Legge regionale n. 15 del 04 ottobre 2018  ( Versione vigente )
Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).
(B.U. 11 ottobre 2018, 2° suppl. al n. 41)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

CAPO I. 
PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI
Art. 1. 
(Finalità, definizioni ed azioni)
1. 
La Regione persegue la finalità di protezione del proprio patrimonio boschivo dagli incendi.
2. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
incendio boschivo o di vegetazione: fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;
b) 
incendio di interfaccia: incendio che interessa aree di interfaccia urbano-rurale, ossia il luogo dove l'area naturale e quella urbano-rurale si incontrano e interferiscono reciprocamente; tale incendio può avere origine sia in prossimità dell'insediamento urbano-rurale, sia come incendio boschivo che successivamente può interessare, per propagazione, le zone di interfaccia;
c) 
accensione fuoco: la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l'ha messa in atto;
d) 
abbruciamento: la combustione di residui vegetali con fuoco condotto anche in modo andante;
[1]
e) 
fuoco prescritto: tecnica di applicazione esperta ed autorizzata del fuoco su superfici prestabilite per conseguire specifici obiettivi gestionali, definiti dalla pianificazione antincendi;
f) 
Sistema operativo regionale antincendi boschivi, di seguito denominato Sistema operativo AIB: sistema costituito dalla Regione la quale, per effetto della stipulazione di appositi accordi o convenzioni, può avvalersi delle istituzioni dello Stato di cui all'articolo 2, del volontariato di cui all'articolo 3 e di soggetti che svolgono attività in attuazione dei contratti di cui al comma 4, lettera e).
3. 
Il Sistema operativo AIB opera secondo le procedure operative antincendi boschivi, approvate dalla struttura regionale competente per materia, quale strumento di organizzazione e gestione del sistema stesso.
4. 
In applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), la Giunta regionale:
a) 
promuove azioni volte a ridurre il rischio incendi boschivi;
b) 
predispone e approva il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, in coordinamento con gli strumenti di pianificazione previsti dalla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e provvede annualmente alla revisione dello stesso, anche in applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile 20 dicembre 2001 (Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi);
c) 
la revisione del piano di cui alla lettera b) è preceduta da una relazione consuntiva sugli incendi boschivi, che evidenzia il quadro dei dati significativi dell'attività svolta nell'anno e le criticità riscontrate, da presentare alla commissione consiliare competente;
d) 
costituisce il Sistema operativo AIB secondo quanto previsto al comma 2, lettera f);
e) 
stipula contratti per l'impiego di velivoli nella lotta attiva agli incendi boschivi e per attività formative ed informative;
f) 
istituisce e coordina la Sala operativa unificata permanente (SOUP) secondo le modalità previste dall' articolo 7 della l. 353/2000 ;
g) 
favorisce la ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco con le modalità previste dal regolamento forestale di cui all' articolo 13 della l.r. 4/2009 ed eventualmente approvando i piani di intervento straordinari di cui all' articolo 17, comma 2 della stessa l.r. 4/2009 .
Art. 2. 
(Accordi e convenzioni)
1. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, può avvalersi dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito di specifici accordi o convenzioni in attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) e s.m.i., della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
Art. 3. 
(Volontariato)
1. 
Il Corpo volontari AIB Piemonte, individuato dalla Regione quale unica componente regionale di volontariato, rispondente ai requisiti di cui al comma 2, concorre, a seguito di convenzione con la Regione, nell'opera di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, mediante l'impiego dei propri associati e dei mezzi disponibili, nel rispetto:
a) 
delle norme del piano di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b);
b) 
delle procedure operative impartite dalla Regione.
2. 
Le volontarie e i volontari AIB, che intervengono nelle operazioni di lotta attiva agli incendi boschivi, sono dotati di adeguata preparazione professionale certificata, di certificata idoneità fisica, di idonei dispositivi di protezione individuale e sono assicurati contro gli infortuni durante ogni fase della loro prestazione secondo la normativa vigente.
3. 
Il Corpo volontari AIB Piemonte concorre, all'interno della SOUP, al coordinamento del sistema operativo AIB e fornisce idonee figure specializzate per il coordinamento operativo del volontariato AIB nelle operazioni di prevenzione e lotta attiva.
Art. 4. 
(Previsione e dichiarazione dello stato di massima pericolosità)
1. 
La Giunta regionale ai fini della prevenzione e dell'organizzazione della lotta attiva agli incendi boschivi coordina la predisposizione di strumenti informativi per la valutazione e la previsione del pericolo di incendio boschivo basata sull'utilizzo di specifici indici di pericolo di incendio.
2. 
La valutazione del pericolo, effettuata anche tramite l'analisi dell'andamento meteorologico, garantisce un sistema di supporto alle decisioni per tutte le attività di controllo del territorio, di attivazione delle strutture operative, di informazione alla popolazione, di determinazione dello stato di massima pericolosità.
3. 
La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro funzionale regionale, attivato e reso operativo presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile), dichiara lo stato di massima pericolosità per l'intero territorio regionale, oppure anche per aree limitate, purché precisamente individuate.
4. 
