Legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2018  ( Versione vigente )
"Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7".
(B.U. 11 gennaio 2018, 3° suppl. al n. 2)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Con la presente legge la Regione disciplina:
a) 
gli strumenti della pianificazione regionale;
b) 
l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in attuazione della normativa nazionale di settore e secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;
c) 
l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali;
d) 
il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica);
e) 
il sistema sanzionatorio in materia di produzione dei rifiuti e di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia.
Art. 2. 
(Obiettivi e finalità)
1. 
La Regione assume come proprio il principio dell'economia circolare, previsto dalla decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse.
2. 
La Regione garantisce il rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti, prevista dall' articolo 179, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
3. 
La Regione persegue gli obiettivi di riduzione della produzione del rifiuto, di riuso e di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio. A tal fine la gestione dei rifiuti è svolta nel rispetto dei seguenti principi:
a) 
le frazioni raccolte in maniera differenziata sono conferite ad impianti che ne favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;
b) 
sono incentivati l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o a bassa densità abitativa e, in generale, il comportamento virtuoso della cittadinanza nel differenziare i rifiuti;
c) 
sono incentivati lo scambio, la commercializzazione o la cessione gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree appositamente allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini del loro riutilizzo;
d) 
la tariffazione puntuale è strumento fondamentale e da privilegiare per la responsabilizzazione della cittadinanza e delle imprese al fine della riduzione della produzione dei rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato.
4. 
La Regione persegue l'obiettivo di raggiungere:
a) 
entro l'anno 2018 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante;
b) 
entro l'anno 2020 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 159 chilogrammi ad abitante.
5. 
Per la Città metropolitana di Torino i quantitativi di cui al comma 4 sono calcolati al netto dei rifiuti prodotti dalla Città di Torino, per la quale l'obiettivo è fissato in un quantitativo annuo di rifiuto indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2020 e non superiore a 159 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2022.
Capo II. 
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
Art. 3. 
(Piano regionale di gestione dei rifiuti)
1. 
La pianificazione regionale fissa gli obiettivi, le misure e le azioni volte al conseguimento delle finalità della presente legge e costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione e di programmazione degli interventi, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi di rifiuti.
2. 
Il Piano regionale di gestione dei rifiuti in coerenza con la disciplina nazionale di settore, promuove la gestione sostenibile dei rifiuti.
3. 
Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è elaborato secondo logiche di programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza ed economicità ed in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento. Il Piano persegue l'obiettivo della riduzione della quantità di rifiuti prodotti e dell'effettivo recupero di materia ed energia e promuove l'innovazione tecnologica.
4. 
Sono parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, il programma di prevenzione della produzione dei rifiuti e le disposizioni relative ai piani per la bonifica delle aree inquinate.
5. 
Il Piano regionale di gestione dei rifiuti può essere adottato e approvato anche per specifiche sezioni, se situazioni particolari lo rendono necessario.
6. 
La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale dell'ambiente istituita dalla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani), adotta il progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti e lo propone al Consiglio regionale per la sua approvazione.
7. 
Il Piano regionale di gestione dei rifiuti entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
8. 
Le disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti sono obiettivi minimi e sono vincolanti per i comuni, per gli enti di area vasta, per la conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, nonché per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività relative ai rifiuti.
9. 
Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è strumento dinamico che opera, attraverso una continua azione di monitoraggio, di programmazione e realizzazione di interventi e di individuazione e attuazione di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tal fine la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, aggiorna ed implementa le misure di piano e le disposizioni di attuazione del medesimo, al variare delle condizioni di riferimento o almeno ogni tre anni.
10. 
La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale una relazione che illustra gli esiti dell'azione di monitoraggio, i provvedimenti adottati ai sensi del comma 9 e l'eventuale programma di attività per le annualità successive. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione presentata, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attività di competenza della Giunta regionale finalizzata all'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
11. 
Tenuto conto della dinamicità del Piano di gestione dei rifiuti e della necessità di adeguare il medesimo alle nuove disposizioni in ambito comunitario e nazionale, le modifiche e gli adeguamenti conseguenti all'evoluzione normativa e l'aggiornamento delle informazioni per aspetti meramente tecnici, sono effettuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente.
12. 
Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è sottoposto alla valutazione della necessità di aggiornamento complessivo secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale di settore.
Art. 4. 
(Finanziamento della pianificazione regionale in materia di rifiuti)
1. 
Le misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti e per l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio, sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 38.
Art. 5. 
(Divulgazione delle informazioni e diffusione della cultura di riduzione e di corretta gestione dei rifiuti)
1. 
La Regione, gli enti locali e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sulla qualità e sulla quantità dei rifiuti prodotti nel territorio piemontese, nonché delle migliori pratiche gestionali e garantiscono nel tempo:
a) 
la piena accessibilità da parte di chiunque ai dati e alle informazioni detenute in modo sistematico;
b) 
la pubblicazione e la diffusione degli esiti di ricerche, indagini e studi effettuati nell'ambito e a supporto dell'esercizio delle funzioni istituzionali;
c) 
la compilazione e la diffusione di guide normative e tecniche di comparto;
d) 
la promozione di specifici processi educativi e formativi nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
Capo III. 
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
Art. 6. 
(Definizione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1. 
Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è costituito dal complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, articolati in ambiti territoriali ottimali e organizzati secondo criteri di massima tutela dell'ambiente, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.
2. 
Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani provvede alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio, dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane e dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani.
3. 
Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani garantisce, secondo il seguente ordine di priorità:
a) 
la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, intesa anche come autocompostaggio;
b) 
le raccolte, le raccolte differenziate e il trasporto dei rifiuti urbani, nonché la rimozione dei rifiuti abbandonati;
c) 
l'attivazione di sistemi di raccolta e tariffazione su tutto il territorio piemontese che assicurano, secondo le specificità di ogni territorio e dopo aver privilegiato la riduzione dei rifiuti, la migliore qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato, secondo le migliori tecnologie disponibili;
d) 
il riciclaggio;
e) 
il trattamento del rifiuto negli impianti più prossimi;
f) 
le altre forme di recupero dei rifiuti, incluso il recupero energetico;
g) 
lo smaltimento dei rifiuti.
4. 
Il riutilizzo, il riciclo o ogni altra azione diretta a ottenere materia prima secondaria dai rifiuti sono adottati con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di produzione di energia.
5. 
Nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le attività, le strutture, comprese quelle a servizio delle raccolte differenziate, e gli impianti sono realizzati e gestiti in modo strettamente correlato, privilegiando il recupero. Il conferimento in discarica costituisce la fase finale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani da collocarsi a valle della raccolta, delle raccolte differenziate, del recupero e della valorizzazione, anche energetica, dei rifiuti.
6. 
La Regione promuove i centri per il riuso e, a tal fine, la Giunta regionale adotta appositi atti di indirizzo.
Art. 7. 
(Ambiti territoriali ottimali)
1. 
Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione è organizzato nei seguenti ambiti territoriali ottimali:
a) 
ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti a tecnologia complessa, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti di trattamento del rifiuto organico, gli impianti di trattamento della frazione residuale indifferenziata, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti, e le discariche, anche esaurite, nonché le funzioni inerenti all'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico;
b) 
ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio della Città di Torino, di ciascuna delle province e della Città metropolitana di Torino, con l'esclusione del territorio della Città di Torino, articolate e organizzate per aree territoriali omogenee ai sensi dell'articolo 9, comma 3, per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata.
Art. 8. 
(Funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1. 
I comuni esercitano, singolarmente o in forma associata secondo l'ambito territoriale ottimale identificato e organizzato ai sensi dell'articolo 7, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, costituite nel loro complesso dalle seguenti funzioni:
a) 
specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a riciclaggio, recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
b) 
elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi e alla realizzazione dei relativi impianti;
c) 
approvazione del piano finanziario relativo al piano d'ambito, volto a garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio, comprensivi questi ultimi anche dei costi relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo;
d) 
definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;
e) 
affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione;
f) 
controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi;
g) 
ogni altra funzione attribuita dalla normativa agli enti di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o ad esse conferiti dai comuni.
2. 
Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le forme associative dei comuni si attengono alle direttive generali, agli indirizzi e alla pianificazione della Regione in materia di gestione dei rifiuti e di qualità dei servizi.
Art. 9. 
(Organizzazione delle funzioni di ambito di area vasta)
1. 
I comuni appartenenti a ciascun ambito di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell' articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 33 della presente legge, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 8 inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata e al trasporto e all'avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico.
2. 
I consorzi di area vasta in particolare:
a) 
approvano il piano d'ambito di area vasta che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano d'ambito regionale, è finalizzato a programmare l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei segmenti di servizio di competenza;
b) 
predispongono, acquisito il parere dei comuni interessati, i piani finanziari per ciascun comune, anche sulla base di dati di costo di trattamento forniti dalla Conferenza d'ambito regionale e approvano il conseguente piano finanziario consortile;
c) 
determinano, in accordo con ciascuna area territoriale omogenea, il modello tariffario che consente il raggiungimento degli obiettivi della presente legge e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
d) 
definiscono, in accordo con le indicazioni di ciascuna delle aree territoriali omogenee, il modello organizzativo sul territorio e individuano le forme di affidamento della gestione dei segmenti di servizio di competenza;
e) 
procedono, secondo le indicazioni di ciascuna delle aree territoriali omogenee, all'affidamento dei segmenti di servizio di loro competenza, conseguente all'individuazione della loro modalità di produzione;
f) 
procedono al controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei segmenti di servizio di loro competenza;
g) 
definiscono, acquisiti i pareri delle singole aree territoriali omogenee, criteri omogenei per la stesura dei regolamenti comunali di disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei regolamenti relativi alla gestione operativa dei centri di raccolta.
3. 
Al fine di garantire una più efficiente gestione del servizio di loro competenza, i consorzi di area vasta suddividono il proprio territorio in aree territoriali omogenee funzionali allo svolgimento dei servizi di tali aree, di dimensioni tali da rispondere ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. In via di prima attuazione della presente legge la dimensione delle aree territoriali omogenee coincide con quella del territorio dei consorzi di bacino di cui alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti).
4. 
La rappresentanza in seno all'assemblea consortile spetta ai sindaci e alle sindache dei comuni partecipanti all'area vasta, che possono esercitarla anche per gruppi di comuni ed è determinata nella convenzione e nello statuto sulla base della popolazione, dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e tenendo conto della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio.
5. 
I comuni appartenenti all'area territoriale omogenea possono individuare una o un rappresentante comune per la partecipazione all'assemblea consortile. In coerenza con il piano d'ambito di area vasta, i medesimi comuni presentano al consorzio le istanze relative ai servizi da svolgere nell'area di interesse e verificano il regolare svolgimento dei segmenti di servizio di cui al comma 1 nell'area di interesse.
6. 
