Legge regionale n. 4 del 05 aprile 2018  ( Versione vigente )
"Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020"[1]
(B.U. 06 aprile 2018, 4° suppl. al n. 14)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Stati di previsione delle entrate e delle spese)
1. 
Per l'esercizio finanziario 2018 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), sono previste entrate di competenza per euro 19.774.573.487,90 e di cassa per euro 20.688.223.786,90, e spese di competenza per euro 19.774.573.487,90 e di cassa per euro 20.688.223.786,90, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. 
Per l'esercizio finanziario 2019 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 , sono previste entrate di competenza per euro 18.571.524.852,82 e spese di competenza per euro 18.571.524.852,82, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. 
Per l'esercizio finanziario 2020 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 , sono previste entrate di competenza per euro 18.048.217.609,82 e spese di competenza per euro 18.048.217.609,82 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2. 
(Allegati al bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) 
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
b) 
il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) 
il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) 
i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) 
il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato 5);
f) 
la nota integrativa (allegato 6);
g) 
il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (allegato 7);
h) 
il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 8);
i) 
il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);
l) 
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 10);
m) 
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 11);
n) 
il prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12);
o) 
l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);
p) 
l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14); 2. E' allegata alla presente legge, in ottemperanza all' articolo 11, comma 3, lettera h) del d.lgs. 118/2011 , la relazione del Collegio dei revisori dei conti (allegato 15).
Art. 3. 
(Accordi di programma)
1. 
Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. 
È autorizzato con provvedimento amministrativo della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.
Art. 4. 
(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)
1. 
Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati di parte corrente e di parte capitale.
2. 
La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.
Art. 5. 
(Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio)
1. 
Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 sono iscritti i seguenti fondi:
a) 
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;
b) 
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;
c) 
fondo per l'accantonamento degli introiti derivanti da alienazioni immobiliari, ai sensi del d.lgs. 118/2011 ;
d) 
fondo per i contributi a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali, ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019);
e) 
fondo rischi per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, ai sensi delle leggi regionali 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie) e 6 marzo 2000, n. 18 (Istituzione del fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive);
f) 
fondo investimenti per la stabilità finanziaria, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2016');
g) 
fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sui singoli capitoli di spesa;
h) 
fondo di cassa relativo ad accantonamenti su fondo pluriennale vincolato.
2. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, lettere da a), b), c), d), e) ed f), si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
3. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, lettere g) ed h), si provvede mediante provvedimento amministrativo.
[2]
Art. 6. 
(Fondo di cassa)
1. 
Il fondo di cassa iniziale presunto dell'esercizio finanziario 2018 è determinato in euro 165.910.729,88.
Art. 7. 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2. 
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 8. 
(Applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto 2017)
1. 
Nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 sono iscritte per l'esercizio 2018 le seguenti voci di spesa, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2017, ai sensi dell' articolo 42 del d.lgs. 118/2011 , per un totale di euro 651.113.226,08:
a) 
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2017 per un importo pari a euro 324.426.442,50;
b) 
fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2017 per un importo pari a euro 64.182.891,69;
c) 
fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi dell' articolo 1, comma 551 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2014'), per un importo pari a euro 13.000.000,00;
d) 
fondo rischi contenzioso per un importo pari a euro 98.942.503,03, di cui:
