Legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018  ( Versione vigente )
"Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria".
(B.U. 21 giugno 2018, 2° suppl. al n. 25)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in conformità alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di tutela della fauna, dell'ambiente e del territorio, detta norme per la tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale, perseguendo in particolare i seguenti scopi:
a) 
attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero naturalistico della Regione;
b) 
coinvolgere e corresponsabilizzare il maggior numero di cittadini;
c) 
disciplinare l'attività venatoria nel rispetto della conservazione e della gestione della fauna selvatica;
d) 
garantire la salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità coordinando e disciplinando a tal fine l'attività venatoria e favorendo la realizzazione di progetti di sviluppo, in particolare in aree collinari e montane;
e) 
eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale e coinvolgere e responsabilizzare a tale fine il maggior numero possibile di cittadini;
f) 
finalizzare l'impegno dei cacciatori nonché le risorse economiche agli scopi della presente legge;
g) 
dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione ed al potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie faunistiche autoctone;
h) 
promuovere l'impegno delle componenti agricole, di protezione ambientale e venatorie agli scopi della presente legge anche attraverso lo stanziamento di risorse economiche e l'istituzione di supporti tecnico-scientifici atti a censire e monitorare quantitativamente e qualitativamente il patrimonio faunistico;
i) 
salvaguardare gli interessi e le attività della popolazione che possono essere compromessi dall'esercizio venatorio.
2. 
La Regione disciplina, altresì, per gli aspetti di competenza, la gestione del territorio regionale ai fini faunistici e venatori, attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica. In attuazione dell' articolo 6 dello Statuto , la Regione ritiene l'ambiente ed il territorio beni primari di tutta la comunità, ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente importante di tale bene e la tutela nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.
3. 
Nella definizione degli interventi previsti per l'attuazione degli obiettivi indicati si tiene anche conto della consistenza numerica delle popolazioni delle specie appartenenti alla fauna selvatica, della loro dinamica di popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza di fattori naturali o antropici di disequilibrio.
Art. 2. 
(Regime di fauna selvatica. Specie particolarmente protette)
1. 
Gli esemplari di fauna selvatica, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale, costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell' articolo 1 della legge 157/1992 .
2. 
Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.
3. 
(...)
[1]
4. 
Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie indicate all' articolo 2 della legge 157/1992 , nonché tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
5. 
Sono escluse dal prelievo venatorio le seguenti specie: mestolone, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, merlo, lepre variabile.
[2]
6. 
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole, alle nutrie.
7. 
Le attività all'interno della rete Natura 2000 sono soggette alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.
Art. 3. 
(Promozione e valorizzazione delle risorse faunistico-territoriali)
1. 
La Regione, avvalendosi previo accordo della collaborazione dell'Università, di musei naturalistici, degli enti di gestione delle aree protette, di organizzazioni sociali, di associazioni agricole e ambientaliste, nonché di associazioni culturali e di associazioni cinofile, promuove la conoscenza del patrimonio faunistico e delle modalità di tutela dello stesso.
2. 
La Giunta regionale provvede, altresì:
a) 
alla divulgazione, nelle forme più rispondenti, delle norme della presente legge, dei dati e delle acquisizioni tecnico-scientifiche concernenti la tutela, la gestione della fauna selvatica e l'esercizio venatorio soprattutto per quanto concerne l'impatto da questo esercitato sulla fauna selvatica e sugli equilibri ambientali in generale;
b) 
alla promozione di iniziative ed attuazione di interventi tendenti a valorizzare il patrimonio faunistico, sia coordinando i nprogetti di sviluppo delle comunità locali interessate, la promozione delle produzioni locali e le attività di studio e di ricerca, sia disciplinando la destinazione della fauna selvatica abbattuta, in conformità alla normativa europea e nazionale;
c) 
alla promozione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, di iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione;
d) 
all'incentivazione dello sviluppo di specifiche iniziative a carattere faunistico-venatorio finalizzate allo sviluppo dell'economia agricola in via prioritaria in area montana, collinare e nelle aree depresse, promuovendo attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, volte a favorire e diffondere attività economiche connesse alla gestione e alla fruizione della fauna selvatica e alla valorizzazione della stessa e delle altre risorse territoriali.
Art. 4. 
(Funzioni amministrative)
1. 
Le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché i compiti di orientamento, di indirizzo e di controllo per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 157/1992 e dalla presente legge sono esercitate dalla Regione, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino nell'ambito ed entro i limiti delle rispettive competenze. In particolare, alle province ed alla Città metropolitana di Torino spettano le funzioni amministrative in attuazione delle norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica in conformità all' articolo 1, comma 3 della legge 157/1992 . All'espletamento di tali funzioni le province e la Città metropolitana di Torino provvedono attraverso adeguati servizi tecnico-ispettivi.
2. 
Per il perseguimento delle specifiche finalità istitutive di cui all' articolo 10, comma 6 della legge 157/1992 , le funzioni inerenti alla gestione dell'attività venatoria, sono esercitate dagli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dai Comprensori alpini (CA), in forza delle disposizioni della presente normativa.
3. 
La Giunta regionale, per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia, sulla ricerca genetica e sulla ecologia della fauna selvatica, sulle tecniche di produzione agro-forestali compatibili con le esigenze di tutela della fauna stessa nonché sulle tecniche di recupero e sistemazione di aree modificate dall'azione antropica.
4. 
La Giunta regionale, le province e la Città metropolitana di Torino, nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono, previo accordo, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale organo consultivo a livello scientifico e tecnico, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123 (Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell' articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ) dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
5. 
Per migliorare la preparazione specifica del personale addetto, la Giunta regionale può organizzare corsi di aggiornamento oppure promuovere la partecipazione a corsi e seminari di studio; può inoltre istituire borse di studio, per il perfezionamento professionale, a favore di coloro che partecipano ai corsi suddetti e di persone laureate in discipline naturalistiche.
6. 
Le province e la Città metropolitana di Torino esercitano, ai sensi di quanto indicato dall' articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e secondo le modalità stabilite all' articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni'), oltre alle funzioni loro conferite dalla legge 157/1992 e dall' articolo 2, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), le seguenti funzioni:
a) 
rilascio delle autorizzazioni per la detenzione di fauna selvatica;
b) 
svolgimento degli esami di abilitazione venatoria;
c) 
rilascio delle autorizzazioni per l'attività di tassidermia, per la detenzione di spoglie imbalsamate e preparazioni tassidermiche, nonché per la modalità di prelievo delle stesse;
d) 
adempimenti per la nomina e funzionamento della commissione d'esame per l'accertamento di idoneità allo svolgimento dell'attività di tassidermia;
e) 
gestione del fondo regionale per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, nei terreni utilizzati per oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
f) 
autorizzazioni all'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale e ornamentale;
g) 
opzione sulla forma di caccia, come stabilita dall' articolo 12 della legge 157/1992 ;
h) 
autorizzazione delle gare dei cani e dei calendari per l'addestramento dei cani all'interno dei piani faunistico-venatori, come previsto dall' articolo 10, comma 7 della legge 157/1992 , nonché le autorizzazioni all'istituzione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani;
i) 
l'attività di vigilanza venatoria;
l) 
redazione del piano faunistico-venatorio provinciale.
7. 
In caso di inadempienza delle province o della Città metropolitana di Torino nell'espletamento dei compiti assegnati, la Giunta regionale, trascorso il termine di sessanta giorni dal formale sollecito, esercita il potere sostitutivo.
Art. 5. 
(Regolamenti di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in ordine alle lettere g), h) e l), con propri regolamenti, nel rispetto dei principi individuati al presente capo ed ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto , disciplina:
a) 
i requisiti, il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio venatorio, le materie d'esame e la relativa commissione, nonché la predisposizione di testi relativi alle principali nozioni su cui vertono gli esami;
b) 
l'opzione sulla forma di caccia e le modalità per la sua variazione;
c) 
le abilitazioni per il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina;
d) 
le attività di cattura e di inanellamento a scopo scientifico, di tassidermia e di detenzione dei trofei;
e) 
il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi nonché il loro accertamento, sentiti gli ATC e i CA, le province e la Città metropolitana di Torino.
[3]
f) 