L'approvazione del piano d'ambito di area vasta avviene a seguito della verifica di coerenza di cui all' articolo 8, comma 1, lettera b) della l.r. 7/2012 e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 8, comma 3.
7. 
Gli enti di area vasta possono esercitare le funzioni di cui al presente articolo in forma associata tra loro.
Art. 10. 
(Organizzazione delle funzioni di ambito regionale)
1. 
I consorzi di area vasta, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 8, inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, ivi comprese le discariche, anche esaurite, attraverso un'apposita conferenza d'ambito composta:
a) 
dalle o dai presidenti dei consorzi di area vasta, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio di amministrazione del consorzio;
b) 
dalla sindaca o dal sindaco della Città di Torino, che può delegare in sua vece in via permanente o per la singola seduta, un membro della giunta presieduta;
c) 
dalla sindaca o dal sindaco della Città metropolitana di Torino, che può delegare in sua vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio metropolitano;
d) 
dalle o dai presidenti delle province, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio provinciale.
2. 
La conferenza d'ambito opera in nome e per conto degli enti associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che la istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale.
3. 
La conferenza d'ambito ha autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile per le attività connesse alle proprie funzioni.
4. 
La conferenza d'ambito delibera a maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di rappresentatività fissate dalla convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti, sulla base della popolazione, dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e tenendo conto della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio. Il 24 per cento dei voti è attribuito alle province e alla Città metropolitana di Torino ed è suddiviso tra le stesse in parti uguali.
5. 
La conferenza d'ambito esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) 
approva il piano d'ambito regionale che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico e la realizzazione degli impianti a tecnologia complessa individuati in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento espresse dagli ambiti territoriali ottimali di area vasta;
b) 
approva il conseguente piano finanziario, determina i costi del segmento di servizio di competenza e fornisce ai consorzi di area vasta i relativi dati per la predisposizione dei piani finanziari da proporre ai comuni;
c) 
definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del segmento di servizio di competenza;
d) 
definisce la propria struttura organizzativa;
e) 
approva le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti di area vasta, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa.
6. 
La struttura organizzativa della conferenza d'ambito, istituita ai sensi dell' articolo 30, comma 4 del d.lgs. 267/2000 esercita le seguenti funzioni:
a) 
predisposizione degli atti della conferenza d'ambito, nonché effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;
b) 
esecuzione delle deliberazioni della conferenza d'ambito ed in particolare del programma degli interventi;
c) 
compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;
d) 
controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del segmento di servizio di competenza;
e) 
ogni altra attività attribuita dalla conferenza d'ambito.
7. 
Il piano d'ambito regionale è approvato dalla conferenza d'ambito secondo le modalità stabilite dall' articolo 8, comma 3 della l.r. 7/2012 e a seguito della verifica di coerenza con la pianificazione regionale di settore di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) della medesima legge.
Art. 11. 
(Principio di autosufficienza)
1. 
Lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi avviene, di norma, all'interno del territorio regionale.
2. 
Se, alla data di adozione del piano d'ambito regionale, l'obiettivo dell'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale regionale non risulta interamente perseguibile, la conferenza d'ambito promuove, d'intesa con la Regione, la conclusione di appositi accordi con altre regioni per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità e ogni altro adempimento finalizzato alla individuazione delle misure e degli interventi necessari.
3. 
La conferenza d'ambito dà conto degli accordi di cui al comma 2 e dei flussi di rifiuti da essi derivanti nel piano d'ambito di area vasta.
4. 
La conferenza d'ambito adotta i provvedimenti necessari a far fronte alle situazioni di emergenza relative alla gestione dei rifiuti urbani d'intesa con la Regione.
Capo IV. 
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
Art. 12. 
(Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali)
1. 
La gestione dei rifiuti speciali è organizzata sulla base di impianti, realizzati anche come centri polifunzionali, nei quali possono essere previste più forme di trattamento.
2. 
I principi della gestione dei rifiuti speciali sono:
a) 
la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali;
b) 
l'incremento del riciclaggio oppure il recupero di materia, prioritario rispetto al recupero di energia;
c) 
la minimizzazione del ricorso alla discarica;
d) 
la garanzia della sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti, favorendo la realizzazione di un sistema impiantistico che consenta di ottemperare al principio di prossimità;
e) 
la promozione, per quanto di competenza, dello sviluppo di una green economy regionale.
3. 
La Regione per le finalità di cui al comma 2, promuove:
a) 
la realizzazione di accordi per incoraggiare le imprese all'applicazione di tecniche industriali volte alla minimizzazione degli scarti ed al riciclo degli stessi nel ciclo produttivo;
b) 
la realizzazione di accordi finalizzati all'ecoprogettazione;
c) 
la ricerca, anche tramite il ricorso a fondi europei, e la sperimentazione di nuove modalità per riutilizzare e recuperare i rifiuti e i sottoprodotti da loro derivati;
d) 
l'utilizzo di prodotti riciclati da parte delle pubbliche amministrazioni;
e) 
forme di collaborazione tra i soggetti interessati in modo tale da incoraggiare il mercato del recupero, anche prevedendo la realizzazione di servizi informativi che mettano in comunicazione domanda ed offerta, secondo il principio della simbiosi industriale;
f) 
la realizzazione di un sistema impiantistico idoneo a trattare i rifiuti riducendo l'esportazione dei rifiuti e gli impatti ambientali legati al trasporto dei rifiuti;
g) 
attività di comunicazione sulla corretta gestione dei rifiuti speciali, prevedendo anche la predisposizione di specifiche linee guida e la messa a disposizione di studi specifici.
