La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Rettifica BUR n. 44, suppl. 2 del 31 ottobre 2018: "All'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 41 - 2° supplemento - in data 11 ottobre 2018, per mero errore materiale il richiamo alla norma "articolo 17, comma 12, lettera i), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 è da intendersi riferito alla lettera "h bis" del comma 12 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, come risulta essere introdotta dall'articolo 13 della l.r. 16/2018 medesima."
[2] Il comma 2 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 94 della legge regionale 19 del 2018.
[3] Il comma 6 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 94 della legge regionale 19 del 2018.
[4] Nel comma 7 dell'articolo 4 le parole "Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti al comma 1" sono state sostituite dalle parole "Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti ai commi 1 e 2 bis, nonché per gli interventi di adeguamento e miglioramento statico," ad opera del comma 3 dell'articolo 94 della legge regionale 19 del 2018.
[5] Nel comma 8 dell'articolo 4 le parole " Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti al comma 2" sono state sostituite dalle parole "Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti ai commi 2 e 2 bis, nonché per gli interventi di adeguamento e miglioramento statico" ad opera del comma 4 dell'articolo 94 della legge regionale 19 del 2018.
[6] Nel comma 11 dell'articolo 4 le parole "ampliamento di cui ai commi 1 e 2" sono state sostituite dalle parole "ampliamento di cui ai commi 1, 2 e 2bis" ad opera del comma 5 dell'articolo 94 della legge regionale 19 del 2018.
[7] Nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 sono state aggiunte le parole ", fatta eccezione per gli edifici realizzati successivamente al 1950, non soggetti a tutela ai sensi della Parte Seconda del d.lgs. 42/2004 e non individuati quali edifici aventi valore storico-artistico, paesaggistico o documentario, per i quali sono consentiti gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, ancorché non previsti dal piano d'area, purché la deliberazione del Consiglio comunale di cui all'articolo 3 sia preceduta da deliberazione di assenso del Consiglio dell'Ente di gestione dell'area protetta; tali interventi non costituiscono variante ai piani d'area e devono rispettare le disposizioni tipologiche e costruttive definite dai piani d'area stessi e gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PPR" ad opera del comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 19 del 2018.