Legge regionale n. 11 del 01 agosto 2018  ( Versione vigente )
Disposizioni coordinate in materia di cultura.
(B.U. 02 agosto 2018, 3° suppl. al n. 31)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I. 
PRINCIPI, FINALITÀ, OBIETTIVI, FUNZIONI
Art. 1. 
(Principi)
1. 
La Regione riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, in particolare per le giovani generazioni, e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano.
Art. 2. 
(Finalità)
1. 
La Regione, in armonia con la normativa europea, con la Costituzione e lo Statuto regionale , nel contesto dei rapporti con l'Unione europea, con lo Stato e con il sistema delle autonomie territoriali, orienta le proprie politiche ed azioni per favorire e sostenere:
a) 
l'accesso da parte di tutte le persone alle attività e ai beni culturali con pari opportunità di fruizione, rimuovendo le barriere fisiche e operando per ridurre gli ostacoli culturali, sociali ed economici alla partecipazione culturale;
b) 
i processi di integrazione sociale e culturale in atto nella società contemporanea attraverso i valori e gli strumenti propri della cultura, con particolare attenzione alla crescita culturale e sociale delle nuove generazioni, alla promozione degli scambi intergenerazionali e all'integrazione di nuovi cittadini e cittadine;
c) 
l'integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione turistica, alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico regionale, allo sviluppo economico, alle attività produttive, al governo del territorio, alla salvaguardia e alla promozione dei paesaggi culturali del Piemonte, alla salute e al benessere degli individui e delle collettività, in considerazione del valore trasversale e multidimensionale della cultura;
d) 
la conservazione, lo studio, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Piemonte, anche di natura religiosa, ivi comprese le minoranze linguistiche storiche, le espressioni culturali di nuovi cittadini e cittadine e delle comunità di piemontesi residenti all'estero;
e) 
la diffusione e la formazione della cultura digitale e dell'innovazione;
f) 
la promozione e il sostegno di artisti e artiste, delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo anche nelle loro dimensioni innovative e di ricerca, favorendo l'attivazione di progetti di scambio e circuitazione di artisti, artiste e opere in Italia e all'estero;
g) 
la diffusione del libro e della promozione della lettura nei diversi supporti cartacei e digitali per tutte le fasce di utenza, sia in cooperazione con le biblioteche, incentivandone l'operare in forma di sistemi territoriali e con tutti i soggetti della filiera del libro, sia nell'ambito di specifiche iniziative;
h) 
il valore delle professionalità che operano nel campo della cultura, considerate come risorse sociali, economiche e occupazionali, nonché la tutela del lavoro e il rispetto dei contratti collettivi nazionali, la qualificazione e il rafforzamento del mondo professionale, dell'impresa e dell'imprenditorialità culturale nella produzione e nella gestione dei beni e delle attività culturali, coinvolgendo soggetti privati e forme innovative di partenariato pubblico-privato, utilizzando appieno strategie di reperimento di risorse;
i) 
il ruolo del volontariato, a supporto di operatrici e operatori professionali qualificati;
l) 
il dispiegarsi del pluralismo, incentivando e sostenendo la diffusione delle pratiche artistiche e culturali nella loro dimensione produttiva e creativa, valorizzando le figure professionali e di eccellenza;
m) 
la promozione della dimensione internazionale delle attività e del patrimonio culturale regionale, incentivando le occasioni di confronto e cooperazione sovranazionali;
n) 
il ruolo della cultura per la costruzione di un'immagine dinamica, aperta e contemporanea del Piemonte e della sua società.
2. 
La Regione riconosce la trasversalità della cultura e la necessità di coordinare politiche e strumenti di azione intersettoriali per favorirne gli effetti positivi sulle dinamiche di sviluppo sociale e individuale ed opera al fine di:
a) 
potenziare l'impatto economico e sociale di progetti complessi a guida culturale e ottimizzarne le ricadute in altri comparti;
b) 
concorrere al benessere individuale e collettivo;
c) 
contribuire al dialogo interculturale promuovendo dinamiche di inclusione;
d) 
concorrere allo sviluppo sostenibile dei territori e alla valorizzazione dei paesaggi culturali del Piemonte.
3. 
La Regione favorisce e sostiene l'accessibilità alla fruizione dei beni e delle attività culturali da parte delle persone affette da disabilità fisiche, sensoriali, cognitive e mentali.
Art. 3. 
(Obiettivi)
1. 
Nell'ambito della definizione e dello sviluppo delle proprie politiche culturali, di programmazione e intervento, la Regione attribuisce particolare importanza al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) 
la costruzione di un'offerta diffusa, articolata e plurale sul territorio;
b) 
il coinvolgimento diretto di tutte le fasce di pubblico anche attraverso il raccordo strutturato con il mondo della scuola e della formazione e con specifico riguardo alle persone caratterizzate da diverse abilità, anche favorendo a tal fine la graduale diffusione di supporti e ausili tecnologici nei luoghi della cultura e la specifica crescita professionale di operatrici e operatori culturali;
c) 
l'esercizio di partenariati pubblico-privati, volti ad accrescere l'impatto delle risorse pubbliche attraverso l'attivazione di circuiti economici allargati e sostenibili;
d) 
la promozione di reti e sistemi finalizzati ad un'offerta di servizi di elevata qualità in grado di garantire efficacia ed efficienza di gestione;
e) 
il sostegno alle iniziative di nuovi soggetti operatori, in particolare giovani, per l'avvio di progetti innovativi sotto il profilo dei contenuti e delle modalità di gestione;
f) 
l'innalzamento dei livelli qualitativi dei servizi culturali attraverso la crescita dei soggetti operatori, delle istituzioni e delle professionalità anche tramite l'adozione di standard di qualità e di sistemi di accreditamento.
Art. 4. 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione programma, indirizza e sostiene le attività culturali e dello spettacolo, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo. L'attività regionale tiene conto delle istanze emergenti dai territori ed è informata a criteri di sussidiarietà verticale e orizzontale e di trasparenza nell'utilizzo delle risorse.
2. 
La Regione in particolare:
a) 
definisce gli ambiti e le priorità di intervento in campo culturale in relazione al quadro finanziario pluriennale e gli strumenti specifici di intervento all'interno del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6;
b) 
coopera, nell'ottica di interventi ispirati al principio di sussidiarietà, con tutti i livelli istituzionali e con le università, previe intese o accordi, nonché con i soggetti operatori del settore per il miglioramento e lo sviluppo del sistema culturale regionale, per la sua promozione e valorizzazione sia in ambito regionale, che nazionale e internazionale;
c) 
sostiene l'acquisizione di beni al patrimonio culturale;
d) 
attua propri progetti culturali, opera in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale, favorisce la programmazione negoziata tramite il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi, sostiene tramite contributo le iniziative culturali organizzate da enti terzi e ritenute coerenti con gli indirizzi generali di politica culturale anche tramite procedure selettive;
e) 
promuove l'applicazione di standard di qualità e di forme di accreditamento volte a elevare il livello delle prestazioni di servizio delle istituzioni e dei soggetti operatori nell'interesse dei diversi pubblici della cultura e dell'utenza;
f) 
opera per la realizzazione di sistemi, reti, centri servizi, che si qualificano come infrastrutture del territorio e delle sue espressioni culturali.
Art. 5. 
(Sistema delle autonomie territoriali)
1. 
Gli enti appartenenti al sistema delle autonomie territoriali concorrono, nell'ambito delle loro attribuzioni, alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge.
2. 
Gli enti appartenenti al sistema delle autonomie territoriali esercitano le funzioni e i compiti nelle materie di cui alla presente legge nel contesto normativo della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 "), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni").
Capo II. 
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO
Art. 6. 
(Programma triennale della cultura)
1. 
Il Programma triennale della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni e attività culturali.
2. 
Il Programma triennale individua gli obiettivi, le priorità strategiche e le linee guida di intervento per l'organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative previste nella presente legge e può essere aggiornato su base annuale con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
3. 
Il Programma triennale è definito nel contesto degli atti di programmazione e pianificazione dello sviluppo regionale, nonché dei documenti regionali di programmazione economico-finanziaria e in particolare con i bilanci di previsione finanziari.
4. 
Il Programma triennale contiene:
a) 
una relazione introduttiva sullo stato della cultura in Piemonte in relazione agli altri settori di programmazione, al contesto nazionale e internazionale;
b) 
le linee di intervento, gli obiettivi e le priorità relativi alla programmazione regionale;
c) 
le linee di indirizzo e le priorità per l'impiego delle risorse finanziarie da destinare ai diversi settori di intervento nell'ambito del Fondo per la cultura di cui all'articolo 46;
d) 
i criteri generali di valutazione di attività e iniziative;
e) 
la tipologia dei soggetti destinatari degli interventi in esso individuati e le corrispondenti modalità di accesso.
5. 
Il Programma triennale è approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente al triennio di riferimento. Il Programma resta comunque in vigore sino all'approvazione del documento relativo al nuovo triennio.
Art. 7. 
(Strumenti di intervento)
1. 
Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla presente legge, la Regione opera attraverso uno o più dei seguenti strumenti:
a) 
programmazione e realizzazione diretta;
b) 
programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a:
1) 
intese istituzionali e accordi di programma con altre pubbliche amministrazioni;
2) 
partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale;
3) 
convenzionamento e sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati sulla base dei requisiti e dei criteri indicati dal Programma triennale della cultura;
4) 
promozione di reti e sistemi anche attraverso programmi territoriali o tematici della cultura, che prevedono la partecipazione di soggetti pubblici e privati;
5) 
promozione o adesione a iniziative e campagne di promozione che prevedono un attivo coinvolgimento e mobilitazione della cittadinanza su specifici temi e obiettivi di rilevante rilievo culturale e sociale;
c) 
sostegno, attraverso l'assegnazione di contributi a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore, anche in forma di associazione di rappresentanza di categorie di soggetti culturali;
d) 
sostegno alle imprese culturali, attraverso l'assegnazione di contributi in conto capitale e di contributi in conto interessi, l'attivazione di fondi di garanzia, di fondi rotativi, di altri strumenti di ingegneria finanziaria.
2. 
Gli strumenti di cui al comma 1 possono essere attivati su base annuale o pluriennale.
3. 
Gli strumenti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono attivati con procedure di evidenza pubblica, che consentono una valutazione oggettiva degli elementi di quantità e qualità di interventi, attività e iniziative.
4. 
La Giunta regionale, con una o più deliberazioni:
a) 
individua le modalità per la gestione degli interventi di cui al titolo II;
b) 
individua gli ambiti che necessitano di un'attività specialistica consultiva e di supporto tecnico alle strutture regionali e istituisce appositi comitati tecnici, di cui definisce la composizione, i compiti e le modalità operative; la partecipazione ai comitati tecnici è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese ai soggetti esperti esterni all'amministrazione regionale;
c) 
individua strumenti necessari per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e l'impatto delle politiche culturali nel medio e lungo periodo, nonché per migliorarne gli strumenti attuativi;
d) 
individua gli ambiti e le modalità di ricorso al volontariato, garantendo la sua funzione di supporto e non sostitutiva rispetto alle professionalità riconosciute nei diversi ambiti di attività.
Art. 8. 
(Partecipazione)
1. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di garantire sistemi diffusi di partecipazione, istituisce uno o più tavoli della cultura, intesi come sede di consultazione e confronto territoriale o tematico, con i soggetti pubblici e privati, singoli, associati o loro rappresentanze, operanti nel comparto culturale. Tale deliberazione ne definisce l'ambito di competenza, la composizione, i compiti e le modalità operative, nonché di partecipazione alla redazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6. Nella composizione di ogni tavolo è garantita una rappresentanza della commissione consiliare competente. La partecipazione al tavolo o ai tavoli della cultura avviene senza oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 9. 
(Soggetti destinatari degli interventi)
1. 
I soggetti destinatari degli interventi, delle azioni e dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono:
a) 
enti locali singoli o associati;
b) 
pubbliche amministrazioni;
c) 
istituzioni culturali e formative;
d) 
enti e istituzioni religiose;
e) 
associazioni e fondazioni pubbliche e private;
f) 
altri enti che operano senza fine di lucro;
g) 
piccole imprese, cooperative e soggetti del settore culturale, creativo e dello spettacolo che operano in Piemonte.
2. 
Il Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6, individua, per ciascun ambito di intervento, la tipologia dei soggetti destinatari.
Art. 10. 
(Sistemi informativi della cultura)
1. 
La Regione:
a) 
promuove lo sviluppo, l'integrazione e la diffusione dei sistemi informativi e di comunicazione per la conoscenza, la descrizione, la gestione e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
b) 
favorisce la raccolta, la gestione, la condivisione, lo scambio e la pubblicazione di dati, documenti e risorse digitali, anche tramite l'adozione di standard e regole comuni;
c) 
promuove la partecipazione a reti informative culturali nazionali e internazionali, che possono consentire il sostegno delle diversificate modalità della produzione culturale, con particolare riguardo alla ricerca, all'innovazione e all'equa distribuzione fra i luoghi e le fasce di popolazione.
Titolo II. 
BENI, ISTITUTI, LUOGHI DELLA CULTURA, LIBRO E LETTURA, ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO
Capo I. 
BENI CULTURALI
Art. 11. 
(Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico)
1. 
La Regione:
a) 
promuove e sostiene, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società firmata a Strasburgo il 27 febbraio 2013, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la messa in sicurezza, il recupero, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse artistico, storico, religioso, archeologico nel loro contesto di paesaggio culturale e ne favorisce la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica anche sulla base di specifici progetti;
b) 
favorisce lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni e delle attività culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati.
2. 
La Regione valorizza inoltre:
a) 
i siti di archeologia industriale, ossia l'insieme dei beni immateriali e materiali presenti sul territorio regionale non più utilizzati per il processo produttivo e che rappresentano la storia del lavoro e della cultura industriale;
b) 
i siti minerari ed estrattivi dismessi;
c) 
i siti industriali, le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza, le macchine e le attrezzature, le collezioni e le serie di oggetti riguardanti l'industria, i beni immobili e mobili che costituiscono testimonianza storica dell'industria.
3. 
Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione può concludere accordi con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con altre regioni, enti pubblici locali e nazionali, organismi internazionali, università, istituti scolastici e di formazione ed enti privati che operano in ambito culturale.
Art. 12. 
(Valorizzazione della Sacra di San Michele)
1. 
La Regione:
a) 
riconosce la Sacra di San Michele quale monumento simbolo del Piemonte per l'eccezionalità della sua storia secolare e della sua testimonianza spirituale, artistica e culturale che ne fanno, unitamente alla spettacolarità della sua collocazione, sintesi e vessillo del patrimonio culturale regionale;
b) 
promuove la conoscenza e la valorizzazione della Sacra di San Michele con iniziative proprie e con il sostegno di iniziative qualificate assunte da parte di altri soggetti, anche privati;
c) 
favorisce azioni volte al recupero ed al mantenimento delle strutture dell'edificio nonché alla realizzazione delle iniziative culturali che ne fanno centro di scambio ed integrazione delle culture regionali d'Europa, della spiritualità, della pace.
Art. 13. 
(Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale)
1. 
La Regione promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale presente sul territorio, ivi comprese le espressioni culturali di nuovi cittadini e cittadine e delle comunità di piemontesi residenti all'estero, nonché i beni immateriali del patrimonio di archeologia industriale.
2. 
La conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale hanno come finalità la promozione della partecipazione, dello scambio interculturale e dello sviluppo di processi di inclusione sociale, così come indicato all'articolo 2, comma 2, lettera c).
3. 
Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono in quanto parte del proprio patrimonio culturale, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata dalla legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO), con particolare riguardo a:
a) 
tradizioni ed espressioni orali, compresa la storia orale, la narrativa e la toponomastica;
b) 
consuetudini sociali, eventi rituali e festivi;
c) 
saperi, pratiche, credenze relative al ciclo dell'anno e della vita, alla natura e all'universo;
d) 
saperi e tecniche tradizionali relativi ad attività produttive proto-industriali, rurali, artigianali, commerciali ed alla cultura del lavoro, così come espressa nel corso della storia sociale ed economica regionale.
4. 
La Regione promuove inoltre la catalogazione e la costituzione di inventari del patrimonio immateriale e ne favorisce l'iscrizione nelle liste predisposte dall'UNESCO.
Art. 14. 
(Beni culturali di interesse archivistico, bibliografico e documentale)
1. 
La Regione:
a) 
sostiene le attività di conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali archivistici, documentali e bibliografici di interesse culturale presenti sul territorio regionale attraverso il sostegno anche economico alla realizzazione di specifici progetti, al fine di promuovere e valorizzare la complessità e la ricchezza del patrimonio culturale piemontese;
b) 
provvede all'attuazione delle disposizioni normative relative al deposito legale finalizzate alla costituzione dell'archivio della produzione editoriale piemontese secondo le disposizioni di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico).
2. 
Ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto regionale , la Giunta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento avente ad oggetto l'acquisto di beni librari, iconografici, artistici e documentari, antichi e di pregio.
Art. 15. 
(Rete regionale delle ville, dimore, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico)
1. 
La Regione promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza e la fruizione delle ville, delle dimore, dei complessi architettonici e paesaggistici, dei parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o pubblico ai sensi del d.lgs. 42/2004 , di proprietà di soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, insistenti sul territorio regionale, anche tramite la costituzione in apposita Rete regionale.
Capo II. 
ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA
Art. 16. 
(Musei)
1. 
Ai fini della presente legge, si intende per museo l'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce e conserva le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, compie ricerche su di esse, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, in coerenza con la definizione, adottata dall'International Council of Museums (ICOM) nella XXI Conferenza Generale del 2007 in Vienna.
2. 
