Legge regionale n. 16 del 31 ottobre 2017  ( Versione vigente )
"Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017".
(B.U. 02 novembre 2017, n. 44)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPORT INVERNALI E CULTURA
Sezione I. 
Turismo
Art. 1. 
(Modifiche all' articolo 10 della l.r. 50/1992 )
1. 
Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) dopo le parole "
spettano alla Giunta regionale
" sono inserite le seguenti: "
, che approva i regolamenti adottati dal Collegio dei maestri di sci entro centoventi giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine gli stessi si intendono approvati.
".
Art. 2. 
1. 
L' articolo 14 della l.r. 50/1992 è sostituito dal seguente: "
Art. 14.
(Scuole di sci)
1.
Le Scuole di sci, organizzazioni di cui fanno parte più maestri di sci che esercitano in modo coordinato la loro attività professionale, possiedono i seguenti requisiti:
a)
un organico minimo di tre maestri per le Scuole di sci di fondo e dieci maestri per le Scuole di sci di discesa o miste, ridotto a tre maestri per le tipologie di scuole di discesa o miste operanti nelle micro stazioni sciistiche di cui all' articolo 38 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica);
b)
una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale, ubicata in un comune nel cui territorio è presente un'area sciabile, così come definita dall' articolo 4 della l.r. 2/2009 ;
c)
il perseguimento dello scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;
d)
un regolamento che garantisce e disciplina, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;
e)
la capacità di funzionare, senza soluzione di continuità, per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività;
f)
un direttore responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico;
g)
l'assunzione dell'impegno:
1)
a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso;
2)
a collaborare con le competenti autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;
3)
a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione;
4)
a promuovere la sicurezza nella pratica dello sci.
2.
Le Scuole di sci sono riconosciute dall'unione montana competente per territorio, sentito il parere del comune relativamente al requisito di cui al comma 1 lettera b) e sono iscritte in apposito elenco, di carattere ricognitivo, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte; le Scuole di sci possono aprire e gestire sezioni distaccate ubicate nello stesso comune delle sedi riconosciute, previo parere del comune medesimo e relativa comunicazione all'unione montana di riferimento.
3.
L'unione montana verifica ogni tre anni la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui ai commi 1 e 2 e comunica le risultanze al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte.
4.
L'unione montana, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al comma 1, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, prescrivendo le misure necessarie per il ripristino degli stessi con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure prescritte, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata e il riconoscimento è revocato.
5.
La denominazione ''Scuola di sci '' può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.
".
Art. 3. 
(Modifiche all' articolo 16 della l.r. 50/1992 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 50/1992 è sostituito dal seguente: "
1.
L'uso della denominazione ''Scuola di sci '' da parte di organismi non riconosciuti, o l'apertura o l'esercizio di una organizzazione non autorizzata simile ad una scuola di sci, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 200,00 a euro 1.000,00.
".
Art. 4. 
(Modifiche all' articolo 17 della l.r. 41/1994 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna), le parole "
dal comune in cui hanno sede
" sono sostituite dalle seguenti: "
dall'unione montana competente per territorio, oppure dal comune nel caso la sede della scuola sia ubicata in un comune non appartenente ad una unione montana
".
2. 
Al comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 41/1994 le parole "
la comunità montana
" sono sostituite dalle seguenti: "
l'unione montana competente per territorio
".
Art. 5. 
(Modifiche all' articolo 9 della l.r. 33/2001 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 ''Ordinamento della professione di maestro di sci '' e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 ''Ordinamento della professione di guida alpina '') è sostituito dal seguente: "
1.
Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a)
al direttore o ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio che svolgono attività di accoglienza, assistenza ed accompagnamento dei clienti delle agenzie;
b)
a coloro che svolgono, a titolo gratuito, le attività disciplinate dalla presente legge a favore di soci ed assistiti di enti ed organismi, che operano senza fine di lucro per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali ovvero che operano, su incarico di un ente locale, in ragione di conoscenze specialistiche e nei limiti di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE , relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);
c)
alle attività didattiche o di educazione ambientale svolte da esperti, limitatamente al loro ambito di specializzazione, rivolte a scuole di ogni ordine e grado.
".
Art. 6. 
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 8/2010 )
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo), sono inseriti i seguenti: "
4 bis.
Sono definiti rifugi di piccola accoglienza montana (PAM) le strutture idonee ad offrire, mediante gestore, pernottamento e ristoro agli utenti della montagna in località non raggiungibili in nessun periodo dell'anno attraverso strade aperte al traffico ordinario. Il gestore può non presidiare direttamente la struttura, ma offrire i servizi di pernottamento e ristoro con modalità finalizzate a garantire primariamente la qualità del servizio di ricettività.
4 ter.
La tipologia di cui al comma 4 bis si applica esclusivamente ai territori individuati dai comuni su base cartografica del catasto vigente, con apposito e motivato provvedimento comunale.
4 quater.
La Giunta regionale provvede ad integrare il regolamento vigente per definire i requisiti e le modalità per l'attività di gestione di tali strutture.
".
2. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 8/2010 , è aggiunto il seguente: "
5 bis.
Le strutture ricettive di cui al comma 1 possono aggiungere alla propria denominazione quella di ''posto tappa '' se la struttura è situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.
".
Art. 7. 
(Modifiche all' articolo 4 della l.r. 8/2010 e modifiche di coordinamento)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 4, le parole "
, comma 2, secondo periodo
" sono soppresse.
2. 
Ai commi 1, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 4, al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 1 dell'articolo 10 le parole "
dichiarazione di inizio attività
" sono sostituite dalle seguenti: "
segnalazione certificata di inizio attività
".
3. 
Ai commi 4, 6 e 8 dell'articolo 4, la parola "
dichiarazione
" è sostituita dalla seguente: "
segnalazione
".
Art. 8. 
(Modifiche all' articolo 16 della l.r. 8/2010 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 16 le parole "
ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali)
" sono sostituite dalle seguenti: "
ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ''Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni '').
".
Art. 9. 
(Modifiche all' articolo 17 della l.r. 8/2010 )
1. 
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, è aggiunta la seguente: "
b bis)
le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture ricettive alpinistiche che si avvalgono della denominazione aggiuntiva ''posto tappa '' e le loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico.
".
Art. 10. 
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 14/2016 )
1. 
Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è inserita la seguente: "
g bis)
promuove il più ampio coinvolgimento dei soggetti privati nelle ATL, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento;
".
Art. 11. 
(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 14/2016 )
1. 
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 14/2016 è sostituita dalla seguente: "
c)
gli indirizzi e le modalità di coordinamento dell'azione promozionale della Regione e di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'attività coordinata ed integrata tra DMO Turismo Piemonte e le ATL.
".
2. 
Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 14/2016 sono inserite le seguenti: "
e bis)
le modalità di attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso i social media e il web, per i mercati nazionali o internazionali, nonché dei progetti tematici trasversali, come la promozione e lo sviluppo del turismo sociale e accessibile, e del turismo collegato alle manifestazioni sportive;
e ter)
la promozione e l'incentivazione alla creazione di percorsi turistici, con l'obiettivo di migliorare sia l'esperienza di visita turistica che la valorizzazione dell'offerta di un territorio.
".
Art. 12. 
(Modifiche all' articolo 9 della l.r. 14/2016 )
1. 
All'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2016 , la parola "
organizzano
" è sostituita dalle seguenti: "
svolgono servizi di interesse generale, organizzando
".
Art. 13. 
(Modifiche all' articolo 13 della l.r. 14/2016 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 14/2016 è sostituito dal seguente: "
2.
Possono partecipare alle ATL, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, esclusivamente:
a)
la Regione, le province, la Città metropolitana di Torino, i comuni e le relative unioni, le CCIAA e gli altri enti pubblici interessati;
b)
le associazioni turistiche pro loco;
c)
i consorzi di operatori turistici di cui all'articolo 18, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli di cui all'articolo 9;
d)
le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali e allo sviluppo del territorio;
e)
gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 14/2016 è inserito il seguente: "
2 bis.
L'ATL pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci, sulla base del Piano di azioni approvato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 5, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
".
Art. 14. 
(Modifiche all' articolo 16 della l.r. 14/2016 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 14/2016 , le parole "
propria deliberazione
" sono sostituite dalle seguenti: "
regolamento, ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto
".
2. 
Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 14/2016 , la parola "
riconosciuti
" è sostituita dalle seguenti: "
istituiti dalle ATL o convenzionati con le medesime
".
Art. 15. 
(Modifiche all' articolo 18 della l.r. 14/2016 )
1. 
Il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 14/2016 è sostituito dal seguente: "
6.
I consorzi di operatori turistici, riconosciuti ai sensi del comma 2, possono beneficiare dei contributi di cui agli articoli 19, comma 4, e 21.
".
Art. 16. 
(Sostituzione dell' articolo 19 della l.r. 14/2016 )
1. 
L' articolo 19 della l.r. 14/2016 è sostituito dal seguente: "
Art. 19.
(Contributi per l'organizzazione turistica)
1.
La Regione concede annualmente contributi alle ATL, ai sensi dell' articolo 2615 ter del codice civile sulla base del bilancio di previsione e relativo Piano di azioni approvati dall'Assemblea. I contributi sono erogati, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13, in misura proporzionale alle quote consortili detenute dalla Regione. Le ATL ricevono altresì contributi dagli altri enti pubblici e privati ad esse partecipanti.
2.
Al fine di sostenere la riorganizzazione del sistema turistico regionale e garantirne l'efficienza e l'efficacia, la Regione è autorizzata ad acquisire ulteriori quote consortili fino alla misura massima del 40 per cento del capitale sociale delle singole ATL.
3.
La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), i criteri per la concessione di contributi annuali a favore delle ATL, quali soggetti titolari degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), di cui all'articolo 16, per le spese di gestione degli IAT direttamente o indirettamente gestiti, anche attraverso la definizione di costi standard.
4.
La Regione, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sostiene i consorzi di operatori turistici favorendo l'aggregazione di imprese. I contributi sono concessi in proporzione al numero di associati con sede nell'ambito territoriale turisticamente rilevante oggetto dell'intervento.
".
Art. 17. 
(Modifiche all' articolo 25 della l.r. 14/2016 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 14/2016 , le parole "
bilancio regionale per l'anno 2016
" sono sostituite dalle seguenti: "
bilancio regionale per l'anno 2017
".
Art. 18. 
(Disposizione transitoria relativa all' articolo 16 della l.r. 14/2016 )
1. 
Gli uffici IAT, istituiti da enti locali e associazioni turistiche pro loco, si conformano alle disposizioni di cui all' articolo 16 della l.r. 14/2016 , entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 19. 
(Modifiche all' articolo 5 della l.r. 13/2017 )
1. 
All'alinea del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), la parola "
Anche
" è soppressa.
3. 
Il comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 13/2017 è sostituito dal seguente: "
7.
Le locazioni turistiche stipulate mediante soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, assolvono agli adempimenti fiscali in materia vigenti, ivi compresa la riscossione e la trasmissione dell'imposta di cui al comma 5, lettera d), attraverso modalità eventualmente convenute con i rispettivi enti comunali di competenza.
".
Art. 20. 
(Modifiche all' articolo 6 della l.r. 13/2017 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13/2017 , le parole "
fino ad un massimo di novanta giorni consecutivi
" sono soppresse.
2. 
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 13/2017 , dopo le parole "
settore turistico
" sono aggiunte le seguenti: "
, mediante stipula di apposita convenzione i cui contenuti minimi sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18.
".
Art. 21. 
(Modifiche all' articolo 10 della l.r. 13/2017 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 13/2017 , dopo le parole "
soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate
" è inserita la seguente: "
anche
".
Art. 22. 
(Modifiche all' articolo 15 della l.r. 13/2017 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2017 è sostituito dal seguente: "
1.
L'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, svolto in assenza della SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 21, comma 4, la cessazione dell'attività.
".
Art. 23. 
(Modifiche all' articolo 18 della l.r. 13/2017 )
1. 
Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 13/2017 , dopo le parole "
soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate
" è inserita la seguente: "
anche
".
2. 
Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 13/2017 , è aggiunta la seguente: "
o bis)
i contenuti minimi della convenzione utile per la gestione imprenditoriale indiretta delle CAV e dei residence di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b).
".
Art. 24. 
(Modifiche all' articolo 21 della l.r. 13/2017 )
Sezione II. 
SPORT INVERNALI
Art. 25. 
(Modifiche all' articolo 5 della l.r. 2/2009 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è inserito il seguente: "
1 bis.