1) 
euro 61.629.007,35 per sentenza Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012;
2) 
euro 37.313.495,68 per fare fronte a rischi derivanti da controversie che si sono prospettate nel corso dell'anno;
e) 
altri accantonamenti per un importo pari a euro 150.561.388,86, di cui:
1) 
oneri dovuti al rinnovo contrattuale dei dipendenti regionali pari ad euro 2.500.000,00;
2) 
parte residua di passività pregresse accantonata con il risultato di amministrazione 2016 non impegnata nell'esercizio 2017 pari ad euro 6.900.000,00;
3) 
oneri per il riacquisto degli strumenti finanziari derivati pari ad euro 121.161.388,86;
4) 
oneri per la restituzione allo Stato del maggior gettito della tassa automobilistica regionale ai sensi dell' articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2007') pari ad euro 20.000.000,00.
2. 
Nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 sono iscritti per l'esercizio 2018, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2017, ai sensi dell' articolo 42 del d.lgs. 118/2011 , i seguenti fondi vincolati per anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e rifinanziamenti per un totale di euro 4.431.735.336,27:
a) 
fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 per contratti stipulati dalla Regione Piemonte, come previsto dall' articolo 1, comma 701, della legge 208/2015 per un importo pari a euro 2.451.694.840,62;
b) 
fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 per contratti stipulati dal Commissario straordinario ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2015'), come previsto dall' articolo 1, comma 701, della legge 208/2015 per un importo pari a euro 1.761.731.110,35;
c) 
ripiano annuale 2018 del disavanzo per iscrizione fondi vincolati da anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 nonché dell' articolo 1, comma 521, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per un importo pari a euro 218.309.385,30.
3. 
Nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 sono iscritte per l'esercizio 2018 le seguenti voci di spesa, in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione presunto 2017, ai sensi dell' articolo 42 del d.lgs. 118/2011 , per un totale di euro 227.477.330,82:
a) 
vincoli derivanti da leggi e principi contabili per euro 57.267.583,87, di cui:
1) 
euro 40.236.793,52 per reiscrizione della quota regionale delle economie di spesa derivanti dalla riprogrammazione di risorse previste e non impegnate nel periodo 2014-2017 dal POR FESR 2014-2020 e dal POR FSE;
2) 
euro 17.030.790,35 per oneri a carico del bilancio regionale derivanti dalla riconciliazione al 31 dicembre 2016 dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e con le società controllate e partecipate, ai sensi dell' articolo11, comma 6, lettera j, del d.lgs. 118/2011 ;
b) 
vincoli derivanti da trasferimenti per euro 61.991.969,76, di cui:
1) 
euro 53.819.194,96 per debiti fuori bilancio derivanti da iscrizione di spese già finanziate dallo Stato e non contabilizzate a bilancio in anni precedenti, nonché per obbligazioni pregresse esigibili a partire dall'esercizio 2018;
2) 
euro 6.333.858,04 per importo vincolato per somme accertate e da iscrivere in spesa in esercizi futuri;
3) 
euro 1.838.916,76 per reiscrizione della parte residua del risultato di amministrazione 2016 relativa a spese già finanziate dallo Stato o dall'Unione europea non impegnate nell'esercizio 2017;
c) 
altri vincoli per euro 108.217.777,19 derivanti dall'iscrizione della quota residua dell'avanzo vincolato proveniente da rimborsi disposti dal Commissario straordinario e da residui passivi cancellati e trasferiti al Commissario straordinario con vincolo di utilizzo per recupero della quota del disavanzo al 31 dicembre 2014, di competenza degli esercizi successivi al 2015, ai sensi dell' articolo 5, comma 3, lettera d) della legge regionale 16 settembre 2016, n. 17 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015).
4. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 9. 
(Disposizioni in materia di personale addetto alla manutenzione idraulico-forestale)
1. 
Per rafforzare le funzioni di prevenzione delle calamità naturali e del rischio idrogeologico in Piemonte, la Regione intende procedere all'integrazione dell'organico degli addetti alla manutenzione idraulico-forestale in servizio presso la Regione a seguito delle funzioni trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici), determinato nel 2016 in 471 unità.
2. 
Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, nel rispetto dei limiti di capacità assunzionale e di spesa, definisce un piano dei fabbisogni e delle assunzioni per il triennio 2018-2020.
3. 
Le procedure selettive per le assunzioni possono riservare una percentuale dei posti disponibili non superiore al 50 per cento agli addetti alla manutenzioni idraulico-forestale che abbiano prestato servizio presso la Regione Piemonte con contratti a tempo determinato e siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