le disposizioni integrative, attuative e gestionali relative all'esercizio venatorio, all'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale, alla caccia programmata;
g) 
la destinazione della fauna selvatica legittimamente abbattuta;
h) 
i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV);
i) 
le competenze, la composizione ed i termini di operatività e funzionamento della commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica;
l) 
l'allevamento di fauna selvatica;
m) 
l'immissione, la cattura e la destinazione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;
n) 
la tabellazione di zone speciali e luoghi di divieto.
Capo II. 
PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA
Art. 6. 
(Pianificazione faunistico-venatoria regionale)
1. 
Il territorio agro-silvo-pastorale regionale e il territorio delle Alpi sono soggetti a pianificazione faunistica finalizzata, nel rispetto delle proprie peculiarità, al più generale obiettivo di mantenimento della biodiversità ed in particolare, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro con gli ambiti agricoli e con l'ambiente, al conseguimento ed al mantenimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
[4]
2. 
Il piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell' articolo 10 della legge 157/1992 , realizza il coordinamento dei piani provinciali ed è predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri per i quali l'ISPRA garantisce l'omogeneità e la congruenza.
3. 
La pianificazione faunistica regionale è definita dalla Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ha durata quinquennale e può essere aggiornata.
4. 
Al fine di valorizzare il ruolo dell'impresa agricola, nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria regionale si determinano altresì i criteri per gli incentivi in favore degli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ) singoli o associati, e coltivatori diretti, che si impegnano alla tutela e al ripristino degli habitat naturali nelle zone destinate alla caccia programmata, nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, avvalendosi prioritariamente delle convenzioni e dei contratti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), nonché dell' articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ).
5. 
Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 e nelle more degli adempimenti di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale definisce i criteri per l'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 157/1992 e dalle disposizioni in materia ambientale.
6. 
L'esercizio venatorio nella aree contigue alle aree naturali protette ed ai parchi si svolge nella forma della caccia controllata, come disciplinato dall' articolo 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
7. 
Il proprietario o il conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria inoltra, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, al Presidente della provincia e al sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all'ATC o CA di competenza, una richiesta motivata che deve essere esaminata dall'amministrazione nel rispetto dei termini di cui all' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di esercizio del presente divieto, compresa l'apposizione, a cura del proprietario o del conduttore del fondo ove insiste il divieto di caccia, di tabelle esenti da tasse, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
[5]
Art. 7. 
(Piani faunistico-venatori provinciali e della Città metropolitana di Torino)
1. 
Le province e la Città metropolitana di Torino, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, predispongono entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 e secondo le modalità previste all' articolo 3 della legge regionale 23/2015 , piani faunistico-venatori di durata quinquennale, articolati per comprensori faunistici omogenei.
2. 
I comprensori faunistici omogenei sono zone territoriali caratterizzate sotto il profilo ambientale con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche, vegetazionali e faunistiche.
3. 
In caso d'inerzia delle province e della Città metropolitana di Torino negli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva con propria deliberazione.
4. 
Le province e la Città metropolitana di Torino predispongono, altresì, a norma dell' articolo 10, comma 7, della legge 157/1992 e secondo le modalità previste all' articolo 3 della legge regionale 23/2015 , i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di tutta la fauna selvatica e i piani di cattura e reimmissione finalizzati al riequilibrio faunistico, coordinandosi, per quanto attiene le specie oggetto di attività venatoria, con gli ATC ed i CA.
5. 
I piani faunistico-venatori adottati dalle province e dalla Città metropolitana di Torino sono trasmessi alla Giunta regionale che ne valuta i contenuti.
6. 
I piani faunistico-venatori provinciali e della Città metropolitana di Torino divengono esecutivi, fatto salvo quanto previsto al comma 7, trascorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.
7. 
Se la Giunta regionale formula osservazioni, le province e la Città metropolitana di Torino recepiscono tali osservazioni e riadottano entro trenta giorni dalla comunicazione il piano faunistico-venatorio apportando le modifiche richieste. In tal caso la Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, con le modalità di cui al comma 6, formalizza l'assenso al piano.
8. 
Se le province o la Città metropolitana di Torino non adempiono a quanto disposto al comma 7, la Giunta regionale si avvale del potere sostitutivo.
9. 
I piani faunistico-venatori provinciali e metropolitani hanno durata quinquennale e possono essere aggiornati prima della loro scadenza secondo le procedure del presente articolo e restano in vigore sino all'approvazione dei nuovi piani faunistico-venatori e comunque non oltre due anni dalla loro scadenza.
10. 
Le province e la Città metropolitana di Torino, nelle more dell'approvazione del proprio piano faunistico-venatorio, organizzano il territorio agro-silvo-pastorale di competenza ai fini faunistici e venatori nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 157/1992 e secondo le modalità previste all' articolo 3 della legge regionale 23/2015 .
Art. 8. 
(Istituti di conservazione e riproduzione della fauna selvatica)
1. 
Ai fini della presente legge si definiscono istituti di tutela, conservazione, protezione, rifugio, riproduzione, ripopolamento, sosta di fauna selvatica, migratoria e stanziale, e cura della prole:
a) 
le oasi di protezione;
b) 
le zone di ripopolamento e cattura;
c) 
i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
d) 
i centri privati di riproduzione della fauna selvatica.
2. 
Sono oasi di protezione le aree destinate alla conservazione degli habitat naturali, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, alla cura della prole e le aree di rifugio. Le zone di ripopolamento e cattura, di dimensione non superiore a 600 ettari, hanno lo scopo di favorire la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, di fornire la fauna selvatica mediante cattura per i ripopolamenti e di favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti. La Regione sostiene ed incentiva la creazione, da parte degli ATC e dei CA, di strutture recintate di produzione e di preambientamento della piccola fauna stanziale, al fine di raggiungere, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'autosufficienza faunistica per i ripopolamenti. I confini delle oasi di protezione, delle AFV, delle AATV e dei parchi di nuova costituzione non possono tra loro coincidere e devono avere tra loro una distanza minima di 1000 metri. La Regione, la Città metropolitana di Torino e le province rideterminano i confini degli istituti di loro competenza, concertandoli in occasione della stesura dei piani faunistico-venatori provinciale e regionale.
3. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, disciplina la costituzione degli istituti di cui al comma 2 ed il loro funzionamento.
4. 
La fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento di cui al presente articolo può essere immessa sul territorio venabile entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno. I comitati di gestione degli ATC e dei CA, che intendono immettere fauna selvatica nata in cattività, devono effettuare adeguate operazioni di preambientamento di tali soggetti per una durata non inferiore a 20 giorni, attraverso idonee strutture, anche temporanee, collocate sul territorio venabile ed il rilascio deve avvenire entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno. E' vietato immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal 31 luglio al giorno di chiusura dell'attività venatoria alla piccola fauna stanziale.
4 bis. 
I comitati di gestione degli ATC e dei CA per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento e adotta i relativi provvedimenti.
[6]
Capo III. 
CACCIA PROGRAMMATA
Art. 9. 
(Ripartizione del territorio)
1. 
La Regione, in attuazione della legge 157/1992 , anche al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio per favorire il loro impegno nella gestione e nella salvaguardia dei beni faunistico-ambientali, determina in modo adeguato le dimensioni spaziali e faunistiche dei singoli ambiti venatori. Il cacciatore residente in Piemonte fissa la propria residenza venatoria nell' ATC o CA ove ritira il proprio tesserino venatorio regionale. Ulteriori ammissioni sono consentite, previo consenso dei rispettivi organi di gestione, nel rispetto del numero totale di cacciatori ammissibili. Il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina, è comunque limitato al solo CA di residenza venatoria.
[7]
2. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ATC e in CA di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.
[8]
3. 
È definita zona faunistica delle Alpi la parte del territorio regionale individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini di detta zona sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta, sentiti l'ISPRA e l'Università degli Studi di Torino.
4. 
La ripartizione degli ATC e dei CA è determinata con riferimento:
a) 
ai comprensori faunistici omogenei, individuati a norma dell'articolo 7, comma 2;
b) 
alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici di interesse ambientale e venatorio indicate nel piano faunistico-venatorio regionale.
5. 