La dichiarazione dello stato di massima pericolosità è tempestivamente resa nota, tramite gli strumenti di comunicazione della Regione, agli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB, agli enti territoriali, agli enti di gestione delle aree protette regionali alla cittadinanza.
5. 
Gli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB e gli enti territoriali concorrono alla divulgazione dello stato di massima pericolosità incendi boschivi, ognuno per le proprie competenze.
6. 
La dichiarazione dello stato di massima pericolosità comporta l'applicazione dell'articolo 10, comma 7.
Art. 5. 
(Prevenzione)
1. 
Ai fini della presente legge si distinguono la prevenzione indiretta e la prevenzione diretta; tali forme di prevenzione sono attuate nel rispetto delle finalità del piano di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b) e secondo gli obiettivi da esso indicati.
2. 
La prevenzione indiretta comprende tutte le azioni capaci di limitare le occasioni di incendio senza agire sulla vegetazione forestale da difendere. Si intendono per attività di prevenzione indiretta le azioni di divulgazione, informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati in materia di incendi boschivi.
3. 
La prevenzione diretta comprende tutti gli interventi idonei a rendere la vegetazione forestale meno percorribile e danneggiabile dal fuoco; essi sono pianificati e progettati in rapporto al comportamento ed alle conseguenze dell'incendio, prevedibili nei luoghi in cui è realizzata la prevenzione stessa.
4. 
Ai fini della prevenzione diretta, la Regione o i soggetti attuatori da essa individuati curano la realizzazione delle seguenti opere ed interventi:
a) 
viali o fasce tagliafuoco, le cui caratteristiche tecniche sono conformi a quanto indicato nel piano di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b);
b) 
viabilità silvo-pastorale;
c) 
torri e posti di avvistamento, compresi gli impianti di monitoraggio e telerilevamento AIB;
d) 
impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione;
e) 
canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi idrici, punti d'acqua utili per l'estinzione;
f) 
interventi colturali nei boschi e nei pascoli atti a diminuire la quantità di combustibile vegetale.
5. 
Le opere e gli interventi di cui al comma 4, identificati e localizzati nell'ambito del piano di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
6. 
A fini preventivi e gestionali è ammesso l'uso del fuoco prescritto nei seguenti casi:
a) 
diminuzione dell'intensità e della diffusibilità degli incendi boschivi mediante la riduzione della biomassa bruciabile esclusivamente nelle formazioni erbacee o arbustive e in popolamenti forestali in cui il rischio incendi è alto;
b) 
manutenzione dei viali tagliafuoco;
c) 
conservazione di specifici habitat erbacei o arbustivi, biotopi o di specie vegetali la cui esistenza è consentita o favorita dal passaggio periodico del fuoco;
d) 
rinnovo del pascolo per prevenire gli incendi di origine pastorale;
e) 
ricerca scientifica.
7. 
L'applicazione del fuoco prescritto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di incendi boschivi, la quale, previa valutazione di un progetto esecutivo congiuntamente alla struttura regionale competente in materia di foreste e secondo le modalità ed in conformità a quanto previsto dal piano di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), prescrive gli accorgimenti necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti nel progetto esecutivo e condurre l'intervento di fuoco prescritto in sicurezza. Gli interventi autorizzati sono realizzati sotto la responsabilità di personale appositamente formato ed abilitato all'uso del fuoco prescritto, appartenente al Sistema operativo AIB.
Art. 6. 
(Lotta attiva agli incendi boschivi)
1. 
Gli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi comprendono le attività di: ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e bonifica, con mezzi aerei e da terra.
2. 
La Giunta regionale organizza il proprio Sistema operativo AIB individuando e affidando tramite apposite convenzioni, compiti e competenze sulla base di quanto indicato dalla normativa vigente.
3. 
La Regione programma la lotta attiva agli incendi boschivi sulla base degli strumenti preventivi e di supporto alle decisioni, assicura il coordinamento del proprio Sistema operativo AIB, istituisce e coordina la SOUP, avvalendosi delle proprie strutture nonché, a seguito di apposite convenzioni, accordi, contratti:
a) 
di risorse, mezzi e personale delle istituzioni dello Stato di cui all'articolo 2;
b) 
di personale volontario di cui all'articolo 3;
c) 
di soggetti che svolgono attività in attuazione dei contratti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e).
4. 
La SOUP è il centro di coordinamento interforze delle componenti del Sistema operativo AIB, impegnate nelle operazioni di lotta attiva.
5. 
Alla SOUP compete:
a) 
l'allertamento immediato delle altre componenti del Sistema operativo AIB, a seguito di ricevuta notizia di incendio;
b) 
la gestione operativa dei mezzi aerei regionali di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d);
c) 
la procedura di richiesta al dipartimento nazionale di protezione civile dei mezzi aerei del Centro operativo aereo unificato.
6. 
La Regione affida compiti e responsabilità di direzione delle operazioni di spegnimento, sulla base di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con le componenti istituzionali e volontarie del Sistema operativo AIB.
Art. 7. 
(Ricostituzione boschiva)
1. 
Nel rispetto dei vincoli di cui all' articolo 10 della l. 353/2000 , la Giunta regionale provvede direttamente o attraverso la concessione di contributi ad enti pubblici o a soggetti privati, alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio di incendio, in particolare se vi sono motivi di pubblica incolumità.
2. 
La Giunta regionale, attraverso le strutture regionali competenti, valuta di volta in volta le situazioni che possono rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità, anche attraverso l'incrocio dei dati forniti dalla pianificazione regionale in materia di rischio idrogeologico.