Le attività fondamentali del museo sono:
a) 
la gestione, la conservazione e la sicurezza delle collezioni, comprensive delle attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione delle opere;
b) 
l'aggiornamento dell'inventario e del catalogo delle proprie opere, il loro studio, il contributo all'inventario ed alla catalogazione dei beni culturali;
c) 
la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico, anche nel rispetto della funzione educativa;
d) 
la ricerca scientifica e il collegamento culturale, didattico e scientifico con le scuole, le università, gli istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale;
e) 
il contributo alle strategie di valorizzazione territoriale, di inclusione sociale e di sviluppo locale attraverso la messa a disposizione del proprio patrimonio di conoscenze artistiche, storiche e scientifiche a favore della società e dei gruppi di appartenenza.
Art. 17. 
(Funzioni della Regione in materia di musei)
1. 
Al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale del Piemonte la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ferme restando le prerogative di autonomia scientifica e gestionale dei singoli istituti, sostiene, indirizza e coordina l'istituzione e lo sviluppo dei musei, con particolare riguardo alle seguenti funzioni:
a) 
promuovere e sostenere la crescita qualitativa dell'offerta museale in Piemonte tramite l'innovazione gestionale, l'abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni, l'innovazione nei sistemi di comunicazione con il pubblico e l'adozione di linguaggi mirati a favorire l'accessibilità culturale dei diversi gruppi di utenti;
b) 
promuovere azioni e collaborazioni al fine di favorire la fruizione, anche temporanea, dei beni culturali conservati nei depositi dei musei, garantendone la tutela, la conservazione e la sicurezza;
c) 
promuovere e sostenere la crescita e l'aggiornamento professionale del personale dei musei, anche attraverso progetti di scambio e di studio e partnership con soggetti, enti e realtà di rilevanza nazionale ed internazionale;
d) 
promuovere e sostenere le attività educative e didattiche nei musei;
e) 
promuovere e sostenere la catalogazione dei beni culturali posseduti dai musei e il loro contributo alla conoscenza e alla catalogazione dei beni diffusi sul territorio;
f) 
favorire azioni per l'integrazione tra musei e il potenziamento delle attività in rete, siano esse culturali o di valorizzazione del territorio, nonché il coordinamento tra le attività dei musei e le iniziative degli altri istituti culturali;
g) 
promuovere accordi di cooperazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati, per la migliore organizzazione dell'offerta museale e della fruizione del patrimonio culturale;
h) 
garantire la gestione dei musei di proprietà regionale o comunque da essa detenuti;
i) 
promuovere l'uso innovativo e coordinato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale;
l) 
promuovere e sostenere interventi di costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro, manutenzione straordinaria di sedi destinate ad ospitare musei; nonché interventi di allestimento ed innovazione tecnologica degli stessi;
m) 
promuovere e salvaguardare il patrimonio culturale custodito nei musei;
n) 
favorire il progressivo incremento dei beni culturali posseduti dai musei;
o) 
promuovere attività di studio e di ricerca, favorendone l'attivazione di progetti di scambio con le scuole, le università, gli istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale.
2. 
La Regione collabora, per quanto di competenza, alla creazione del Sistema museale nazionale, tenendo conto del sistema di standard di qualità nei musei piemontesi elaborati a livello regionale in conformità alla normativa statale, in particolare al decreto ministeriale 10 maggio 2001 (Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei) e al decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).
Art. 18. 
(Sistemi museali)
1. 
La Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo dei sistemi museali quali strumenti di cooperazione tra musei e per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per la qualificazione dell'offerta di fruizione, per la promozione, per la dotazione di professionalità, per una più efficace collaborazione tra livello regionale e livello territoriale.
2. 
I sistemi museali possono essere territoriali se formati da istituti contigui geograficamente, accomunati da un vincolo amministrativo, o tematici se formati da istituti omogenei per materia o che comunque operano per la valorizzazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca, condividendo una comune tematica.
3. 
I sistemi museali sono costituiti con apposita convenzione, che ne definisce obiettivi, funzionamento e modalità di finanziamento, tra soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, associati nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 19. 
(Programmi UNESCO)
1. 
La Regione, in coerenza con la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali ratificata con legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005), si adopera per integrare la cultura nelle proprie politiche di sviluppo, a tutti i livelli, al fine di creare condizioni propizie allo sviluppo sostenibile del territorio, nelle sue componenti culturali e paesaggistico-ambientali e di favorire in tale contesto gli aspetti legati alla creatività ed alla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali a beneficio delle generazioni presenti e future.
2. 
La Regione favorisce la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dei siti regionali inclusi nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, nelle reti delle Riserve di Biosfera MaB e Global Geopark, nonché negli altri elenchi istituiti ai sensi dei programmi UNESCO.
3. 
La Regione, anche mediante l'espressione di indirizzi e linee strategiche e con il coinvolgimento di tutti i soggetti a vario titolo interessati, promuove lo sviluppo di attività multidisciplinari e favorisce il coordinamento e l'integrazione di progettualità e l'ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie. A tal fine adotta la programmazione delle azioni nell'ambito del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6.
4. 
Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi e per il coordinamento dei soggetti di cui al comma 2, l'amministrazione regionale opera attraverso il Tavolo di lavoro Distretto piemontese UNESCO, al fine di promuovere la visione integrata delle realtà UNESCO in Piemonte, fornire contributi ed elaborare proposte per lo sviluppo delle azioni regionali nella materia di cui al presente articolo.
5. 
Per le candidature a nuovi riconoscimenti sul proprio territorio, la Regione svolge una funzione di indirizzo e sostegno verso i soggetti candidanti anche attraverso il Tavolo di lavoro di cui al comma 4.
Art. 20. 
(Itinerari culturali)
1. 
La Regione promuove itinerari a carattere culturale, turistico e naturalistico che si sviluppano intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio dei territori interessati.
Art. 21. 
(Biblioteche)
1. 
La Regione esercita funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento in ordine alla promozione e allo sviluppo delle biblioteche pubbliche di ente locale o di interesse locale, dei sistemi bibliotecari e delle reti documentali e integrate.
2. 
Le biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale sono istituti operanti nella comunità regionale al servizio della cittadinanza, il cui compito primario, in armonia con le linee del Manifesto IFLA-UNESCO sulle biblioteche pubbliche del 1994, è offrire risorse e servizi con una varietà di mezzi di comunicazione per soddisfare le esigenze individuali e collettive di istruzione, informazione, sviluppo personale e svago. Esse operano, entro i limiti di competenza della Regione, per:
a) 
garantire alla totalità della cittadinanza l'accesso diffuso alle informazioni ed alla conoscenza;
b) 
garantire l'accesso gratuito ai servizi di base di consultazione, prestito e navigazione internet;
c) 
contribuire allo sviluppo culturale, all'educazione e alla formazione democratica, intellettuale e civile della cittadinanza;
d) 
stimolare e organizzare l'attività di formazione permanente e favorire l'attuazione del diritto allo studio;
e) 
promuovere la lettura in collaborazione coi diversi soggetti della filiera del libro;
f) 
provvedere all'acquisizione, alla catalogazione, alla gestione, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio documentale su qualunque supporto assicurandone la consultazione e il prestito a titolo gratuito;
g) 
favorire la conoscenza e l'uso delle tecnologie digitali in ambito bibliotecario;
h) 
garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale;
i) 
adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali;
l) 
organizzare spazi e attività adeguate a creare occasioni di incontro culturale e incentivare la coesione e l'inclusione sociale;
m) 
garantire l'accessibilità alle persone con particolari necessità fisiche o cognitive, dotandosi degli strumenti e delle tecnologie adeguate;
n) 
affidare la gestione dei servizi e delle attività della biblioteca, anche in forma associata e coordinata, a personale bibliotecario qualificato.
3. 
La Regione in particolare:
a) 
cura l'istituzione, il funzionamento e l'organizzazione bibliotecaria regionale al fine di garantire alla cittadinanza la più ampia e diffusa offerta e accesso alle risorse bibliografiche, documentali ed informative, comprese quelle prodotte o diffuse in ambito digitale;
b) 
promuove e sostiene lo sviluppo, l'ordinamento, la conservazione, la valorizzazione del materiale librario e documentale, cartaceo e digitale, delle singole biblioteche, incentivando forme di organizzazione e gestione dei servizi che ne favoriscono la fruizione da parte della cittadinanza;
c) 
promuove e sostiene l'acquisizione e il progressivo incremento del materiale librario e documentale delle singole biblioteche;
d) 
promuove e sostiene le attività di digitalizzazione del patrimonio documentale in possesso delle biblioteche, favorendone la valorizzazione e l'accesso;
e) 
promuove e sostiene le attività delle biblioteche, in merito all'inventariazione e alla catalogazione del patrimonio bibliografico e documentale ed il loro inserimento nelle reti e nei sistemi informativi regionali, nazionali e internazionali;
f) 
promuove la formazione e l'aggiornamento permanente del personale delle biblioteche;
g) 
promuove e sostiene interventi di costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro, manutenzione straordinaria di sedi destinate ad ospitare biblioteche, archivi e centri di documentazione, nonché interventi di allestimento ed innovazione tecnologica degli stessi;
h) 
promuove la salvaguardia del patrimonio culturale custodito nelle biblioteche, sia esso di natura bibliografica, archivistica, fotografica o iconografica, su supporto analogico e digitale;
i) 
programma, coordina e controlla la promozione e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari e della rete documentale regionale mirata alla conservazione, alla valorizzazione, all'incremento e alla fruizione del patrimonio bibliografico, archivistico, documentale degli enti e degli istituti, al fine di realizzare un servizio integrato che consenta, tramite la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi dell'utenza;
l) 
cura la gestione e l'aggiornamento del catalogo bibliografico regionale al fine di favorire la diffusione dell'informazione catalografica e bibliografica;
m) 
definisce, nell'ambito delle proprie competenze, i requisiti e gli obiettivi qualitativi per il funzionamento e l'accreditamento delle biblioteche di ente locale;
n) 
promuove la realizzazione di indagini di soddisfazione dell'utenza e di rilevamento dei nuovi bisogni.
