Art. 3.
(Accordi di programma)
1.
Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2.
È autorizzato con provvedimento amministrativo della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.
Art. 4.
(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)
1.
Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati di parte corrente e di parte capitale.
2.
La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.
Art. 5.
(Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio)
1.
Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 sono iscritti i seguenti fondi:
a)
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;
b)
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;
c)
fondo per l'accantonamento degli introiti derivanti da alienazioni immobiliari, ai sensi del
d.lgs. 118/2011
;
e)
fondo rischi per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, ai sensi delle leggi regionali 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie) e 6 marzo 2000, n. 18 (Istituzione del fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive);
f)
fondo investimenti per la stabilità finanziaria, ai sensi della
legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2016');
g)
fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sui singoli capitoli di spesa;
h)
fondo di cassa relativo ad accantonamenti su fondo pluriennale vincolato.
2.
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, lettere da a), b), c), d), e) ed f), si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
3.
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, lettere g) ed h), si provvede mediante provvedimento amministrativo.
[2]
Art. 9.
(Disposizioni in materia di personale addetto alla manutenzione idraulico-forestale)
1.
Per rafforzare le funzioni di prevenzione delle calamità naturali e del rischio idrogeologico in Piemonte, la Regione intende procedere all'integrazione dell'organico degli addetti alla manutenzione idraulico-forestale in servizio presso la Regione a seguito delle funzioni trasferite con il
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11
(Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici), determinato nel 2016 in 471 unità.
2.
Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, nel rispetto dei limiti di capacità assunzionale e di spesa, definisce un piano dei fabbisogni e delle assunzioni per il triennio 2018-2020.
3.
Le procedure selettive per le assunzioni possono riservare una percentuale dei posti disponibili non superiore al 50 per cento agli addetti alla manutenzioni idraulico-forestale che abbiano prestato servizio presso la Regione Piemonte con contratti a tempo determinato e siano in possesso dei requisiti di cui all'
articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
(Modifiche e integrazioni al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della
legge 7 agosto 2015, n. 124
, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
4.
Alla spesa per le assunzioni di cui al comma 2, stimata per l'esercizio 2018 nell'importo di euro 390.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020, alla missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione).
Art. 10.
(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP con codici ATECO 90 e 91)
1.
L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le attività ricreative, artistiche e di intrattenimento (codice ATECO 90) e per le attività di biblioteche, archivi e musei e altre attività culturali (codice ATECO 91) è determinata a decorrere dal periodo di imposta 2019 nel 3 per cento.
1 bis.
Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato erogati in regime de minimis.
[3]
2.
Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo della previsione di entrata relativa all'imposta regionale sulle attività produttive, titolo 1, tipologia 101, categoria 120 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 11.
(Contributi a comuni per adeguamento dei parchi gioco alle esigenze dei bambini con disabilità)
1.
Al fine di favorire l'adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità, è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.02 (Interventi per la disabilità), titolo 2 (Spese in conto capitale), uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità, destinato al rimborso delle spese sostenute e documentate da parte dei comuni per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di adeguamento.
Art. 12.
(Promozione di iniziative per l'applicazione dei risultati della ricerca)
1.
La Regione promuove iniziative finalizzate al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica, favorendo la dimostrazione applicativa di brevetti con l'obiettivo di creare una più stretta relazione tra ricerca e applicazione.
2.
La Regione, anche sulla base di intese con gli atenei e gli enti di ricerca pubblica con sede in Piemonte, promuove iniziative di Proof of Concept, finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 e alla creazione di spin off della ricerca pubblica e di iniziative imprenditoriali innovative.
3.
Per iniziative di Proof of Concept si intendono le attività sperimentali nel campo dell'innovazione e della ricerca realizzate da giovani ricercatori, dottorandi o figure professionali in esito a percorsi di alta formazione, a partire da brevetti allo scopo di dimostrarne la fattibilità o la fondatezza di alcuni principi o concetti costituenti.
4.
Le attività ed i costi ammissibili riguardano spese per consulenze specialistiche per studi di fattibilità tecnico-economica, utilizzo di attrezzature o spazi tecnologicamente attrezzati presso organismi di ricerca, acquisizione di attrezzature e tutti i costi dovranno essere funzionali ad un preciso programma di sperimentazione.
5.
I beneficiari sono giovani ricercatori in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente, con contratto di ricerca da parte di un organismo di ricerca pubblico, ovvero vincitori di dottorato di ricerca o partecipanti ad un master od altra scuola o corso di specializzazione post-laurea riconosciuti. Il giovane ricercatore deve risultare autore o co-autore di un paper scientifico pubblicato nei tre anni precedenti su una rivista appartenente alla classe A dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), coerente con l'obiettivo del programma di sperimentazione proposto o essere inventore di una domanda di brevetto o di un brevetto concesso in collaborazione con università o centro di ricerca, coerente con l'obiettivo del programma di sperimentazione proposto.
6.
Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, presso Finpiemonte S.p.A., un fondo destinato a sostenere tali iniziative.
7.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce criteri e modalità di gestione del fondo di cui al comma 6.
8.
Per gli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 300.000,00 per l'anno 2018, per il fondo di cui al comma 6, si fa fronte con le risorse iscritte nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.03 (Ricerca e innovazione), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 13.
(Accesso alle strutture psichiatriche territoriali)
1.
Possono accedere all'interno delle strutture psichiatriche residenziali, quali le comunità protette di tipo A e B, le comunità alloggio e i centri diurni ed all'interno dei gruppi appartamento presenti sul territorio regionale, in modo libero e senza necessitare di alcuna autorizzazione o avviso, i rappresentanti delle associazioni di tutela di familiari e pazienti degli ospiti della struttura.