La modifica della perimetrazione degli ATC e dei CA è deliberata dalla Giunta regionale anche sulla base di motivate richieste dei comitati di gestione degli ATC e dei CA.
6. 
La perimetrazione delle aree corrispondenti a ciascun ATC e CA è effettuata dai rispettivi comitati di gestione mediante adeguata tabellazione.
7. 
La Giunta regionale, nei limiti posti dalla presente legge, adotta con propri provvedimenti gli atti necessari a realizzare la gestione della caccia programmata.
8. 
I comitati di gestione degli ATC e dei CA possono ripartire il territorio di loro competenza in distretti venatori, anche temporanei, con riferimento a determinate specie oggetto di prelievo venatorio, al fine di attuarne una più puntuale gestione.
Art. 10. 
(Definizione e gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini)
1. 
Gli ATC ed i CA corrispondono ad aree di dimensione sub-provinciale che presentano caratteristiche di omogeneità territoriale e sono delimitate da confini naturali. Sono strumento di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria, in armonia con gli indirizzi di cui all'articolo 6, con gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale, tutela del territorio e delle colture agricole, prevenzione e risarcimento dei danni ad esse causati e protezione e gestione della fauna tipica delle aree interessate, qualora a detta gestione delegati.
2. 
La gestione degli ATC e dei CA è affidata ai comitati di gestione.
3. 
I comitati di gestione sono lo strumento di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria, in armonia con gli indirizzi di cui all'articolo 6, con gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale, tutela del territorio e delle colture agricole e di protezione e incremento della fauna tipica delle aree interessate, hanno compiti inerenti alla gestione dell'attività venatoria ed alle attività ad essa correlate, alla gestione della fauna, con particolare riferimento alle specie oggetto di caccia, alla gestione del territorio destinato alla caccia programmata e all'organizzazione dell'esercizio venatorio nel territorio di rispettiva competenza, nonché alla realizzazione di miglioramenti ambientali.
[9]
4. 
I comitati di gestione degli ATC e dei CA, se emerge la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche e purché l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito di caccia, possono richiedere alla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi dettati dalla stessa e previo parere positivo delle amministrazioni locali, l'istituzione di aree a caccia specifica allegando il relativo regolamento di fruizione.
5. 
La Giunta regionale autorizza i comitati di gestione degli ATC e dei CA ad istituire e gestire le aree a caccia specifica.
Art. 11. 
(Comitati di gestione degli ATC e dei CA. Natura ed organi)
1. 
I comitati di gestione degli ATC e dei CA sono organismi tecnico-operativi di diritto privato aventi personalità giuridica riconosciuta ai sensi del codice civile . In considerazione delle finalità d'interesse pubblico perseguite sono soggetti all'applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ed operano nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione.
2. 
Il funzionamento, le attività e l'organizzazione dei comitati di gestione sono disciplinati dallo Statuto secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, che può affidare la gestione di più ATC o CA o di più aree omogenee ad un unico comitato di gestione. I comitati di gestione possono, altresì, procedere a stipulare convenzioni con altri ATC o CA per l'utilizzo comune di dipendenti e collaboratori. I comitati di gestione degli ATC e dei CA possono elargire contributi economici, di cui all' articolo 4, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , ad associazioni o enti che collaborano nella gestione faunistico-venatoria esclusivamente a seguito di produzione di documentazione fiscale idonea e congrua atta a comprovare l'utilizzo dei fondi per gli scopi preposti, attinenti ad azioni specifiche finalizzate ad aspetti di tutela ambientale e prevenzione dei danni alle colture agricole.
3. 
I comitati di gestione degli ATC e dei CA, per la predisposizione e per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, possono avvalersi della collaborazione di tecnici laureati in scienze naturali, scienze agrarie e forestali, medicina veterinaria, biologia, ovvero diplomati in scuole a fini speciali o in possesso di laurea di I livello o di diploma universitario intermedio in materia faunistica.
4. 
I provvedimenti contenenti i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, di cui al comma 2, prevedono:
a) 
la definizione delle competenze specifiche dei comitati di gestione e la definizione dei requisiti di ammissibilità dei componenti i comitati di gestione;
b) 
la disciplina delle riunioni e dei sistemi di elezione di presidente e vice presidente;
c) 
la pubblicità degli atti, la pubblicità e trasparenza dei bilanci;
d) 
le verifiche da parte della Regione e le disposizioni inerenti al servizio di vigilanza degli addetti dipendenti.
5. 
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, da atti amministrativi attuativi e dagli statuti degli ATC e dei CA si rinvia alle disposizioni di cui al libro primo, titolo II, capo III del codice civile ove applicabili.
6. 
Sono organi direttivi dell'ATC e del CA:
a) 
il presidente;
b) 
il comitato di gestione.
7. 
I comitati di gestione sono istituiti dalle province e dalla Città metropolitana di Torino secondo le modalità previste all' articolo 3 della legge regionale 23/2015 e sono composti da dieci membri, fra cui il presidente, nominati secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale e così ripartiti:
a) 
tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, individuati tra i proprietari o conduttori, titolari o coadiuvanti, di fondi ricompresi nell'ATC o nel CA;
b) 
tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell' articolo 34 della legge 157/1992 , ove presenti in forma organizzata nel territorio, aventi residenza venatoria nell'ATC o nel CA;
c) 
due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi delle norme vigenti ed aventi sedi effettivamente operanti nel territorio della provincia interessata;
d) 
due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali compresi nell'ATC o nel CA.
8. 
Fermo restando il numero massimo di componenti previsti al comma 7, la rappresentanza delle associazioni e organizzazioni agricole, ambientaliste e venatorie di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma, è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti. All'associazione od organizzazione agricola, ambientalista o venatoria avente una percentuale di iscritti pari o superiore al 55 per cento spettano due rappresentanti.
9. 
Per garantire il rispetto delle disposizioni della legge 157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui ai commi 7 e 8, non possono esercitare attività ricadenti in altre categorie. L'incompatibilità si estende a tutto il territorio regionale.
10. 
Il Presidente è nominato dal comitato di gestione e non può restare in carica per più di due mandati consecutivi.
11. 
I comitati di gestione degli ATC e dei CA possono avvalersi di guardie dipendenti ai sensi dell' articolo 27 della legge 157/1992 ai quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per concorrere alla vigilanza sull'attività venatoria nel territorio di rispettiva competenza.
12. 
Gli atti relativi alla gestione faunistica posti in essere dai comitati di gestione degli ATC e dei CA sono realizzati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia ed in coerenza con le indicazioni dei piani faunistico-venatori e dei documenti programmatici regionali.
13. 
Alle riunioni dei comitati di gestione è invitato a partecipare come uditore e senza diritto di voto un rappresentante di ogni associazione venatoria, professionale-agricola ed ambientalista riconosciuta ai sensi delle norme vigenti, che ha rappresentatività nel territorio dell'ATC o del CA e che non risulta già rappresentata nel relativo comitato di gestione in virtù di quanto disposto dal comma 7. Alle riunioni del comitato di gestione possono altresì partecipare come uditori e senza diritto di voto i rappresentanti delle associazioni di enti locali di cui al comma 6, lettera d), che non risultano già presenti nel relativo comitato di gestione in virtù di quanto disposto dal medesimo comma 6.
14. 
I1 controllo amministrativo-contabile sull'attività degli ATC e dei CA è affidato ad un collegio dei revisori dei conti nominati dal Consiglio regionale, formato da cinque componenti iscritti all'albo ufficiale dei revisori, di cui uno con funzioni di presidente. La durata del collegio è quinquennale. La Giunta regionale ne fissa i criteri e riceve dallo stesso, al termine di ogni verifica, una dettagliata relazione.
15. 
Gli statuti, i regolamenti, le linee guida nonché qualsiasi altra disposizione gestionale degli ATC e dei CA sono aggiornati dai medesimi enti alla luce delle norme previste nella presente legge entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino ufficiale della Regione.
16. 
La Giunta regionale predispone un regolamento tipo per la gestione e per la regolamentazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina e degli ungulati selvatici negli ATC e nei CA nel rispetto delle linee guida emanate dalla Giunta regionale sulla base di criteri chiari di equità ed oggettività. Gli ATC e i CA adottano il regolamento tipo e possono modificarlo, per esigenze territoriali e nel rispetto delle linee guida della Giunta regionale, previa adeguata motivazione.
16 bis. 
La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
[10]
Art. 12. 
(Ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA e partecipazione finanziaria)
1. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilita la superficie venabile di ogni ATC e CA, in base agli indici di densità venatoria minima stabilita dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, determina il numero ed i criteri di ammissibilità dei cacciatori negli ATC e nei CA.
2. 
I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni CA; le percentuali possono essere modificate, su richiesta dei comitati di gestione, dalla Giunta regionale.
[11]
3. 
La disciplina di cui al comma 2, nel caso di prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la caccia al cinghiale e per i cacciatori residenti in altre regioni, prevede l'obbligo di accompagnamento del cacciatore da parte di personale esperto, incaricato dagli ATC o dei CA territorialmente interessati, dopo aver seguito un corso formativo secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale.