Art. 22. 
(Reti e sistemi bibliotecari)
1. 
La Regione promuove, sostiene e coordina le reti e i sistemi bibliotecari, incentiva la cooperazione interistituzionale e le forme associate di gestione dei servizi tra le biblioteche.
2. 
Le reti e i sistemi bibliotecari sono costituiti da biblioteche pubbliche o private, senza fine di lucro e aperte al pubblico, associate sulla base di appositi accordi o convenzioni che ne definiscono obiettivi e modalità organizzative.
3. 
In particolare le reti e i sistemi bibliotecari:
a) 
presiedono all'organizzazione e alla gestione dei servizi condivisi delle biblioteche aderenti;
b) 
provvedono al coordinamento degli interventi relativi alla conservazione, alla gestione, alla valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale;
c) 
curano la formazione, la gestione e lo sviluppo dei cataloghi collettivi e dei relativi sistemi informativi, coordinandoli con progetti nazionali ed internazionali;
d) 
provvedono all'organizzazione ed alla gestione della circolazione dei libri e dei documenti cartacei e digitali;
e) 
curano la promozione e il coordinamento delle attività culturali correlate alle funzioni delle biblioteche aderenti;
f) 
assicurano all'utenza del sistema bibliotecario il servizio di lettura, di documentazione e di informazione e forniscono alle biblioteche aderenti la necessaria consulenza biblioteconomica;
g) 
curano e realizzano adeguati sistemi di rilevazione e monitoraggio quantitativo e qualitativo per favorire la conoscenza, la valutazione e la programmazione delle attività di rete.
4. 
Ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto regionale , la Giunta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento avente ad oggetto:
a) 
la definizione degli standard di servizio delle biblioteche e delle professionalità dei relativi addetti, secondo la loro natura, dimensione, localizzazione e organizzazione, nonché la loro applicabilità anche in caso di esternalizzazione dei servizi;
b) 
i modelli organizzativi e gestionali dei sistemi bibliotecari e delle reti documentali e le relative modalità del sostegno economico regionale;
c) 
le modalità di relazione tra i sistemi bibliotecari, i sistemi archivistici di cui all'articolo 23 e i centri di documentazione di cui all'articolo 24.
Art. 23. 
(Archivi e sistemi archivistici)
1. 
La Regione:
a) 
promuove la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione degli archivi storici degli enti locali o di interesse locale, nonché del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e privati, in quanto testimonianza ed espressione della cultura e della storia dei territori, delle comunità e delle persone;
b) 
promuove e sostiene interventi di salvaguardia, conservazione, descrizione, digitalizzazione, pubblicazione e valorizzazione dei fondi e beni archivistici, ivi compresi gli audiovisivi, le registrazioni sonore e le fotografie;
c) 
favorisce e sostiene la creazione e lo sviluppo di reti, sistemi e altre opportune forme di cooperazione sul territorio;
d) 
promuove forme di coordinamento fra archivi, istituti documentali, istituti di ricerca, scuole e altri luoghi della cultura in ambito regionale, nazionale e internazionale, mettendo anche a disposizione sistemi e strumenti digitali per la più ampia integrazione e diffusione della conoscenza del patrimonio piemontese;
e) 
rende disponibili luoghi e sistemi per la conservazione della conoscenza registrata nei vari e diversi supporti.
Art. 24. 
(Centri di documentazione)
1. 
La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione dei centri di documentazione, operanti presso le istituzioni culturali o scientifiche pubbliche o private piemontesi.
2. 
I centri di documentazione curano la raccolta, la conservazione, l'inventariazione e la valorizzazione di testimonianze e materiali di ogni natura, relativi a tematiche, eventi, personalità, siti e ambiti territoriali, progetti ed interventi di interesse e competenza regionale, al fine di preservarne la memoria, rilevarne il valore, la ricaduta e l'impatto sulla società.
3. 
Al fine di rendere effettivamente fruibili e condivisibili i materiali dei centri di documentazione, mettendoli a disposizione della cittadinanza, di studenti, ricercatrici e ricercatori, anche con modalità e tecnologie digitali innovative, e favorirne la conoscenza per ragioni di ricerca o divulgazione, la Regione ne promuove l'adesione o la collaborazione con la rete documentale regionale, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche di coordinamento e i necessari supporti, reti integrate e strumenti tecnologici.
4. 
La Regione promuove altresì la costituzione e il mantenimento di appositi centri di documentazione che valorizzano le testimonianze e il materiale d'archivio relativi al secondo conflitto mondiale ed alla Resistenza in Piemonte, sviluppando forme di coordinamento con gli istituti storici della Resistenza del Piemonte regolati dalla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annui agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino).
Art. 25. 
(Rete documentale integrata regionale e locale)
1. 
La Regione favorisce la realizzazione della rete documentale regionale a cui afferiscono biblioteche, archivi, centri di documentazione e altri istituti documentali di titolarità pubblica o privata e comunque aperti al pubblico, al fine di realizzare un servizio integrato in modo da consentire, tramite la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi dell'utenza.
Art. 26. 
(Istituti culturali)
1. 
La Regione, in attuazione dell' articolo 7 dello Statuto regionale , sostiene e valorizza il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività di studio e ricerca, di divulgazione formativa, educativa e culturale, attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti inseriti nella tabella di cui al comma 2.
2. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva la tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale.
3. 
Ai fini dell'iscrizione nella tabella, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) 
aver svolto servizi e attività di rilevante valore scientifico e culturale da almeno tre anni; per gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni derivanti da fusioni e accorpamenti, il requisito dei tre anni è posseduto da almeno uno dei soggetti;
b) 
provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio e delle attrezzature idonee allo svolgimento della propria attività presso una sede adeguata;
c) 
possedere, conservare e valorizzare patrimoni bibliotecari o archivistici e documentali;
d) 
garantire una ampia utenza alle iniziative intraprese ed assicurare l'accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti.
4. 
La Giunta regionale individua, con proprio provvedimento e acquisito il parere vincolante della competente commissione consiliare, i criteri e le modalità per la composizione della tabella e definisce le modalità di erogazione del sostegno economico in favore degli enti facenti parte della tabella.
5. 
La tabella ha validità triennale.
6. 
La struttura regionale competente, per la realizzazione del proprio programma di attività culturali, può, mediante specifico provvedimento, avvalersi dei servizi e della collaborazione degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale.
Capo III. 
PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA
Art. 27. 
(Promozione del libro e della lettura)
1. 
La Regione riconosce il libro e la lettura quali strumenti fondamentali della crescita sociale e culturale della cittadinanza.
2. 
La Regione provvede a realizzare e a sostenere iniziative ed interventi finalizzati a promuovere la diffusione del libro e della lettura. In particolare:
a) 
promuove e sostiene iniziative rivolte a tutta la popolazione, con particolare riguardo alla prima infanzia, alle persone adolescenti e giovani;
b) 
promuove e sostiene iniziative per favorire l'accesso al libro e l'esercizio della lettura alle persone con difficoltà o disabilità sensoriali o cognitive;
c) 
promuove e sostiene iniziative, anche tramite accordi interistituzionali, in contesti particolari quali gli istituti di pena, gli ospedali, gli istituti per persone anziane, i centri di accoglienza ed altri luoghi analoghi;
d) 
favorisce iniziative in contesti sociali e territoriali particolarmente disagiati;
e) 
incoraggia la diffusione del libro e della lettura anche nelle nuove forme di produzione e commercializzazione legate ai supporti e alle tecnologie digitali;
f) 
promuove l'espressione della bibliodiversità, attraverso la diversificazione della produzione editoriale messa a disposizione dei lettori e delle lettrici dalle librerie e dalle imprese editoriali indipendenti piemontesi;
g) 
promuove lo sviluppo delle librerie e ne favorisce la diffusione sul territorio piemontese, valorizzandone la qualità e l'eccellenza;
h) 
favorisce la collaborazione e l'integrazione tra i diversi soggetti della filiera del libro con particolare riferimento alle imprese editoriali e di distribuzione, alle librerie, alla biblioteche, alla scuole e ai soggetti organizzatori di eventi promozionali;
i) 
riconosce le biblioteche pubbliche come luoghi deputati alla diffusione della conoscenza e alla promozione del libro e della lettura.
3. 
