Art. 33.
(Norme transitorie in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1.
Entro nove mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge:
a)
i consorzi di bacino di cui alla
l.r. 24/2002
insistenti negli ambiti territoriali di area vasta delle Province di Asti, Biella, Vercelli e del Verbano Cusio Ossola adottano lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge;
b)
la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge;
c)
negli ambiti territoriali di area vasta coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Cuneo e Novara i consorzi di cui all'articolo 9 sono riorganizzati attraverso la fusione dei consorzi di bacino di cui alla
l.r. 24/2002
. Il consorzio adotta lo statuto di cui al comma 2 e adegua la convenzione alle disposizioni della presente legge.
2.
Lo schema di convenzione e lo schema di statuto, approvati contestualmente alla presente legge come allegato A, sono definiti sulla base delle previsioni dell'articolo 9 e delle seguenti indicazioni:
a)
il consiglio di amministrazione è composto da sindaci o assessori da loro delegati, ovvero da esperti eletti dall'Assemblea del consorzio di area vasta con maggioranza qualificata individuata dalla convenzione;
b)
il Presidente del consorzio è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione.
3.
Le modalità di organizzazione del consorzio sono determinate dallo statuto di cui al comma 2.
4.
I consorzi di bacino di cui alla
l.r. 24/2002
definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e si predispongono alla fusione di cui al comma 1. All'atto della fusione il bilancio di ciascun consorzio viene certificato nelle sue condizioni di equilibrio, con eventuale previsione di salvaguardie per sopravvenienze passive che si manifestano successivamente alla fusione. In particolare sono effettuate apposite perizie di stima riguardanti l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi per la gestione post operativa delle discariche. Eventuali carenze e inadeguatezze di tali fondi ricadono sui comuni che hanno usufruito degli impianti e sono da questi comuni finanziariamente reintegrati in proporzione ai rifiuti conferiti in discarica lungo tutto il periodo di coltivazione della stessa.
5.
Gli atti dei consorzi di bacino di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono ratificati dai competenti organi comunali entro novanta giorni dalla data di adozione.
6.
Entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di area vasta di cui all'articolo 9, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 10 sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge.
7.
Decorsi inutilmente í termini di cui ai commi 1 e 6, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.
8.
Nelle more della costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, a far data dalla riorganizzazione e dall'adeguamento dei consorzi di cui al comma 1 partecipano alle associazioni di ambito di cui alla
l.r. 24/2002
il consorzio di area vasta e i comuni con la maggior popolazione dei bacini di cui alla
l.r. 24/2002
, cosiddetti comuni capofila.
9.
Alla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 la medesima subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, riferibili alle funzioni di ambito regionale.
10.
Nel periodo transitorio in cui continuano ad esercitare le loro attività, ai consorzi di bacino e alle associazioni d'ambito è vietato attivare procedure di reclutamento del personale.
11.
A decorrere dalla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, le associazioni d'ambito di cui alla
l.r. 24/2002
sono sciolte o poste in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che le disciplinano.
Art. 36.
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e di organizzazione della gestione dei rifiuti speciali, di riduzione della produzione del rifiuto di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati dell'osservatorio regionale dei rifiuti di cui all'
articolo 9 della l.r. 7/2012
, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:
a)
le eventuali modifiche della dimensione delle aree territoriali omogenee di cui all'articolo 9, comma 3;
b)
le fasi di istituzione, le modalità di funzionamento e le attività principali della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10;
c)
l'applicazione delle sanzioni in materia di produzione dei rifiuti di cui all'articolo 18;
d)
lo stato di attuazione del capo V, i casi di applicazione e il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e delle relative sanzioni;
e)
gli eventuali casi di trattamento, sia in entrata che in uscita dal territorio regionale, dei rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.
3.
Le relazioni successive alla prima informano, inoltre, sulla evoluzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e del sistema sanzionatorio, allo scopo di valutare il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 2, anche con riguardo al principio comunitario che indirizza le scelte strategiche verso un'economia circolare.
4.
Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali documenti di analisi, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attività di competenza della Giunta regionale.
5.
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6.
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3, trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 38.
Art. 38.
(Norma finanziaria)
1.
