Legge regionale n. 21 del 01 dicembre 2017  ( Versione vigente )
"Infrastruttura regionale per l'informazione geografica".
(B.U. 07 dicembre 2017, 2° suppl. al n. 49)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La presente legge istituisce e disciplina l'infrastruttura regionale per l'informazione geografica, di seguito denominata infrastruttura geografica regionale, al fine di condividere con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati le informazioni geografiche-territoriali su cui basare la pianificazione e la programmazione generale e settoriale, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, n. 2007/2 /CE che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea "INSPIRE").
2. 
L'infrastruttura geografica regionale persegue le seguenti finalità:
a) 
permettere la condivisione di informazioni a contenuto geografico accurate, coerenti, complete e aggiornate, tra gli enti e i soggetti partecipanti all'infrastruttura per consentire l'integrazione e la fruizione delle informazioni a tutti i livelli di governo;
b) 
accrescere il valore delle conoscenze disponibili presso la pubblica amministrazione a beneficio della società, attraverso l'accesso e il libero riuso dei dati geografici, in coerenza con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, n. 2003/98 /CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico);
c) 
indicare la fonte e i soggetti titolari e custodi dei dati geografici;
d) 
assicurare l'interoperabilità degli strumenti di acquisizione e gestione dei dati;
e) 
conseguire economie di scala nell'acquisizione e nell'aggiornamento dei dati geografici.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
infrastruttura per l'informazione geografica: l'insieme di set di dati territoriali, metadati, servizi relativi ai dati territoriali, servizi e tecnologie di rete, politiche e accordi istituzionali in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati, meccanismi, processi e procedure di coordinamento e monitoraggio, teso a facilitare la disponibilità, l'omogeneità e l'accesso a dati geospaziali;
b) 
dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica;
c) 
set di dati territoriali: una collezione di dati territoriali identificabili in modo univoco;
d) 
servizi relativi ai dati territoriali: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set dei medesimi dati o sui metadati collegati, compresi i servizi resi fruibili da un geoportale, quali servizi di ricerca, di visualizzazione e di scarico;
e) 
metadati: le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi;
f) 
geoportale: un portale web utilizzato per accedere ai dati territoriali attraverso servizi di ricerca, visualizzazione e scarico;
g) 
base dati territoriale di riferimento degli enti (BDTRE): l'insieme dei set di dati territoriali disponibili nell'infrastruttura geografica regionale, incluso il database geotopografico, istituito ai sensi del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso);
h) 
accuratezza: grado di conformità di un valore acquisito, misurato o calcolato al suo attuale valore;
i) 
coerenza o consistenza: l'assenza di contraddizioni tra i dati di uno stesso record o di archivi differenti;
j) 
completezza: l'assegnazione e memorizzazione di tutti i valori previsti dalla specifica;
k) 
attualità: l'aggiornamento permanente o periodico dei geodati di base all'evoluzione dell'ubicazione, dell'estensione e delle caratteristiche degli spazi e degli oggetti rilevati;
l) 
interoperabilità: la possibilità per i set di dati territoriali di essere combinati e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, garantendo la coerenza del risultato.
Art. 3. 
(Infrastruttura geografica regionale)
1. 
L'infrastruttura geografica regionale è costituita:
a) 
dai set di dati territoriali, dai metadati e dai servizi relativi ai dati territoriali;
b) 
dalle tecnologie necessarie alla realizzazione e alla gestione dell'infrastruttura;
c) 
dai soggetti responsabili dei set di dati forniti, dei metadati e dei relativi servizi;
d) 
dal geoportale regionale, denominato Geoportale Piemonte, quale punto di esposizione dell'informazione geografica condivisa nell'infrastruttura;
e) 
dall'insieme delle regole tecniche e delle procedure definite per l'acquisizione, la gestione e l'uso dei dati;
f) 
dagli accordi che regolano i rapporti tra gli enti e i soggetti partecipanti all'infrastruttura.
Art. 4. 
(Formazione e gestione dell'infrastruttura geografica regionale e misure di coordinamento)
1. 
L'infrastruttura geografica regionale è realizzata dalla Regione con il concorso dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte, ai sensi della normativa regionale vigente in materia e degli enti locali che vi aderiscono formalmente; altri soggetti pubblici e privati, compresa la comunità scientifica, aderiscono all'infrastruttura sulla base di specifici accordi.
2. 
I soggetti che aderiscono all'infrastruttura geografica regionale partecipano attivamente alla gestione della stessa, quale componente della infrastruttura di dati geografici nazionale. L'adesione può avvenire in qualunque momento, con le modalità previste dal regolamento di cui all' articolo 7 .
3. 