Nell'ambito delle funzioni sopra elencate, la Regione:
a) 
favorisce il sostegno, lo sviluppo e la realizzazione di progetti di promozione del libro e della lettura realizzati dagli enti locali, dalle scuole, dagli istituti e dalle associazioni culturali e dai soggetti coinvolti nella filiera del libro;
b) 
progetta e realizza iniziative e progetti propri di promozione del libro e della lettura, anche in collaborazione con enti locali, associazioni, fondazioni, imprese editoriali, librerie o altri soggetti che operano in ambito culturale;
c) 
favorisce la creazione di tavoli di progetto interistituzionali, aperti anche alle realtà associative e imprenditoriali private;
d) 
promuove, di concerto con altre realtà locali, l'attivazione di strumenti e progetti intersettoriali finalizzati alla promozione della lettura anche nell'ambito sanitario, dell'istruzione e della coesione sociale;
e) 
sostiene, organizza o partecipa direttamente a fiere, saloni, mostre mercato del libro in Italia e all'estero, festival letterari di interesse regionali e nazionale come il Salone Internazionale del libro di Torino;
f) 
provvede a realizzare campagne di comunicazione, anche con il coinvolgimento delle testate giornalistiche, delle radio e delle televisioni locali;
g) 
concorre allo sviluppo di iniziative ed eventi volti alla diffusione della produzione libraria regionale e della promozione della lettura attraverso la rete dei servizi delle biblioteche di pubblica lettura e nelle scuole, anche attraverso l'organizzazione di incontri tra imprese editoriali, autori, autrici e operatori culturali;
h) 
cura e sostiene, anche in collaborazione con altri soggetti, la realizzazione di ricerche e indagini aventi ad oggetto le pratiche della lettura e della produzione editoriale.
Art. 28. 
(Imprese editoriali e librerie)
1. 
La Regione:
a) 
sostiene, promuove e valorizza sul proprio territorio lo sviluppo della piccola imprenditoria editoriale indipendente e delle imprese che contribuiscono alla diffusione e alla promozione del libro, quale componente del patrimonio culturale e linguistico piemontese, riconoscendo e sostenendo le forme associative delle stesse; a tal fine sostiene le piccole imprese editoriali per incrementarne la competitività e lo sviluppo a livello regionale, nazionale e internazionale, nonché per incentivare la produzione, la diffusione e la commercializzazione delle opere editoriali piemontesi;
b) 
sostiene le librerie indipendenti quali elementi del sistema di produzione e diffusione del libro e della lettura.
2. 
Ai fini del presente articolo si intendono per:
a) 
impresa editoriale: soggetto iscritto nel registro delle imprese della Regione non appartenente ad un grande gruppo editoriale e la cui sede legale e produttiva è ubicata in un comune del Piemonte, che ha come oggetto prevalente della propria attività la progettazione e la pubblicazione di libri;
[1]
b) 
libreria indipendente: impresa commerciale non appartenente a grandi catene, che si occupa prevalentemente di vendere e promuovere libri.
Art. 29. 
(Strumenti di intervento)
1. 
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 28 a favore delle imprese editoriali piemontesi, la Regione:
a) 
incentiva la diffusione capillare delle opere delle imprese editoriali piemontesi, al fine di promuoverne la visibilità e la vendita anche in collaborazione con librerie, imprese culturali, enti locali, biblioteche, scuole, istituzioni, associazioni, associazioni no profit, fondazioni, società cooperative, associazioni di imprese editoriali o librerie;
b) 
sostiene la progettazione e il consolidamento di appuntamenti fieristici ricorrenti nel territorio, dedicati alla produzione editoriale della piccola editoria regionale, anche attraverso l'organizzazione di incontri fra imprese editoriali, autori e autrici, librerie e operatori culturali;
c) 
favorisce la distribuzione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Piemonte, la traduzione in lingua straniera di testi pubblicati dalle imprese editoriali piemontesi e la partecipazione delle stesse a manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale;
d) 
sostiene, attraverso l'erogazione di contributi, le attività, svolte direttamente dalle imprese editoriali piemontesi per la realizzazione e la diffusione dei prodotti editoriali;
e) 
promuove accordi, convenzioni ed altre intese tra soggetti pubblici e privati per il sostegno di iniziative qualificate ad individuare nuove sedi o canali alternativi di promozione e commercializzazione diretta di opere edite in Piemonte.
2. 
La Regione può altresì erogare contributi a sostegno delle attività di librerie indipendenti, incentivandone e favorendone lo sviluppo anche in ambiti territoriali svantaggiati.
3. 
La Regione promuove altresì il riconoscimento della qualifica di Libreria di qualità o d'eccellenza.
4. 
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 28 a favore delle imprese editoriali piemontesi e delle librerie, la Regione:
a) 
sostiene progetti volti a promuovere e valorizzare il sistema delle librerie e delle imprese editoriali piemontesi, incrementandone la competitività e la produzione, anche attraverso agevolazioni fiscali;
b) 
favorisce attività formative al fine di favorire l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori del settore;
c) 
sostiene l'erogazione di contributi per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico;
d) 
sostiene l'avvio dell'attività di librerie e delle imprese editoriali indipendenti.
5. 
Gli interventi regionali di cui al presente articolo sono disposti nel rispetto del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013 n. 1407/2013 /UE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
6. 
La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, istituisce altresì con proprio provvedimento un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto da imprese editoriali, librerie, associazioni, fondazioni e operatori culturali della filiera del libro e della lettura.
7. 
Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), per l'attuazione degli interventi previsti a sostegno delle iniziative a favore delle imprese editoriali e delle librerie, la Giunta regionale istituisce con proprio provvedimento un comitato tecnico con funzioni consultive, in cui trovano rappresentanza le associazioni regionali di categoria per l'editoria e per le librerie.
Capo IV. 
ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO
Art. 30. 
(Ambiti di intervento)
1. 
Per il perseguimento delle finalità e per la realizzazione dei principi e degli indirizzi di cui al titolo I, la Regione e gli enti locali promuovono, valorizzano e sostengono le attività culturali, articolate secondo i seguenti ambiti di attività, anche tra di loro integrati mediante attività di carattere interdisciplinare:
a) 
spettacolo dal vivo;
b) 
cinema, audiovisivo e multimedialità;
c) 
arti plastiche e visive;
d) 
attività di promozione culturale;
e) 
attività di promozione educativa;
f) 
patrimonio linguistico e culturale del Piemonte.
2. 
La Regione persegue l'obiettivo di promozione dell'equilibrata e omogenea diffusione e del radicamento delle attività culturali e di spettacolo in Piemonte intervenendo a sostegno della realizzazione, trasformazione e ammodernamento di strutture destinate ad attività culturali e di spettacolo.
3. 
La finalità di cui al comma 2 viene perseguita favorendo lo sviluppo dei circuiti regionali, intesi come organici sistemi di distribuzione delle attività, e la diffusione delle residenze artistiche, intese come progetti strutturati e condivisi, prioritariamente rivolti alle persone giovani, fra soggetti dotati di adeguate strutture e competenze e artisti e artiste in residenza, funzionali alla loro maturazione e crescita professionale e allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento della creazione contemporanea.
4. 
Nell'elaborazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6, la Regione ispira le proprie linee di indirizzo in materia di promozione delle attività di cui al presente capo all'attenzione ai processi di trasformazione e innovazione in atto nella cultura e nella società contemporanee, a una visione complessiva e di sistema, all'interdisciplinarietà e al superamento delle barriere fra generi, alla prospettiva di costante crescita professionale e artistica dei soggetti operatori del settore.
Art. 31. 
(Spettacolo dal vivo)
1. 
Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo si intendono le attività, prioritariamente di carattere professionale e d'impresa, concernenti la danza, la musica, il teatro, lo spettacolo di strada e il circo contemporaneo, anche a carattere interdisciplinare, rivolte al pubblico di ogni età e stato sociale, con particolare riguardo alle giovani generazioni.
2. 
La Regione valorizza e sostiene le attività di spettacolo dal vivo di cui al comma 1, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a:
a) 
la conservazione, lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico e del repertorio dello spettacolo dal vivo;
b) 
la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della produzione contemporanea;
c) 
lo sviluppo di percorsi di formazione professionale volti alla crescita delle capacità artistiche, tecniche, organizzative specificamente dedicate al settore;
d) 
la diffusione delle attività attraverso la realizzazione di stagioni, la rappresentazione di spettacoli, la circuitazione delle attività sul territorio regionale;
e) 
progetti di promozione, anche con carattere di rassegne e di festival, che favoriscono il confronto fra artisti e artiste, la conoscenza delle diverse espressioni e tendenze della produzione italiana e internazionale, la conoscenza del repertorio e della storia dello spettacolo dal vivo, nonché la produzione contemporanea, in un'ottica di costante innovazione, ricerca e sperimentazione, e che contribuiscono alla valorizzazione, anche in chiave turistica, dei territori che li ospitano;
f) 
progetti e iniziative di promozione della creatività giovanile, anche attraverso lo strumento delle residenze artistiche;
g) 
progetti che valorizzano il ruolo dello spettacolo dal vivo quale fattore di inclusione sociale e di creazione di comunità, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla diffusione del benessere socio-culturale;
h) 
la promozione e la conoscenza della produzione piemontese in Italia e all'estero, favorendo in particolare la mobilità internazionale degli artisti e delle opere.
