Art. 1.
(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento per spese d'investimento)
1.
Per la realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 495 e seguenti, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento per l'importo complessivo di euro 83.030.000,00 da iscriversi in entrata al titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 300 (Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine), del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nel rispetto della normativa statale vigente.
2.
L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 41.515.000,00 per il 2018 e ad euro 41.515.000,00 per il 2019.
3.
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a venti anni e ad un tasso di interesse non superiore a quello applicato per la medesima tipologia di contratti dalla Cassa Depositi e Prestiti.
4.
Le entrate derivanti dalle operazioni di indebitamento, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono destinate ad un apposito fondo allocato nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio regionale per essere destinate alla realizzazione di un programma biennale di investimenti, diretti ed indiretti, da approvarsi, unitamente alle necessarie variazioni contabili, mediante deliberazione della Giunta regionale, con il parere favorevole della commissione consiliare competente.
5.
Negli investimenti di cui al comma 4, la Giunta regionale privilegia i contributi agli enti locali ed in ogni caso gli interventi di ripristino ambientale, di messa in sicurezza del territorio, di edilizia generale e di edilizia scolastica, di ambito culturale e turistico, secondo la ripartizione per linea di intervento riepilogata nell'allegato A della presente legge. In caso di investimenti indiretti, al fine di assicurare la necessaria copertura anche in termini di cassa, viene garantita l'erogazione di un importo non superiore al 70 per cento del contributo a seguito dell'ammissione al finanziamento. I beneficiari certificano, ai sensi dell'
articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'
articolo 81, sesto comma, della Costituzione
), che la vita utile degli investimenti finanziati non sia inferiore a quella dell'indebitamento di cui al comma 1.
6.
Le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei contributi di cui al comma 4, erogati a valere sugli spazi finanziari di cui al comma 1, effettuano la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con le relative risorse attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP), ai sensi del
decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229
(Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196
, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti).
7.
La copertura finanziaria delle rate di ammortamento per un importo massimo di euro 400.000,00, di euro 2.200.000,00 e di euro 4.450.000,00, rispettivamente per il 2018, il 2019 e il 2020, trova capienza negli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 relativi alla missione 50 (Debito pubblico), programmi 50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari ) e 50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari).
Art. 4.
(Accantonamento per garanzie fidejussorie rilasciate dalla Regione)
1.
Nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è accantonata in spesa, in un apposito fondo iscritto nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) per l'esercizio 2018, la somma di euro 31.370.000,00 a copertura dell'indebitamento potenziale della Regione derivante dalle garanzie fidejussorie rilasciate, al netto delle rate di ammortamento direttamente ed indirettamente a carico dell'ente e stanziate nel medesimo bilancio di previsione.
2.
L'accantonamento di cui al comma 1 è finanziato tramite riduzione di pari entità dell'accantonamento per il riacquisto degli strumenti finanziari di cui all'
articolo 8, comma 1, lettera e), n. 3 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4
(Bilancio di previsione finanziario 2018-2020), iscritto nella missione 20 programma 20.03 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2018.
Art. 11.
(Norma finanziaria per il finanziamento dei Centri per l'impiego)
1.
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 si provvede con le risorse regionali già iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con medesima destinazione nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a euro 3.614.632,00 e nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a 3.385.368,00, nonchè con le risorse di provenienza statale appositamente trasferite, quantificabili in euro 20.349.797,00.
Art. 12.
(Disciplina del servizio regionale per l'adozione internazionale e disposizioni abrogative in materia)
1.
Allo scopo di promuovere le politiche in materia di adozioni internazionali in applicazione del principio di sussidiarietà e di assicurare il sostegno alle famiglie che intendono adottare conferendo incarico ad un organismo pubblico, la Regione, al fine di assicurare il contenimento della spesa e la continuità nell'esercizio delle funzioni, trasferisce le funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), istituita in attuazione dell'
articolo 39 bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184
(Diritto del minore ad una famiglia), alla direzione regionale competente in materia di adozioni internazionali e ne individua la struttura organizzativa cui ascrivere le competenze con atto di organizzazione.
2.
Il direttore pro tempore dell'ARAI, nominato dalla Giunta regionale, predispone e trasmette alla Regione, entro il 31 luglio 2018, una relazione sulle procedure in essere, sui rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, sulla ricognizione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sulle risorse strumentali e finanziarie e sulle funzioni svolte dell'ARAI. Provvede, inoltre, agli adempimenti necessari per il proseguimento delle attività dell'ARAI in capo alla stessa e in via transitoria, svolge le attività residuali dell'Agenzia medesima fino alla chiusura della stessa fissata per il 31 dicembre 2018.
2 bis.
Dal 1° gennaio 2019 la Regione Piemonte succede a titolo universale e subentra all'Agenzia regionale adozioni internazionali nei rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze e ne esercita le funzioni, senza soluzione di continuità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
[5]
3.