Per gli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riordino, anche intesi come riqualificazione e razionalizzazione delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui al precedente comma, si intendono quelli necessari a rendere le aree sciabili e di sviluppo montano, esistenti o di nuova individuazione, più rispondenti a criteri di razionalità, funzionalità ed efficienza. Tali interventi, fatte salve le disposizioni normative, i piani e le misure in materia paesaggistica, ambientale, ecologica e di conservazione della Rete Natura 2000, comprendono le sostituzioni, l'adeguamento e la trasformazione, anche su altro sedime, delle attrezzature ed impianti esistenti, il potenziamento e l'efficientamento delle attrezzature ed impianti, il completamento, anche in ampliamento, delle aree sciabili e di sviluppo montano mediante nuove realizzazioni, finalizzate ad una migliore sostenibilità di gestione, integrazione ambientale e coordinamento delle stesse con le realtà confinanti.
".
Art. 26. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 5 bis della l.r. 2/2009 , n. 2, dopo le parole " " sono aggiunte le seguenti: "
, se il PRGC è adeguato al Piano per l'assetto idrogeologico; in caso contrario i comuni avviano il procedimento di cui all' articolo 17, comma 4 della l.r. 56/1977
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 5 bis della l.r. 2/2009 , la locuzione "
b),
" è soppressa.
Art. 27. 
(Modifiche all' articolo 8 della l.r. 2/2009 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 2/2009 dopo le parole "
piste di nuova realizzazione
" sono inserite le seguenti: "
, da presentarsi entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori,
".
Art. 28. 
(Modifiche all' articolo 13 della l.r. 2/2009 )
1. 
Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
3.
Acquisiti i titoli di disponibilità di cui al comma 1, ovvero, ove necessario, il provvedimento di costituzione coattiva di servitù di pista, il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle normative vigenti.
".
Art. 29. 
(Modifiche all' articolo 25 della l.r. 2/2009 )
1. 
Alla lettera c) del comma 1 bis dell'articolo 25 della l.r. 2/2009 , sono aggiunte le seguenti parole: "
in coordinamento con gli enti di competenza
".
Art. 30. 
(Sostituzione dell' articolo 28 della l.r. 2/2009 )
1. 
L' articolo 28 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 28.
(Mezzi meccanici)
1.
Al di fuori delle aree sciabili:
a)
l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate;
b)
l'uso di motoslitte e di mezzi assimilati è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui alla lettera a):
1.
agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza;
2.
al personale addetto alla fornitura di servizi primari;
3.
agli agenti di polizia municipale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato-Arma dei Carabinieri, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio;
4.
al personale addetto agli impianti di risalita, dove presenti;
c)
l'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi o, temporaneamente, per altri motivati scopi professionali. Quando simili percorsi interferiscono con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3. L'accesso pubblico alle aree o piste di cui alla lettera a) è autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla Giunta regionale. E' comunque vietato il transito dalle ore 23 alle ore 7.
2.
All'interno delle aree sciabili e lungo le piste, di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g):
a)
fatte salve le previsioni del presente articolo, è vietato per l'intera giornata l'uso di mezzi meccanici;
b)
i mezzi meccanici adibiti alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico ovvero, nell'ambito di tale orario, solo se la pista è chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni;
c)
i mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica. Gli sciatori sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione;
d)
il gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati, sentito il comune interessato e con le cautele di cui alla lettera c), può consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi;
e)
il gestore può consentire, fuori dall'orario di apertura delle piste, accessi per raggiungere abitazioni private non altrimenti raggiungibili.
3.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017) approvata il 24 ottobre 2017, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l'utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la commissione consiliare competente.
".
Art. 31. 
(Sostituzione dell' articolo 28 bis della l.r. 2/2009 )
1. 
L' articolo 28 bis della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 28 bis.
(Attività di volo in zone di montagna)
1.
Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale e la difesa dall'inquinamento acustico, nel territorio della Regione, per tutte le zone site ad altitudine superiore a ottocento metri sul livello del mare, pari a duemilaseicentoventicinque piedi, sono vietati l'atterraggio e il decollo di aeromobili a motore, nonché il sorvolo delle stesse a quote inferiori a cinquecento metri, pari a milleseicentoquaranta piedi dal suolo.
2.
Al divieto di cui al comma 1 sono ammesse deroghe rilasciate dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, fermo restando:
a)
l'assenso della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle oasi di protezione della fauna di cui all' articolo 10, comma 8, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
b)
l'autorizzazione rilasciata a cura del soggetto gestore nelle aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge regionale effettuate da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali;
c)
il rispetto delle finalità e delle misure di tutela ambientale nelle restanti aree della rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009 .
3.
Ai fini dell'applicazione del comma 2, i decolli avvengono da aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, dandone comunicazione alla Regione.
4.
Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'atterraggio in quota è consentito esclusivamente in aree identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, dandone comunicazione alla Regione.
5.
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure della valutazione d'incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 , il volo in zone di montagna finalizzato all'esercizio dell'attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuori pista degli sciatori trasportati, di seguito denominato eliski, è consentito esclusivamente nei comuni sul cui territorio insistono impianti di risalita attivi ed è vietato nelle aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000. L'eliski è regolamentato da apposita convenzione onerosa stipulata fra il comune competente per territorio o, se delegata, fra l'unione montana e il soggetto che offre al pubblico il servizio di eliski, individuato nel rispetto della legislazione vigente, dandone comunicazione alla Regione e agli organi di vigilanza. I proventi derivanti dalla convenzione sono impiegati dal comune sul territorio per le finalità di cui alla presente legge.
6.
La convenzione di cui al comma 5 contiene, comunque:
a)
il numero massimo di voli giornalieri e di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività, che devono essere dotati di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'annesso 16, volume 1 dell'International Civil Aviation Organization (ICAO) o di norme equivalenti, ed essere idonei ad operare in ambiente ostile ed aree confinate;
b)
l'individuazione delle piazzole di decollo e di atterraggio e gli itinerari di volo, che sono percorsi secondo il concetto di crociera silenziosa quale modalità per il contenimento del rumore;
c)
le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile nelle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;
d)
i giorni di divieto della pratica dell'eliski, oltre ai giorni festivi;
e)
il piano di monitoraggio, a carico del gestore del servizio di eliski, atto a valutare eventuali conseguenze negative derivanti dalla pratica dell'eliski sulla dinamica delle popolazioni della fauna alpina presente nei territori interessati, le cui risultanze devono essere comunicate alle strutture regionali competenti in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica, turismo, biodiversità e aree naturali;
f)
il monitoraggio, a carico del gestore del servizio di eliski, del manto nevoso nelle zone di attività, da rendere noto con comunicati da pubblicare, per ogni giorno di attività, sul sito internet del soggetto che gestisce il servizio di eliski.
7.
Gli sciatori che si avvalgono del servizio di eliski si muniscono di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, quali l'apparecchio di ricerca dei travolti in valanga (ARTVA), la pala e la sonda da neve e l'airbag, per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso e sono accompagnati da maestri di sci o da guide alpine, computati in almeno una unità ogni quattro sciatori.
8.
I piani di volo sono preventivamente comunicati al comune competente per territorio o, se delegata, all'unione montana, agli organi di controllo e agli enti di gestione delle aree naturali protette, qualora siano interessati ai sensi del comma 9.
9.
In deroga al divieto di eliski di cui al comma 5 e fatte salve le altre disposizioni contenute nel medesimo comma, l'attività di eliski è assentibile nelle aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, subordinatamente all'effettuazione della procedura della valutazione d'incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, qualora tale attività abbia ivi avuto già luogo prima del 30 giugno 2016 e a condizione che siano concordate le modalità di svolgimento mediante convenzione tra il soggetto gestore del servizio di eliski e gli enti regionali di gestione di cui all' articolo 12 della l.r. 19/2009 .
10.
Fatte salve le misure di tutela e conservazione della rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009 , le procedure della valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge e le relative autorizzazioni, il presente articolo non si applica:
a)
ai servizi di trasporto di cose, di manodopera in attività di lavoro e di animali da pastorizia;
b)
ai servizi inerenti alla gestione tecnica dei rifugi alpini e delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'articolo 4, comma 1;
c)
agli aeromobili utilizzati, su apposita disposizione della pubblica amministrazione, per esigenze pubbliche, per finalità istituzionali o per cause comunque riconosciute di pubblica utilità;
d)
ai voli di addestramento dei piloti.
11.
Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli aeromobili impiegati per esigenze di ordine pubblico, attività di soccorso e protezione civile, nonché sicurezza pubblica e sicurezza connessa alla gestione degli impianti e delle piste da sci.
".
Sezione III. 
Cultura
Art. 32. 
(Modifiche all' articolo 5 della l.r. 47/1997 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 47 (Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età o comunque denominate) é sostituito dal seguente: "
1.
Nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante propria deliberazione, i soggetti di cui all'articolo 1, che intendono ottenere il contributo regionale, fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda corredata dalla relazione illustrativa delle iniziative programmate, con relativo preventivo di spesa.
".
Art. 33. 
(Modifiche all' articolo 6 della l.r. 47/1997 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 47/1997 è sostituito dal seguente: "
l.
Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, la struttura regionale competente approva il piano di riparto dei contributi tra i soggetti di cui all'articolo 1, tenendo presente l'articolazione dei corsi, le attività proposte nelle aree decentrate e i contenuti della proposta con particolare riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera e).
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 47/1997 le parole "
entro trenta giorni dalla data di comunicazione della avvenuta assegnazione
" sono soppresse.
Art. 34. 
(Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 17/2005 )
1. 
Dopo l' articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte), è inserito il seguente: "
Art. 4 bis.
(Interventi volti alla riqualificazione urbana, alla rigenerazione delle periferie e delle aree urbane)
1.
Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana, la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, finalizzate a una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale di cui al comma 5 dell'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), alle tipologie di intervento di seguito elencate non si applicano le disposizioni del precedente articolo 4:
a)
la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;
b)
la realizzazione di nuove sale cinematografiche mediante il riutilizzo di immobili esistenti, anche mediante interventi di demolizione totale o parziale, successiva ricostruzione;
c)
la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico di sale cinematografiche esistenti, anche mediante interventi di demolizione totale o parziale e successiva ricostruzione, o mediante utilizzo, per interventi di completamento o di ampliamento, di pertinenze o parti accessorie o terreni confinanti.
2.
Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, con applicazione delle seguenti agevolazioni e misure premiali:
a)
all'interno dei locali adibiti all'esercizio cinematografico è possibile comprendervi centri culturali multifunzionali, attrezzature di proiezione e sonore, foyer, aree di passaggio, casse e biglietterie automatiche, baby parking e servizi analoghi, luoghi di somministrazione di alimenti e bevande che non hanno ingresso indipendente; per tali finalità, nonché per le sale, è riconosciuta una superficie aggiuntiva in misura non superiore al 30 per cento della superficie lorda esistente, fatta salva la capacità edificatoria residua prevista dallo strumento urbanistico vigente;
b)
all'esterno dei locali adibiti all'esercizio cinematografico e ai relativi servizi integrativi, nell'ambito dell'area urbana degradata, oggetto dell'intervento di riqualificazione, è ammessa la realizzazione di esercizi commerciali nel rispetto delle disposizioni di settore, di spazi per attività di somministrazione di alimenti e bevande e per attività multiculturali, aree espositive e aree di incontro sociale, locali destinati allo svago e al tempo libero, per una superficie non superiore a quella dei locali adibiti all'esercizio cinematografico e ai relativi servizi integrativi;
c)
è ammessa la modifica dei prospetti e della sagoma planimetrica e altimetrica, purché nel rispetto dei vincoli architettonici esistenti, salvo si tratti di modifiche necessitate da esigenze di armonizzazione del tessuto edilizio esistente;
d)
è ammesso il mutamento della destinazione d'uso in atto.
3.
Gli interventi, ove autorizzabili, devono rispettare le disposizioni vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, paesaggistico ambientale e, riguardo alla pericolosità geologica, quanto definito dalle norme del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) e dalle norme degli strumenti urbanistici adeguati al PAI; i fabbricati oggetto di recupero sono destinati all'esercizio cinematografico per un periodo non inferiore a dieci anni.
4.
Gli interventi di cui al presente articolo non possono riferirsi:
a)
all'utilizzo in qualunque forma di terreni a destinazione agricola;
b)
a fabbricati che, al momento della richiesta dell'intervento e fino alla loro regolarizzazione, risultano eseguiti in assenza o in difformità anche parziale dal titolo abilitativo o, comunque, siano oggetto di procedimenti di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
c)
a fabbricati siti nei centri storici;
d)
a fabbricati siti in aree a inedificabilità assoluta o fabbricati localizzati nelle fasce fluviali classificate A e B del PAI, o in ambiti riconosciuti in dissesto dal PAI, nonché nelle aree individuate dai piani regolatori in classe di pericolosità Illa), IIIc), IIIb3) e IIIb4) ove indicata, secondo le indicazioni della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996;
e)
alla realizzazione o all'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita, che restano sottoposte alle disposizioni di settore.
".
Art. 35. 
(Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 17/2005 )
1. 
Dopo l' articolo 4 bis della l.r. 17/2005 , è inserito il seguente: "
Art. 4 ter.