3. 
In ambito musicale sono altresì valorizzate, sostenute e promosse le attività di musica popolare tradizionale svolte a carattere amatoriale dalle associazioni legalmente costituite e configurate come complessi bandistici o società filarmoniche, gruppi folcloristici, gruppi vocali e società corali.
4. 
Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la Regione riconosce il ruolo specifico della Fondazione Piemonte dal Vivo quale circuito regionale multidisciplinare, volto alla distribuzione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, alla crescita e alla formazione del pubblico, al consolidamento del sistema regionale dello spettacolo e allo sviluppo di specifici progetti di promozione, anche in collaborazione con realtà di rilievo nazionale e internazionale, fatta salva l'esclusione di attività diretta o indiretta di produzione.
5. 
La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, istituisce con propria deliberazione un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo.
Art. 32. 
(Attività artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante)
1. 
La Regione riconosce un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di confronto di esperienze, di affermazione di nuovi talenti, di servizio culturale e di aggregazione per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica alle seguenti attività:
a) 
arte di strada, intesa come qualsiasi forma d'arte che utilizza spazi pubblici o aperti al pubblico e che è caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione e retribuzione e che accetta come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico;
b) 
attività circense, intesa come quella svolta da un'impresa che, sotto il tendone di cui ha la disponibilità, in una o più piste, oppure all'interno di strutture stabili, presenta al pubblico uno spettacolo di esibizioni appartenenti al repertorio circense tradizionale;
c) 
attività di spettacolo viaggiante, intesa come attività spettacolari, intrattenimenti e attrazioni definiti per tipologia dalla normativa statale in materia, allestite da un'impresa mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso o in parchi di divertimento.
2. 
Le attività di espressione artistica in strada, di cui al comma 1, lettera a) vengono svolte dagli artisti e dalle artiste, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:
a) 
delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;
b) 
della normale circolazione stradale e pedonale;
c) 
del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprietà private;
d) 
del mantenimento della pulizia e del decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi presenti.
3. 
Le attività di cui al comma 1, lettera a), si svolgono:
a) 
senza alcuna forma di pubblicità;
b) 
senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante;
c) 
senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera;
d) 
tenendo, nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza e di perizia.
4. 
I comuni tengono conto dei principi enunciati nel presente articolo, con particolare riferimento al comma 1 e favoriscono l'insediamento di aree dedicate allo spettacolo viaggiante, anche attraverso la semplificazione delle procedure amministrative, l'integrazione delle attività con il tessuto sociale e urbano e la loro accessibilità da parte della cittadinanza. 5 Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte in conformità al graduale superamento della presenza degli animali in attività circensi e di spettacoli viaggianti, previsto ai sensi della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).
Art. 33. 
(Cinema, audiovisivo e multimedialità)
1. 
La Regione valorizza e sostiene le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a:
a) 
progetti di promozione, anche con carattere di rassegne e di festival, quali occasioni di conoscenza del repertorio e della storia del cinema e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche della produzione contemporanea italiana e internazionale, nonché di valorizzazione, anche in chiave turistica, dei territori che li ospitano;
b) 
la diffusione di spettacoli cinematografici sul territorio regionale, con l'obiettivo di realizzare una costante e qualificata azione di promozione e formazione del pubblico, con particolare attenzione per le aree particolarmente svantaggiate nell'ambito del sistema distributivo;
c) 
la promozione della conoscenza, in particolare presso le giovani generazioni, delle più recenti tendenze in ambito cinematografico, audiovisivo e multimediale connesse all'utilizzo delle nuove tecnologie;
d) 
lo studio e la valorizzazione del patrimonio cinematografico.
2. 
La Regione riconosce il rilievo culturale ed economico della produzione cinematografica, televisiva, audiovisiva e multimediale, e ne favorisce lo sviluppo sul territorio piemontese, con particolare attenzione per la realizzazione di prodotti ad alto contenuto culturale, creativo e innovativo e al costante sviluppo di nuove tecnologie e modalità di fruizione.
3. 
La Regione interviene a sostegno del settore di cui al comma 2 secondo le modalità previste dall'articolo 4, commi 3, 4, 5, 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) e relativi decreti attuativi, tramite la Fondazione Film Commission Torino Piemonte.
4. 
La Regione riconosce il ruolo della sala cinematografica quale presidio culturale del territorio, fattore di aggregazione sociale, elemento di valorizzazione dei centri urbani, prevedendo forme di sostegno al piccolo e medio esercizio indipendente sulla base di criteri stabiliti dal Programma triennale per la cultura, di cui all'articolo 6, che tengono conto in particolare della collocazione delle sale in territori lontani dai flussi consolidati della distribuzione o in centri storici, della programmazione di cinema di qualità, della capacità dell'esercente di attivare iniziative di fidelizzazione del pubblico.
Art. 34. 
(Sedi di attività culturale e di spettacolo)
1. 
La Regione promuove e sostiene interventi concernenti spazi, edifici e locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo, al fine di contribuire al loro sviluppo e alla loro diffusione sul territorio, mediante:
a) 
l'assegnazione di contributi in conto capitale a favore di progetti volti alla realizzazione, al recupero, alla trasformazione e all'ammodernamento di spazi aperti al pubblico accesso nei limiti delle vigenti norme di sicurezza in materia di locali di pubblico spettacolo, che sono destinati in via esclusiva o prevalente alle attività di cui al presente capo;
b) 
l'attivazione, con il supporto dell'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A, di strumenti di agevolazione finanziaria a favore di soggetti pubblici e privati finalizzato alla realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione, ammodernamento e diversificazione produttiva di sedi per attività culturali e dello spettacolo.
2. 
Possono essere ammesse ai benefici previsti al comma 1, lettera a), le amministrazioni pubbliche, come definite all' articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e i soggetti senza fini di lucro che hanno la disponibilità del patrimonio pubblico.
Art. 35. 
(Arti plastiche e visive)
1. 
La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito delle arti plastiche e visive:
a) 
diffondere la cultura e la conoscenza delle arti plastiche e visive nel divenire dei movimenti e delle scuole, nell'articolazione dei linguaggi e delle forme espressive;
b) 
promuovere la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della creazione contemporanea in tutte le espressioni e articolazioni delle arti plastiche e visive, della fotografia e del design;
c) 
valorizzare la diffusione dell'arte pubblica quale specifica modalità di presentazione e fruizione dell'arte all'interno del tessuto urbano e sociale dei centri abitati;
d) 
incentivare la creatività giovanile, l'innovazione espressiva, la contaminazione dei linguaggi, la mobilità e le residenze degli artisti e delle artiste.
2. 
Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal comma 1, la Regione individua quali principali linee di intervento gli ambiti di seguito illustrati:
a) 
il sostegno alle attività espositive;
b) 
il sostegno alla valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio fotografico e della produzione fotografica contemporanea in Piemonte, quale specifico linguaggio della creazione artistica;
c) 
il sostegno al sistema dell'arte contemporanea in Piemonte, anche mediante la messa in rete dei principali attori del comparto e lo sviluppo di centri di produzione artistica, per programmare le proposte, rafforzare i legami sul territorio, incrementare i flussi di pubblico;
d) 
il sostegno a progetti e iniziative di promozione della creatività giovanile, dell'innovazione espressiva, della contaminazione dei linguaggi, della residenzialità degli artisti e delle artiste;
e) 
la realizzazione di progetti che valorizzano il ruolo delle arti plastiche e visive quale fattore di inclusione sociale e di creazione di comunità, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla diffusione del benessere socio-culturale;
f) 
la promozione e la conoscenza della produzione piemontese in Italia e all'estero, favorendo la mobilità internazionale degli artisti e delle opere.
Art. 36. 
(Attività di promozione culturale)
1. 
La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito della promozione culturale:
a) 
diffondere la cultura negli aspetti di interesse generale e di dibattito nella società civile, con particolare riferimento ad aree culturali quali le letterature, la storia, le scienze umane e sociali, la divulgazione scientifica, il dialogo fra le culture e le religioni;
b) 
divulgare e riscoprire gli aspetti della storia, della cultura e della tradizione regionale, in particolare di quelli che hanno costituito momenti storicamente importanti per la comunità piemontese, oppure per quella nazionale e internazionale;
c) 
promuovere la cultura della memoria, della cittadinanza attiva, della convivenza civile e i valori della Costituzione.
2. 
Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal comma 1, la Regione individua quali principali linee di intervento gli ambiti di seguito illustrati:
a) 
la promozione delle attività convegnistiche e seminariali e di divulgazione scientifica e culturale, degli studi e delle ricerche, anche in raccordo e cooperazione col sistema universitario e il sistema scolastico regionale;
b) 
il sostegno delle rievocazioni storiche, intese come riproposizione ai contemporanei di un evento realmente accaduto nel passato, delle manifestazioni tradizionali legate a consuetudini locali consolidate, che preservano il patrimonio storico locale e valorizzano anche in chiave aggregativa e turistica alcune località suggestive ed evocative dal punto di vista storico;
c) 
il sostegno ai carnevali storici di riconosciuto valore storico e culturale, volti a preservare e promuovere il valore della comunità, la memoria e il patrimonio storico locale e a valorizzare il territorio e le tradizioni anche in chiave turistica, aggregativa e di inclusione sociale, rivolgendosi al pubblico di ogni età e stato sociale.