4. 
Alla spesa per le assunzioni di cui al comma 2, stimata per l'esercizio 2018 nell'importo di euro 390.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020, alla missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione).
Art. 10. 
(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP con codici ATECO 90 e 91)
1. 
L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le attività ricreative, artistiche e di intrattenimento (codice ATECO 90) e per le attività di biblioteche, archivi e musei e altre attività culturali (codice ATECO 91) è determinata a decorrere dal periodo di imposta 2019 nel 3 per cento.
1 bis. 
Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato erogati in regime de minimis.
[3]
2. 
Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo della previsione di entrata relativa all'imposta regionale sulle attività produttive, titolo 1, tipologia 101, categoria 120 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 11. 
(Contributi a comuni per adeguamento dei parchi gioco alle esigenze dei bambini con disabilità)
1. 
Al fine di favorire l'adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità, è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.02 (Interventi per la disabilità), titolo 2 (Spese in conto capitale), uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità, destinato al rimborso delle spese sostenute e documentate da parte dei comuni per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di adeguamento.
Art. 12. 
(Promozione di iniziative per l'applicazione dei risultati della ricerca)
1. 
La Regione promuove iniziative finalizzate al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica, favorendo la dimostrazione applicativa di brevetti con l'obiettivo di creare una più stretta relazione tra ricerca e applicazione.
2. 
La Regione, anche sulla base di intese con gli atenei e gli enti di ricerca pubblica con sede in Piemonte, promuove iniziative di Proof of Concept, finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 e alla creazione di spin off della ricerca pubblica e di iniziative imprenditoriali innovative.
3. 
Per iniziative di Proof of Concept si intendono le attività sperimentali nel campo dell'innovazione e della ricerca realizzate da giovani ricercatori, dottorandi o figure professionali in esito a percorsi di alta formazione, a partire da brevetti allo scopo di dimostrarne la fattibilità o la fondatezza di alcuni principi o concetti costituenti.
4. 
Le attività ed i costi ammissibili riguardano spese per consulenze specialistiche per studi di fattibilità tecnico-economica, utilizzo di attrezzature o spazi tecnologicamente attrezzati presso organismi di ricerca, acquisizione di attrezzature e tutti i costi dovranno essere funzionali ad un preciso programma di sperimentazione.
5. 
I beneficiari sono giovani ricercatori in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente, con contratto di ricerca da parte di un organismo di ricerca pubblico, ovvero vincitori di dottorato di ricerca o partecipanti ad un master od altra scuola o corso di specializzazione post-laurea riconosciuti. Il giovane ricercatore deve risultare autore o co-autore di un paper scientifico pubblicato nei tre anni precedenti su una rivista appartenente alla classe A dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), coerente con l'obiettivo del programma di sperimentazione proposto o essere inventore di una domanda di brevetto o di un brevetto concesso in collaborazione con università o centro di ricerca, coerente con l'obiettivo del programma di sperimentazione proposto.
6. 
Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, presso Finpiemonte S.p.A., un fondo destinato a sostenere tali iniziative.
7. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce criteri e modalità di gestione del fondo di cui al comma 6.
8. 
Per gli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 300.000,00 per l'anno 2018, per il fondo di cui al comma 6, si fa fronte con le risorse iscritte nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.03 (Ricerca e innovazione), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 13. 
(Accesso alle strutture psichiatriche territoriali)
1. 
Possono accedere all'interno delle strutture psichiatriche residenziali, quali le comunità protette di tipo A e B, le comunità alloggio e i centri diurni ed all'interno dei gruppi appartamento presenti sul territorio regionale, in modo libero e senza necessitare di alcuna autorizzazione o avviso, i rappresentanti delle associazioni di tutela di familiari e pazienti degli ospiti della struttura.
2. 
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per individuare un albo regionale dei soggetti aventi titolo all'accesso alle strutture di cui al comma 1.
Art. 14. 
(Copertura finanziaria della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 )
1. 