(Disposizioni procedimentali relativi agli interventi di cui all'articolo 4 bis)
1.
Gli interventi previsti all'articolo 4 bis sono attuati con progetti unitari, che ne verificano il corretto inserimento nel contesto urbano sotto l'aspetto architettonico, infrastrutturale, ambientale e sociale, e sono realizzabili anche in più fasi temporali e possono interessare uno o più edifici o lotti, purché ricompresi in una progettazione unitaria.
2.
Nel caso di demolizioni, totali o parziali, e successive ricostruzioni, con modifica della superficie e della volumetria complessive, dei prospetti e della sagoma planimetrica e altimetrica, occorre effettuare il rilievo asseverato del fabbricato da demolire e la quantificazione della relativa superficie esistente, secondo le seguenti modalità:
a)
per la quantificazione dell'altezza, della volumetria, delle superfici e di tutti gli altri parametri urbanistico edilizi dei fabbricati esistenti da demolire si applicano le disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica e regolamentare vigente all'atto della presentazione del progetto;
b)
per gli interventi di demolizione e ricostruzione di manufatti e di opere in generale, per le quali risulti indeterminabile la relativa superficie o il volume esistenti, si considera la capacità edificatoria massima come stabilita dalla strumentazione urbanistica e regolamentare vigente al momento della presentazione del progetto.
3.
La domanda di ammissione alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 bis, è presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), unitamente alla richiesta del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento.
4.
Il titolo edilizio è subordinato, ai sensi dell' articolo 14 del d.p.r. 380/2001 , a preventiva deliberazione del comune che attesta:
a)
l'interesse pubblico dell'iniziativa in progetto per la riqualificazione urbana e la rigenerazione dell'area urbana degradata;
b)
la rimozione delle condizioni, in essere o potenziali, di degrado sociale, edilizio ed economico, anche mediante il solo mutamento della destinazione d'uso in atto;
c)
il corretto inserimento dell'intervento nel contesto urbano;
d)
l'eventuale quantificazione del contributo straordinario di cui all' articolo 16, comma 4, lettera d ter), del d.p.r. 380/2001 .
5.
La quota di standard urbanistici dovuti ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), se non reperibili, deve essere monetizzata.
6.
Agli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 4 bis non si applica alcun limite relativo all'apertura o al potenziamento del circuito degli esercizi cinematografici che non sia specificamente previsto dalla legislazione nazionale in vigore.
".
Art. 36. 
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 11/2009 )
1. 
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte) è abrogata.
Capo II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
Sezione I. 
Art. 37. 
(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 28/1999 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ), dopo le parole "
di cui all'articolo 1
" sono inserite le seguenti: "
, previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).
" ed il periodo "
La proposta è deliberata dalla Giunta previa acquisizione del parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.
" è sostituito dal seguente: "
La proposta è deliberata dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.
".
2. 
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 28/1999 , le parole "
(Allegato A)
", "
(Allegato B)
" e "
(Allegato C)
" sono soppresse ed i relativi allegati A, B e C della l.r. 28/1999 sono abrogati.
3. 
La lettera g) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 28/1999 è sostituita dalla seguente: "
g)
il coordinamento tra i procedimenti amministrativi relativi agli insediamenti commerciali previsti dalle norme in materia di commercio, ambiente e urbanistica;
".
4. 
Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 28/1999 , le parole "
direzione regionale competente
" sono sostituite dalle seguenti: "
struttura organizzativa regionale competente in materia di commercio
".
Art. 38. 
(Modifiche all' articolo 4 della l.r. 28/1999 )
1. 
Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 28/1999 , le parole "
la concessione o autorizzazione edilizia
" sono sostituite dalle seguenti: "
i titoli abilitativi edilizi
".
Art. 39. 
(Modifiche all' articolo 5 della l.r. 28/1999 )
1. 
Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 28/1999 , le parole " " sono sostituite dalle seguenti: " ".
Art. 40. 
(Modifiche all' articolo 6 della l.r. 28/1999 )
1. 
I commi 4 ter e 4 quater dell' articolo 6 della l.r. 28/1999 sono sostituiti dai seguenti: "
4 ter.
La Regione, attraverso il responsabile del procedimento della struttura regionale competente in materia di commercio, individuato a norma dell' articolo 10 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni sull'interpretazione e sull'applicazione della presente legge e di tutti gli atti conseguenti e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.
4 quater.
Fatta salva la competenza comunale, la Regione, attraverso il responsabile del procedimento della struttura regionale competente in materia di commercio, individuato a norma dell' articolo 10 della l.r. 14/2014 , oltre a quanto previsto dall'articolo 19, esercita l'attività di controllo sulle grandi strutture di vendita di cui all' articolo 4 del d.lgs. 114/1998 e, nei casi di cui al comma 1, promuove, attraverso il comune, il ripristino della legittimità.
".
Art. 41. 
(Sostituzione dell' articolo 6 bis della l.r. 28/1999 )
1. 
L' articolo 6 bis della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente: "
Art. 6 bis.
(Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita)
1.
Ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell' articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ), sono soggette a SCIA, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, l'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta del settore merceologico e l'ampliamento di superficie delle seguenti attività:
a)
esercizio di vicinato, come definito dall' articolo 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. 114/1998 ;
b)
vendita al dettaglio negli spacci interni, di cui all' articolo 16 del d.lgs. 114/1998 ;
c)
vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, di cui all' articolo 17 del d.lgs. 114/1998 ;
d)
vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all' articolo 18 del d.lgs. 114/1998 ;
e)
vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui all' articolo 19 del d.lgs. 114/1998 .
2.
L'attività di vendita di cui al comma 1 lettera c), effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita. Quando la stessa attività è svolta in spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica, l'avvio è soggetto ad una sola SCIA commerciale da presentare al SUAP del comune competente. Ogni successiva installazione e cessazione di distributori automatici che distribuiscono prodotti alimentari è comunicata con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL competente per territorio, in relazione al comune in cui sono dislocati gli apparecchi.
3.
Nei casi di vendita di cui al comma 1, lettere d) ed e), quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non è richiesto alcun titolo di legittimazione aggiuntivo, oltre a quello previsto per l'attività di vendita principale, in conformità ai punti 1.11.4 e 1.12.5 dell'allegato A del d.lgs. 222/2016 .
4.
Il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3 e le altre fattispecie non espressamente previste dal presente articolo sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, in applicazione della tabella A allegata al d.lgs. 222/2016 . Qualora ne sussistano i presupposti, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 19 bis della l. 241/1990 .
5.
Con deliberazione della Giunta regionale è predisposta la modulistica relativa alle attività di cui alla tabella A del d.lgs. 222/2016 , sulla base della modulistica unificata di cui all' articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell' articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ); l'aggiornamento è effettuato dalla struttura regionale competente per materia anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative statali e regionali.
".
Art. 42. 
(Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 28/1999 )
1. 
Dopo l' articolo 7 della l.r. 28/1999 , è inserito il seguente: "
Art. 7 bis.
(Applicazioni di disposizioni urbanistiche regionali)
1.
La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di svolgimento del procedimento amministrativo di autorizzazione regionale, di cui all'articolo 26, commi 7, 8, 9, 10 e 11 della l.r. 56/1977 , ed il termine di conclusione, comunque non superiore a 120 giorni, entro il quale l'istanza deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
".
Art. 43. 
(Modifiche all' articolo 10 della l.r. 28/1999 )
1. 
Al comma 02 dell'articolo 10 della l.r. 28/1999 , le parole "
Fermo restando quanto previsto dall' articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno)
" sono sostituite dalle seguenti: "
Nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010
".
2. 
Il comma 03 dell'articolo 10 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente: "
03.
I criteri e le modalità di selezione di cui al comma 02 sono stabiliti dalla Giunta regionale, con apposito regolamento adottato ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto , previo parere della competente commissione consiliare.
".
Art. 44. 
(Modifiche all' articolo 11 della l.r. 28/1999 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente: "
1.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, la Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative del commercio, dei consumatori e dei produttori agricoli, stabilisce i criteri per i procedimenti relativi all'esercizio del commercio su area pubblica, ivi compresi gli indirizzi in materia di orari.
".
2. 
Le lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 28/1999 sono abrogate.
3. 
Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente: "
3.
I criteri di cui al comma 1 possono essere sottoposti ad aggiornamento per una maggiore efficienza e salvaguardia del comparto, con particolare riguardo alla concorrenzialità del sistema e al miglioramento dell'offerta del consumatore, tenuto conto anche delle istanze delle rappresentanze di categoria.
".
Art. 45. 
(Inserimento del Capo V bis nella l.r. 28/1999 )
1. 
Dopo il Capo V (Commercio su area pubblica) della l.r. 28/1999 , è inserito il seguente: "
Capo V. bis
(Vendite occasionali su area pubblica)
Art. 11 bis.
(Oggetto e definizioni)
1.
Ai mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, di seguito denominati mercatini, è consentita la partecipazione di soggetti che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa.
2.
Ai fini di cui al comma 1 si definiscono:
a)
vendita occasionale: la vendita esercitata per un numero di volte all'anno non superiore a diciotto nell'ambito della Regione, di beni di modico valore, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria creatività;
b)
bene di modico valore: ogni oggetto avente un prezzo di vendita non superiore a euro 150,00;
c)
venditore occasionale: il soggetto che esercita l'attività di vendita occasionale.
3.
L'attività di cui ai commi precedenti non costituisce attività di commercio.
4.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo é fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché quelle di tutela dei beni architettonici e ambientali.
".
Art. 46. 
(Inserimento dell'articolo 11 ter nella l.r. 28/1999 )
1. 
Dopo l' articolo 11 bis della l.r. 28/1999 , è inserito il seguente: "
Art. 11 ter.
(Requisiti e adempimenti per la vendita occasionale)
1.
Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 11 bis, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall' articolo 71 del d.lgs. 59/2010 e annualmente sono tenuti a:
a)
richiedere al comune di residenza il rilascio di apposito tesserino per la vendita occasionale. Nel caso di operatore proveniente da fuori Regione, la richiesta deve essere fatta al comune dove si svolge la prima manifestazione a cui l'operatore intende partecipare;
b)
presentare allo stesso comune, contestualmente alla richiesta del tesserino di cui alla lettera a), apposita dichiarazione, attestante la propria condizione di venditore occasionale, resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa - Testo A).
2.
Il tesserino di cui al comma 1, lettera a) deve essere munito di fotografia, ha validità annuale, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato da ciascun comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale.
3.
I venditori occasionali, per ogni giornata di partecipazione ai mercatini, devono predisporre un elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che intendono porre in vendita nel corso della manifestazione. Tale elenco deve essere timbrato dal comune ove ha luogo il mercato contestualmente all'apposizione del timbro sul tesserino di cui al comma 1, lettera a). L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), ed esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo.
4.
Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione e di esporre il prezzo di ogni bene posto in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.
5.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, al venditore occasionale che non rispetti le prescrizioni di cui al presente articolo è impedita la partecipazione ai mercatini, sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione.
".
Art. 47. 
(Inserimento dell'articolo 11 quater nella l.r. 28/1999 )
1. 
Dopo l' articolo 11 ter della l.r. 28/1999 , è inserito il seguente: "
Art. 11 quater.
(Adempimenti comunali).
1.
In relazione alle disposizioni di cui al presente Capo, i comuni sono tenuti a:
a)
rilasciare il tesserino di cui all'articolo 11 ter, comma 1, lettera a) ai soggetti richiedenti, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 11 ter, comma 1, lettera b);
b)
timbrare il tesserino, unitamente all'elenco dei beni posti in vendita di cui all'articolo 11 ter, comma 3, in occasione di ogni giornata di partecipazione;
c)
ritirare il tesserino di cui all'articolo 11 ter nel caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 11 ter, disponendo il conseguente divieto alla partecipazione ad ulteriori mercatini per la durata di un triennio a decorrere dalla constatazione della violazione stessa, ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 5;
d)
effettuare ogni controllo di competenza sullo svolgimento dell'attività, per il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11 ter.
2.
Ai fini del monitoraggio, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 11 quinquies, comma 2, nonché per le verifiche in sede regionale, i comuni, anche avvalendosi della collaborazione delle pro loco o di altre associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio, inviano alla direzione regionale competente in materia di commercio, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Giunta regionale:
a)
i dati relativi ai mercatini che si svolgono sul territorio comunale;
b)
i dati relativi ai soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento;
c)
i dati relativi ai provvedimenti di rilascio e di ritiro dei tesserini.
".
Art. 48. 
(Inserimento dell'articolo 11 quinquies. nella l.r. 28/1999 )
1. 
Dopo l' articolo 11 quater della l.r. 28/1999 , è inserito il seguente: "
Art. 11 quinquies.
(Funzioni regionali)
1.