3) 
La Regione valorizza e sostiene i progetti relativi alle rievocazioni e ai carnevali storici di cui al comma 2, lettere b) e c), anche favorendo lo sviluppo di attività di studio e ricerca, di carattere formativo, di confronto e diffusione delle iniziative.
Art. 37. 
(Attività di promozione educativa)
1. 
La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito della promozione educativa:
a) 
valorizzare le attività culturali attraverso qualificate attività corsuali;
b) 
incentivare la crescita individuale, l'accesso alla cultura, l'aggregazione e l'inclusione sociale, lo scambio intergenerazionale;
c) 
promuovere pari opportunità di accesso al sapere degli individui e dei gruppi sociali durante il corso della vita, favorendo l'integrazione tra attività culturali, mondo del lavoro, sistema scolastico e della formazione.
2. 
Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal comma 1, la Regione individua quali principali linee di intervento gli ambiti di seguito illustrati:
a) 
orientamento musicale, attraverso attività corsuali triennali di tipo bandistico, corale, strumentale, organizzate dai comuni a integrazione dell'offerta formativa curricolare della scuola dell'obbligo, nonché attraverso attività educative in età pre-scolare;
b) 
formazione musicale pre-accademica, consistente in attività corsuali continuative e pluriennali, propedeutiche all'accesso ai corsi del diploma accademico di I livello degli istituti superiori di studi musicali già conservatori di musica, organizzate da istituti musicali e scuole di musica appositamente costituiti da comuni o da enti senza scopo di lucro a ciò statutariamente finalizzate;
c) 
perfezionamento musicale post-accademico, consistente in master class, corsi brevi, corsi annuali e pluriennali, rivolti alle persone in possesso del diploma accademico di I e di II livello rilasciato dagli istituti superiori di studi musicali già conservatori di musica e organizzati in via continuativa da enti senza scopo di lucro a ciò statutariamente finalizzati;
d) 
perfezionamento nelle discipline dello spettacolo, consistente in attività corsuali a carattere avanzato e continuativo organizzate da enti senza scopo di lucro a ciò statutariamente finalizzati;
e) 
educazione delle persone adulte, consistente in cicli di incontri culturali e in laboratori espressivi, manuali e motori, organizzati in via continuativa da enti senza scopo di lucro configurati quali università popolari o della terza età o con altre denominazioni, ma statutariamente finalizzate all'educazione delle persone adulte, nonché da appositi servizi dei comuni.
Art. 38. 
(Patrimonio linguistico e culturale del Piemonte)
1. 
La Regione valorizza e promuove, nei limiti delle proprie competenze, il patrimonio linguistico e culturale piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, incentivandone la conoscenza. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione, nonché a quelli che sono alla base degli atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992 e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.
2. 
Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative, realizza interventi diretti a promuovere azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti del sistema delle autonomie territoriali, da istituzioni, enti ed associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa e che dispongono di un'organizzazione adeguata.
3. 
L'iniziativa della Regione è indirizzata:
a) 
alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio storico e linguistico, con particolare riguardo alle lingue, alla toponomastica, al patrimonio artistico e architettonico, alla vita religiosa, alle usanze, ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;
b) 
al sostegno di attività culturali, iniziative ed eventi che promuovono la conoscenza, la valorizzazione, la promozione, l'uso e la fruizione del patrimonio linguistico e culturale di cui al comma 1, anche inserite in più complessivi progetti di sviluppo economico e turistico delle aree interessate;
c) 
alla valorizzazione della produzione culturale, sia sotto il profilo del riconoscimento della tradizione culturale, sia come impulso per nuove realizzazioni legate al contesto contemporaneo;
d) 
alla diffusione dell'apprendimento del patrimonio linguistico e culturale di cui al comma 1, anche attraverso corsi per la popolazione;
e) 
alla promozione della pubblicazione di dati e documenti, anche in formato digitale, relativi al proprio patrimonio storico linguistico, promuovendo la collaborazione e l'interconnessione tra sistemi informativi con lo Stato, le altre regioni, le università, gli enti e associazioni al fine di migliorare la conoscenza e la fruibilità dell'informazione;
f) 
all'incentivazione, anche attraverso forme di collaborazione con gli atenei del Piemonte e con qualificate associazioni, istituti e centri culturali e universitari, pubblici e privati, della ricerca storica e scientifica sul patrimonio linguistico storico e culturale di cui al comma 1, anche attraverso l'armonizzazione e la codifica di sistemi di trascrizione maggiormente utilizzati, nonché l'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea;
g) 
al sostegno a forme di collaborazione e scambi culturali con altre comunità in Italia e all'estero che presentano elementi di affinità e condivisione del medesimo patrimonio culturale linguistico di cui al comma 1.
4. 
La Regione riconosce la Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, operante con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale, già istituita ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico) ora abrogata dall'articolo 45, comma 1, lettera hh) della presente legge.
5. 
La Consulta di cui al comma 4 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) 
il o la Presidente della Giunta regionale o altra persona delegata con funzioni di Presidente;
b) 
tre membri del Consiglio regionale, designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione delle minoranze;
c) 
cinque persone esperte in materia di patrimonio linguistico e culturale designate dalla Giunta regionale sulla base di criteri approvati dalla Giunta stessa previo parere della commissione consiliare competente;
d) 
possono altresì far parte della Consulta, su designazione dell'ente di appartenenza, un o una rappresentante dell'Università di Torino, del Politecnico e dell'Università del Piemonte Orientale.
6. 
La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è ricostituita entro novanta giorni dall'insediamento della nuova legislatura. I membri di cui al comma 5, lettera c) rimangono in carica per l'attività ordinaria fino alla nomina e all'insediamento della nuova Consulta. La Consulta è convocata dal suo o dalla sua Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogni volta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.
Titolo III. 
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
Capo I. 
DISPOSIZIONI DI RINVIO, MODIFICATIVE, VALUTATIVE E TRANSITORIE
Art. 39. 
(Disposizioni di rinvio)
1. 
I seguenti ambiti, pur attinenti alla presente legge, sono disciplinati dalle rispettive e specifiche normative di riferimento:
a) 
ecomusei, di cui alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 (Istituzione di Ecomusei del Piemonte);
b) 
società di mutuo soccorso, di cui alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso);
c) 
istituti storici della Resistenza in Piemonte e archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino, di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annuali agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino);
d) 
luoghi della lotta di liberazione in Piemonte, di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 41 (Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della lotta di Liberazione in Piemonte).
2. 
I contributi ottenuti sulla base delle normative di riferimento degli ambiti di cui al precedente comma non sono cumulabili con i contributi derivanti dalla ripartizione del Fondo per la cultura di cui all'articolo 46.
Art. 40. 
1. 
Il titolo della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale) è sostituito dal seguente: "
Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 18/2008 , dopo le parole "
della piccola imprenditoria editoriale
" sono aggiunte le seguenti: "
dell'informazione periodica locale
".
3. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 18/2008 , le parole "
e linguistico
" sono soppresse.
4. 
Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 18/2008 , dopo le parole "
forme associative degli editori piemontesi
" sono aggiunte le seguenti: "
dell'informazione periodica locale
".
5. 
La rubrica dell' articolo 8 della l.r. n. 18/2008 è sostituita dalla seguente: "
Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale
".
6. 
La rubrica del Capo IV della l.r. 18/2008 è sostituita dalla seguente: "
Disposizioni in materia di informazione periodica locale
".
7. 
Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 18/2008 , le parole "
del settore dell'editoria libraria e
" sono soppresse.
8. 
La rubrica dell' articolo 11 della l.r. 18/2008 è sostituita dalla seguente: "
Commissione regionale per le attività editoriali dell'informazione periodica locale
".
9. 
Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione istituisce la Commissione regionale per le attività editoriali dell'informazione periodica locale per l'attuazione degli interventi di legge
".
10. 
Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente: "
2.
La Commissione collabora alla definizione delle attività di cui all'articolo 7, nonché per altri interventi finalizzati, anche in ambito culturale, alla valorizzazione dell'informazione periodica locale
".
12. 
La lettera d) del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 18/2008 è sostituita dalla seguente: "
d)
fino a tre rappresentanti delle associazioni regionali di categoria dell'informazione periodica locale da queste designati
".
13. 
Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 18/2008 le parole " " sono sostituite dalle seguenti: "
nel rispetto del Regolamento (UE) 23 aprile 2013, n. 407
".
14. 
Al comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 18/2008 , le parole "
di cui ai commi 2 e 3
" sono sostituite dalle seguenti: "
di cui al comma 3
".
Art. 41. 
1. 
Il titolo della legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose. Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso) è sostituito dal seguente: "
Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose. Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione
".