Ai sensi di quanto previsto all' articolo 11 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo), alla copertura degli oneri di cui all'articolo 10, comma 1 della medesima legge si provvede mediante gli stanziamenti della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.06 (Servizi ausiliari all'istruzione), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 15.[4] 
(...)
Art. 16.[5] 
(...)
Art. 17.[6] 
(...)
Art. 18.[7] 
(...)
Art. 19.[8] 
(...)
Art. 20.[9] 
(...)
Art. 21. 
(Reiscrizione della quota regionale delle economie di spesa derivanti dalla riprogrammazione del POR FESR e POR FSE 2014-2020)
1. 
Al fine di riallineare il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al POR FESR ed al POR FSE 2014-2020, di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015), all'effettivo sviluppo cronologico della programmazione di spesa, è costituito in spesa nell'esercizio finanziario 2018 un fondo per la reiscrizione nella competenza di economie corrispondenti alla quota di cofinanziamento regionale prevista dalla normativa vigente, non impegnata a valere sugli stanziamenti a bilancio nel periodo 2014-2017.
2. 
Il fondo di cui al comma 1, quantificato in euro 40.236.793,52, è denominato "Fondo per la reiscrizione della quota regionale delle economie di spesa derivanti dalla riprogrammazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020" ed è collocato, per l'importo di euro 28.338.212,36 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) e per l'importo di euro 11.898.581,16 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
3. 
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1, si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art. 22.[10] 
(...)
Art. 23. 
(Contributi per la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a finanziare integralmente le unioni di comuni inserite nella graduatoria di erogazione dei contributi per l'incentivazione alla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali in conto anno 2017.
2. 
Le unioni finanziate in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 sono tenute a rendicontare le somme oggetto di finanziamento entro il termine perentorio del 31 maggio 2018, pena la revoca del finanziamento concesso.
3. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nella misura massima di euro 300.000,00, si fa fronte con le risorse regionali iscritte nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
4. 
Le eventuali economie, a valere sull'importo di cui al comma 3, sono utilizzate per concorrere al finanziamento dei medesimi contributi in conto anno 2018.
Art. 24. 
(Progetti di sviluppo economico e culturale della Città di Torino)
1. 
Al fine di promuovere ed incentivare iniziative di sviluppo economico e culturale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 una spesa di euro 1.000.000,00 a favore della Città di Torino, iscritta in apposito capitolo nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 02.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
2. 
La misura di cui al comma 1 si colloca nell'ambito dell'Intesa regionale per gli investimenti, a fronte della disponibilità della Città di Torino di cedere alla Regione spazi finanziari da ridistribuire agli enti locali del territorio.
3. 
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 25. 
(Piano di edilizia scolastica per la realizzazione di nuove scuole innovative nell'ambito degli investimenti immobiliari INAIL)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata ad aderire all'operazione disposta in attuazione dell' articolo 1, comma 85, della legge 232/2016 che prevede la realizzazione di nuove scuole innovative nell'ambito degli investimenti immobiliari INAIL, per la quale con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2017 (Attuazione dell' articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 'Legge di bilancio 2017', relativo alla realizzazione di nuove strutture scolastiche nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL) è stata prevista ai fini dell'attuazione del predetto piano l'erogazione a favore della Regione della somma complessiva di euro 21.969.974,37.
2. 
La Regione è tenuta a concordare con INAIL e con gli enti pubblici proprietari delle aree individuate apposito contratto di locazione, prevedendo un canone annuo presunto di euro 659.099,23 per la durata di anni trentasei, decorrenti dalla consegna dei nuovi immobili.
3. 
Alla copertura degli oneri annuali derivanti dagli interventi di cui ai commi 1 e 2, si provvede a decorrere dall'anno 2020 con l'iscrizione della somma di euro 659.099,23 in apposito capitolo da istituire nell'ambito delle risorse stanziate nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.03 (Edilizia scolastica), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 26. 
(Rinegoziazione del debito)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare i mutui già contratti, a definire con propria deliberazione le posizioni dei prestiti originari suscettibili di rinegoziazione e la nuova durata dei prestiti rinegoziabili, nei limiti della durata complessiva di trenta anni, in relazione ad una valutazione di convenienza economico finanziaria, ai sensi dell' articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2002'), da allegarsi allo stesso provvedimento amministrativo e su cui la commissione consiliare competente esprime parere obbligatorio.
