rete di servizi commerciali al cittadino, assicurando la massima integrazione tra rete distributiva e ambiente urbano, i comuni individuano ambiti di territorio su cui promuovere programmi di rigenerazione urbana, sociale, architettonica e di deimpermeabilizzazione dei suoli, tramite azioni partecipative di consultazione preventiva delle comunità interessate dalla realizzazione degli interventi e di concerto con gli operatori privati." sono state sostituite dalle parole "Al fine di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate e lo sviluppo di ambiti strategici, anche per aumentarne l'attrattività sociale ed economica e garantire una rete di servizi commerciali al cittadino, di servizi e attrezzature innovative al territorio, assicurando la massima integrazione tra rete distributiva e ambiente urbano, i comuni individuano ambiti di territorio su cui promuovere programmi di rigenerazione urbana, sociale, architettonica, paesaggistica e di deimpermeabilizzazione dei suoli, tramite azioni partecipative di consultazione preventiva delle comunità interessate dalla realizzazione degli interventi e di concerto con gli operatori privati." ad opera del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 7 del 2022. Nel comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole "Con tali programmi i comuni individuano spazi," sono state aggiunte le parole "purchè siano compresi nello strumento urbanistico generale con una destinazione d'uso diversa da quella agricola," ad opera del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 7 del 2022.
[55] Nel comma 2 dell'articolo 12 le parole "E' inoltre ammesso l'utilizzo di volumetrie o superfici di cui agli articoli 8 e 8 bis o provenienti da altri strumenti perequativi previsti dai piani regolatori o da leggi regionali." sono state aggiunte ad opera del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 7 del 2022.
[56] Il comma 5 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 7 del 2022.
[57] Il comma 5 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 7 del 2022.
[58] Il comma 5 ter dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 7 del 2022.
[59] L'articolo 13 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 7 del 2022.
[60] Il comma 2 dell'articolo 16 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 82 della legge regionale 13 del 2020.