4. 
La Giunta regionale autorizza i comitati di gestione ad esigere dai cacciatori ammessi una quota di partecipazione economica da destinare alla gestione delle aree di caccia programmata.
5. 
Il prelievo venatorio nella zona faunistica delle Alpi è disciplinato in maniera particolare e differenziato dalla Giunta regionale anzitutto al fine di proteggere la caratteristica fauna alpina, anche nel rispetto delle consuetudini e tradizioni locali. A tale scopo, i CA possono limitare il prelievo di tali specie ai cacciatori residenti nei comuni dello stesso CA ed anche organizzare il prelievo con assegnazione nominativa dei capi prelevabili e luogo di prelievo degli stessi, come previsto dall'articolo 9, comma 8.
6. 
Possono svolgere la caccia di selezione solo i cacciatori in possesso, al momento della consegna del tesserino regionale, di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. L'attestato di partecipazione ha validità di sessanta mesi, pari a quella del porto d'armi, ed è sottoscritto dal direttore di tiro o dall'istruttore di tiro, abilitati a seguito dell'autorizzazione prevista dagli articoli 9 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).
[12]
6 bis. 
I cacciatori temporanei, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta regionale, non sono vincolati a una delle forme di caccia in via esclusiva di cui all' articolo 12, comma 5, della legge 157/1992 .
[13]
Capo IV. 
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA
Art. 13. 
(Calendario venatorio regionale)
1. 
La Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell' articolo 18 della legge 157/1992 e dell' articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e concernenti i seguenti aspetti:
a) 
specie cacciabili e periodi di caccia;
b) 
giornate e orari di caccia;
c) 
carniere giornaliero e stagionale;
d) 
giorni da destinare, per tutto il territorio regionale, alla caccia programmata;
e) 
periodi e modalità di allenamento degli ausiliari.
1 bis. 
Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria il tesserino regionale di cui all' articolo 12, comma 12, della legge 157/1992 è rilasciato annualmente dalla regione di residenza e consegnato dai comitati di gestione degli ATC e dei CA. Il cacciatore deve indicare con un puntino, negli appositi spazi relativi alla fauna stanziale e migratoria, il capo abbattuto subito dopo l'abbattimento accertato.
[14]
2. 
La Giunta regionale, con apposita deliberazione disciplina, altresì, il prelievo di ungulati, volpi, starne, pernici rosse, tipica fauna alpina ed altre eventuali specie.
[15]
3. 
Il prelievo della tipica fauna alpina è consentito esclusivamente tramite assegnazione nominativa in base a piani numerici di prelievo, basati su censimenti pre-riproduttivi e post-riproduttivi, proposti dai comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale. Il prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la specie cinghiale, è consentita in base a piani di prelievo, basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni di selvatici, proposti dai comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale.
4. 
L'esercizio dell'attività venatoria è consentita con i mezzi e nel rispetto delle disposizioni stabilite dall' articolo 13 della legge 157/1992 , fatta salva la facoltà della Giunta regionale di regolamentare in maniera più restrittiva quanto previsto dalla citata norma.
5. 
Durante l'esercizio venatorio i cacciatori e i soggetti che esercitano le attività di controllo faunistico, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, devono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.
[16]
5 bis. 
La Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all' articolo 18 della legge 157/1992 , per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
[17]
Art. 14. 
(Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari)
1. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:
a) 
i criteri istitutivi, le modalità di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle seguenti zone, anche a gestione diretta da parte degli ATC e dei CA:
1) 
zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con divieto di sparo;
2) 
zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo;
3) 
zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento;
4) 
zone adeguatamente recintate in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo;
5) 
zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da tana, con divieto di sparo;
b) 
i criteri e le modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi, anche in periodo di caccia chiusa senza predazione di fauna selvatica;
c) 
le abilitazioni per i conduttori ed i cani da traccia;
d) 
l'utilizzo dei cani nei casi di recupero di capi ungulati feriti e per attuare il metodo della girata, nonché per l'azione di contenimento di ungulati.
2. 
Durante l'addestramento, l'allenamento e le prove degli ausiliari, così come durante l'esercizio venatorio, è in ogni caso vietato l'uso di collari elettrici, fatta eccezione per i collari dotati di solo controllo di posizionamento globale (GPS) o di solo richiamo sonoro senza scarica elettrica.
3. 
Ai fini delle attività di addestramento, allenamento e prove con i falchi è istituito il Registro provinciale dei falconieri al quale si iscrivono quanti intendono esercitare tale tipo di attività sia ai fini dell'esercizio venatorio che per altre finalità. La Giunta regionale con propri provvedimenti disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione e funzionamento.
Art. 15. 
(Appostamenti temporanei e appostamenti per il prelievo degli ungulati)
1. 
Sono consentiti appostamenti purché temporanei. Si considerano temporanei ai fini della presente legge, gli appostamenti di durata non superiore ad una giornata che non comportano modificazioni del sito.
2. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri per la realizzazione degli appostamenti temporanei e per il prelievo venatorio degli ungulati da appostamento, quali le altane, che devono essere poste ad almeno 300 metri dal confine delle zone in cui è vietata la caccia.
3. 
La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante o di rami, né con l'impiego di parti di vegetazione appartenenti alla flora spontanea protetta ai sensi delle leggi vigenti e sono comunque utilizzabili, dopo le operazioni di raccolta, i residui colturali.
4. 
Eventuali danni alle coltivazioni agricole o alla vegetazione spontanea sono risarciti al proprietario del fondo da chi li ha cagionati ai sensi del codice civile .
5. 
La collocazione dell'appostamento avviene in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o altre colture arboree.
6. 
Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della 1egge 157/1992, gli appostamenti per il prelievo degli ungulati non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, della medesima legge. Tali appostamenti possono essere realizzati previo assenso scritto del proprietario e dell'eventuale conduttore del fondo.
7. 
A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di 150 metri.
Art. 16. 
(Recupero capi abbattuti)
1. 
Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), per il recupero di capi abbattuti nell'ambito dell'attività di caccia di selezione, i comuni con apposito provvedimento possono autorizzare idonei mezzi motorizzati al transito su strade e piste agro-silvo-pastorali nel territorio di competenza, dandone comunicazione alle autorità di vigilanza.
Capo V. 
STRUTTURE PRIVATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA E LA PRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
Art. 17. 
(Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie)
1. 
La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, entro i limiti del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascun ATC e del 7 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascun CA, può autorizzare, secondo i criteri individuati dal piano faunistico venatorio regionale l'istituzione di AFV ed AATV. L'autorizzazione dell'istituzione e il rinnovo di concessione di AFV e AATV è resa nota a terzi nelle forme previste dalle leggi vigenti. La Giunta regionale approva il regolamento di disciplina e le condizioni autorizzative di permanenza e rinnovo delle AFV e delle AATV.
2. 
Le AFV, a prevalente finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica, non perseguono scopo di lucro e sono soggette a tassa di concessione regionale. La richiesta di concessione viene presentata corredata di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle AFV non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. Rientrano tra le attività connesse, di cui all' articolo 2135, comma 3, del codice civile , le attività di fornitura di beni e servizi faunistico-venatori, svolte da imprese agricole, effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda. La Regione, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, può autorizzare l'istituzione di AFV con le caratteristiche indicate all' articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 157/1992 .
3. 
Le AATV, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento, esclusivamente nella stagione venatoria, sono istituite ai fini di impresa agricola.
4. 
Il territorio delle AATV coincide preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, oppure dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 (Regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85 e (CEE) n. 1760/87 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione nonché l'estensivizzazione e la riconversione della produzione).
5. 
Al fine di ottenere la necessaria autorizzazione, le AFV e le AATV, analogamente a quanto avviene per la costituzione delle zone di tutela, presentano il consenso espresso dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno l'85 per cento della superficie destinata all'azienda. Le AATV di nuova costituzione vengono situate sui terreni per i quali si dispone del titolo di conduzione oppure il consenso espresso dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno l'85 per cento della superficie da vincolarsi.
6. 
La Giunta regionale coordina ed approva i piani di ripopolamento con le finalità naturalistiche e faunistiche, quali la salvaguardia, la conservazione e il miglioramento dell'ambiente naturale e la protezione della fauna tipica delle aree interessate ed individua i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle AFV e delle AATV e stabilisce divieti particolari.