A seguito del ricevimento della relazione di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, all'assunzione in capo alla Regione delle funzioni svolte dall'ARAI, ad indicare le modalità del trasferimento del personale dipendente ed a tutti gli adempimenti necessari per l'assunzione graduale della gestione delle attività di natura tecnica, amministrativa e contabile al fine di garantire piena operatività della struttura fissandone la data di decorrenza. Definisce, inoltre, le modalità di reperimento e utilizzo di ulteriori specifiche competenze professionali necessarie per l'espletamento dei compiti assegnati alla struttura stessa.
4.
Il personale dipendente a tempo indeterminato dell'ARAI, con Contratto collettivo nazionale (CCNL) comparto Funzioni locali, assunto attraverso procedura di concorso pubblico, o acquisito tramite mobilità da altri enti, rientra nella dotazione organica della Regione secondo quanto previsto con il provvedimento di cui al comma 3. Gli importi iscritti nel bilancio di liquidazione dell'ARAI, a copertura delle spese per le esigenze di funzionamento dell'Agenzia medesima, trovano copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 2018-2020, al capitolo 169039, di cui alla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido).
5.
Nell'ambito delle previsioni di cui all'
articolo 39 ter, comma 1, lettera f) della legge 184/1983
ed alla
legge regionale 17 agosto 1995, n. 67
(Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale), la Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo del sostegno alle famiglie, dell'affidamento familiare, dell'adozione nazionale e internazionale e della protezione dei minori nei paesi stranieri, al fine di consentire al minore in difficoltà la permanenza nella propria famiglia d'origine o l'accoglienza in altra famiglia.
6.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno 2018 la spesa annuale di euro 750.000,00 e per gli anni 2019 e 2020 la spesa annuale di euro 600.000,00, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1 (Spese correnti).
7.
La copertura finanziaria del personale dipendente a tempo indeterminato dell'ARAI, rientrante nella dotazione organica della Regione Piemonte dal 1° gennaio 2019, viene assicurata mediante riduzione degli stanziamenti di competenza di euro 465.000,00 per gli anni 2019 e 2020, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1 (Spese correnti) ed iscrizione dei medesimi importi per ciascun esercizio nella missione 12, programma 12.08 (Cooperazione e associazionismo) del medesimo bilancio.
8.
Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle spese correlate allo svolgimento delle attività delle adozioni internazionali, stimati in euro 135.000,00 per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con contestuale riduzione degli stanziamenti di competenza nell'ambito della medesima missione 12, programma 12.01. Si provvede, altresì, all'istituzione di capitoli di entrata per attività correlate e per trasferimenti di fondi da altri enti, nonché per consentire la partecipazione alla spesa delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono incarico al servizio regionale.
9.
Con successivi provvedimenti amministrativi della Giunta regionale, si provvede ad effettuare le variazioni al bilancio previste dai commi 7 e 8.
10.
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
b)
legge regionale 16 novembre 2001, n. 30
( Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali) a far data dal 1° gennaio 2019.
1.
Nell'ambito del procedimento di cancellazione di Finpiemonte S.p.A. dall'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), la Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari alla riduzione, anche in soluzioni successive, del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. da euro 356.424.289,00 a euro 156.000.000,00.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre variazioni compensative di bilancio fino alla concorrenza dell'importo della riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. disposta ai sensi del comma 1, pari ad euro 200.424.289,00, con stanziamento in entrata nel titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), tipologia 100 (Alienazione di partecipazioni) delle entrate del bilancio finanziario 2018-2020, e, in spesa, nelle missioni e programmi indicati nell'allegato E, come sostituito dall'allegato A alla deliberazione legislativa recante "Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020)" approvata dal Consiglio regionale in data 23 ottobre 2018, ad incremento del finanziamento delle leggi regionali ivi riportate.
3.
In relazione al procedimento di cancellazione di cui al comma 1, la Regione subentra nella titolarità dei crediti attualmente intestati a Finpiemonte S.p.A., con oneri a carico di questa, per un valore massimo pari ad euro 48.244.521,70, originati dal contratto di finanziamento erogato dalla Banca europea degli investimenti "Regione Piemonte Loan for SMES" e per i quali ha già costituito fondi di garanzia presso Finpiemonte S.p.A. per l'importo complessivo di euro 42.212.950,00. La gestione degli incassi e dei recuperi è a carico della società cedente.
4.
E' iscritto, per ogni esercizio compreso fra il 2018 ed il 2028, nelle entrate del titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), tipologia 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) l'importo previsto di incasso dai debitori ceduti, nei limiti del dettaglio indicato nella tabella riportata nell'allegato E1 alla presente legge, come introdotto dall'allegato B alla deliberazione legislativa recante "Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020)" approvata dal Consiglio regionale in data 23 ottobre 2018. Il richiamato fondo di garanzia costituito presso Finpiemonte S.p.A. è acquisito dalla medesima nei limiti dell'importo dei crediti effettivamente ceduti e senza oneri a carico del bilancio regionale.
5.
È abrogato l' articolo 19 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018).