Nell'ambito delle funzioni di cui ai Capi VIII e IX della presente legge, la Regione, attraverso la direzione competente in materia di commercio, svolge attività di monitoraggio sulla consistenza numerica e sulla distribuzione territoriale dei mercatini in ambito regionale e di verifica per il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capo.
2.
E' istituita, presso la direzione regionale competente in materia di commercio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, una apposita banca dati, con il fine di censire i venditori occasionali che partecipano ai mercatini che si svolgono annualmente in ambito regionale, mediante la raccolta e la sistematizzazione dei dati inviati dai comuni ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 2. I dati sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per i controlli di competenza.
3.
Per l'attuazione del presente Capo, la Giunta regionale adotta i criteri per lo svolgimento, nei mercatini, dell'attività di vendita occasionale.
".
Art. 49. 
(Sostituzione dell' articolo 17 della l.r. 28/1999 )
1. 
L' articolo 17 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente: "
Art. 17.
(Formazione professionale)
1.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialità, per l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, igiene e sicurezza alimentare, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.
2.
Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, in conformità alle disposizioni delle leggi europee, statali e regionali in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego.
3.
La partecipazione ai corsi di formazione professionale, conclusasi con esito positivo, costituisce condizione indispensabile per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare; le modalità di partecipazione e di ammissione alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità sono stabilite dalla Giunta regionale.
4.
L'operatore in attività del settore merceologico alimentare, ha l'obbligo di frequentare, con profitto, per ciascun triennio, un corso di aggiornamento professionale avente per oggetto materie idonee a garantire l'approfondimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza degli alimenti, alla tutela e all'informazione del consumatore. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 3 bis.
5.
La Giunta regionale individua appositi corsi di riqualificazione professionale finalizzati ad accrescere le competenze e le capacità manageriali degli operatori in attività nel settore merceologico anche non alimentare, nonché a migliorare la competitività dell'impresa e il servizio reso al consumatore.
6.
I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dalle loro aziende speciali, dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, dai centri di assistenza tecnica, da altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale.
7.
La Giunta regionale autorizza altresì i piani di formazione e verifica la rispondenza agli obiettivi dei programmi di formazione portati a conoscenza prima dell'inizio dei corsi.
8.
Sono ritenuti validi, agli effetti del possesso del requisito professionale di cui all' articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010 , i corsi effettuati presso enti riconosciuti da altre regioni.
9.
Presso ciascuna CCIAA è costituita un'apposita commissione d'esame, composta da:
a)
un dirigente o un funzionario designato dalla competente CCIAA, in qualità di presidente;
b)
un esperto in materia di igiene e sicurezza alimentare scelto nell'ambito del Dipartimento di prevenzione delle ASL e designato dal Dipartimento stesso;
c)
un docente di scuola secondaria di tecnica commerciale, designato dalla CCIAA competente;
d)
un esperto di merceologia designato dalla CCIAA competente.
10.
La commissione è integrata per ogni sessione d'esame da un rappresentante della struttura formativa con le funzioni di segretario.
11.
I corsi di formazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio, relativamente al settore merceologico alimentare ed i corsi di cui ai commi 4 e 5, non comportano oneri a carico della Regione; gli stessi sono posti a carico dei soggetti organizzatori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico degli allievi, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione.
".
Art. 50. 
(Modifiche all' articolo 19 della l.r. 28/1999 )
1. 
Il comma 3 bis dell'articolo 19 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente: "
3 bis.
Per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 17, comma 4, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande).
".
2. 
I commi 3 ter e 3 quater dell' articolo 19 della l.r. 28/1999 sono abrogati.
Art. 51. 
(Modifiche all' articolo 26 della l.r. 28/1999 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 28/1999 , dopo le parole " ", sono aggiunte le seguenti: " ".
2. 
I commi 2 e 3 dell' articolo 26 della l.r. 28/1999 sono abrogati.
Art. 52. 
(Abrogazioni di norme della l.r. 28/1999 )
1. 
Gli articoli 25 e 27 della l.r. 28/1999 sono abrogati.
Sezione II. 
Art. 53. 
(Sostituzione dell' articolo 2 della l.r. 38/2006 )
1. 
L' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente: "
Art. 2.
(Definizioni ed ambito di applicazione della legge)
1.
Ai fini della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
2.
La presente legge si applica altresì alle attività:
a)
di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore;
b)
di somministrazione di alimenti e bevande svolta in esercizi non aperti al pubblico.
3.
Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali le attività:
a)
di somministrazione effettuata negli agriturismi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;
b)
di somministrazione effettuata, nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
c)
di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere;
d)
di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica.
".
Art. 54. 
(Modifiche all' articolo 6 della l.r. 38/2006 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 38/2006 le parole "
dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della Direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).
" sono sostituite dalle seguenti: "
dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 38/2006 , la parola "
denuncia
" è sostituita dalla seguente: "
segnalazione
".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 38/2006 , la parola "
denuncia
" è sostituita dalla seguente: "
segnalazione
".
Art. 55. 
(Modifiche all' articolo 7 della l.r. 38/2006 )
1. 
I commi 4 e 5 dell' articolo 7 della l.r. 38/2006 sono abrogati.
Art. 56. 
(Modifiche all' articolo 8 della l.r. 38/2006 )
1. 
Il comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: "
7.
L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
".
2. 
Il comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: "
8.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, le attività di somministrazione, di cui al comma 6, sono soggette a SCIA unica, ai sensi dell' articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990 .
".
Art. 57. 
(Sostituzione dell' articolo 9 della l.r. 38/2006 )
1. 
L' articolo 9 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Funzioni amministrative degli enti locali)
1.
L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a SCIA unica, ai sensi dell' articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990 , da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede degli stessi esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell' articolo 20 della l. 241/1990 , rilasciata dal comune competente per territorio, tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell' articolo 64, comma 3 del d.lgs. 59/2010 , come individuate ai sensi dell'articolo 8.
2.
L'esercizio dell'attività di somministrazione è soggetto al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 e al rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4.
3.
Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.
4.
Nei casi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande é soggetta ad autorizzazione, il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le relative domande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).
5.
Le fattispecie non espressamente previste dalla presente legge sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, in applicazione della tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell' articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ). Qualora ne sussistano i presupposti, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 19 bis della l. 241/1990 .
".
Art. 58. 
(Modifiche all' articolo 10 della l.r. 38/2006 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: "
1.
L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetta a SCIA unica, ai sensi dell' articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall' articolo 71, comma 6 del d.lgs. 59/2010 .
".
Art. 59. 
(Modifiche all' articolo 11 della l.r. 38/2006 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: "
1.
L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto a SCIA unica, ai sensi dell' articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio. L'esercizio della stessa attività è soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell' articolo 20 della l. 241/1990 , rilasciata dal comune competente per territorio tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell' articolo 64, comma 3 del d.lgs. 59/2010 , come individuate ai sensi dell'articolo 8.
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 38/2006 , dopo la parola "
SCIA
", è inserita la seguente: "
unica
".
Art. 60. 
(Modifiche all' articolo 12 della l.r. 38/2006 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: "
1.
L'ampliamento della superficie di somministrazione è soggetto a SCIA unica, ai sensi dell' articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio. L'ampliamento di cui al presente comma è soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell' articolo 20 della l. 241/1990 , rilasciata dal comune competente per territorio tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell' articolo 64, comma 3 del d.lgs. 59/2010 , come individuate ai sensi dell'articolo 8.
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 38/2006 , la parola "
denuncia
" è sostituita dalle seguenti: "
SCIA unica
".
Art. 61. 
(Modifiche all' articolo 13 della l.r. 38/2006 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: "
1.
Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti, di cui agli articoli 4 e 5 da parte del subentrante.
".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: "
3.
Il subingresso è soggetto a SCIA unica, ai sensi dell' articolo 19-bis, comma 2 della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.
".
Art. 62. 
(Sostituzione dell' articolo 14 della l.r. 38/2006 )
1. 
L' articolo 14 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: "
Art. 14.
(Adempimenti regionali)
1.
Con deliberazione della Giunta regionale è predisposta la modulistica relativa alle attività di cui alla tabella A del d.lgs. 222/2016 , sulla base della modulistica unificata di cui all' articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell' articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ); l'aggiornamento è effettuato dalla struttura regionale competente per materia anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative statali e regionali.
".
Art. 63. 
(Modifiche all' articolo 16 della l.r. 38/2006 )
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006 , le parole "
dell'autorizzazione
" sono sostituite dalle seguenti: "
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
".
2. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006 , le parole "
dell'autorizzazione
" sono sostituite dalle seguenti: "
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
".
3. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006 è sostituita dalla seguente: "
c)
il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non é più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, comma 1;
".
4. 
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006 è sostituita dalla seguente: "
f)
il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non osserva i provvedimenti di sospensione della stessa;
".
5. 
Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006 , le parole "
l'autorizzazione al trasferimento
" sono sostituite dalle seguenti: "
il trasferimento
".
Art. 64. 
(Sostituzione dell' articolo 16 bis della l.r. 38/2006 )
1. 
L' articolo 16 bis della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: "
Art. 16 bis.
(Violazione dell'obbligo formativo)
1.
In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, accertata dall'amministrazione comunale, si applica la sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.
".
Art. 65. 
(Modifiche all' articolo 21 della l.r. 38/2006 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 38/2006 , le parole "
, ad eccezione della violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, per la quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 450,00
" sono soppresse.
Art. 66. 
(Modifiche all' articolo 25 della l.r. 38/2006 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 38/2006 , le parole " " sono sostituite dalle seguenti: " ".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 38/2006 , le parole " " sono sostituite dalle seguenti: " ".
3. 
Al comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 38/2006 , le parole " " sono sostituite dalle seguenti: " ".
Art. 67. 
(Sostituzione dell' articolo 27 della l.r. 38/2006 )
1. 
L' articolo 27 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: "
Art. 27.
(Disposizioni transitorie e finali)
1.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di autorizzazione ai sensi dell' articolo 3 della l. 287/1991 diventano titolari del titolo abilitativo unico, di cui all'articolo 7, comma 1, senza formale atto di conversione. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico sanitaria, edilizia e urbanistica, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi e delle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.
2.
Il requisito professionale, di cui all'articolo 5, comma 1, è riconosciuto a coloro che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultano aver presentato domanda di iscrizione al REC di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per l'attività di somministrazione, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione o che risultano aver superato con esito positivo le prove di idoneità previste per l'iscrizione al registro medesimo, secondo quanto già previsto dalla l. 287/1991 .
3.
La l. 287/1991 continua ad avere applicazione nei casi di rinvio espresso effettuato dalla presente legge.
".
Sezione III. 
DISPOSIZIONI ABROGATIVE IN MATERIA DI COMMERCIO
Art. 68. 
(Disposizioni abrogative in materia di commercio)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
b) 
il comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
c) 
i commi 2 e 3 dell' articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno);
d) 
il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio);
e) 
i commi 2 e 3 dell' articolo 10 della l.r. 13/2011 ;
g) 
i commi 8, 9, 10, 13, 14 e 15 dell' articolo 2 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione);
h) 
il comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015).
Capo III. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
Sezione I. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Art. 69. 
(Sostituzione dell' articolo 31 della l.r. 16/1992 )
1. 
L' articolo 31 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario) è sostituito dal seguente: "
Art. 31.
(Mezzi finanziari)
1.
Costituiscono entrate dell'Ente:
a)
contributi e trasferimenti annui della Regione a valere su proprie risorse, sia in parte corrente sia in parte capitale, il cui importo è definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale, sulla base della proposta dell'Ente;
b)
contributi da parte dei privati, enti pubblici economici ed enti locali;
c)
rendite e interessi dei propri beni patrimoniali nonché delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
d)
donazioni, eredità e legati.
2.
Costituiscono entrate dell'Ente anche le somme trasferite dallo Stato a valere sul Fondo Integrativo Statale (FIS) per il Diritto allo Studio Universitario (DSU).
3.
Rappresentano, inoltre, entrate dell'Ente le somme, ulteriori rispetto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), trasferite dalla Regione finanziate da istituzioni terze per attività finalizzate.
".
Art. 70. 
(Abrogazione dell' articolo 33 della l.r. 16/1992 )
1. 
Art. 71. 
(Modifiche all' articolo 1 della l.r. 29/1999 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 29 (Interventi per l'Università ed il Diritto allo studio universitario) è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione, secondo quanto disposto dallo Statuto , promuove lo sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio, al fine di sostenere la qualificazione e l'efficacia dell'attività didattica, formativa e scientifica delle istituzioni universitarie della Regione e di favorire gli Atenei operanti sul territorio piemontese, anche in riferimento agli standard europei ed internazionali, secondo quanto stabilito da successiva deliberazione della Giunta regionale.
".
2. 
All'alinea del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 29/1999 , le parole "
agli Atenei piemontesi ed all'Ente regionale per il Diritto allo studio universitario
" sono sostituite dalle seguenti: "
agli Atenei operanti sul territorio piemontese, all'Ente regionale per il Diritto allo studio universitario e ai Collegi universitari piemontesi legalmente riconosciuti
".
