Legge regionale n. 25 del 28 dicembre 2017  ( Versione vigente )
"Incorporazione del Comune di Sabbia nel Comune di Varallo in Provincia di Vercelli."
(B.U. 29 dicembre 2017, 4° suppl. al n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Il Comune di Sabbia è incorporato nel Comune di Varallo in provincia di Vercelli.
2. 
La denominazione del Comune incorporante "Varallo" rimane invariata.
3. 
La modifica di circoscrizione del Comune di Varallo derivante dall'incorporazione, esperito il referendum consultivo comunale e come risulta dalla cartografia allegata alla presente legge (allegato A), decorre dal 1° gennaio 2018.
Art. 2. 
(Adeguamento statuto)
1. 
Lo statuto del Comune di Varallo prevede che alla comunità di Sabbia sono assicurate idonee forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ed è in tal senso adeguato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. 
(Organi di governo e successione della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)
1. 
Il Comune di Varallo conserva i propri organi di governo, mentre gli organi del Comune di Sabbia decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
Il Comune di Varallo conserva la propria personalità e succede in tutti i rapporti giuridici al Comune di Sabbia.
Art. 4. 
(Contributi regionali)
1. 
La Regione eroga incentivi finanziari al comune derivante da incorporazione nella misura e per la durata stabiliti dai criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).
Art. 5. 
(Delega alla Provincia di Vercelli)
1. 
I rapporti, conseguenti alla modifica della circoscrizione comunale del Comune di Varallo a seguito dell'incorporazione del Comune di Sabbia, sono definiti dalla Provincia di Vercelli ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).
Art. 6. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per il contributo una tantum al Comune di Varallo quantificato nell'esercizio finanziario 2018 in euro 130.000,00, in termini di competenza, già iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e del medesimo programma.
2. 
Per il contributo annuale al Comune di Varallo a partire dall'esercizio finanziario 2018 e fino all'esercizio finanziario 2022, quantificato per ciascun anno delle cinque annualità in euro 26.000,00, in termini di competenza, già iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma e per gli anni successivi con le risorse iscritte nei successivi bilanci nell'ambito della medesima missione e del medesimo programma.
Art. 7. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 dicembre 2017
Sergio Chiamparino