Art. 2.
1.
La Regione, in armonia con la normativa europea, con la Costituzione e lo
Statuto regionale
, nel contesto dei rapporti con l'Unione europea, con lo Stato e con il sistema delle autonomie territoriali, orienta le proprie politiche ed azioni per favorire e sostenere:
a)
l'accesso da parte di tutte le persone alle attività e ai beni culturali con pari opportunità di fruizione, rimuovendo le barriere fisiche e operando per ridurre gli ostacoli culturali, sociali ed economici alla partecipazione culturale;
b)
i processi di integrazione sociale e culturale in atto nella società contemporanea attraverso i valori e gli strumenti propri della cultura, con particolare attenzione alla crescita culturale e sociale delle nuove generazioni, alla promozione degli scambi intergenerazionali e all'integrazione di nuovi cittadini e cittadine;
c)
l'integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione turistica, alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico regionale, allo sviluppo economico, alle attività produttive, al governo del territorio, alla salvaguardia e alla promozione dei paesaggi culturali del Piemonte, alla salute e al benessere degli individui e delle collettività, in considerazione del valore trasversale e multidimensionale della cultura;
d)
la conservazione, lo studio, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Piemonte, anche di natura religiosa, ivi compreso il patrimonio linguistico e dialettale, le espressioni culturali di nuovi cittadini e delle comunità di piemontesi residenti in altre regioni o all'estero;
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e)
la diffusione e la formazione della cultura digitale e dell'innovazione;
f)
la promozione e il sostegno di artisti e artiste, delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo anche nelle loro dimensioni innovative e di ricerca, favorendo l'attivazione di progetti di scambio e circuitazione di artisti, artiste e opere in Italia e all'estero;
g)
la diffusione del libro e della promozione della lettura nei diversi supporti cartacei e digitali per tutte le fasce di utenza, sia in cooperazione con le biblioteche, incentivandone l'operare in forma di sistemi territoriali e con tutti i soggetti della filiera del libro, sia nell'ambito di specifiche iniziative;
h)
il valore delle professionalità che operano nel campo della cultura, considerate come risorse sociali, economiche e occupazionali, nonché la tutela del lavoro e il rispetto dei contratti collettivi nazionali, la qualificazione e il rafforzamento del mondo professionale, dell'impresa e dell'imprenditorialità culturale nella produzione e nella gestione dei beni e delle attività culturali, coinvolgendo soggetti privati e forme innovative di partenariato pubblico-privato, utilizzando appieno strategie di reperimento di risorse;
i)
il ruolo del volontariato, a supporto di operatrici e operatori professionali qualificati;
l)
il dispiegarsi del pluralismo, incentivando e sostenendo la diffusione delle pratiche artistiche e culturali nella loro dimensione produttiva e creativa, valorizzando le figure professionali e di eccellenza;
m)
la promozione della dimensione internazionale delle attività e del patrimonio culturale regionale, incentivando le occasioni di confronto e cooperazione sovranazionali;
n)
il ruolo della cultura per la costruzione di un'immagine dinamica, aperta e contemporanea del Piemonte e della sua società.
2.
La Regione riconosce la trasversalità della cultura e la necessità di coordinare politiche e strumenti di azione intersettoriali per favorirne gli effetti positivi sulle dinamiche di sviluppo sociale e individuale ed opera al fine di:
a)
potenziare l'impatto economico e sociale di progetti complessi a guida culturale e ottimizzarne le ricadute in altri comparti;
b)
concorrere al benessere individuale e collettivo;
c)
contribuire al dialogo interculturale promuovendo dinamiche di inclusione;
d)
concorrere allo sviluppo sostenibile dei territori e alla valorizzazione dei paesaggi culturali del Piemonte.
3.
La Regione favorisce e sostiene l'accessibilità alla fruizione dei beni e delle attività culturali da parte delle persone affette da disabilità fisiche, sensoriali, cognitive e mentali.