"Disposizioni in materia di sistemazioni provvisorie ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015, n. 4 (Misure straordinarie in favore dei comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa) e altre disposizioni in materia di edilizia sociale".
(B.U. 23 novembre 2017, 1° suppl. al n. 47)
La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Proroga temporanea del termine delle sistemazioni provvisorie)
1.
Il termine di proroga o rinnovo delle sistemazioni provvisorie, di cui agli articoli 1 e 2 della
legge regionale 11 marzo 2015, n. 4
(Misure straordinarie in favore dei comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa), è protratto fino all'approvazione della modifica dell'
articolo 6 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12
(Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'
articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3
'Norme in materia di edilizia sociale'), finalizzata ad individuare la scadenza delle sistemazioni provvisorie quale situazione di emergenza abitativa, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018.
Art. 2.
(Disposizioni in merito alle decadenze sospese ai sensi della
legge regionale 20 marzo 2017, n. 2
)
1.
I comuni, in conseguenza della rivalutazione effettuata ai sensi dell'
articolo 15 del regolamento regionale 12/2011
, come sostituito dal
regolamento regionale 15 maggio 2017, n. 8
(Modifiche all'
articolo 15 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12
"
Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'
articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3
'Norme in materia di edilizia sociale'
"), possono disporre la revoca delle decadenze sospese ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2017, n. 2
(Disposizioni in materia di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Modifiche alla
legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3
"
Norme in materia di edilizia sociale
").
2.
Per le decadenze revocate ai sensi del
comma 1
non è dovuto il corrispettivo di cui all'
articolo 6, comma 8, del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 14
(Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'
articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3
"Norme in materia di edilizia sociale") e le somme spettanti all'ente gestore sono rideterminate, dalla data di applicazione del corrispettivo stesso, mediante l'applicazione dell'ordinario canone di locazione.
Art. 3.
(Regolarizzazione di occupanti senza titolo)
1.
Sono regolarizzate le posizioni degli occupanti senza titolo da più di cinque anni che sono venuti in possesso dell'alloggio senza causare alcun danno all'Agenzia territoriale per la casa (ATC), che pagano da più di cinque anni regolarmente il canone di locazione e ogni spesa accessoria ad esso collegata e che non hanno avuto condanne per reati di associazione di tipo mafioso e di criminalità organizzata.
2.
Non è possibile procedere ad ulteriore regolarizzazione di cui al
comma 1
nei venti anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Disposizioni straordinarie)
1.
I comuni hanno facoltà di disporre, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il rinnovo delle sistemazioni temporanee non prorogate o rinnovate nei termini previsti dalla
l.r. 4/2015
.
Art. 5.
(Norme finali)
1.
Le assegnazioni, al di fuori delle graduatorie ordinarie, effettuate, ai sensi dell'
articolo 10, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3
(Norme in materia di edilizia sociale), a favore dei nuclei oggetto della disposizione di cui all'
articolo 1
, non sono incluse nell'aliquota percentuale di assegnazioni effettuabili ai sensi dell'
articolo 10 della l.r. 3/2010
.
2.
I comuni trasmettono alla Regione, a fini di monitoraggio, informazioni in merito alle sistemazioni provvisorie disposte ai sensi dell'
articolo 10, comma 5, della l.r. 3/2010
.
Art. 6.
(Clausola di neutralità finanziaria).
1.
Quanto disposto dalla presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, siano essi diretti o indiretti, anche in considerazione di quanto previsto dalla
l.r. 3/2010
in materia di rientro da eventuali disavanzi di gestione da parte delle ATC.
Art. 7.
(Dichiarazione di urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 novembre 2017
Sergio Chiamparino