Ai fini del coordinamento dell'infrastruttura geografica regionale è costituito il tavolo tecnico di coordinamento, presieduto dalla struttura regionale competente in materia di cartografia e a cui partecipano le direzioni regionali interessate e i rappresentanti dei soggetti aderenti. La partecipazione al tavolo tecnico di coordinamento è a titolo gratuito.
4. 
La composizione e il funzionamento del tavolo tecnico di coordinamento, nonché le modalità di realizzazione e gestione dell'infrastruttura geografica regionale sono disciplinati con il regolamento di cui all' articolo 7 .
5. 
I soggetti che aderiscono all'infrastruttura geografica regionale condividono i dati geografici di cui sono titolari, gli strumenti per la loro gestione e le specifiche tecniche.
6. 
La dematerializzazione dei procedimenti, di cui sono titolari le strutture regionali e gli enti di cui al comma 1 , garantisce l'acquisizione dei dati geografici da parte dell'infrastruttura geografica regionale secondo le specifiche tecniche di cui al comma 5 .
7. 
Il rispetto della prescrizione di cui al comma 6 costituisce condizione di procedibilità nell'istruttoria dei procedimenti amministrativi in capo alle strutture regionali.
8. 
Le strutture regionali e i soggetti pubblici titolari di dati geografici garantiscono accuratezza, coerenza, completezza e attualità dei set di dati territoriali forniti all'infrastruttura geografica regionale e dettagliano nei relativi metadati le informazioni necessarie al loro corretto utilizzo.
Art. 5. 
(Base dati territoriale di riferimento degli enti)
1. 
Nell'ambito dell'infrastruttura geografica regionale tutti i dati sono organizzati nella BDTRE.
2. 
Con il regolamento di cui all' articolo 7 sono definite le specifiche tecniche relative ai dati geografici non indicati dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2011 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2016 (Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture).
3. 
L'aggiornamento e la pubblicazione della BDTRE attraverso il Geoportale Piemonte avvengono con le modalità stabilite con il regolamento di cui all' articolo 7 .
4. 
La base cartografica di riferimento per la Regione e per tutti i soggetti pubblici e privati che con essa interagiscono è costituita dall'allestimento cartografico derivato dalla BDTRE ed è pubblicata sul Geoportale Piemonte, realizzato in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 32/2010 .
Art. 6. 
(Accesso al pubblico)
1. 
I dati, i servizi e i metadati dell'infrastruttura geografica regionale sono resi accessibili al pubblico come open data, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale), attraverso il Geoportale Piemonte.
Art. 7. 
(Disposizioni attuative)
1. 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con regolamento:
a) 
la composizione e il funzionamento del tavolo tecnico di coordinamento;
b) 
lo schema dell'atto di adesione all'infrastruttura geografica regionale;
c) 
le modalità di realizzazione e gestione della infrastruttura geografica regionale;
d) 
le modalità di redazione delle specifiche tecniche di cui all' articolo 5, comma 2 , gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione, alla diffusione e all'interoperabilità dell'informazione geografica.
Art. 8. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di condivisione dei dati geografici, di programmazione generale e settoriale, di interoperabilità dei dati prodotti da fonti diverse e di diminuzione della dispersione delle informazioni.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1 , la Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità triennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:
a) 
una descrizione delle fasi di realizzazione dell'infrastruttura geografica regionale;
b) 
le modalità di attuazione del regolamento di cui all' articolo 7 , l'indicazione degli enti locali, delle altre tipologie di soggetti aderenti, nonché il numero e una sintesi degli specifici accordi stipulati;
c) 
la composizione, il funzionamento e un quadro delle attività svolte dal tavolo tecnico di coordinamento di cui all' articolo 4, comma 3 ;
d) 
il contributo dato dall'infrastruttura geografica regionale, dalle modalità di gestione e dalle misure di coordinamento al perseguimento delle finalità di cui all' articolo 1 .
3. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2 . Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui al comma 2 trovano copertura negli stanziamenti di cui all' articolo 9 .
Art. 9. 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima attuazione della presente legge ai costi per la realizzazione e per il funzionamento dell'infrastruttura geografica regionale e di BDTRE si fa fronte, per le spese correnti, con risorse iscritte nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.08 (Statistica e sistemi informativi) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, con un importo di euro 500.000,00 per ciascun anno del triennio e per le spese in conto capitale con le risorse iscritte nella missione 01, programma 01.08 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, con un importo di euro 350.000,00 per l'annualità 2017, di euro 800.000,00 per il 2018 e di euro 800.000,00 per il 2019.
Art. 10. 
(Abrogazioni di norme)
1. 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
la legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48 (Formazione della cartografia regionale di base);
b) 
la legge regionale 30 luglio 1981, n. 25 (Costituzione dell'Istituto Cartografico Regionale);
c) 
l' articolo 10 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 dicembre 2017
Sergio Chiamparino