4. 
La Regione disincentiva la realizzazione e l'utilizzo delle discariche, sia per il conferimento di rifiuti speciali provenienti dal proprio territorio, sia per rifiuti speciali provenienti da altre regioni.
5. 
L'organizzazione delle gestione dei rifiuti speciali, l'analisi dei fabbisogni non soddisfatti e le necessità impiantistiche sono definite nel piano regionale dei rifiuti.
Capo V. 
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI
Art. 13. 
(Oggetto del tributo)
1. 
Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui ai commi da 24 a 40 dell' articolo 3 della l. 549/1995 , si applica ai rifiuti:
a) 
conferiti in discarica;
b) 
conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione di incenerimento a terra, classificata D10 dall'allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006 .
2. 
Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi si applica anche ai rifiuti smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.
Art. 14. 
(Soggetto attivo e passivo)
1. 
Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è dovuto alla Regione:
a) 
dal gestore dell'attività di stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto che effettua il conferimento;
b) 
dal gestore dell'impianto di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificato esclusivamente come impianto di smaltimento mediante l'operazione di incenerimento a terra, classificata D10 dall'allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006 .
2. 
Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è altresì dovuto da chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.
3. 
L'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto al pagamento del tributo in solido con il soggetto di cui al comma 2, se non dimostra di aver presentato denuncia di discarica abusiva prima della constatazione delle violazioni di legge.
4. 
Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è versato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento.
Art. 15. 
(Ammontare del tributo)
1. 
L'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi per gli importi di seguito indicati:
a) 
a decorrere dal 1° gennaio 2018:
1) 
0,006 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
2) 
0,012 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; tale importo è ridotto a 0,006 euro per ogni chilogrammo di rifiuti urbani e di rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
3) 
0,015 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi; tale importo è ridotto a 0,010 euro per ogni chilogrammo di rifiuti contenenti amianto ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi;
b) 
a decorrere dal 1° gennaio 2019:
1) 
0,009 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
2) 
0,02582 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; tale importo è ridotto a 0,01291 euro per ogni chilogrammo di rifiuti urbani e per i rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
3) 
0,019 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi; tale importo è ridotto a 0,010 euro per ogni chilogrammo di rifiuti contenenti amianto ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi;
c) 
a decorrere dal 1° gennaio 2024:
1) 
0,01 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
2) 
0,02582 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; tale importo è ridotto a 0,01291 euro per ogni chilogrammo di rifiuti urbani e per i rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
3) 
0,02582 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi; tale importo è ridotto a 0,010 euro per ogni chilogrammo di rifiuti contenenti amianto ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi.
2. 
I rifiuti smaltiti negli impianti di incenerimento di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b) ed i fanghi anche palabili conferiti in discarica sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento.
3. 
Gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle predette operazioni siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. Con il regolamento di cui all'articolo 16 la Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio o compostaggio devono raggiungere e, ove ritenuto necessario, le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovvalli, quali elementi che consentono di poter usufruire della riduzione e stabilisce le relative modalità di verifica, definendo inoltre i termini di adeguamento.
4. 
Fermo restando il limite di cui al comma 3, sono soggetti al pagamento del tributo in misura ridotta ai sensi dell' articolo 3, comma 40 della l. 549/1995 gli scarti ed i sovvalli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti.
5. 
L'agevolazione di cui al comma 3 è riconosciuta esclusivamente se il soggetto che conferisce in discarica coincide con il gestore dell'impianto di trattamento.
6. 
Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva o abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato si applica il tributo nella misura di cui al comma 1, in relazione alle caratteristiche del rifiuto rilevanti ai fini dell'ammissibilità in discarica.
Art. 16. 
(Regolamento)
1. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto regionale , adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che, ai fini dell'attuazione del presente capo, disciplina in particolare:
a) 
la dichiarazione annuale sui quantitativi prodotti nell'anno solare e sui versamenti effettuati;
b) 
la richiesta di pagamento in misura ridotta e le connesse dichiarazioni;
c) 
le comunicazioni che gli enti competenti sono tenuti ad effettuare alla Regione ai fini della gestione del tributo;
d) 
il rimborso delle somme indebitamente o erroneamente versate;
e) 
l'individuazione delle strutture regionali competenti in materia.
2. 
Il regolamento di cui al comma 1 è approvato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) 
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;
b) 
riduzione degli oneri amministrativi.
Art. 17. 
(Accertamento e riscossione)
1. 
Per ogni violazione relativa all'applicazione del tributo la Regione provvede a notificare, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) è stata o doveva essere presentata ed il tributo è stato o doveva essere pagato, un avviso di accertamento contenente la liquidazione del tributo o del maggior tributo dovuto, il computo degli interessi maturati, l'irrogazione della sanzione o delle sanzioni applicabili e ogni altro onere previsto dalla legge.
2. 
All'accertamento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ).
3. 
Per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Capo VI. 
SISTEMA SANZIONATORIO
Sezione I. 
Sanzioni in materia di produzione dei rifiuti
Art. 18. 
(Sanzioni)
1. 
Se non è raggiunto, a livello di ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:
a) 
0,05 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a di 215 chilogrammi;
b) 
0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 216 chilogrammi fino a 240 chilogrammi;
c) 
0,15 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi.
2. 
