La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 146 della legge regionale 19 del 2018.
[2] Il comma 5 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 15 del 2020.
[3] La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 25 del 2021.
[4] Il comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 141 della legge regionale 19 del 2018.
[5] Il comma 7 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 15 del 2020.
[6] Il comma 4 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 15 del 2020.
[7] Il comma 1 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 15 del 2020.
[8] Nel comma 2 dell'articolo 9 le parole "di estensione non inferiore a 50.000 ettari venabili" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 15 del 2020.
[9] Nel comma 3 dell'articolo 10 dopo le parole "miglioramento dell'ambiente" è stata inserita la parola "naturale" e dopo le parole "di protezione" sono state inserite le parole "e incremento" ad opera del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 15 del 2020.
[10] Il comma 16 bis dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 15 del 2020.
[11] Il comma 2 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 15 del 2020.
[12] Nel comma 6 dell'articolo 12 le parole "con licenza di pubblica sicurezza" sono state sostituite dalle parole "dal sindaco" e le parole " per la sezione di tiro a segno nazionale " sono stae inserite rispettivamente ad opera del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 25 del 2021.
[13] Il comma 6 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 15 del 2020.
[14] Il comma 1 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 15 del 2020.
[15] Nel comma 2 dell'articolo 13 le parole "galliformi alpini" sono state sostituite dalle parole "tipica fauna alpina" ad opera del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 15 del 2020.
[16] Il comma 5 dell'articolo 13 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 15 del 2020.
[17] Il comma 5 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 15 del 2020.
[18] Il comma 11 dell'articolo 17 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 146 della legge regionale 19 del 2018.
[19] L'articolo 19 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 25 del 2021.
[20] Nel comma 1 dell'articolo 20, dopo le parole "al controllo delle specie selvatiche", sono state soppresse le parole "e alloctone presenti" ad opera del comma 1 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.
[21] Il comma 2 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.
[22] Il comma 3 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.
[23] Il comma 5 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 25 del 2021.
[24] Il comma 6 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 25 del 2021.
[25] Il comma 7 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.
[26] Il comma 8 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.
[27] Il comma 9 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.
[28] Il comma 10 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.
[29] Il comma 11 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.
[30] Il comma 12 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.
[31] L'articolo 22 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 146 della legge regionale 19 del 2018.
[32] La lettera gg) del comma 1 dell'articolo 23 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 15 del 2020.
[33] La lettera gg bis) del comma 1 dell'articolo 23 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 25 del 2021.
[34] Nella lettera i) del comma 1 dell'articolo 24 le parole "alle specie: coturnice e fagiano di monte" sono state sostituite dalle parole "alla tipica fauna alpina" ad opera del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 15 del 2020.
[35] La lettera m) del comma 1 dell'articolo 24 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 15 del 2020.
[36] La lettera ll) è stata corretta, per mero errore materiale, con l'avviso di rettifica pubblicato sul 3° supplemento al B.U. n. 26 del 28 giugno 2018.
[37] La lettera vv bis) del comma 1 dell'articolo 24 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 25 del 2021.
[38] La lettera aaa) del comma 1 dell'articolo 24 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 15 del 2020.
[39] Il comma 2 dell'articolo 24 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 143 della legge regionale 19 del 2018.
[40] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 144 della legge regionale 19 del 2018.
[41] L'articolo 27 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 146 della legge regionale 19 del 2018.
[42] Il comma 2 dell'articolo 28 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 15 del 2020.
[43] Il comma 8 bis dell'articolo 28 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 15 del 2020.
[44] Il comma 01 dell'articolo 30 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 145 della legge regionale 19 del 2018.
[45] Nel comma 1 dell'articolo 30 le parole "tasse di concessione regionale di cui all'articolo 27" sono state sostituite dalle parole "tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa approvata con d.lgs. 230/1991" ad opera del comma 2 dell'articolo 145 della legge regionale 19 del 2018.
[46] La lettera a) del comma 2 dell'articolo 30 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 25 del 2021.
[47] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 30 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 25 del 2021.
[48] La lettera g bis) del comma 2 dell'articolo 30 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 25 del 2021.
[49] L'allegato A è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 145 della legge regionale 19 del 2018.