Art. 72. 
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 29/1999 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 29/1999 , le parole "
entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge,
" sono soppresse.
Art. 73. 
(Sostituzione dell' articolo 3 della l.r. 29/1999 )
1. 
L' articolo 3 della l.r. 29/1999 è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
(Finanziamenti)
1.
I finanziamenti per la realizzazione degli interventi sono erogati secondo le indicazioni definite dalla Giunta regionale, sulla base dei programmi di cui al comma 2 dell'articolo 2.
".
Art. 74. 
(Sostituzione dell' articolo 4 della l.r. 29/1999 )
1. 
L' articolo 4 della l.r. 29/1999 è sostituito dal seguente: "
Art. 4.
(Costituzione dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo studio universitario).
1.
Al fine di potenziare le fondamenta del sistema universitario e della ricerca piemontese e migliorare l'attrattività degli Atenei piemontesi è istituito, presso la direzione competente ai sensi della disciplina in materia di organizzazione degli uffici regionali, l'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo studio universitario.
2.
L'Osservatorio acquisisce informazioni e documentazione, raccoglie ed aggiorna tempestivamente dati statistici, elabora studi, analisi e ricerche sul sistema universitario piemontese, sugli sbocchi occupazionali dei laureati e sugli interventi per il diritto allo studio, anche in riferimento agli standard europei ed internazionali, nonché fornisce supporto alle attività del Comitato regionale di coordinamento.
3.
Su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale approva le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, nonché le forme per garantire la partecipazione degli Atenei e delle rappresentanze studentesche alla definizione degli indirizzi per l'attività dell'Osservatorio.
4.
Al fine di omogeneizzare e razionalizzare l'attività di documentazione, studio ed analisi dell'Osservatorio, di cui al comma 2, la Regione, previo parere del Comitato regionale di coordinamento, si avvale, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 , (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche Economico e Sociali del Piemonte-IRES Piemonte. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12 ) dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali Piemonte (IRES Piemonte). Eventuali ricerche di specifico interesse degli Atenei restano disciplinate dall'articolo 24, comma 1, lettera a), n. 3).
".
Art. 75. 
(Sostituzione dell' articolo 5 della l.r. 29/1999 )
1. 
L' articolo 5 della l.r. 29/1999 è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
(Norma finanziaria)
1.
A partire dal 1° gennaio 2018, la Regione adegua il contributo annuale a favore dell'IRES Piemonte, disciplinato dall' articolo 24, comma 1 della l.r. 43/1991 delle risorse necessarie allo svolgimento delle competenze conferite ai sensi dell'articolo 4.
2.
Il contributo annuale di cui al comma 1 è incrementato in euro 250.000,00 e trova copertura negli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo I (Spese correnti).
".
Sezione II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 76. 
(Sviluppo e adeguamento della rete elettrica)
1. 
Al fine di adeguare la rete elettrica alle richieste crescenti di connessione di nuovi impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili non programmabili e al fine di aumentare la capacità di autoproduzione ed autoconsumo elettrico nell'ambito delle comunità locali e di reti delle stesse, la Regione promuove a tutti i livelli l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture impiantistiche e della rete elettrica conformemente agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della Città metropolitana di Torino, nonchè ai piani settoriali attuandone le previsioni.
[1]
2. 
La Regione favorisce lo sviluppo e diffusione delle Smart-Grid (reti intelligenti), degli Smart-Meter (contatori intelligenti) e dei sistemi d'utenza intelligenti e delle stazioni Smart-charging (ricarica intelligente) delle auto elettriche.
3. 
La Regione prevede adeguate risorse per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, dettagliate in maniera puntuale nel Piano energetico ambientale regionale (PEAR).
Art. 77. 
(Modifiche all' articolo 31 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 2, lettera a) dell'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 . (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), dopo le parole "
ai sensi dell' articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)
" sono aggiunte le seguenti: "
e dell' articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie;
".
Art. 78. 
(Modifiche all' articolo 41 della l.r. 3/2015 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), sono inseriti i seguenti: "
1 bis.
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico che non fornisce all'installatore o al manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico tutti i dati necessari per la compilazione del libretto di impianto, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 (Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e smi e del d.p.r. 74/2013 . Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di efficienza energetica) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.
1 ter.
L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico di cui all' articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ) e che dispone delle informazioni di cui al comma 1 bis, che non provvede ad inserire il libretto di impianto nel catasto informatizzato degli impianti termici entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.
1 quater.
L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che non esegue a regola d'arte le attività o non provvede ad inserire nel catasto informatizzato degli impianti termici il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.
1 quinquies.
Il terzo responsabile dell'impianto termico che non osserva gli obblighi inerenti le comunicazioni alla Città metropolitana di Torino o alle province competenti previste ai sensi dell' articolo 6, comma 5 del dpr 74/2013 , è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 450,00.
1 sexies.
Le sanzioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies sono irrogate ed introitate dai medesimi soggetti di cui al comma 1.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 3/2015 è sostituito dal seguente: "
2.
I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies sono destinati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere c), e) e g).
".
Sezione III. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE
Art. 79. 
(Modifiche all' articolo 10 della l.r. 23/2016 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) le parole "
esercitano le funzioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
possono esercitare le funzioni
".
Art. 80. 
(Modifiche all' articolo 14 della l.r. 23/2016 )
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 23/2016 , è aggiunto il seguente: "
2 bis.
In caso di non conformità urbanistica dell'attività di cava, prevista nel progetto dell'opera pubblica, fatto salvo quanto disposto da specifiche norme finalizzate al riconoscimento della conformità urbanistica degli interventi, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell' articolo 17 bis, comma 15 bis della l.r. 56/1977
".
Art. 81. 
(Modifiche all' articolo 26 della l.r. 23/2016 )
1. 
Dopo il comma 10 dell'articolo 26 della l.r. 23/2016 , è aggiunto il seguente: "
10 bis.
L'onere per il diritto di escavazione di cui al presente articolo ed i relativi introiti sono da computarsi a partire dal 1° gennaio 2017. Fino al 31 dicembre 2016 essi devono essere computati e versati secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2008, n. 7-8070 (Tariffe del diritto di escavazione, applicazione dell' art. 14 della l.r. 5 dicembre 2007 n. 22 . Approvazione del documento di applicazione).
".
Art. 82. 
(Modifiche all' articolo 43 della l.r. 23/2016 )
1. 
Il comma 6 dell'articolo 43 della l.r. 23/2016 è sostituito dal seguente: "
6.
Fino alla data di entrata in vigore del PRAE, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4, le nuove autorizzazioni e concessioni, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui all'articolo 8, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza di servizi di cui all'articolo 29; per i rinnovi delle attività estrattive e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell' articolo 17 bis, comma 15 bis della l.r. 56/1977 .
".
2. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 43 della l.r. 23/2016 , è aggiunto il seguente: "
8 bis.
Per le attività estrattive autorizzate dai comuni alla data del 31 dicembre 2015, con autorizzazioni vigenti o scadute, gli atti amministrativi previsti all'articolo 32, commi 3 e 4, restano di competenza dei comuni, che li predispongono d'intesa con la provincia o con la Città metropolitana di Torino e con la Regione.
".
Capo IV. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 83. 
(Personale dei gruppi consiliari e degli uffici di comunicazione)
1. 
I gruppi consiliari ed i consiglieri appartenenti al gruppo misto non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali di altre regioni ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e fino alla proclamazione degli eletti.
2. 
La Regione non può sostenere spese per il personale degli uffici di comunicazione del Consiglio regionale e della Giunta regionale che riveste la carica di consigliere regionale di altre regioni, parlamentare, o che sia candidato a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e fino alla proclamazione degli eletti.
Art. 84. 
(Contributo per le spese funzionamento dei gruppi consiliari)
1. 
Fermo restando quanto disposto dall' articolo 2, comma 1 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), ai gruppi consiliari è attribuito un contributo annuo, erogato su base quadrimestrale, per le ulteriori spese di funzionamento attinenti l'attività istituzionale del gruppo consiliare all'interno del Consiglio regionale pari a euro 3.500,00 per ciascun consigliere appartenente al gruppo medesimo.
1 bis. 
Il patrocinio in giudizio dei gruppi consiliari è assicurato dall'Avvocatura regionale.
[2]
2. 
Il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente alle spese sostenute per gli scopi istituzionali dei gruppi consiliari riferiti all'attività del Consiglio regionale, indicate nell'allegato A), fermo restando che rimane esclusa la contribuzione ai partiti o ai movimenti politici.
3. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce con propria deliberazione la disciplina della corresponsione del contributo di cui al comma 1 e la relativa restituzione nei casi di variazione della composizione numerica ed estinzione del gruppo consiliare, nonchè di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, di annullamento delle elezioni regionali e di fine legislatura.
4. 
Ciascun gruppo consiliare può provvedere comunque annualmente alla restituzione delle somme erogate dal Consiglio regionale ai sensi del comma 1 che non sono state utilizzate.
5. 
I gruppi consiliari e i componenti del gruppo misto possono rinunciare al contributo per le spese di funzionamento di cui al comma 1.
6. 
Ai gruppi consiliari e ai componenti del gruppo misto, che si avvalgono di quanto previsto dal comma 5, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2 della l.r. 12/1972 e all' articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi).
Art. 85. 
(Nota di rendicontazione dei gruppi consiliari)
1. 
I gruppi consiliari di cui all'articolo 84, comma 1, provvedono in base ad apposito regolamento interno e a cura dei propri organi direttivi, alla gestione del contributo per il funzionamento di cui al medesimo articolo 84 e alla gestione delle risorse per il personale di cui all' articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).
2. 
L'Ufficio di Presidenza predispone con propria deliberazione lo schema di regolamento interno di cui al comma 1, nonché disciplina le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse per il funzionamento e per il personale dei gruppi consiliari.
3. 
Entro il 20 febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari di cui all'articolo 84, comma 1, presentano al Presidente del Consiglio regionale una nota di rendicontazione relativa all'esercizio annuale con la necessaria documentazione a corredo, predisposta ai sensi di quanto previsto dall' articolo 1, comma 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e articolata in apposite voci che evidenziano, in particolare, le risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo consiliare dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, così come descritte all'allegato A di cui all'articolo 84, comma 2.
4. 
La nota di rendicontazione è corredata da una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle finalità del contributo per il funzionamento e delle risorse spese per il personale, di cui all' articolo 1 della l.r. 20/1981 , redatta dal Collegio dei revisori dei conti della Regione di cui all' articolo 40 bis della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte). A tal fine il Collegio dei revisori effettua verifiche periodiche almeno quadrimestrali sulle spese. Le modalità per l'attestazione di regolarità della nota di rendicontazione sono definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 86. 
(Disposizioni transitorie in materia di contributo per spese di funzionamento dei gruppi consiliari)
1. 
L'ammontare del contributo di cui all'articolo 84, comma 1, è decurtato per gli anni 2017 e 2018 della quota parte delle spese da sostenere per le obbligazioni già assunte precedentemente all'entrata in vigore della presente legge dal Consiglio regionale per i gruppi consiliari, di cui al medesimo articolo 84, comma 1.
Art. 87. 
(Disposizioni finali in materia di contributo per spese di funzionamento dei gruppi consiliari)
1. 
Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della l.r. 16/2012 e all' articolo 2, comma 2, della l.r. 12/1972 non si applicano ai gruppi consiliari di cui all'articolo 84, comma 1.
Art. 88. 
(Clausola di neutralità finanziaria in materia di contributo per spese di funzionamento dei gruppi consiliari)
1. 
Dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 84, 85, 86, 87 e 89 non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 89. 
1. 
All' articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) le parole "
ivi compresa la comunicazione istituzionale,
" sono soppresse.
Art. 90. 
(Modifiche all' articolo 1 della l.r. 20/1981 )
1. 
Il comma 4 ter dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è abrogato.
Art. 91. 
(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 20/1981 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente: "
1.
I gruppi consiliari e i Consiglieri appartenenti al gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, si avvalgono di:
a)
dipendenti della Regione, degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico e assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
b)
dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni, enti o aziende pubbliche, che sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se collocati in posizione di aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti;
c)
dipendenti di cui alla lettera b) comandati, su richiesta del presidente del gruppo consiliare o del Consigliere in caso di gruppo misto, presso il Consiglio regionale e assegnati ai gruppi stessi, se l'ordinamento dell'amministrazione, l'ente o l'azienda di appartenenza non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo. Il comando ha una durata legata all'assegnazione al gruppo e comunque per un periodo massimo corrispondente alla legislatura.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente: "
2.
I gruppi consiliari ed i Consiglieri appartenenti al gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, hanno altresì facoltà di stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa al personale diverso da quello di cui al comma 1. Il trattamento economico è stabilito in relazione alle prestazioni richieste.