Se non è raggiunto, a livello di ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:
a) 
0,05 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a 175 chilogrammi;
b) 
0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 176 chilogrammi fino a 191 chilogrammi;
c) 
0,15 euro ad abitante per produzioni pro capite da 192 chilogrammi fino a 207 chilogrammi;
d) 
0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 208 chilogrammi fino a 223 chilogrammi;
e) 
0,25 euro ad abitante per produzioni pro capite da 224 chilogrammi fino a 240 chilogrammi;
f) 
0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi.
3. 
Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate alla Città di Torino se non raggiunge l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 5.
4. 
I consorzi di area vasta ripartiscono l'onere della sanzione loro applicata tra i comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di produzione pro capite loro assegnati dal piano d'ambito di area vasta, sulla base dei dati di produzione dei rifiuti urbani indifferenziati riferiti all'ultimo triennio disponibile, nonché degli abitanti residenti in ciascun comune.
5. 
I proventi delle sanzioni sono introitati dalla Regione.
6. 
All'accertamento delle violazioni, all'irrogazione della sanzione amministrativa, nonché alla riscossione dei relativi proventi provvedono la Città metropolitana di Torino e le province secondo le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Resta comunque esclusa la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta prevista dall' articolo 16 della l. 689/1981 .
7. 
I proventi relativi alle sanzioni, al netto della quota pari al 20 per cento di quanto riscosso da trattenere a copertura degli oneri per le competenze di cui al comma 6, sono versati alla Regione entro il 31 gennaio di ciascun anno, sul capitolo d'entrata da istituire ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera c).
Sezione II. 
Sanzioni in materia di tributo speciale per il conferimento in discarica
Art. 19. 
(Sanzioni tributarie)
1. 
Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione si applica la sanzione di cui all' articolo 3, comma 31, della l. 549/1995 .
2. 
Per l'omesso, insufficiente o ritardato versamento si applica la sanzione di cui all'articolo 13, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell' articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
3. 
Si applicano in ogni caso, se ed in quanto compatibili, le disposizioni sul ravvedimento di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 .
Art. 20. 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Per la sanzione amministrativa prevista dall' articolo 3, comma 32, della l. 549/1995 a carico di chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e di chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, si applicano le disposizioni della l. 689/1981 . Resta comunque esclusa la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta prevista dall' articolo 16 della l. 689/1981 .
2. 
Oltre alle sanzioni previste dalla l. 549/1995 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 5.164,00, se nel corso degli accessi di cui al comma 33 dell'articolo 3 della l. 549/1995 è impedita l'ispezione dei luoghi o la verifica dei registri e della documentazione inerente all'attività.
3. 
Per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2 si osservano le disposizioni del capo I, sezioni I e II della l. 689/1981 .
Art. 21. 
(Presunzioni e decadenze)
1. 
Quando non è possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, autorizzata o abusiva, oppure il momento dell'abbandono, dello scarico o del deposito incontrollato di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all' articolo 3, comma 40 della l. 549/1995 , questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di cui all' articolo 3, comma 33, della l. 549/1995 .
2. 
Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova contraria.
3. 
Ferma restando la presunzione di cui al comma 1, l'accertamento delle violazioni è eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.
Art. 22. 
(Accertamento e contestazione delle violazioni)
1. 
I processi verbali di constatazione di cui all' articolo 3, comma 33, della l. 549/1995 sono trasmessi entro trenta giorni alla Regione per i provvedimenti di competenza.
Capo VII. 
MODIFICHE A LEGGI REGIONALI
Sezione I. 
Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ')
Art. 23. 
1. 
L' articolo 49 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 relativa all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è sostituito dal seguente: "
Art. 49.
(Funzioni della Regione)
1.
Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
a)
l'aggiornamento sistematico e la diffusione dei dati e delle informazioni relative alla produzione, alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti sul territorio piemontese;
b)
la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, mediante l'adozione di procedure, di direttive, di indirizzi e criteri, anche finalizzati a garantire l'efficacia e l'omogeneità dell'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo;
c)
la promozione, l'incentivazione e la disincentivazione anche economica di misure finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti, alla riduzione dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, all'incremento del riutilizzo dei beni, del riciclaggio e del recupero di energia dai rifiuti, alla diffusione dell'utilizzo di beni prodotti con materiali riciclati derivanti dai rifiuti, nonché all'individuazione di forme di semplificazione amministrativa per enti e imprese che adottano sistemi di gestione ambientale;
d)
l'incentivazione dello sviluppo di tecnologie pulite, della produzione di beni di consumo ecologicamente compatibili;
e)
l'attività di pianificazione e di programmazione in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, gestione dei rifiuti e bonifica di aree inquinate;
f)
la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e la disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
g)
la stipula di appositi accordi o intese con altre regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, il trattamento e la gestione al di fuori del territorio regionale di rifiuti urbani e rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal loro trattamento prodotti in Piemonte e viceversa, nonché di appositi accordi di programma, convenzioni ed intese con soggetti pubblici e privati indirizzati al perseguimento degli obiettivi della pianificazione regionale, oltre che della legislazione nazionale e regionale di settore;
h)
l'emanazione di criteri per la determinazione di idonee misure compensative in favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla presenza di impianti diversi da quelli di cui all' articolo 3, comma 27, della l. 549/1995 che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi, ad esclusione dell'operazione D15, compresi i comuni limitrofi interessati dal traffico di mezzi adibiti al trasporto rifiuti;
i)
la determinazione dell'entità delle misure compensative per gli impianti diversi da quelli di cui all' articolo 3, comma 27, della l. 549/1995 che effettuano operazioni di smaltimento rifiuti pericolosi, ad esclusione dell'operazione D15, sulla base dei criteri di cui alla lettera g bis);
j)
l'emanazione degli atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità e urgenza di rilievo regionale, nonché l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla legislazione nazionale e regionale di settore;
k)
la promozione a livello regionale di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, con l'obiettivo di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della prevenzione della produzione e del recupero dei rifiuti stessi;
l)
l'irrogazione delle sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi inerenti alla fornitura delle informazioni agli osservatori regionali e le disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, la riscossione e l'introito dei relativi proventi e loro destinazione alle finalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.