7. 
Nell'ambito delle AFV l'esercizio venatorio è consentito secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale e proposti dai singoli concessionari, elaborati sulla base della consistenza faunistica accertata con l'utilizzo delle metodiche, nei tempi, modi e termini stabiliti dalla Giunta regionale stessa. Medesima procedura è attuata per le immissioni stagionali di fauna selvatica a scopo di ripopolamento per le finalità faunistiche, in conformità agli atti di concessione.
8. 
Salvo quanto disposto al comma 6, nelle AFV e nelle AATV, per le specie non comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate nei piani annuali di abbattimento, si applicano i periodi e i limiti di carniere previsti dal calendario venatorio.
9. 
Nelle AFV e nelle AATV i danni provocati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica sono risarciti dal concessionario entro novanta giorni dall'accertamento.
10. 
Le AFV e le AATV sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.
11. 
(...)
[18]
12. 
L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge e delle specifiche disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 6.
13. 
Ai fini dell'esercizio venatorio all'interno delle AFV e AATV, anche ricadenti nella zona delle Alpi, è necessario il possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, dell'assicurazione e del tesserino venatorio rilasciato dalla regione di residenza.
14. 
Le AFV e le AATV di nuova istituzione, rispettano una distanza minima da altre aziende e dalle zone di divieto di 1000 metri.
Capo VI. 
ATTIVITA' CORRELATE ALLA FAUNA SELVATICA
Art. 18. 
(Commercializzazione della fauna selvatica)
1. 
La Giunta regionale, al fine di promuovere la valorizzazione economica delle carni di selvaggina, disciplina la commercializzazione della fauna selvatica legittimamente abbattuta in conformità ai regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare e alle disposizioni di recepimento, al fine di assicurare la tracciabilità della carne di fauna selvatica, tutelare la sicurezza alimentare e salvaguardare la salute del consumatore.
2. 
La commercializzazione di carni di selvaggina proveniente dagli allevamenti e munita di contrassegno inamovibile non è sottoposta a quanto stabilito al comma 1.
Art. 19. 
(Abbattimento o ritrovamento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica. Riconoscimento dell'attività dei centri di recupero degli animali selvatici)
1. 
Le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Vengono riconosciuti a tal fine i centri di recupero già operanti sul territorio regionale, denominati Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) e coordinati in rete regionale.
2. 
Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatte fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o viene nella disponibilità di fauna selvatica morta, o di parti di essa, ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile al comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto.
3. 
I comuni che hanno ricevuto la comunicazione del rinvenimento di fauna selvatica morta o parti di essa provvedono ad assegnare l'esemplare ad una destinazione di pubblica utilità. Tali enti provvedono, altresì, alla destinazione o smaltimento della carcassa.
4. 
Nel caso di fauna selvatica rinvenuta viva i comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino provvedono a destinare, previa stipula di apposita convenzione, l'esemplare ad un CRAS, se l'animale rinvenuto appartiene a specie protetta è obbligatorio segnalarne il ritrovamento alla Regione.
5. 
I CRAS comunicano, con cadenza settimanale ai comuni, agli ATC, ai CA, alle province o alla Città metropolitana di Torino gli animali ritirati presso il centro in tale periodo di tempo.
6. 
I CRAS possono coinvolgere per le proprie attività personale volontario, a titolo gratuito.
7. 
I comuni e le unioni di comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino stipulano con i CRAS facenti parte della rete regionale apposita convenzione per i servizi resi, prevedendo relativi rimborsi economici per l'attività di recupero, la cura e la stabulazione degli animali in degenza.
Art. 20. 
(Controllo della fauna selvatica)
1. 
Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all' articolo 19, comma 2, della legge 157/1992 , la Giunta regionale predispone, sentito l'ISPRA, linee guida finalizzate al controllo delle specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, prevedendo protocolli operativi ed indirizzi attuativi finalizzati a ridurre la tempistica degli interventi di controllo e contenimento ed a limitare i danni alle produzioni agricole. Tale controllo selettivo viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, secondo quanto previsto dall' articolo 19, comma 2, della legge 157/1992 .
[19]
2. 
Le province e la Città metropolitana di Torino, sentiti i comitati di gestione degli ATC e dei CA, i concessionari delle AFV e delle AATV e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, provvedono all'attuazione delle linee guida di cui al comma 1 ed esercitano il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti.
[20]
3. 
(...)
[21]
4. 
Le finalità delle azioni di controllo si caratterizzano per i seguenti obiettivi:
a) 
conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed alle aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie;
b) 
prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane;
c) 
salvaguardia della piccola fauna.
5. 
Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono dei soggetti individuati dalle disposizioni normative statali vigenti.
[22]
6. 
Per le azioni di controllo all'interno della AFV e delle AATV, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano i soggetti individuati dalle disposizioni vigenti.
[23]
7. 
(...)
[24]
8. 
(...)
[25]
9. 
(...)
[26]
10. 
(...)
[27]
11. 
(...)
[28]
12. 
(...)
[29]
13. 
Le province e la Città metropolitana di Torino informano la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di controllo e, al termine dei suddetti interventi, trasmettono con cadenza almeno trimestrale alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.
14. 
Gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ai divieti e alle limitazioni previste per l'esercizio dell'attività venatoria, in osservanza di quanto stabilito dall' articolo 19 della legge 157/1992 .
Art. 21. 
(Banca dati Portale osservatorio faunistico regionale)
1. 
Presso il settore competente in materia di tutela e gestione della fauna selvatica della Giunta regionale è istituita la banca dati Portale osservatorio faunistico regionale.
2. 
Il settore di cui al comma 1 utilizza il Portale per la raccolta ed elaborazione dei dati faunistici, il monitoraggio della fauna selvatica e della attività di controllo, lo studio delle dinamiche delle popolazioni di fauna selvatica e dei metodi di censimento, di controllo e prelievo della fauna e di elaborazione dei piani di prelievo annuali e quinquennali, l'istruttoria relativa ai processi e procedimenti connessi alla gestione faunistico-venatoria e di controllo faunistico.
3. 
I soggetti coinvolti nella gestione faunistico-venatoria o di controllo faunistico forniscono al Portale i dati relativi a: censimenti di ungulati e tipica fauna alpina, prelievi venatori, risultati delle attività di controllo, ritrovamenti di fauna selvatica morta, immissioni di fauna selvatica, dati biometrici dei capi abbattuti, dati relativi ai distretti di caccia ed alle aree censite.
4. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con proprio provvedimento le disposizioni relative alla operatività del Portale.
Art. 22.[30] 
(...)
Capo VII. 
DIVIETI E SANZIONI
Art. 23. 
(Divieti)
1. 
Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi nazionali, è vietato:
a) 
negli ATC e nei CA, l'esercizio della caccia in ambito territoriale diverso da quello di ammissione;
b) 
l'uso di più di due cani per cacciatore e di più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e dell'uso dei cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, nonché ad esclusione di un cane di età inferiore a diciotto mesi, identificabile mediante tatuaggio o microchip, per cacciatore, per comitiva o per muta specializzata;
c) 
l'abbattimento o la cattura della femmina del fagiano di monte;
d) 
l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia e per la caccia al cinghiale, nonché per quanto previsto all'articolo 20, comma 3;
e) 
la caccia sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, cinghiali e alla volpe nella zona faunistica delle Alpi, per la caccia agli ungulati nella restante parte del territorio regionale e per l'attività di controllo ai sensi degli articoli 20 e 22, secondo le disposizioni emanate dalla Giunta regionale;
f) 
ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera f), 20 e 22;
g) 
la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
h) 
le azioni volte a causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne per scopi venatori la fuoriuscita da ambiti protetti e da zone di caccia riservata;
i) 
l'uso di fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne salvo i soggetti autorizzati per iscritto dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, dai comitati di gestione degli ATC e dei CA, dalle AFV e dalle AATV;
l) 
il commercio di esemplari vivi di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti;
m) 
la detenzione di esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta o di cui sia documentata la provenienza;
n) 
l'esercizio di attività venatoria negli ATC e nei CA sprovvisti della relativa ammissione o senza la prevista autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica;
o) 
l'allevamento, l'importazione e l'immissione a scopi venatori del cinghiale (sus scrofa) e relativi ibridi, in applicazione della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 (Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi); è sempre vietato l'allevamento di cinghiali, cervidi e bovidi a scopo di ripopolamento; è consentito il trasporto di cinghiali ed ibridi, transitanti sul territorio regionale verso altre destinazioni, previa segnalazione alle province ed alla Città metropolitana di Torino interessate, del mezzo di trasporto, dell'itinerario e del numero dei capi trasportati, da effettuarsi con un anticipo di almeno quarantotto ore; è inoltre vietato anche per gli allevatori autorizzati a qualunque titolo, la detenzione di cinghiali o ibridi che non siano stati dotati di microchip, il cui numero sarà riportato nell'apposito registro vidimato dal veterinario dell'azienda sanitaria locale competente;