".
Art. 92. 
(Modifiche all' articolo 1 della l.r. 39/1998 )
1. 
Il comma 3 bis dell'articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) è sostituito dal seguente: "
3 bis.
Le risorse finanziarie di cui al comma 3 necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale non possono eccedere l'importo complessivo di euro 2.800.000,00; quelle necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale non possono eccedere l'importo complessivo di euro 675.000,00.
".
Art. 93. 
(Modifiche all' articolo 5 della l.r. 23/2008 )
1. 
Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), le parole "
dall'Organismo indipendente di valutazione
" sono sostituite dalle seguenti: "
dal Nucleo di valutazione
".
Art. 94. 
1. 
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 36 ter della l.r. 23/2008 le parole "
dall'Organismo indipendente di valutazione
" sono sostituite dalle seguenti: "
dal Nucleo di valutazione
".
Art. 95. 
1. 
L' articolo 36 quinquies della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: "
Art. 36 quinquies.
(Nucleo di valutazione)
1.
La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, istituisce il Nucleo di valutazione.
2.
Al Nucleo di valutazione sono attribuite le seguenti competenze:
a)
l'elaborazione di linee guida e le proposte sui sistemi di valutazione dell'ente, di cui garantisce la corretta applicazione;
b)
la verifica e l'attestazione della correttezza dei processi di valutazione e della retribuzione accessoria;
c)
la validazione della relazione che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;
d)
il supporto agli organi politici per la definizione della metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali e organizzative e del correlato sistema retributivo;
e)
lo svolgimento dei compiti che la normativa attribuisce agli organismi indipendente di valutazione (OIV) in materia di anticorruzione e trasparenza;
f)
lo svolgimento dei compiti previsti dai sistemi di valutazione e degli altri compiti individuati, tenuto conto dei principi di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), con i provvedimenti organizzativi di cui all'articolo 5.
3.
Il Nucleo di valutazione, di cui al comma 1, è composto da tre esperti esterni in possesso di comprovata esperienza di management, di valutazione della performance, di gestione, organizzazione e valutazione del personale e di controllo di gestione. I componenti sono nominati dalla Giunta regionale su designazione:
a)
uno della Giunta regionale;
b)
uno dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
c)
uno d'intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza. Tale componente svolge funzioni di presidente del Nucleo di valutazione.
4.
I componenti di cui al comma 3 sono supportati dai direttori regionali competenti in materia di risorse umane dei ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.
5.
L'organizzazione e le modalità di funzionamento interno del Nucleo di valutazione sono individuati con i provvedimenti organizzativi di cui all'articolo 5.
".
Art. 96. 
1. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 36 septies della l.r. 23/2008 , le parole "
dell'Organismo indipendente di valutazione
" sono sostituite dalle seguenti: "
del Nucleo di valutazione
".
Art. 97. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 36 undecies della l.r. 23/2008 , le parole "
dell'Organismo indipendente di valutazione
" sono sostituite dalle seguenti: "
del Nucleo di valutazione
".
Art. 98. 
(Abrogazione dell' articolo 1 della l.r. 4/2014 )
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 15 aprile 2014, n.4 (Abolizione del contributo annuale per il funzionamento dei gruppi consiliari) è abrogato.
Art. 99. 
(Modifiche all' articolo 10 della l.r. 1/2016 )
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica) è abrogata.
Capo V. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ
Art. 100. 
(Sostituzione dell' articolo 1 della l.r. 34/1993 )
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) è sostituito dal seguente: "
Art. 1.
(Finalità)
1.
La Regione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi della normativa nazionale e regionale, promuove la tutela nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2.
La presente legge disciplina il rapporto di interazione e convivenza tra le persone e gli animali ai fini della salute pubblica e della tutela delle condizioni di vita degli animali e dell'incolumità loro e delle persone.
3.
La presente legge disciplina, inoltre, le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali d'affezione.
".
Art. 101. 
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 34/1993 )
1. 
L' articolo 2 della l.r. 34/1993 è sostituito dal seguente: "
Art. 2.
(Definizione di animale d'affezione)
1.
Ai fini della presente legge, per animali d'affezione si intendono gli animali appartenenti a specie detenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo.
".
Art. 102. 
(Inserimento dell'articolo 9 bis alla l.r. 34/1993 )
1. 
Dopo l' articolo 9 della l.r. 34/1993 , è inserito il seguente: "
Art. 9 bis.
(Accessibilità degli animali d'affezione in strutture di cura)
1.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana apposita disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.
".
Art. 103. 
(Modifiche all' articolo 20 della l.r. 9/2007 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007 ), è inserito il seguente comma: "
1 bis.
Nelle more del perfezionamento degli atti funzionali alla revisione dei compiti, scopi e funzioni del Consorzio piemontese per la prevenzione e repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci, con provvedimento della Giunta regionale sono definite le disposizioni relative agli atti necessari a garantire la prosecuzione delle attività dell'ente stesso.
".
Capo VI. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E LAVORO
Art. 104. 
(Appalti e concessioni riservate)
1. 
La Regione, le aziende sanitarie e ospedaliere e tutti gli enti strumentali, anche di carattere commerciale, esclusa la centrale unica di committenza, attraverso gli appalti e le concessioni pubbliche di cui all' articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti) e in attuazione delle disposizioni di cui alla legislazione europea e nazionale, promuovono l'inserimento occupazionale di soggetti con disabilità e persone svantaggiate ai sensi dell' articolo 112 del d.lgs. n. 50/2016 , riservando almeno il cinque per cento dell'importo complessivo annuale degli affidamenti a terzi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, ad operatori economici che si impegnano all'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti con disabilità e persone svantaggiate, compatibilmente con la natura e l'oggetto del contratto. La Giunta regionale determina la percentuale dei summenzionati appalti e delle concessioni da riservare all'inserimento lavorativo di disabili intellettivi.
2. 
I contratti riservati all'inserimento lavorativo di soggetti con disabilità e di persone svantaggiate contengono l'indicazione della percentuale delle ore-lavoro attribuite all'inserimento lavorativo di tali soggetti in misura complessiva non inferiore al venti per cento delle ore utilizzate per l'esecuzione della prestazione.
3. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, ed espletate le procedure di consultazione con gli enti locali, l'imprenditoria e il terzo settore, definisce le linee guida sulle misure di politiche attive del lavoro tramite i contratti pubblici a favore di soggetti con disabilità e di persone svantaggiate, destinate sia ai soggetti di cui al comma 1, sia agli enti locali e agli operatori economici del territorio regionale e affida all'Osservatorio regionale della cooperazione di cui all' articolo 11 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione) la funzione di monitorare annualmente l'applicazione del presente articolo.
Art. 105. 
(Modifiche all' articolo 42 della l.r. 34/2008 )
1. 
Il comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è abrogato.
Capo VII. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ
Art. 106. 
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 4/2016 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli), dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: "
l bis)
abuso sessuale on-line: ogni forma di coinvolgimento di persone di minore età in attività sessuali, virtuali o reali, perpetrata attraverso l'uso della rete internet facendo anche riferimento alla produzione e diffusione di immagini e video.
".
Art. 107. 
(Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 4/2016 )
1. 
Dopo l' articolo 14 della l.r. 4 /2016 , è inserito il seguente: "
Art. 14 bis.
(Abuso sessuale on-line)
1.
La Regione, fermo restando quanto disposto dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno):
a)
promuove, in collaborazione con gli enti locali, azioni tese alla tutela e alla protezione di bambini e bambine, in caso di abuso sessuale on-line;
b)
promuove iniziative di formazione a più livelli, con la partecipazione di organizzazioni di volontariato, associazioni no-profit, istituzioni scolastiche, per prevenire l'abuso sessuale on-line, sensibilizzando i bambini e le bambine circa i rischi della navigazione sulla rete internet e sostenendo i genitori e gli educatori nel loro ruolo di adulti di riferimento.
".
Art. 108. 
(Modifiche all' articolo 28 della l.r. 4/2016 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 4/2016 , dopo la parola "
14,
", sono inserite le parole: "
14 bis,
".
Capo VIII. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI
Art. 109. 
(Disposizioni applicative del Codice dell'amministrazione digitale)
1. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale un piano di attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , con particolare riferimento ai temi della partecipazione al procedimento amministrativo mediante l'uso delle tecnologie informatiche, della comunicazione tra imprese e amministrazioni pubbliche e delle strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.
Art. 110. 
(Sostituzione dell' articolo 5 della l.r. 25/2006 )
1. 
L' articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum) è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
(Trattamento economico)
1.
Ai componenti della Commissione è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un gettone di presenza pari a euro 220,00 e un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità attuative definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2.
In caso di utilizzo dell'autovettura, è corrisposta un'indennità per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde praticato dalla compagnia AGIP nell'importo vigente all'inizio di ogni mese.
".
Art. 111. 
(Sostituzione dell' articolo 12 della l.r. 9/2009 )
1. 
L' articolo 12 della legge regionale 26 marzo 2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione) è sostituito dal seguente: "
Art. 12.
(Relazione al Consiglio regionale)
1.
La Giunta regionale con cadenza annuale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, illustrando l'andamento della spesa nel settore del software applicativo e di base, come definito all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), utilizzati dagli uffici e dagli enti, ripartita per ente e per tipo di software, libero o meno da licenze.
".
Art. 112. 
(Modifiche agli articoli 5 e 7 della l.r. 22/2010 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 5 e l' articolo 7 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte) sono abrogati.
Art. 113. 
(Sostituzione dell' articolo 33 della l.r. 14/2014 )
1. 
L' articolo 33 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) è sostituito dal seguente: "
Art. 33.
(Conferenza di servizi)
1.
Alle conferenze di servizi indette dalla Regione, dalle agenzie, dalle aziende ed enti strumentali regionali, dagli enti dipendenti dalla Regione, nonché dagli enti locali piemontesi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della l. 241/1990 .
".
Art. 114. 
(Abrogazione di norme della l.r. 14/2014 )
1. 
Gli articoli 34 e 35 della l.r. 14/2014 sono abrogati.
Art. 115. 
(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 23/2015 )
1. 
Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ) è sostituito dal seguente: "
3.
Negli ambiti 1 e 2, come individuati ai sensi del comma 1, le funzioni possono essere esercitate da due o più province in forma associata, previa specifica intesa quadro con cui la Regione e le province appartenenti all'ambito individuano le funzioni da gestire in forma associata e definiscono criteri generali e modalità della gestione, garantendo un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli enti firmatari. La Regione, nei limiti delle somme stanziate annualmente con la legge di bilancio, finanzia i costi della gestione associata ed assegna alle province contributi, ripartiti secondo criteri che tengono conto del numero e della complessità delle funzioni, delle esigenze di formazione del personale addetto alla loro gestione e, per l'ambito 1, del numero delle province aderenti all'intesa quadro, in modo da incentivare il coinvolgimento di tutti gli enti di area vasta appartenenti all'ambito. L'ammontare dei contributi è definito nell'intesa quadro.
".
2. 
Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 23/2015 , le parole "
entro la data del 28 febbraio 2017
" sono soppresse.
4. 
Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 23/2015 , le parole "
entro un mese dalla sua sottoscrizione
" sono soppresse.
5. 
Alla fine del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 23/2015 , sono aggiunte le parole: "
e promuove l'ottimale utilizzo del personale assegnato alle province, ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 9
".
7. 
Al comma 11 dell'articolo 3 della l.r. 23/2015 , dopo le parole "
sono esercitate dalle stesse
" è inserita la seguente: "
esclusivamente
".
Art. 116. 
(Modifiche all' articolo 12 della l.r. 23/2015 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 23/2015 , le parole "
con riferimento per il trattamento accessorio a quello stabilito dai rispettivi contratti decentrati vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.
" sono soppresse.
Art. 117. 
(Modifiche all' articolo 1 della l.r. 8/2017 )
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento), è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Gli interventi regionali previsti al comma 2 sono finalizzati a comprendere esclusivamente attività di prevenzione volte a porre in essere azioni su fattori sociali ed ambientali che possono favorire la diffusione e la proliferazione dei fenomeni criminosi ivi citati.
".
Capo IX. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 118. 
(Modifiche all' articolo 1 della l.r. 1/2000 )
1. 
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ), alla fine del periodo sono inserite le seguenti: "
e forme di mobilità condivisa quali il bike sharing e il bicibus come definiti al punto 5 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 20 luglio 2016, n. 208 (Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro).
".
2. 
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 1/2000 , vengono inserite le seguenti: "
d bis.
promuovere forme di mobilità condivisa quali car pooling, car sharing, scooter sharing e piedibus, come definiti dal punto 5 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 208/2016;
d ter.
promuovere ulteriori forme di mobilità condivisa, soprattutto in aree marginali, a domanda debole, previo accordi e convenzioni con i comuni e le unioni di comuni.
".
Art. 119. 