".
Art. 24. 
(Sostituzione dell' articolo 50 della l.r. 44/2000 )
1. 
L' articolo 50 della l.r. 44/2000 è sostituito dal seguente: "
Art. 50.
(Funzioni delle province e della Città metropolitana di Torino)
1.
Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle province e alla Città metropolitana di Torino le seguenti funzioni amministrative:
a)
l'individuazione nell'ambito del piano territoriale di coordinamento, sentita la conferenza d'ambito, i consorzi di area vasta e i comuni territorialmente interessati, delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base dei criteri definiti dal Piano regionale;
b)
il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni agli obblighi definiti della normativa di settore;
c)
lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, di utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di raccolta ed eliminazione degli oli usati, non espressamente attribuite ad altri enti pubblici dalle leggi statali e regionali e non riservate dalla presente legge alla competenza della Regione;
d)
l'emanazione degli atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità e urgenza di rilievo provinciale;
e)
il rilevamento dei dati e delle informazioni inerenti alle funzioni amministrative loro attribuite e la trasmissione degli stessi alla Regione;
f)
la promozione a livello provinciale di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, con l'obiettivo di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della prevenzione della produzione e del recupero dei rifiuti stessi;
g)
l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione degli obblighi e dei divieti in materia di gestione dei rifiuti, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 49, comma 1, lettera l) e 51, comma 1, lettera d), la riscossione e l'introito dei relativi proventi e loro destinazione alle finalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
h)
l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione nonché la riscossione della sanzione amministrativa in materia di produzione dei rifiuti di cui all'articolo 18 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7);
i)
la realizzazione e gestione dell'anagrafe provinciale dei siti contaminati;
j)
l'accertamento, mediante apposita certificazione, del completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi al progetto approvato;
k)
il rilevamento dei dati inerenti alle bonifiche effettuate sul proprio territorio e la trasmissione degli stessi alla Regione.
".
Art. 25. 
(Sostituzione dell' articolo 51 della l.r. 44/2000 )
1. 
L' articolo 51 della l.r. 44/2000 è sostituito dal seguente: "
Art. 51.
(Funzioni dei comuni)
1.
Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:
a)
l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
b)
l'approvazione di apposito regolamento di disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, nei limiti e per le finalità definiti dalla normativa vigente in materia, nonché in coerenza con la pianificazione della conferenza d'ambito e degli enti di area vasta;
c)
la previsione nei propri strumenti di pianificazione urbanistica di aree da destinare alla realizzazione delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata;
d)
l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione del divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi, la riscossione e l'introito dei relativi proventi e loro destinazione alle finalità stabilite dalla normativa nazionale di riferimento;
e)
l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati;
f)
il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle province.
".
Sezione II. 
Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani)
Art. 26. 
(Modifica dell' articolo 1 della l.r. 7/2012 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 7/2012 è sostituito dal seguente: "
1.
Ferme restando le competenze regionali, provinciali e della Città metropolitana di Torino in materia di pianificazione e programmazione, in materia di risorse idriche e gestione integrata dei rifiuti, la presente legge, in attuazione della normativa nazionale di settore, detta norme in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. La presente legge istituisce e disciplina altresì la Conferenza regionale dell'ambiente.
".
Art. 27. 
(Sostituzione del capo III della l.r. 7/2012 )
1. 
Il capo III della l.r. 7/2012 è sostituito dal seguente: "
CAPO III.
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
Art. 3.
(Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1.
Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell' articolo 198 del d.lgs. 152/2006 , che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), sino alla data stabilita dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) per la costituzione della conferenza d'ambito e la riorganizzazione dei consorzi di area vasta.
".
Art. 28. 
(Modifiche all' articolo 8 della l.r. 7/2012 )
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 7/2012 le parole "
e della l.r. 13/1997
" sono sostituite dalle seguenti: "
, della l.r. 13/1997 e della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)
".
2. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 7/2012 le parole "
delle conferenze d'ambito, nonché delle autorità d'ambito di cui agli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 13/1997 , di seguito denominate autorità d'ambito
" sono sostituite dalle seguenti: "
della conferenza d'ambito e dei consorzi di area vasta di cui alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), nonché delle autorità d'ambito di cui agli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 13/1997 , di seguito denominati autorità competenti
".
3. 
Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 7/2012 è sostituito dal seguente: "
3.
Ai fini di cui al comma 1, lettera b), i piani d'ambito ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla deliberazione di adozione. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano d'ambito adottato la Giunta regionale, con propria deliberazione, formula eventuali rilievi e osservazioni cui le autorità competenti si conformano in sede di approvazione definitiva del piano; se la Giunta regionale non si esprime entro tale termine, il piano d'ambito può essere definitivamente approvato. In caso di motivate esigenze istruttorie, il termine di trenta giorni per l'espressione della Giunta regionale è esteso sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, previa comunicazione degli uffici regionali alle autorità competenti.
".
Art. 29. 
(Modifiche all' articolo 9 della l.r. 7/2012 )
1. 
Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 7/2012 le parole "
delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito
" sono sostituite dalle seguenti: "
delle autorità competenti
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 7/2012 le parole "
Le conferenze d'ambito, le autorità d'ambito
" sono sostituite dalle seguenti: "
Le autorità competenti
".
3. 
Il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 7/2012 è sostituito dal seguente: "
6.
L'osservatorio regionale dei rifiuti coordina le attività degli osservatori provinciali e della Città metropolitana di Torino, in un'ottica di collaborazione, integrazione e raccordo con le attività di raccolta e diffusione dei dati a livello regionale. Nell'ambito dei sistemi informativi ambientali, regionali e nazionali, divulga le informazioni raccolte avvalendosi anche del supporto dell'ARPA, assicurando le informazioni al pubblico ai sensi della normativa vigente.
".
Art. 30. 
(Modifiche dell' articolo 10 della l.r. 7/2012 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 7/2012 le parole "
delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito
" sono sostituite dalle seguenti: "
delle autorità competenti
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 7/2012 le parole "
le conferenze d'ambito e le autorità d'ambito
" sono sostituite dalle seguenti: "
le autorità competenti
".
Art. 31. 
(Modifiche dell' articolo 11 della l.r. 7/2012 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 7/2012 le parole "
delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito
" sono sostituite dalle seguenti: "
delle autorità competenti
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 7/2012 le parole "
le conferenze d'ambito e le autorità d'ambito
" sono sostituite dalle seguenti: "
le autorità competenti
".
Art. 32. 
(Modifiche dell' articolo 13 della l.r. 7/2012 )
1. 
Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 7/2012 è inserita la seguente: "
a bis)
il Sindaco della Città metropolitana di Torino o un consigliere delegato;
".
2. 
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 7/2012 le parole "
delle conferenze d'ambito
" sono sostituite dalle seguenti: "
della conferenza d'ambito e dei consorzi di area vasta
".
3. 
Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 7/2012 è inserita la seguente: "
a bis)
il responsabile della struttura competente in materia della Città metropolitana di Torino o un suo delegato;
".
4. 
Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 7/2012 le parole "
di ciascuna conferenza d'ambito
" sono sostituite dalle seguenti "
della conferenza d'ambito e di ciascun consorzio di area vasta
".
Capo VIII. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 33. 
(Norme transitorie in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1. 
Entro nove mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge:
a) 
i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 insistenti negli ambiti territoriali di area vasta delle Province di Asti, Biella, Vercelli e del Verbano Cusio Ossola adottano lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge;
b) 
la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge;
c) 
negli ambiti territoriali di area vasta coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Cuneo e Novara i consorzi di cui all'articolo 9 sono riorganizzati attraverso la fusione dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 . Il consorzio adotta lo statuto di cui al comma 2 e adegua la convenzione alle disposizioni della presente legge.
2. 
Lo schema di convenzione e lo schema di statuto, approvati contestualmente alla presente legge come allegato A, sono definiti sulla base delle previsioni dell'articolo 9 e delle seguenti indicazioni:
a) 
il consiglio di amministrazione è composto da sindaci o assessori da loro delegati, ovvero da esperti eletti dall'Assemblea del consorzio di area vasta con maggioranza qualificata individuata dalla convenzione;
b) 
il Presidente del consorzio è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione.
3. 
Le modalità di organizzazione del consorzio sono determinate dallo statuto di cui al comma 2.
4. 
I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e si predispongono alla fusione di cui al comma 1. All'atto della fusione il bilancio di ciascun consorzio viene certificato nelle sue condizioni di equilibrio, con eventuale previsione di salvaguardie per sopravvenienze passive che si manifestano successivamente alla fusione. In particolare sono effettuate apposite perizie di stima riguardanti l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi per la gestione post operativa delle discariche. Eventuali carenze e inadeguatezze di tali fondi ricadono sui comuni che hanno usufruito degli impianti e sono da questi comuni finanziariamente reintegrati in proporzione ai rifiuti conferiti in discarica lungo tutto il periodo di coltivazione della stessa.
5. 
Gli atti dei consorzi di bacino di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono ratificati dai competenti organi comunali entro novanta giorni dalla data di adozione.
6. 
Entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di area vasta di cui all'articolo 9, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 10 sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge.
7. 
Decorsi inutilmente í termini di cui ai commi 1 e 6, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.
8. 
Nelle more della costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, a far data dalla riorganizzazione e dall'adeguamento dei consorzi di cui al comma 1 partecipano alle associazioni di ambito di cui alla l.r. 24/2002 il consorzio di area vasta e i comuni con la maggior popolazione dei bacini di cui alla l.r. 24/2002 , cosiddetti comuni capofila.
9. 
Alla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 la medesima subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, riferibili alle funzioni di ambito regionale.
10. 
Nel periodo transitorio in cui continuano ad esercitare le loro attività, ai consorzi di bacino e alle associazioni d'ambito è vietato attivare procedure di reclutamento del personale.
11. 
A decorrere dalla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, le associazioni d'ambito di cui alla l.r. 24/2002 sono sciolte o poste in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che le disciplinano.
Art. 34. 
(Norma transitoria in materia di tributo speciale per il conferimento in discarica)
1. 
Per i processi verbali di constatazione di cui all' articolo 3, comma 33, della l. 549/1995 , redatti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di trenta giorni previsto dal comma 1 dell'articolo 22 decorre dalla predetta data.
2. 
Le funzioni di cui agli articoli 4 e 7 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 . Delega alle Province) continuano ad essere esercitate dalla Città metropolitana di Torino e dalle province fino al 31 dicembre 2018.