2.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per individuare un albo regionale dei soggetti aventi titolo all'accesso alle strutture di cui al comma 1.
Art. 21.
(Reiscrizione della quota regionale delle economie di spesa derivanti dalla riprogrammazione del POR FESR e POR FSE 2014-2020)
1.
Al fine di riallineare il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al POR FESR ed al POR FSE 2014-2020, di cui agli articoli 2 e 3 della
legge regionale 14 maggio 2015, n. 9
(Legge finanziaria per l'anno 2015), all'effettivo sviluppo cronologico della programmazione di spesa, è costituito in spesa nell'esercizio finanziario 2018 un fondo per la reiscrizione nella competenza di economie corrispondenti alla quota di cofinanziamento regionale prevista dalla normativa vigente, non impegnata a valere sugli stanziamenti a bilancio nel periodo 2014-2017.
2.
Il fondo di cui al comma 1, quantificato in euro 40.236.793,52, è denominato "Fondo per la reiscrizione della quota regionale delle economie di spesa derivanti dalla riprogrammazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020" ed è collocato, per l'importo di euro 28.338.212,36 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) e per l'importo di euro 11.898.581,16 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
3.
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1, si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art. 23.
(Contributi per la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali)
1.
La Giunta regionale è autorizzata a finanziare integralmente le unioni di comuni inserite nella graduatoria di erogazione dei contributi per l'incentivazione alla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali in conto anno 2017.
2.
Le unioni finanziate in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 sono tenute a rendicontare le somme oggetto di finanziamento entro il termine perentorio del 31 maggio 2018, pena la revoca del finanziamento concesso.
3.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nella misura massima di euro 300.000,00, si fa fronte con le risorse regionali iscritte nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
4.
Le eventuali economie, a valere sull'importo di cui al comma 3, sono utilizzate per concorrere al finanziamento dei medesimi contributi in conto anno 2018.
Art. 24.
(Progetti di sviluppo economico e culturale della Città di Torino)
1.
Al fine di promuovere ed incentivare iniziative di sviluppo economico e culturale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 una spesa di euro 1.000.000,00 a favore della Città di Torino, iscritta in apposito capitolo nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 02.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
2.
La misura di cui al comma 1 si colloca nell'ambito dell'Intesa regionale per gli investimenti, a fronte della disponibilità della Città di Torino di cedere alla Regione spazi finanziari da ridistribuire agli enti locali del territorio.
3.
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 25.
(Piano di edilizia scolastica per la realizzazione di nuove scuole innovative nell'ambito degli investimenti immobiliari INAIL)
2.
La Regione è tenuta a concordare con INAIL e con gli enti pubblici proprietari delle aree individuate apposito contratto di locazione, prevedendo un canone annuo presunto di euro 659.099,23 per la durata di anni trentasei, decorrenti dalla consegna dei nuovi immobili.
3.
Alla copertura degli oneri annuali derivanti dagli interventi di cui ai commi 1 e 2, si provvede a decorrere dall'anno 2020 con l'iscrizione della somma di euro 659.099,23 in apposito capitolo da istituire nell'ambito delle risorse stanziate nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.03 (Edilizia scolastica), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 26.
(Rinegoziazione del debito)
1.
La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare i mutui già contratti, a definire con propria deliberazione le posizioni dei prestiti originari suscettibili di rinegoziazione e la nuova durata dei prestiti rinegoziabili, nei limiti della durata complessiva di trenta anni, in relazione ad una valutazione di convenienza economico finanziaria, ai sensi dell'
articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2002'), da allegarsi allo stesso provvedimento amministrativo e su cui la commissione consiliare competente esprime parere obbligatorio.
2.
La valutazione di cui al comma 1 tiene conto sia dei valori finanziati attualizzati dell'operazione, sia delle condizioni di mercato attuali.
3.
Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.
3 bis.
Con riferimento ai mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.a., le economie derivanti dalla rinegoziazione di cui al comma 1 sono destinate, a partire dall'esercizio 2019:
[11]
a)
a spese in conto capitale, anche finalizzate a incrementare lo stock di capitale fisico o tecnologico a disposizione del territorio e del sistema produttivo la cui utilità non si esaurisce nel corso di un esercizio finanziario;
[12]
b)
all'estinzione dei derivati in essere o di loro componenti ed opzioni.
[13]
Art. 27.
(Ristrutturazione del prestito obbligazionario e riacquisto degli strumenti finanziari derivati)
1.
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell' articolo 62, comma 3 bis, lettera c) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), a ristrutturare i contratti derivati a seguito di modifica delle passività alle quali i medesimi contratti sono riferiti, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso variabile a fisso e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.
[15]
1 bis.
Le condizioni di convenienza economico-finanziaria delle operazioni di gestione attiva del debito di cui al comma 1, devono rispettare il criterio generale fissato dall' articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
[16]
2.
Le economie derivanti dalla ristrutturazione del prestito obbligazionario di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.
3.
Per dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire appositi capitoli di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse di cui al "Fondo per il riacquisto degli strumenti finanziari derivati", collocato nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
4.
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 28.
(Oneri per il rinnovo contrattuale del personale regionale)
1.
Al fine di fare fronte agli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale regionale è accantonato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 un fondo pari ad euro 2.500.000,00.
2.
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale a seguito della formale sottoscrizione del medesimo contratto.
Art. 29.
(Fondo contenzioso)
1.
Al fine di fare fronte agli eventuali oneri derivanti dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012 e dalle ulteriori controversie in essere, è accantonato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 un fondo pari ad euro 98.942.503,03.
2.
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.