p) 
qualsiasi forma di immissione di fauna da parte di soggetti non autorizzati;
q) 
l'introduzione e l'immissione di qualsiasi specie di fauna alloctona e di fauna allevata all'estero;
r) 
l'immissione di soggetti appartenenti alla specie fagiano e starna al di sopra dei 1000 metri sul livello del mare;
s) 
a chiunque, compreso il proprietario e il conduttore, l'esercizio venatorio nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia;
t) 
a chiunque, compreso il proprietario e il conduttore, l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a 1,20 metri o delimitati da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno 1,50 metri e la larghezza di almeno 3 metri;
u) 
l'esercizio venatorio in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualità di coltivazione gli orti, le colture erbacee da seme e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli naturali con raccolto pendente, i frutteti e i vigneti sino a raccolto effettuato, le colture orticole e floreali a cielo aperto o con protezione limitata;
v) 
l'esercizio venatorio nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, siepi o altre barriere naturali;
z) 
la rimozione, il danneggiamento o comunque le azioni volte a rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte, ferma restando l'applicazione dell' articolo 635 del codice penale ;
aa) 
nella zona faunistica delle Alpi, l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica, salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo;
bb) 
l'uso di richiami vivi nell'ambito della pratica venatoria;
cc) 
l'abbattimento di un capo diverso, per specie, sesso o classe d'età, rispetto a quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati;
dd) 
l'uso di collari elettrici per l'addestramento degli ausiliari, anche durante l'esercizio venatorio, l'allenamento e le prove di ausiliari, fatta eccezione per i collari dotati di solo GPS o di solo richiamo sonoro senza scarica elettrica;
ee) 
l'abbandono o il mancato recupero dei bossoli delle cartucce utilizzate;
ff) 
la caccia nelle ore notturne e, comunque, oltre gli orari consentiti dal calendario venatorio;
gg) 
l'esercizio venatorio nelle prime due domeniche del mese di settembre;
[31]
Art. 24. 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Fermo restando quanto altro previsto dagli articoli 21 e 31 della legge 157/1992 e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
a) 
cattura e utilizzazione di mammiferi ed uccelli in difformità alla disciplina prevista all'articolo 5, comma 1, lettera f): sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00, più la revoca dell'autorizzazione;
b) 
vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00;
c) 
caccia senza licenza per mancato conseguimento della stessa: sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 euro, il cui importo è raddoppiato in caso di recidiva;
d) 
caccia senza tesserino venatorio o senza ammissione nell'ATC o nel CA: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00;
e) 
caccia nelle ore notturne o, comunque, oltre gli orari consentiti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00;
f) 
caccia fino 30 minuti oltre l'orario consentito dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00;
g) 
caccia nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 euro;
h) 
caccia a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzo, a scopo venatorio, di scafandri ovvero di tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 euro per ogni trasgressore;
i) 
abbattimento o caccia di capi di fauna selvatica appartenenti alla tipica fauna alpina, in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio o abbattimento di tali capi senza autorizzazione ed in ogni caso della femmina di fagiano di monte: sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00;
[32]
l) 
abbattimento o cattura di capi di fauna selvatica in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro100,00 a euro 600,00;
m) 
(...)
[33]
n) 
esercizio dell'attività venatoria oltre il numero delle giornate consentite dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00;
o) 
posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino: sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00;
p) 
caccia di selezione agli ungulati in difformità alle disposizioni regionali: sanzione amministrativa da euro 200,00 euro 1.200,00;
q) 
abbattimento di capo diverso per specie da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro a 3.600,00 e ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore;
r) 
abbattimento di capo diverso per sesso da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro a 900,00 e ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore;
s) 
abbattimento di capo diverso per classe di età da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 e ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore; nel caso di abbattimento di capo di cervo coronato senza essere ammesso a tale prelievo, la sanzione viene decuplicata e, oltre al previsto ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore, si applica altresì la sanzione accessoria della esclusione dalla partecipazione alla caccia di selezione per la stagione venatoria in corso e per quella successiva;
t) 
abbattimento di ungulato senza essere ammesso alla caccia di selezione: sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 e ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore;
u) 
tiro a volo su uccelli, effettuato in qualunque forma, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dall' articolo 10, comma 8, lettera e), della legge 157/1992 : sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00;
v) 
mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del cacciatore: sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00;
z) 
violazione alle norme di gestione delle AFV e delle AATV: sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro a 1.800,00;
aa) 
mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mancato mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00;
bb) 
allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione delle province o della Città metropolitana di Torino o altre violazioni alle norme regionali e provinciali sull'allevamento: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
cc) 
vendita a privati o detenzione da parte degli stessi di reti da uccellagione salvo che per le attività previste dal regolamento attuativo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f): sanzione amministrativa da euro 200,00 euro a euro 1.200,00;
dd) 
produzione, vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica, salvo che si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o da soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00;
ee) 
addestramento o allenamento di cani di qualsiasi razza, o comportamento volto a consentire che gli stessi circolino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dagli orari o dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00; se l'addestramento o l'allenamento sono effettuati nel territorio degli ATC e dei CA in cui non siano state istituite zone di cui all'articolo 14, la sanzione è ridotta ad un quinto; se la violazione è commessa all'interno delle zone previste all'articolo 8, sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00; le sanzioni sono triplicate se l'infrazione viene commessa nel periodo riproduttivo della specie; il cane dotato di collare GPS attivato o di collare con solo richiamo sonoro senza scarica elettrica si ritiene soggetto a sorveglianza;
ff) 
uso di più di due cani per cacciatore e di più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e dei cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, nonché ad esclusione di un cane di età inferiore a diciotto mesi per cacciatore, per comitiva e per muta specializzata: sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni cane in più;
gg) 
mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00;
hh) 
raccolta o detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dall' articolo 21, comma 1, lettera o), della legge 157/1992 : sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00;
ii) 
rimozione, danneggiamento o azioni volte a rendere inidonee al loro uso le tabelle legittimamente apposte, posizionamento abusivo di tabelle su terreni in attualità di coltivazione, e sulle recinzioni per il bestiame al pascolo e sui fondi chiusi: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00;
ll) 
trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, di cui all'articolo 8, o a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio sia nel caso in cui non siano scariche che in quello in cui non siano in custodia: sanzione amministrativa da 200,00 euro a 1.200,00 euro;
[34]
mm) 
uso dei cani di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d): sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00;
nn) 
violazione dei divieti particolari previsti ai sensi dell'articolo 17, comma 6, all'interno delle AFV e delle AATV: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00;
oo) 
esercizio dell'attività venatoria negli ATC e nei CA, sprovvisti della relativa ammissione o senza la prevista autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica: sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00;
pp) 
caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo disposizioni che lo consentono: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00;
qq) 
immissione di fauna da parte dei soggetti non autorizzati: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00;
rr) 
introduzione di specie di fauna alloctona e di fauna allevata all'estero: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni capo;
ss) 
immissione delle specie fagiano comune e starna al di sopra di 1000 metri sopra il livello del mare: sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 600,00 per ogni capo;
tt) 
violazioni delle disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo: sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00;
uu) 
utilizzo di richiami vivi per il prelievo venatorio: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00;
