La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole "fuoco condotto" è inserita la parola "anche" ad opera del comma 1 dell'articolo 136 della legge regionale 3 del 2023.
[2] Nel comma 2 dell'articolo 10 dopo le parole "31 marzo dell'anno successivo" sono state aggiunte le parole ", fatte salve le disposizioni vigenti in materia di qualità dell'aria. " ad opera del comma 1 dell'articolo 137 della legge regionale 3 del 2023.
[3] Il comma 2 bis dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 del 2019.
[4] La lettera c bis) del comma 7 dell'articolo 10 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 137 della legge regionale 3 del 2023.