Art. 42. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1 dello Statuto regionale e del Capo VI della deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti per favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:
a) 
lo stato di attuazione, riferito all'anno precedente, del Programma triennale della cultura, di cui all'articolo 6, che evidenzia, per ciascuno degli interventi effettuati, nonché delle attività e delle iniziative attivate, il tipo di strumento, scelto tra quelli previsti dall'articolo 7, comma 1, le risorse stanziate e i soggetti coinvolti;
b) 
le modalità organizzative e procedurali adottate per l'attivazione e la gestione degli interventi, delle attività e delle iniziative, nonché le risorse finanziarie erogate e gli strumenti individuati per la loro valutazione;
c) 
una descrizione dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticità emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte.
3. 
Nelle relazioni annuali è inserita una apposita sezione dedicata alla descrizione degli elementi principali riguardanti la gestione e la destinazione delle risorse del Fondo per la cultura di cui all'articolo 46.
4. 
Le relazioni successive alla seconda documentano inoltre il contributo degli interventi effettuati, nonché delle attività e delle iniziative attivate in tale periodo al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.
5. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4.
Art. 43. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
In fase di prima attuazione il Programma triennale della cultura, di cui all'articolo 6, è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. 
Gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le disposizioni previste dai regolamenti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), f), g), h), m), restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge.
3. 
Gli organismi consultivi costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano la loro attività nel rispetto delle disposizioni vigenti alla data della loro costituzione.
4. 
I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.
Art. 44. 
(Notifica all'Unione europea)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Capo II. 
DISPOSIZIONI ABROGATIVE
Art. 45. 
(Abrogazioni)
1. 
Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali);
b) 
legge regionale 19 dicembre 1978, n. 78 (Norme per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale);
c) 
legge regionale 25 febbraio 1980, n. 10 (Interventi regionali a favore della promozione musicale in Piemonte: contributi al Teatro Regio di Torino);
d) 
legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa);
e) 
legge regionale 11 novembre 1981, n. 47 (Modifica all' articolo 25 della legge regionale 19-12-1978, n. 78 , per lo sviluppo delle strutture culturali locali);
f) 
legge regionale 2 marzo 1984, n. 16 (Sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo);
g) 
legge regionale 18 aprile 1985, n. 36 (Istituzione del seminario di Bardonecchia per la formazione federalista europea);
h) 
legge regionale 11 giugno 1986, n. 23 (Modifica dell' art. 2 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 , in ordine alla composizione della Consulta regionale per i beni e le attività culturali);
i) 
legge regionale 12 novembre 1986, n. 45 (Modifiche alla L.R. 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali");
l) 
articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose. Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso);
n) 
legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte);
o) 
legge regionale 18 giugno 1992, n. 30 (Per la Casa della Resistenza nell'area monumentale di Verbania Fondotoce);
p) 
legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 (Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'architettura militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte);
q) 
legge regionale 21 dicembre 1994, n. 68 (Valorizzazione della Sacra di San Michele "monumento simbolo" del Piemonte);
r) 
legge regionale 23 febbraio 1995, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 : "Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazione, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte");
s) 
legge regionale 14 marzo 1995, n. 34 (Tutela e valorizzazione dei locali storici);
t) 
legge regionale 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale);
u) 
legge regionale 7 agosto 1997, n. 47 (Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età o comunque denominate);
v) 
legge regionale 21 ottobre 1998, n. 26 (Interventi regionali per le celebrazioni);
z) 
legge regionale 24 marzo 2000, n. 32 (Intervento della Regione a favore della Scuola di alto perfezionamento musicale Città di Saluzzo);
aa) 
legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 (Interventi a sostegno delle attività musicali);
bb) 
legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada);
cc) 
legge regionale 13 ottobre 2004, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 "Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazione, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte");
dd) 
legge regionale 4 aprile 2007, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 "Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada");
ee) 
articoli 2, 3, 4, 5, 6 e comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale);
ff) 
legge regionale 3 dicembre 2008, n. 33 (Valorizzazione dei quadranti solari);
gg) 
articolo 16 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009);
hh) 
legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte);
ii) 
legge regionale 7 aprile 2009, n. 12 (Tutela delle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio regionale);
ll) 
articolo 15 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012);
mm) 
legge regionale 29 aprile 2013, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 "Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'architettura Militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte");
nn) 
articolo 21 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013);
oo) 
articolo 17 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014);
pp) 
articoli 57, 59, 60, 62, 63 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione);
qq) 
articoli 44, 45 e 46 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);
rr) 
legge regionale 30 giugno 2016, n. 13 (Nuove disposizioni per l'erogazione dei contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 "Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale");
ss) 
articoli 4 e 5 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 (Disposizioni di riordino e semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell' articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ");
tt) 
legge regionale 25 ottobre 2016, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte").
2. 
Alla data di entrata in vigore della presente legge sono altresì abrogati:
a) 
regolamento 11 novembre 1982, n. 5 (Regolamento della Consulta Regionale per i beni e le attività culturali. L.R. 28-8-1978, n. 58 , art. 2);
b) 
regolamento 6 agosto 1998, n. 1 (Regolamento regionale per l'acquisto di beni librari, iconografici, artistici e documentari, antichi e di pregio);
c) 
regolamento 17 luglio 2000, n. 6/R (Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali);
d) 
regolamento 05 marzo 2001, n. 3/R (Modifica al regolamento regionale 17 luglio 2000, n. 6/R "Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali popolari");
e) 
regolamento 17 febbraio 2003, n. 4/R (Regolamento di iscrizione all'Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale. Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 );
f) 
regolamento 20 giugno 2005, n. 4/R (Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 );
g) 
regolamento 26 marzo 2007, n. 4/R (Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 8 del regolamento regionale 20 giugno 2005 n. 4/R "Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 ");
h) 
regolamento 14 aprile 2008, n. 4/R (Sostituzione del comma 4 dell'articolo 3 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R "Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 ");
i) 
regolamento 10 novembre 2008, n. 14/R (Nuova disciplina degli interventi a sostegno della realizzazione, del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali");
l) 
regolamento 15 febbraio 2010, n. 5/R (Modifiche all' articolo 6 del regolamento regionale 10 novembre 2008, n. 14/R "Nuova disciplina degli interventi a sostegno della realizzazione, del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 ");
m) 
regolamento 7 ottobre 2010, n. 16/R (Sostituzione dell' articolo 10 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R "Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 ");
n) 
(...)
[2]
Capo III. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 46. 
(Fondo per la cultura)
1. 
Al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse destinate al finanziamento della presente legge è istituito il Fondo per la cultura articolato in:
a) 
Fondo delle risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo e delle attività culturali nonché al sostegno della Regione al perseguimento degli scopi istituzionali degli enti partecipati; il Fondo è istituito nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020;
b) 
Fondo delle risorse in conto capitale destinate agli investimenti in campo culturale finalizzati a interventi di riqualificazione, conservazione, recupero, allestimento e valorizzazione relativi al patrimonio culturale, alla realizzazione, alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività culturali e di spettacolo, alla costituzione degli enti partecipati dalla Regione, nonché agli strumenti di agevolazione finanziaria; il Fondo è istituito nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.
2. 
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio regionale finanziario di previsione pluriennale, individua con deliberazione la destinazione delle risorse del Fondo in riferimento agli ambiti tematici di intervento individuati dalla presente legge e in coerenza con il Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6. La Giunta regionale può aggiornare annualmente con deliberazione la destinazione delle risorse del Fondo.
3. 
Il Fondo può essere incrementato da risorse pubbliche e private derivanti da assegnazioni comunitarie, statali e regionali, contributi, elargizioni di denaro, donazioni, lasciti e ogni altro tipo di entrata. Le somme aggiuntive di provenienza diversa rispetto a quella regionale, destinate ad incrementare ulteriormente le risorse del Fondo sono allocate in specifici capitoli vincolati di entrata e di spesa.
4. 
La Regione promuove la stipula di contratti di sponsorizzazione per la valorizzazione di beni, per il sostegno di eventi e manifestazioni culturali.
5. 
Le risorse regionali destinate ad alimentare il Fondo sono allocate a bilancio come indicato all'articolo 47.
6. 
Al prelievo delle somme dai fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art. 47. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per le spese di parte corrente relative al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dei beni e delle attività culturali nonché alla partecipazione della Regione alle attività degli enti partecipati, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), quantificate in euro 36.887.015,00 per il 2019 e in euro 30.716.740,00 per il 2020, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.
2. 
Per le spese in conto capitale relative agli investimenti in campo culturale finalizzati a interventi di riqualificazione, conservazione, recupero, allestimento e valorizzazione relativi al patrimonio culturale, alla realizzazione, alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività culturali e di spettacolo, alla costituzione degli enti partecipati dalla Regione nonché agli strumenti di agevolazione finanziaria, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), quantificate in euro 350.000,00 per il 2019 e in euro 650.000,00 per il 2020, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.
Art. 48. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore il giorno 1° gennaio 2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 agosto 2018
Sergio Chiamparino

Note:

[1] La lettera a) del comma 2 dell'articolo 28 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 13 del 2020.

[2] La lettera n) del comma 2, originariamente riportante nel testo "regolamento 13 ottobre 2014, n. 3/R Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R - Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 'Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte'", è stata abrogata dall'art. 27 della legge regionale n. 19 del 2018, entrata in vigore il 18 dicembre 2018.