vv) 
mancata applicazione del contrassegno inamovibile alla fauna selvatica abbattuta, secondo le disposizioni regionali: sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 e ritiro del trofeo, ove presente, da parte dell'ente gestore;
zz) 
ostacolo o impedimento delle attività di cui all'articolo 22, comma 7 e di cui all'articolo 26: sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
aaa) 
mancato utilizzo sia sul lato dorsale sia ventrale di bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità: sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00;
[35]
bbb) 
ostacolo o rifiuto di esibire i documenti per l'attività venatoria o il carniere, anche custodito in zaini o autovetture, alla richiesta degli agenti preposti: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
2. 
Oltre alle sanzioni amministrative previste dal comma 1, se ricorrono i presupposti dell' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ( Modifiche al sistema penale), si applicano da parte dei soggetti di cui all' articolo 27 della legge 157/1992 il sequestro dell'arma e della fauna selvatica nonché delle reti e delle trappole nei casi indicati al comma 1, lettere c), d), e), i), o), q), t), ll) ed oo). Le armi sequestrate e la fauna selvatica sequestrata, nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della legge 689/1981 , a meno che non si proceda a confisca obbligatoria, sono restituite ai legittimi proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell'avvenuto adempimento.
[36]
3. 
La confisca dei beni sequestrati è disposta dal Presidente della provincia e della Città metropolitana di Torino, ove ricorrono i presupposti di cui all' articolo 20 della legge 689/1981 .
4. 
La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all' articolo 28 della legge 157/1992 e dell' articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 45 (Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi).
5. 
Nei casi di applicazione delle sanzioni cui al comma 1, lettere e), i), o), q) e t) il tesserino regionale è sospeso per una annata venatoria anche qualora il trasgressore abbia provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della legge 689/1981 ; in caso di recidiva il tesserino viene sospeso per tre annate venatorie.
6. 
Il provvedimento di sospensione è disposto dalle province competenti per territorio e dalla Città metropolitana di Torino, a conclusione dell'eventuale procedimento di opposizione in sede amministrativa decorso il termine di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell' articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ).
7. 
Le sanzioni amministrative sono irrogate e introitate, ai sensi della legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie), dalle province e dalla Città metropolitana di Torino e sono utilizzate dalle stesse per interventi in materia faunistico-venatoria. Le province e la Città metropolitana di Torino, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, congiuntamente a tutti gli ATC ed i CA l'elenco nominativo dei cacciatori sanzionati con l'indicazione del tipo di sanzione, la data ed il luogo in cui è stata comminata.
8. 
Non hanno alcuna validità le eventuali sanzioni definite autonomamente dagli ATC e dai CA non espressamente previste da una norma di legge.
Capo VIII. 
STRUTTURE AMMINISTRATIVE
Art. 25. 
(Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica)
1. 
È istituita la Commissione consultiva regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, quale organo tecnico e consultivo della Regione.
2. 
La Commissione esprime pareri in materia di gestione faunistico-venatoria.
3. 
La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), definisce la composizione ed i termini di operatività e funzionamento della Commissione, per i cui componenti non è previsto il pagamento di gettoni di presenza o rimborsi spesa.
Art. 26. 
(Vigilanza venatoria)
1. 
La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata:
a) 
ai soggetti di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 157/1992 ;
b) 
(...)
[37]
c) 
alle guardie ecologiche volontarie e alle guardie volontarie previste dall' articolo 36 della legge regionale 32/1982 .
2. 
Il riconoscimento della qualità di guardia venatoria volontaria, di guardia ecologica o zoofila volontarie è subordinato al conseguimento di attestato di idoneità rilasciato dalle province e dalla Città metropolitana di Torino a seguito di un corso di formazione e superamento di un apposito esame. I corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, anche autonomamente dalle associazioni di protezione ambientale, venatorie e agricole secondo programmi e modalità approvate dalle province e dalla Città metropolitana di Torino.
3. 
Presso le province e la Città metropolitana di Torino, è fissata ogni sei mesi una sessione d'esame costituita da una prova scritta di cinquanta domande a risposta multipla di cui una sola giusta alla quale possono partecipare i soggetti che abbiano frequentato il corso di formazione nella misura dell'80 per cento delle ore di lezione previste.
4. 
Le guardie operative al momento dell'entrata in vigore della presente legge non necessitano di ulteriore esame.
5. 
Presso le province e la Città metropolitana di Torino, è istituito il Coordinamento delle guardie ecologiche, venatorie e zoofile volontarie, al quale partecipa un rappresentante per ogni associazione che dispone sul territorio provinciale di guardie volontarie ed è presieduto da un funzionario della provincia o della Città metropolitana di Torino.
6. 
Nella nomina di guardie venatorie volontarie si deve tenere conto della rappresentatività di tutte le componenti associazionistiche esistenti.
7. 
Nella nomina delle guardie venatone volontarie non possono essere previsti vincoli di residenza e per lo svolgimento delle attività di vigilanza volontaria non possono essere previste limitazioni territoriali sub provinciali, limiti minimi o massimi di orario oppure numero di servizi.
Capo IX. 
TASSE E CONTRIBUTI
Art. 27.[38] 
(...)
Art. 28. 
(Disposizioni transitorie e finali)
1. 
Le AFV e le AATV autorizzate continuano ad essere soggette alle disposizioni previgenti non in contrasto con la disciplina prevista dall'articolo 17 e dall' articolo 16 della legge 157/1992 , salvo per gli aspetti connessi alla tassa di concessione che vengono adeguati alla data del 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione della presente legge, secondo le disposizioni ivi riportate ed in base a quanto stabilito dalla Giunta regionale.
2. 
(...)
[39]
3. 
Le zone di divieto esistenti sono confermate fino all'applicazione della disciplina prevista degli articoli 8 e 12 e dall' articolo 10 della legge 157/1992 .
4. 
Le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia già istituite e gli allevamenti autorizzati sono regolati dalle norme previgenti fino all'entrata in vigore delle relative discipline di attuazione della presente legge previste dall'articolo 5.
5. 
Le disposizioni relative alle operazioni di preambientamento di cui all'articolo 8, comma 4, entrano in vigore dalla stagione venatoria 2019/2020.
6. 
Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6, entrano in vigore dal 15 ottobre 2018.
7. 
Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell' articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992 , conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.
8. 
Il regolamento tipo per la gestione e per la regolamentazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina e degli ungulati selvatici negli ATC e nei CA, di cui all'articolo 11, comma 16, è emanato dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli ATC e i CA adottano i rispettivi regolamenti entro due mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del regolamento tipo e fino alla loro adozione continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
8 bis. 
I termini per la definizione della pianificazione faunistica regionale di cui all'articolo 6 comma 3, e della pianificazione faunistica provinciale di cui all'articolo 7, comma 1, sono prorogati rispettivamente di 3 anni e di 4 anni decorrenti dalla relativa scadenza.
[40]
Art. 29. 
(Abrogazioni)
1. 
L' articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) è abrogato.
Art. 30. 
(Disposizioni finanziarie)
0.1. 
Le tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con d.lgs. 230/1991 sono rideterminate come nella tabella A allegata alla presente legge, di cui all'allegato B della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 4 dicembre 2018 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018).
[41]
1. 
Le entrate derivanti dalle tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa approvata con d.lgs. 230/1991, quantificate per gli anni 2018, 2019 e 2020 in euro 2.538.000,00 annui, già iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020, vengono introitate su apposito capitolo di entrata, nel titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati), categoria 47 (Tassa sulla concessione per la caccia e la pesca).
[42]
2. 
Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, relative alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria come di seguito specificate, finanziate con risorse regionali e quantificate in euro 2.771.000,00 nel 2018, in euro 2.771.000,00 nel 2019 ed in euro 2.771.000,00 nel 2020, si fa fronte con le risorse già allocate nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.02 (Caccia e pesca), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020:
a) 
la prevenzione ed il risarcimento da parte delle province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992 ed il loro accertamento;
[43]
b) 
la prevenzione ed il risarcimento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell' articolo 26 della legge 157/1992 ed il loro accertamento; ;
[44]
c) 
utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 157/1992 ;
d) 
contributo regionale per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli ATC e dei CA;
e) 
contributi alle province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria;
f) 
spese per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia faunistico-venatoria;
g) 
risarcimento a terzi in caso di sentenze di condanna per incidenti stradali provocati da fauna selvatica;
Capo X. 
ENTRATA IN VIGORE
Art. 31. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 giugno 2018
Sergio Chiamparino