3. 
Per l'anno 2018 alla Città metropolitana di Torino ed alle province è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del gettito del tributo complessivamente riscosso nell'anno precedente nei rispettivi territori, finanziato con le risorse di cui all'articolo 38, comma 6.
Art. 35. 
(Norme di attuazione)
1. 
Le norme per l'attuazione della presente legge sono adottate dalla Giunta regionale anche attraverso specifici provvedimenti emanati in conformità ai principi definiti dalla presente legge.
Art. 36. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e di organizzazione della gestione dei rifiuti speciali, di riduzione della produzione del rifiuto di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati dell'osservatorio regionale dei rifiuti di cui all' articolo 9 della l.r. 7/2012 , trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:
a) 
le eventuali modifiche della dimensione delle aree territoriali omogenee di cui all'articolo 9, comma 3;
b) 
le fasi di istituzione, le modalità di funzionamento e le attività principali della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10;
c) 
l'applicazione delle sanzioni in materia di produzione dei rifiuti di cui all'articolo 18;
d) 
lo stato di attuazione del capo V, i casi di applicazione e il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e delle relative sanzioni;
e) 
gli eventuali casi di trattamento, sia in entrata che in uscita dal territorio regionale, dei rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.
3. 
Le relazioni successive alla prima informano, inoltre, sulla evoluzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e del sistema sanzionatorio, allo scopo di valutare il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 2, anche con riguardo al principio comunitario che indirizza le scelte strategiche verso un'economia circolare.
4. 
Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali documenti di analisi, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attività di competenza della Giunta regionale.
5. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3, trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 38.
Art. 37. 
(Abrogazione di norme)
1. 
A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con la medesima ed in particolare:
a) 
la legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 . Delega alle Province), ad eccezione degli articoli 4 e 7 che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2019;
b) 
la legge regionale 29 agosto 2000, n. 48 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 e determinazione nuovi importi);
c) 
l' articolo 27 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 (Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell' articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 'Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 '), ad eccezione dei commi 1 e 2 che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2019;
d) 
la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione di rifiuti), ad eccezione dell'articolo 16 che è abrogato a decorrere dal 31 marzo 2018;
e) 
l' articolo 22 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003);
f) 
l' articolo 5 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);
g) 
l' articolo 21 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie);
h) 
l' articolo 26 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011);
i) 
la lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani);
j) 
gli articoli 4, 5, 6, 14 e il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 7/2012 ;
k) 
l' articolo 7 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni. Amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni").
Art. 38. 
(Norma finanziaria)
1. 
Ai fini dell'attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio, sono istituiti i seguenti tre capitoli di spesa nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019:
a) 
"Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per il sostegno di misure e azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 1 (Spese correnti), macroaggregato 1.4 (Trasferimenti correnti);
b) 
"Contributi ad amministrazioni locali a sostegno degli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 2 (Spese in conto capitale), macroaggregato 203 2.3 (Contributi agli investimenti);
c) 
"Contributi ad imprese a sostegno degli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 2 (Spese in conto capitale), macroaggregato 2.3 (Contributi agli investimenti).
2. 
I capitoli di cui al comma 1 sono alimentati e vincolati alle seguenti entrate:
a) 
l'intero ammontare del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, di cui al capo V della presente legge, iscritto nel capitolo d'entrata 11315 "Gettito derivante dal Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ( legge 28/12/1995 n. 549 )" nell'ambito del titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati);
b) 
l'intero ammontare del gettito derivante dal contributo di cui all' articolo 35, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , iscritto nel capitolo d'entrata 29620 "Introiti derivanti dal versamento del contributo dovuto dai gestori degli impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in Piemonte per il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati di provenienza extraregionale ( articolo 35, comma 7 del decreto-legge n. 133/2014 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014 e art. 20 della legge regionale n. 6/2016 )" nell'ambito del titolo 2 (Trasferimenti correnti), tipologia 103 (Trasferimenti correnti da imprese);
c) 
l'intero ammontare del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche di cui al capo VI, sezione I della presente legge, da iscrivere nel capitolo d'entrata da istituire con la seguente denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative a carico delle amministrazioni pubbliche per le violazioni in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti);
d) 
l'intero ammontare del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle imprese di cui al capo VI, sezione II della presente legge, da iscrivere nel capitolo d'entrata da istituire con la seguente denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative a carico delle imprese per le violazioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", nell'ambito del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti);
e) 
altre risorse eventualmente destinate a tal fine dalle leggi di bilancio regionali.
3. 
Gli introiti di cui al comma 2, lettere a), b) d) ed e) sono destinati per il 20 per cento ad alimentare il capitolo di spesa di parte corrente e per l'80 per cento ad alimentare i capitoli di spesa a sostegno degli investimenti. Gli introiti di cui al comma 2, lettera c) sono destinati ad incentivare i comuni che superano del 50 per cento gli obiettivi di cui al Piano regionale per la gestione dei rifiuti in anticipo rispetto alle scadenze stabilite.
4. 
La Giunta regionale definisce le priorità d'intervento, i criteri e le modalità di utilizzo delle suddette risorse.
5. 
Gli stanziamenti in spesa sono da utilizzarsi nei limiti delle somme effettivamente incassate.
6. 
Agli oneri derivanti dal di cui all'articolo 34, comma 3, stimati in euro 600.000,00 per l'anno 2018, si provvede tramite le risorse iscritte nell'ambito delle previsioni di spesa corrente della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
Art. 39. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 gennaio 2018
Sergio Chiamparino