2. 
La valutazione di cui al comma 1 tiene conto sia dei valori finanziati attualizzati dell'operazione, sia delle condizioni di mercato attuali.
3. 
Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.
3 bis. 
Con riferimento ai mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.a., le economie derivanti dalla rinegoziazione di cui al comma 1 sono destinate, a partire dall'esercizio 2019:
[11]
a) 
a spese in conto capitale, anche finalizzate a incrementare lo stock di capitale fisico o tecnologico a disposizione del territorio e del sistema produttivo la cui utilità non si esaurisce nel corso di un esercizio finanziario;
[12]
b) 
all'estinzione dei derivati in essere o di loro componenti ed opzioni.
[13]
3 ter. 
(...)
[14]
Art. 27. 
(Ristrutturazione del prestito obbligazionario e riacquisto degli strumenti finanziari derivati)
1. 
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell' articolo 62, comma 3 bis, lettera c) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), a ristrutturare i contratti derivati a seguito di modifica delle passività alle quali i medesimi contratti sono riferiti, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso variabile a fisso e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.
[15]
1 bis. 
Le condizioni di convenienza economico-finanziaria delle operazioni di gestione attiva del debito di cui al comma 1, devono rispettare il criterio generale fissato dall' articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
[16]
2. 
Le economie derivanti dalla ristrutturazione del prestito obbligazionario di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.
3. 
Per dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire appositi capitoli di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse di cui al "Fondo per il riacquisto degli strumenti finanziari derivati", collocato nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
4. 
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 28. 
(Oneri per il rinnovo contrattuale del personale regionale)
1. 
Al fine di fare fronte agli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale regionale è accantonato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 un fondo pari ad euro 2.500.000,00.
2. 
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale a seguito della formale sottoscrizione del medesimo contratto.
Art. 29. 
(Fondo contenzioso)
1. 
Al fine di fare fronte agli eventuali oneri derivanti dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012 e dalle ulteriori controversie in essere, è accantonato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 un fondo pari ad euro 98.942.503,03.
2. 
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art. 30. 
1. 
L' articolo 40 ter della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è sostituito dal seguente: "
Art. 40 ter
(Composizione e nomina del Collegio)
1.
Il Collegio è composto da tre membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 40 octies e previa verifica, in capo agli estratti, del possesso dei requisiti come definiti ai sensi del medesimo articolo 40 octies. All'estrazione a sorte provvede l'Ufficio di Presidenza.
1.
bis In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 40 novies, provvede l'Ufficio di Presidenza, sentita la Giunta regionale, almeno due mesi prima della scadenza.
2.
I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il presidente.
".
2. 
L' articolo 40 novies della l.r. 7/2001 è sostituito dal seguente: "
Art. 40 novies
(Durata della carica)
1.
Il Collegio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina ed è rinnovabile per un periodo non superiore a due anni.
2.
In caso di sostituzione di un singolo componente, egli dura in carica quanto il Collegio.
3.
Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:
a)
dimissioni volontarie;
b)
decadenza;
c)
revoca.
4.
Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 40 duodecies.
5.
Il componente del Collegio è revocabile per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, previo contraddittorio con l'interessato, con decreto del Presidente del Consiglio regionale previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, anche su segnalazione del Presidente della Giunta regionale.
".
Art. 31. 
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), è aggiunto il seguente: "
6 bis.
Il ravvedimento operoso o il fermo amministrativo è riferito solamente al veicolo per il quale il contribuente ha omesso il pagamento, mentre altri veicoli di proprietà dello stesso contribuente non vengono computati in predetti ravvedimenti e non possono essere soggetti a fermo amministrativo.
".
Art. 32. 
1. 
L' articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) è sostituito dal seguente: "
Art. 5
(Riduzione dell'IRAP delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
1.