(Modifiche all' articolo 10 della l.r. 1/2000 )
1. 
Alla lettera p) del comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 1/2000 vengono aggiunte le parole: "
comprensivi dei dati di frequentazione e di bigliettazione a completamento di quanto previsto dalla lettera o)
".
Art. 120. 
(Modifiche all' articolo 13 della l.r. 1/2000 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 1/2000 le parole "
ed alla Commissione consiliare competente.
" sono soppresse.
Art. 121. 
(Modifiche all' articolo 18 della l.r. 1/2000 )
1. 
Al termine del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 1/2000 è aggiunto il seguente periodo: "
Le irregolarità relative ai servizi del trasporto pubblico locale e regionale accertate dal personale regionale sono comunicate all'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative anche ai fini dell'applicazione, ricorrendone le condizioni, del regime sanzionatorio previsto dai contratti di servizio di riferimento
".
2. 
Il comma 12 dell'articolo 18 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "
12.
In caso di circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5 e non è dovuto alcun rimborso ai gestori del servizio pubblico di trasporto.
".
Art. 122. 
(Modifiche all' articolo 19 della l.r. 1/2000 )
Art. 123. 
(Sostituzione dell' articolo 20 della l.r. 1/2000 )
1. 
L' articolo 20 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "
Art. 20.
(Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e procedure di applicazione)
1.
Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio da esibire, a richiesta, agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio, ed a:
a)
validarlo all'inizio del viaggio in conformità alle prescrizioni del gestore;
b)
validarlo ad ogni singola uscita, se previsto, ed in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati, in conformità alle prescrizioni del gestore;
c)
conservarlo per la durata dell'intero percorso e sino alla fermata di discesa. Nel caso di fruizione dei servizi di metropolitana gli utenti sono tenuti a conservare il titolo di viaggio sino alla linea dei tornelli.
2.
Si intendono per titoli di viaggio i biglietti, gli abbonamenti, il credito trasporti ed ogni altro mezzo, cartaceo o elettronico, che attesti l'avvenuto pagamento della corsa sul servizio di trasporto pubblico locale e regionale ovvero attesti il diritto alla libera circolazione.
3.
Gli utenti sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio o che non ottemperino a quanto previsto al comma 1, lettere a) e c), in caso di violazione commessa nell'ambito di pubblici servizi urbani, suburbani, extraurbani, di navigazione, impianti fissi e metropolitane, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali quando i fatti costituiscono reato, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria che non può essere inferiore a trenta volte e superiore a centottanta volte il prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo di cui alla tabella tariffaria autorizzata oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria. La violazione commessa, nell'ambito del servizio ferroviario regionale, comporta il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dalla stazione di partenza fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore e l'applicazione di una sanzione amministrativa da trenta a centottanta volte la tariffa minima regionale del primo scaglione tariffario.
4.
E' ammesso il pagamento della sanzione prevista al comma 3 in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre al normale biglietto a tariffa ordinaria ed alle spese del procedimento, se l'utente estingue l'illecito entro sessanta giorni dalla contestazione, o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione. Qualora si provveda al pagamento entro sette giorni dalla contestazione o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione, si applica la sanzione al minimo edittale oltre al normale biglietto a tariffa ordinaria ed alle spese del procedimento.
5.
Qualora l'utente, sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio ai sensi del comma 3, dimostri, secondo le modalità e le procedure stabilite dal gestore, entro sette giorni dalla contestazione o se questa non è avvenuta, dalla notificazione, il possesso di un abbonamento o di una tessera di libera circolazione nominativa, in corso di validità al momento della infrazione, è soggetto alla sola sanzione prevista al comma 9, lettera b) oltre alle spese del procedimento.
6.
Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale possono regolarizzare a bordo il contratto di trasporto mediante il versamento diretto agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio, di una maggiore somma, stabilita dal gestore del servizio, il cui importo non può superare il valore minimo della sanzione di cui al comma 3 oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria. Qualora, per qualsiasi motivo, gli utenti non si avvalgano di tale facoltà, trova applicazione la sanzione di cui al comma 3 con le modalità di cui al comma 4.
7.
Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico ferroviario in partenza da località sprovviste di biglietterie o di punti vendita alternativi o di sistemi automatizzati, attivi e funzionanti al momento della salita, regolarizzano il proprio contratto di trasporto acquistando il titolo di viaggio, a bordo del mezzo e senza alcuna maggiorazione, se, al momento della salita avvisano del fatto gli agenti accertatori o il personale incaricato dal gestore del servizio. Qualora, per qualsiasi motivo, gli utenti non si avvalgano di tali facoltà, trova applicazione la sanzione di cui al comma 3 con le modalità di cui al comma 4.
8.
I contratti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale disciplinano le ulteriori condizioni di acquisto a bordo del mezzo del titolo di viaggio, senza la maggiorazione prevista al comma 6 sulla base delle disposizioni emanate dalla Giunta regionale.
9.
Gli utenti che pur provvisti di regolare titolo di viaggio non ottemperino agli obblighi di validazione di cui al comma 1, lettera b) possono effettuare:
a)
la regolarizzazione a bordo mediante il pagamento diretto agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio del prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il primo scaglione tariffario autorizzato;
b)
la regolarizzazione, entro sette giorni dalla contestazione, al gestore del servizio, mediante il pagamento del prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il primo scaglione tariffario autorizzato.
10.
Qualora, per qualsiasi motivo, gli utenti non si avvalgano delle facoltà di cui al comma 9, è applicata una sanzione pari ad un terzo della sanzione minima di cui ai comma 3, oltre alle spese del procedimento.
11.
Per le infrazioni di cui all' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 45,00 a un massimo di euro 270,00 oltre al risarcimento del danno. E' ammesso il pagamento della sanzione con le modalità di cui al comma 4.
12.
I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale prevedono forme di premialità a favore dei clienti fidelizzati mediante smart-card nominativa, che hanno ottemperato con diligenza agli obblighi di validazione previste dal comma 1, lettera b), utilizzando le risorse derivate dal sistema sanzionatorio di cui al comma 9. I gestori dei servizi possono altresì prevedere forme di premialità a favore dei clienti fidelizzati utilizzando proprie risorse.
13.
I gestori dei servizi di trasporto pubblico informano adeguatamente gli utenti degli obblighi e dei diritti che derivano dalle disposizioni del presente articolo provvedendo altresì al loro inserimento nei regolamenti delle condizioni di vendita e nelle carte aziendali dei servizi.
14.
Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle relative disposizioni, a ciò espressamente incaricati. A tal fine ogni azienda segnala, all'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi eserciti, i nominativi dei soggetti incaricati del controllo. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. L'ordinanza-ingiunzione, di cui all' articolo 18 della l. 689/1981 , è emessa, ove sussistano i presupposti, dal responsabile dell'esercizio o dal legale rappresentante del gestore del servizio pubblico di trasporto.
15.
I soggetti incaricati dalle aziende per il controllo delle violazioni amministrative accertano e contestano ogni altra violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale.
16.
La Regione attribuisce la qualifica di agente di polizia amministrativa al personale di cui al comma 14 in possesso dei seguenti requisiti:
a)
non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, come da dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
b)
godere dei diritti civili e politici;
c)
aver frequentato con esito favorevole, il corso di idoneità di cui all'articolo 20 bis.
17.
La Giunta regionale definisce le modalità per l'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa di cui al comma 16.
18.
Salvo quanto previsto dal comma 12, il ricavato delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale costituisce provento del traffico dell'azienda che ha irrogato la sanzione.
19.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le vigenti norme nazionali, ove compatibili.
".
Art. 124. 
(Disposizione transitoria relativa all' articolo 20 della l.r. 1/2000 )
1. 
Le disposizioni di cui all' articolo 20 della l.r. 1/2000 , come sostituito dalla presente legge, entrano in vigore dal 1° gennaio 2018.
Art. 125. 
(Inserimento dell'articolo 20 ter nella l.r. 1/2000 )
1. 
Nel Capo VI (Norme transitorie e finali) della l.r. 1/2000 , prima dell'articolo 21 è inserito il seguente: "
Art. 20 ter.
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di miglioramento dell'accessibilità, in particolare delle zone montane e collinari, di affidamento per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale con procedure concorsuali, nonché di riduzione dei consumi energetici, delle emissioni inquinanti e ambientali.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e del sistema informativo dell'Osservatorio regionale della mobilità di cui all'articolo 13, presenta annualmente alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:
a)
un quadro della produzione chilometrica annua della rete di trasporto pubblico locale e regionale su ferro, gomma e lacuale anche in relazione ai diversi bacini territoriali omogenei e il numero di passeggeri trasportati;
b)
i ricavi del servizio ed il rapporto con i relativi costi di esercizio con l'indicazione dei diversi titoli di viaggio venduti;
c)
le forme di bigliettazione disponibili, il livello di diffusione dei sistemi di bigliettazione integrata;
d)
un quadro delle aziende di trasporto pubblico locale nel territorio regionale partecipate da enti locali con le relative quote di partecipazione;
e)
l'elenco delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale regionale con gli elementi essenziali dei relativi contratti, i casi di eventuale applicazione dell'articolo 8 bis e le quote di partecipazione delle aziende di trasporto pubblico locale nel territorio regionale partecipate da enti locali;
f)
il livello di sviluppo delle attività connesse all'attuazione dell'articolo 18, con particolare riguardo all'adempimento degli obblighi informativi di cui al comma 9;
g)
il grado di diffusione e di aggiornamento delle carte dei servizi aziendali con riferimento ai principali standard qualitativi ed ai livelli di accessibilità del servizio.
3.
Le relazioni successive alla prima documentano inoltre:
a)
il grado di accessibilità del servizio di trasporto pubblico urbano e del servizio ferroviario regionale, con particolare riferimento alla Città di Torino;
b)
il contributo dato dall'introduzione della validazione obbligatoria di tutti i titoli di viaggio caricati su supporti elettronici alla conoscenza dei flussi dei passeggeri, all'origine e alla destinazione degli spostamenti degli utenti in ciascun bacino territoriale omogeneo, nonché al contrasto dell'evasione e alla razionalizzazione dell'offerta;
c)
una descrizione delle tendenze e delle evoluzioni complessive del sistema di trasporto pubblico locale basato sul confronto tra i dati raccolti dall'Osservatorio regionale della mobilità di cui all'articolo 13;
d)
un'analisi sintetica del parco veicolare delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale, con particolare riguardo all'età, allo stato e alla motorizzazione dei veicoli in esercizio.
4.
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5.
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3 trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 26.
".
Art. 126. 
(Inserimento dell'articolo 20 quater nella l.r. 1/2000 )
1. 
Nel Capo VI (Norme transitorie e finali) della l.r. 1/2000 , prima dell'articolo 21 è inserito il seguente: "
Art. 20 quater.
(Dati relativi alla qualità dell'aria ed al rilevamento acustico)
1.
I dati relativi al monitoraggio della qualità dell'aria ed al rilevamento acustico sono trasmessi annualmente alla commissione consiliare competente dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale.
".
Art. 127. 
(Abrogazione dell' articolo 11 della l.r. 17/2004 )
1. 
L' articolo 11 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 " Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ") è abrogato.
Capo X. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 128. 
(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 56/1977 e modifiche di coordinamento)
1. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) le parole "
il piano territoriale di coordinamento della città metropolitana (PTCM)
" sono sostituite dalle seguenti: "
il piano territoriale generale della città metropolitana (PTGM) che assume a tutti gli effetti anche valore di piano territoriale di coordinamento
".
2. 
Ai commi 4 5 e 6 dell' articolo 6 della l.r. 56 /1977 , la parola "
PTCM
" è sostituita dalla seguente: "
PTGM
".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 7 bis della l.r. 56/1977 la parola "
PTCM
" è sostituita dalla seguente: "
PTGM
".
4. 
Ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell' articolo 8 bis della l.r. 56 /1977 , la parola "
PTCM
" è sostituita dalla seguente: "
PTGM
".
5. 
Al comma 2 dell'articolo 9 bis della l.r. 56 /1977 , la parola "
PTCM
" è sostituita dalla seguente: "
PTGM
".
6. 
Al comma 1 dell'articolo 9 ter della l.r. 56 /1977 la parola "
PTCM
" è sostituita dalla seguente: "
PTGM
".
7. 
Ai commi 1, 3, 6 e 8 dell' articolo 10 della l.r. 56 /1977 , la parola "
PTCM
" è sostituita dalla seguente: "
PTGM
".
8. 
Al comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977 la parola "
PTCM
" è sostituita dalla seguente: "
PTGM
".
9. 
Al comma 2 dell'articolo 19 ter della l.r. 56/1977 la parola "
PTCM
" è sostituita dalla seguente: "
PTGM
".
10. 
Al comma 2 bis dell'articolo 22 della l.r. 56/1977 , la parola "
PTCM
" è sostituita dalla seguente: "
PTGM
".
11. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 77 bis della l.r. 56/1977 , la parola "
PTCM
" è sostituita dalla seguente: "
PTGM
".
Art. 129. 
(Modifiche all' articolo 4 della l.r. 56/1977 )
Art. 130. 
(Modifiche all' articolo 5 della l.r. 56/1977 )
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 56/1977 è inserito il seguente: "
2 bis.
Il PTGM, in conformità alle indicazioni contenute nel PTR e nel PPR o nel piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici e in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione regionale a valenza territoriale, definisce la pianificazione territoriale generale configurando l'assetto del territorio, tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerando la pianificazione comunale esistente e coordinando le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi alle attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano.
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 56/1977 , le parole "
Il PTCP e il PTCM
" sono sostituite dalle seguenti:"
I PTCP
".
3. 
Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "
4.
Il PTCP o il PTGM, attraverso un'intesa tra provincia o città metropolitana, Regione e autorità di bacino del fiume Po, può assumere il valore e gli effetti del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI); in tal caso l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione di bacino, se non ancora effettuato, è operato con riguardo al PTCP o al PTGM.
".
Art. 131. 
1. 
La rubrica dell' articolo 7 bis della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: "
Formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale di coordinamento provinciale e degli strumenti di pianificazione territoriale generale della città metropolitana
".
Art. 132. 
1. 
Al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 8 bis della l.r. 56/1977 , dopo le parole "
di competenza provinciale
" sono inserite le seguenti: "
o della città metropolitana
".
Art. 133. 
(Modifiche all' articolo 15 della l.r. 56/1977 )
1. 
Al comma 16 dell'articolo 15 della l.r. 56/1997 , le parole "
o al PTCP
" sono sostituite dalle seguenti: "
, al PTCP o al PTGM
".
Art. 134. 
(Modifiche all' articolo 17 della l.r. 56/1977 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977 , è inserito il seguente: "
1 bis.
Le varianti al PRG sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse; costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite.
".
2. 
Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977 le parole "
o al PTCP
" sono sostituite dalle seguenti: "
al PTCP o al PTGM
".
Art. 135. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977 , le parole "
e provinciali
" sono sostituite dalle seguenti: "
, provinciali e della città metropolitana
".
Art. 136. 
(Modifiche all' articolo 48 della l.r. 56/1977 )
1. 
A1 secondo periodo del comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 56/1977 , le parole "
senza titolo abilitativo edilizio, previa comunicazione d'inizio lavori anche per via telematica,
" sono sostituite dalle seguenti: "
mediante comunicazione d'inizio lavori asseverata (CILA)
".
Art. 137. 
1. 
Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 ) è sostituito dal seguente: "
6.
Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonchè dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'Unione di comuni, attesti la loro idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo forestale, escursionistico e di tutela della Rete Natura 2000.
".
Art. 138. 
(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 19/1999 )
1. 
Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell' articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "
Tutela ed uso del suolo
").
Art. 139. 
(Modifiche all' articolo 8 della l.r. 19/1999 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 19/1999 , le parole "
subordinato a concessione,
" sono sostituite dalle seguenti: "
subordinato a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire,
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 19/1999 , le parole "
da subordinare ad autorizzazione
" sono sostituite dalle seguenti: "
da subordinare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
".
Art. 140. 
(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 32/2008 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 " Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ") è sostituito dal seguente: "
2.
Nei casi non elencati dal comma 1 e per quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione. A seguito della variante di adeguamento dello strumento urbanistico al piano paesaggistico regionale, nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio.
".
Art. 141. 
(Modifiche all' articolo 88 della l.r. 3/2013 )
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 88 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia), è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Fino all'approvazione del Piano territoriale generale della città metropolitana (PTGM) previsto dalle disposizioni di riordino degli enti locali, mantengono efficacia gli strumenti di pianificazione territoriale previgenti formati, approvati o modificati ai sensi della l.r. 56/1977 .
".
Capo XI. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ VENATORIA, FORESTE, AMBIENTE e AGRICOLTURA
Sezione I. 
Attività venatoria
Art. 142. 
(Ammissione di cacciatori residenti all'estero o in altre regioni italiane)
1. 
I cacciatori residenti in altre regioni italiane o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei, possono essere ammessi in misura non superiore al 5 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) o Comprensori Alpini (CA); tale percentuale può essere modificata fino ad un massimo del 10 per cento, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 143. 
(Modifiche all' articolo 6 della l.r. 19/2009 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è sostituito dal seguente: "
2.
All'interno delle aree contigue, ai sensi dell' articolo 32, comma 3 della l. 394/1991 , la Regione può disciplinare l'esercizio della caccia sotto forma di caccia controllata riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua.
".
Art. 144. 
(Modifiche all' articolo 26 della l.r. 19/2009 )
1. 
Al comma 10 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 la parola "
osservazioni
" è sostituita dalle seguenti: "
un parere
".
2. 
Al comma 11 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 le parole "
le relative eventuali osservazioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
i relativi eventuali pareri
".
Art. 145. 
(Modifiche all' articolo 27 della l.r. 19/2009 )
1. 
Al comma 4 ter dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 la parola "
osservazioni
" è sostituita con le seguenti: "
un parere
".
2. 
Al comma 4 quater dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 le parole "
le osservazioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
i relativi eventuali pareri
".
Art. 146. 
(Modifiche all' articolo 55 della l.r. 19/2009 )
1. 
Il comma 5 dell'articolo 55 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
5.
Fermo restando le disposizioni di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) e le relative sanzioni di cui ai commi 9 bis, 9 ter e 9 quater dell' articolo 35 della medesima l.r. 2/2009 , le violazioni al divieto, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o) commesse nelle aree naturali protette poste ad altitudine inferiore agli ottocento metri sul livello del mare, comportano la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00 euro.
".
2. 
Il comma 11 dell'articolo 55 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
11.
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n) compiute con veicoli comportano la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 750,00. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n) compiute con motoslitte comportano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera f bis) e comma 2, lettere c), d), e) ed f) della l.r. 2/2009 .
".
Sezione II. 
Foreste
Art. 147. 
(Modifiche all' articolo 36 della l.r. 4/2009 )
1. 
Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), le parole "
la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa
" sono sostituite dalle seguenti: "
le prescritte autorizzazioni o in difformità dalle stesse
".
2. 
Il comma 5 dell'articolo 36 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente: "
5.
Il pagamento della sanzione, di cui al comma 1, lettere b) ed l), non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere le autorizzazioni in sanatoria e di provvedere alla compensazione, ove prevista. Se le autorizzazioni non possono essere rilasciate e l'intervento sanato, il trasgressore è tenuto al ripristino ambientale dei luoghi che restano a tutti gli effetti classificati come bosco. A tal fine la Regione ordina il ripristino indicandone modalità e termini. Se il trasgressore non ottempera, la Regione, previa diffida, dispone l'esecuzione degli interventi con onere a carico del trasgressore.
".
Art. 148. 
(Modifiche all' articolo 4 della l.r. 21/2016 )
1. 
Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali) la parola "
acquistano
" è sostituita dalle seguenti "
possono acquistare
" e le parole "
e sono riconosciute
" sono sostituite dalle seguenti "
ed essere riconosciute
".
Art. 149. 
(Modifiche di coordinamento alla l.r. 21/2016 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2016 le parole "
riconosciute ai sensi dell'articolo 4, comma 9
" sono sostituite dalle seguenti: "
legalmente costituite
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 21/2016 le parole "
riconosciute ai sensi dell'articolo 4, comma 9
" sono sostituite dalle seguenti: "
legalmente costituite
".
3. 
Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 21/2016 le parole "
riconosciute ai sensi dell'articolo 4, comma 9
" sono sostituite dalle seguenti: "
legalmente costituite
".
4. 
Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 21/2016 dopo le parole "
ai proprietari
", sono inserite le seguenti "
o agli aventi titolo
" e le parole "
riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, comma 9
" sono sostituite dalle seguenti "
legalmente costituita
".
Sezione III. 
Ambiente
Art. 150. 
(Modifiche all' articolo 11 della l.r. 32/1982 )
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), è inserito il seguente: "
2 bis.
Il divieto di cui al comma 2 non si applica alle biciclette a pedalata assistita da motore elettrico e alle carrozzine elettriche utilizzate da soggetti affetti da disabilità motorie
".
Art. 151. 
(Modifiche all' articolo 6 della l.r. 43/2000 )
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria), sono inseriti i seguenti: "
2 bis.
La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale dell'ambiente istituita dalla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti), adotta il progetto di Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e lo propone al Consiglio regionale per la sua approvazione.
2 ter.
Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è approvato dal Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
".
2. 
Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 43/2000 è sostituito dal seguente: "
4.
La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorità di intervento previsti dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e dai singoli piani stralcio, emana gli specifici provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
".
3. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 43/2000 , è aggiunto il seguente: "
5 bis.
Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è sottoposto alla valutazione della necessità di aggiornamento complessivo secondo le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale di settore.
".
Art. 152. 
(Abrogazione dell' articolo 12 della l.r. 43/2000 )
1. 
L' articolo 12 della l.r. 43/2000 e l'allegato A) sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria di cui all' articolo 6 della l.r. 43/2000 .
Art. 153. 
(Modifiche all' articolo 16 della l.r. 18/2016 )
1. 
Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte 'ARPA') è sostituito dal seguente: "
6.
Il trattamento economico spettante al direttore tecnico e al direttore amministrativo è stabilito in misura non superiore al 70 per cento del trattamento del direttore generale.
".
Sezione IV. 
Agricoltura
Art. 154.[3] 
(...)
Art. 155.[4] 
(...)
Art. 156.[5] 
(...)
Art. 157.[6] 
(...)
Capo XII. 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 158. 
(Sostituzione dell' articolo 2 della l.r. 59/1975 )
1. 
L' articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59 (Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Piemonte) è sostituito dal seguente: "
Art. 2.
(Affidamento ed esecuzione del servizio)
1.
L'Amministrazione regionale affida il servizio di tesoreria ad idoneo ente, scelto con procedura di evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
2.
L'affidamento può prevederne l'estensibilità al Consiglio regionale ed agli enti facenti riferimento alla Regione Piemonte.
3.
In fase di esecuzione del servizio, il tesoriere è tenuto al puntuale rispetto delle normative vigenti in materia. Ad avvenuta cessazione del servizio, l'ente cessato è tenuto a garantire l'ordinato subentro e tutti gli incombenti derivanti dalla normativa vigente.
".
Art. 159. 
(Abrogazioni di norme della l.r. 59/1975 )
1. 
Gli articoli 3, 4 e 5 della l.r. 59/1975 sono abrogati.
Art. 160. 
(Modifiche all' articolo 13 della l.r. 5/2012 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) è sostituito dal seguente: "
2.
L'albo funge da elenco di operatori economici, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed è sottoposto alla relativa disciplina.
".
Art. 161. 
(Abrogazione dell' articolo 10 della l.r. 1/2015 )
1. 
L' articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale) è abrogato.
Art. 162. 
(Sostituzione dell' articolo 13 della l.r. 4/2017 )
1. 
L' articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 4 (Istituzione del Comune di Cassano Spinola mediante fusione dei Comuni di Cassano Spinola e di Gavazzana in Provincia di Alessandria) è sostituito dal seguente: "
Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)
1.
Per il contributo una tantum al Comune di Cassano Spinola quantificato nell'esercizio finanziario 2018 in euro 89.300,00 in termini di competenza, già iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre Autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e programma.
2.
Per il contributo annuale al Comune di Cassano Spinola, a partire dall'esercizio finanziario 2018 e fino all'esercizio finanziario 2022, quantificato per ciascun anno delle cinque annualità in euro 17.860,00, in termini di competenza, già iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre Autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre Autonomie locali), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma e, per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse che saranno iscritte nei successivi bilanci e nell'ambito della medesima missione e programma.
".
Art. 163. 
(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 6/2017 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019), le parole "
Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017- 2019 sono iscritti per l'esercizio 2017 i seguenti fondi
" sono sostituite dalle seguenti: "
Nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono iscritte per l'esercizio 2017 le seguenti voci di spesa
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 6/2017 , le parole "
Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono iscritti
" sono sostituite dalle seguenti: "
Nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono altresì iscritti
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 ottobre 2017
Sergio Chiamparino

Allegato A 

(articolo 84)


Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 76, dopo le parole "e della rete elettrica" sono state aggiunte le parole "conformemente agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della Città metropolitana di Torino, nonchè ai piani settoriali attuandone le previsioni" ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 19 del 2018.

[2] Il comma 1 bis dell'articolo 84 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 4 del 2018.

[3] L'articolo 154 è stato abrogato dalla lettera ddd) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[4] L'articolo 155 è stato abrogato dalla lettera ddd) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[5] L'articolo 156 è stato abrogato dalla lettera ddd) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[6] L'articolo 157 è stato abrogato dalla lettera ddd) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.