Ai fini dell'attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio, sono istituiti i seguenti tre capitoli di spesa nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019:
a)
"Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per il sostegno di misure e azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 1 (Spese correnti), macroaggregato 1.4 (Trasferimenti correnti);
b)
"Contributi ad amministrazioni locali a sostegno degli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 2 (Spese in conto capitale), macroaggregato 203 2.3 (Contributi agli investimenti);
c)
"Contributi ad imprese a sostegno degli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 2 (Spese in conto capitale), macroaggregato 2.3 (Contributi agli investimenti).
2.
I capitoli di cui al comma 1 sono alimentati e vincolati alle seguenti entrate:
a)
il 90 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, di cui al capo V della presente legge, iscritto nel capitolo d'entrata 11315 "Gettito derivante dal Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (
legge 28/12/1995 n. 549
)" nell'ambito del titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati);
[2]
b)
l'intero ammontare del gettito derivante dal contributo di cui all'
articolo 35, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
(Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164
, iscritto nel capitolo d'entrata 29620 "Introiti derivanti dal versamento del contributo dovuto dai gestori degli impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in Piemonte per il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati di provenienza extraregionale (
articolo 35, comma 7 del decreto-legge n. 133/2014
, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 164/2014
e
art. 20 della legge regionale n. 6/2016
)" nell'ambito del titolo 2 (Trasferimenti correnti), tipologia 103 (Trasferimenti correnti da imprese);
c)
l'intero ammontare del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche di cui al capo VI, sezione I della presente legge, da iscrivere nel capitolo d'entrata da istituire con la seguente denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative a carico delle amministrazioni pubbliche per le violazioni in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti);
d)
l'intero ammontare del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle imprese di cui al capo VI, sezione II della presente legge, da iscrivere nel capitolo d'entrata da istituire con la seguente denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative a carico delle imprese per le violazioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", nell'ambito del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti);
e)
altre risorse eventualmente destinate a tal fine dalle leggi di bilancio regionali.
2 bis.
Il 10 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, di cui al capo V della presente legge, iscritto nel capitolo d'entrata 11315 'Gettito derivante dal Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ( legge 28/12/1995 n. 549 )' del titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), del bilancio regionale, è destinato ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. Ai relativi oneri, quantificati nell'importo di euro 1.200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'articolo 15, comma 1, lettera b, della presente legge.
[3]
2 ter.
Per le finalità di cui al comma 2 bis è istituito, nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti), titolo 1 (Spese correnti), macroaggregato 1.4 (Trasferimenti correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, il capitolo di spesa 'Trasferimenti alle amministrazioni locali per il disagio derivante dalla presenza sul territorio di discariche o impianti di incenerimento senza recupero di energia', con lo stanziamento, per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, di euro 1.200.000,00.
[4]
2 quater.
Le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni aventi diritto sono stabilite secondo le seguenti percentuali e sulla base dei criteri generali di cui all' articolo 3, comma 30, della legge 549/1995:
[5]
a)
20 per cento sulla base delle caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati;
b)
10 per cento sulla base della superficie dei comuni interessati;
c)
40 per cento sulla base della popolazione residente nell'area interessata;
d)
30 per cento sulla base del sistema di viabilità asservita.
2 quinquies.
Si considerano comuni limitrofi a quello sede della discarica i comuni i cui territori ricadono in una distanza di 2 chilometri dal perimetro esterno della discarica. Per quanto attiene al criterio del sistema della viabilità asservita, si considerano comuni limitrofi, quelli i cui territori sono compresi in un intorno di 3 chilometri dal perimetro esterno dell'impianto. Le modalità di dettaglio ai fini dell'attuazione della ripartizione di cui ai precedenti periodi sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.
[6]
3.
Gli introiti di cui al comma 2, lettere a), b) d) ed e) sono destinati per il 20 per cento ad alimentare il capitolo di spesa di parte corrente e per l'80 per cento ad alimentare i capitoli di spesa a sostegno degli investimenti. Gli introiti di cui al comma 2, lettera c) sono destinati ad incentivare i comuni che superano del 50 per cento gli obiettivi di cui al Piano regionale per la gestione dei rifiuti in anticipo rispetto alle scadenze stabilite.
4.
La Giunta regionale definisce le priorità d'intervento, i criteri e le modalità di utilizzo delle suddette risorse.
5.
Gli stanziamenti in spesa sono da utilizzarsi nei limiti delle somme effettivamente incassate.
6.
Agli oneri di cui all'articolo 34, comma 3, stimati in euro 600.000,00 per l'anno 2018, si provvede tramite le risorse iscritte nell'ambito delle previsioni di spesa corrente della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
[7]