3. 
La Giunta regionale disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 10 della l. 353/2000 , armonizzandole, con le procedure di cui all' articolo 14 della l.r. 4/2009 .
4. 
La ricostituzione boschiva avviene in conformità a quanto previsto dalla l.r. 4/2009 e nel rispetto delle direttive comunitarie in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e degli strumenti di pianificazione vigenti all'interno delle aree naturali protette e nella Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).
Art. 8. 
(Segnalazione di incendi boschivi)
1. 
Chi avvista in bosco o nei terreni limitrofi un fuoco incustodito lo comunica immediatamente al numero unico di emergenza europeo 112 o ad altri numeri di pubblico soccorso o tramite segnalazioni alle autorità di pubblica sicurezza o comunali.
Art. 9. 
(Aree naturali protette)
1. 
Nelle aree naturali protette le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva sono effettuate in coordinamento con il Sistema operativo AIB, secondo quanto disposto dall' articolo 8 della l. 353/2000 .
CAPO II 
(DIVIETI, SANZIONI E PRESCRIZIONI)
Art. 10. 
(Divieti e cautele)
1. 
I divieti e le cautele di cui al presente articolo si applicano a tutto il territorio regionale.
2. 
È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di qualità dell'aria.
[2]
2 bis. 
É vietato l'abbruciamento dei residui colturali del riso nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 marzo dell'anno successivo. A tale divieto si deroga in presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta. Tali suoli sono individuati mediante specifico provvedimento della Giunta regionale.
[3]
3. 
È vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.
4. 
Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 3 nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento:
a) 
accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati;
b) 
al di fuori del periodo di cui al comma 2, abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all' articolo 182, comma 6 bis del d.lgs. 152/2006 , effettuato nel luogo di produzione;
c) 
accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;
d) 
accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.
5. 
Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, è preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.
6. 
I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la deroga di cui al comma 4 lettera b), in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.
7. 
Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:
a) 
non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
b) 
sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
c) 
è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
c bis) 
è fatto salvo quanto previsto all' articolo 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006 .
[4]
8. 
Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti dall' articolo 10 della l. 353/2000 .
9. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la l. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 , e dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.
Art. 11. 
(Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi)
1. 
Gli enti, pubblici e privati, gestori di ferrovie, strade, autostrade ed elettrodotti, anche con finalità di prevenzione, attuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria laddove le particolari condizioni climatiche lo richiedano, oppure di taglio e asporto del materiale vegetale di risulta, nelle aree di propria competenza, immediatamente adiacenti a terreni boscati o cespugliati.
Art. 12. 
(Vigilanza)
1. 
Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni sull'applicazione della presente legge sono esercitate:
a) 
dall'Arma dei Carabinieri, nell'ambito delle competenze di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e nell'ambito di ulteriori funzioni individuate con la convenzione di cui all'articolo 2;
b) 
dalla polizia provinciale, dalla polizia municipale e dai guardiaparco regionali, limitatamente al territorio di rispettiva competenza;
c) 
dalle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).
Art. 13. 
(Sanzioni)
1. 
Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.
2. 
Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 10 della l. 353/2000 .
3. 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
CAPO III 
(ABROGAZIONI DI NORME E DISPOSIZIONI FINANZIARIE)
Art. 14. 
(Abrogazioni)
1. 
La legge regionale 19 novembre 2013, n. 21 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) è abrogata.
Articolo 15. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13 sono introitati nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 01, categoria 03 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
2. 
Agli oneri di parte corrente, quantificati in euro 3.000.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'anno 2018 e in euro 3.000.000,00 in termini di sola competenza per ciascun anno del biennio 2019-2020, iscritti nella missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile) per euro 2.400.000,00 e nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) per euro 600.000,00 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nelle medesime missioni e programmi del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 ottobre 2018
Sergio Chiamparino

Note:

[1] Nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole "fuoco condotto" è inserita la parola "anche" ad opera del comma 1 dell'articolo 136 della legge regionale 3 del 2023.

[2] Nel comma 2 dell'articolo 10 dopo le parole "31 marzo dell'anno successivo" sono state aggiunte le parole ", fatte salve le disposizioni vigenti in materia di qualità dell'aria. " ad opera del comma 1 dell'articolo 137 della legge regionale 3 del 2023.

[3] Il comma 2 bis dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 del 2019.

[4] La lettera c bis) del comma 7 dell'articolo 10 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 137 della legge regionale 3 del 2023.