L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che si occupano esclusivamente di assistenza educativa sociale e sanitaria è determinata, fino al 2018, nel 2,25 per cento e, a decorrere dal periodo di imposta 2019, è azzerata.
2.
L'aliquota dell'IRAP per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, previste dall' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ad esclusione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo e delle cooperative sociali indicate all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), è determinato, a decorrere dal periodo di imposta 2019, nel 2,9 per cento.
3.
L'aliquota dell'IRAP per i centri di servizio del volontariato, previsti dall' articolo 61 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) è determinata, a decorrere dal periodo di imposta 2019, nel 3 per cento.
4.
Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo della previsione di entrata relativa all'IRAP, titolo 1, tipologia 101, categoria 120 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
".
Art. 33. 
(Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 e relative norme di attuazione)
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "
decorso inutilmente tale termine, il comune procede all'alienazione indipendentemente dall'autorizzazione.
".
2. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 29/2009 è sostituita dalla seguente: "
c)
rilascio, entro centoventi giorni dal ricevimento della documentazione da parte del comune, dell'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo. Decorso inutilmente detto termine, il comune conclude la conciliazione stragiudiziale indipendentemente dall'autorizzazione;
".
3. 
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 è sostituita dalla seguente: "
a)
il rilascio delle concessioni amministrative, entro novanta giorni dalla richiesta, acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale, se esistente. Nel caso di concessioni o rinnovi per un periodo superiore a dieci anni, aventi ad oggetto terreni di superficie superiore a venticinque metri quadrati o che, modificando preesistenti concessioni, ne estendono la superficie oltre tale limite, il comune acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Regione. La Regione formula il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera e); decorso inutilmente tale termine, il comune procede indipendentemente dal parere;
".
4. 
La lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 è sostituita dalla seguente: "
b)
la conclusione della conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo;
".
5. 
Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 , sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "
nel caso di cui al comma 3, lettera c), la trascrizione del provvedimento di reintegrazione è richiesta decorso il termine per la sua impugnazione;
".
6. 
L' articolo 10 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 10.
(Conciliazioni stragiudiziali)
1.
Nell'ambito dei principi della disciplina di cui alla legge 1766/1927 , è possibile sanare l'occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico, anche a definizione di contenziosi pendenti, mediante conciliazione stragiudiziale conclusa dal comune, sentita l'ASBUC frazionale, ove esistente, e acquisita l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 8.
2.
La conciliazione è conclusa sulla base dei parametri economici fissati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale. Tali parametri assumono, quale valore di riferimento del terreno, la media tra il suo valore venale e il valore che avrebbe avuto nel caso avesse mantenuto la destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per addizioni e altri interventi migliorativi sopravvenuti durante l'occupazione. L'importo da pagare per sanare la pregressa occupazione del bene tiene conto di detto valore di riferimento incrementato dell'eventuale prelievo o compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione e diminuito delle somme già pagate al comune, delle spese sostenute e delle eventuali ricadute positive per la comunità locale derivanti dall'uso del terreno; all'importo così determinato è applicato un abbattimento dell'80 per cento.
3.
La conciliazione può prevedere la cessione all'occupante del bene sdemanializzato, per un corrispettivo pari al valore di riferimento di cui al comma 2, detratto quanto a suo tempo pagato al comune per l'acquisto del bene; all'importo così determinato è applicato un abbattimento del 65 per cento, se il soggetto con il quale è conclusa la conciliazione era entrato in possesso del bene in virtù di un titolo, ancorché non valido per la presenza dell'uso civico.
4.
Gli abbattimenti previsti nei commi 2 e 3 possono essere aumentati, rispettivamente fino al 90 per cento e fino all'80 per cento se il soggetto che conclude la conciliazione si impegna ad impiegare il bene per attività che garantiscono occupazione e ricadute economiche, dirette o indirette, per la comunità locale.
5.