Note:

[1] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 146 della legge regionale 19 del 2018.

[2] Il comma 5 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 15 del 2020.

[3] La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 15 del 2020.

[4] Il comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 141 della legge regionale 19 del 2018.

[5] Il comma 7 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 15 del 2020.

[6] Il comma 4 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 15 del 2020.

[7] Il comma 1 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 15 del 2020.

[8] Nel comma 2 dell'articolo 9 le parole "di estensione non inferiore a 50.000 ettari venabili" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 15 del 2020.

[9] Nel comma 3 dell'articolo 10 dopo le parole "miglioramento dell'ambiente" è stata inserita la parola "naturale" e dopo le parole "di protezione" sono state inserite le parole "e incremento" ad opera del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 15 del 2020.

[10] Il comma 16 bis dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 15 del 2020.

[11] Il comma 2 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 15 del 2020.

[12] Nel comma 6 dell'articolo 12 le parole "trenta mesi" sono state sostituite dalle parole "sessanta mesi, pari a quella del porto d'armi," ad opera del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 15 del 2020.

[13] Il comma 6 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 15 del 2020.

[14] Il comma 1 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 15 del 2020.

[15] Nel comma 2 dell'articolo 13 le parole "galliformi alpini" sono state sostituite dalle parole "tipica fauna alpina" ad opera del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 15 del 2020.

[16] Il comma 5 dell'articolo 13 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 15 del 2020.

[17] Il comma 5 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 15 del 2020.

[18] Il comma 11 dell'articolo 17 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 146 della legge regionale 19 del 2018.

[19] Nel comma 1 dell'articolo 20, dopo le parole "al controllo delle specie selvatiche", sono state soppresse le parole "e alloctone presenti" ad opera del comma 1 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.

[20] Il comma 2 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.

[21] Il comma 3 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.

[22] Il comma 5 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.

[23] Il comma 6 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.

[24] Il comma 7 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.

[25] Il comma 8 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.

[26] Il comma 9 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.

[27] Il comma 10 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.

[28] Il comma 11 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.

[29] Il comma 12 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 142 della legge regionale 19 del 2018.

[30] L'articolo 22 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 146 della legge regionale 19 del 2018.

[31] La lettera gg) del comma 1 dell'articolo 23 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 15 del 2020.

[32] Nella lettera i) del comma 1 dell'articolo 24 le parole "alle specie: coturnice e fagiano di monte" sono state sostituite dalle parole "alla tipica fauna alpina" ad opera del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 15 del 2020.

[33] La lettera m) del comma 1 dell'articolo 24 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 15 del 2020.

[34] La lettera ll) è stata corretta, per mero errore materiale, con l'avviso di rettifica pubblicato sul 3° supplemento al B.U. n. 26 del 28 giugno 2018.

[35] La lettera aaa) del comma 1 dell'articolo 24 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 15 del 2020.

[36] Il comma 2 dell'articolo 24 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 143 della legge regionale 19 del 2018.

[37] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 144 della legge regionale 19 del 2018.

[38] L'articolo 27 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 146 della legge regionale 19 del 2018.

[39] Il comma 2 dell'articolo 28 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 15 del 2020.

[40] Il comma 8 bis dell'articolo 28 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 15 del 2020.

[41] Il comma 01 dell'articolo 30 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 145 della legge regionale 19 del 2018.

[42] Nel comma 1 dell'articolo 30 le parole "tasse di concessione regionale di cui all'articolo 27" sono state sostituite dalle parole "tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa approvata con d.lgs. 230/1991" ad opera del comma 2 dell'articolo 145 della legge regionale 19 del 2018.

[43] Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 30 le parole "ed il loro accertamento;" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 15 del 2020.

[44] Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 30 le parole "ed il loro accertamento;" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 15 del 2020.

[45] L'allegato A è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 145 della legge regionale 19 del 2018.