Se la conciliazione prevede la concessione del bene demaniale all'occupante, il relativo canone non è inferiore a quello calcolato sulla base dei parametri di cui al comma 2.
".
7. 
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 29/2009 è sostituita dalla seguente: "
c)
la determinazione dei canoni di affrancazione, prevedendo un abbattimento fino al 50 per cento se il soggetto si impegna ad impiegare il fondo in attività che garantiscono occupazione e ricadute economiche, dirette o indirette, per la comunità locale.
".
8. 
La deliberazione di cui all' articolo 10, comma 2, della l.r. 29/2009 , come modificato dal presente articolo, è adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. 
Il presente articolo si applica alle conciliazioni stragiudiziali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora state concluse dal comune con il relativo accordo.
Art. 34. 
1. 
L'allegato D, sub 1 e sub 2, di cui all' articolo 6 della legge regionale 14 maggio 2015 n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015) relativo al Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, è sostituito dall'allegato E alla presente legge.
Art. 35. 
1. 
L' articolo 17 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018) è sostituito dal seguente: "
Art. 17
(Servizio Comunic@Ens)
1.
La Regione, nel rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, concede per gli anni 2019-2020 al Consiglio regionale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), associazione di tutela delle persone con disabilità uditiva rappresentativa a livello nazionale e dotato di sedi regionali, un contributo volto alla realizzazione del 'Servizio Comunic@Ens' per il territorio regionale piemontese, al fine di garantire il superamento delle barriere attraverso un sistema complesso di comunicazione che, mediante l'utilizzo di apparecchi con sistema di codifica audio multicanale, di un servizio dedicato con messaggi brevi e con interscambio in tempo reale nonché di un servizio di telesoccorso e teleassistenza, consenta alle persone non udenti di mettersi in contatto e dialogare con quelle udenti.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce al Consiglio regionale dell'ENS, per la prosecuzione del progetto 'Servizio Comunic@Ens' un contributo annuo pari a euro 246.000,00, che trova copertura finanziaria nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.02 (Interventi per la disabilità), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2018-2020.
".
Art. 36 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) le parole "
nel primo anno dall'entrata in vigore della presente legge
" sono soppresse.
Art. 37. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) è sostituito dal seguente: "
3.
Ai comuni che partecipano all'accertamento fiscale dei tributi regionali è attribuita una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo dalla Regione e dai soggetti incaricati.
".
Art. 38. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 (Legge di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017) è inserito il seguente: "
1bis.
Il patrocinio in giudizio dei gruppi consiliari è assicurato dall'Avvocatura regionale.
".
Art. 39.[17] 
(...)
Art. 40. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 aprile 2018
Sergio Chiamparino


Note:

[1] Si veda anche la l.r. 20/2018 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e disposizioni finanziarie" che ha integrato a modificato con gli artt. 30 e 31 il testo e gli allegati.

[2] Il comma 3 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 7 del 2018.

[3] Il comma 1 bis dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 7 del 2018.

[4] L'articolo 15 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 25 del 2020.

[5] L'articolo 16 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 25 del 2020.

[6] L'articolo 17 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 25 del 2020.

[7] L'articolo 18 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 25 del 2020.

[8] L'articolo 19 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 25 del 2020.

[9] L'articolo 20 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 25 del 2020.

[10] L'articolo 22 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 9 del 2019.

[11] Il comma 3 bis dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 22 del 2019.

[12] La lettera a) del comma 3 bis dell'articolo 26 è stata sostituita dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 del 2020.

[13] La lettera b) del comma 3 bis dell'articolo 26 è stata sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 del 2020.

[14] Il comma 3 ter dell'articolo 26 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 del 2020.

[15] Il comma 1 dell'articolo 27 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 7 del 2018.

[16] Il comma 1 bis dell'articolo 27 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 7 del 2018.

[17] L'articolo 39 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 7 del 2018.

[18] L'allegato S è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 del 2018.