La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 5 dell'articolo 5 la parola "Anche" è stata soppressa dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 16 del 2017.
[2] La lettera e) del comma 5 dell'articolo 5 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 16 del 2017.
[3] Il comma 7 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 16 del 2017.
[4] Nel comma 1 dell'articolo 6 le parole "fino ad un massimo di novanta giorni consecutivi" sono state soppresse dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16 del 2017.
[5] Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole "settore turistico" sono state aggiunte le parole ", mediante stipula di apposita convenzione i cui contenuti minimi sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18." ad opera dal comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 16 del 2017.
[6] Nel comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole "soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate" è stata aggiunta la parola "anche" ad opera dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2017.
[7] Il comma 1 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2017.
[8] Nella lettera o) del comma 1 dell'articolo 18 dopo le parole "soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate" è stata inserita la parola "anche" ad opera del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 16 del 2017.
[9] La lettera o bis) del comma 1 dell'articolo 18 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 16 del 2017.
[10] Il comma 3 dell'articolo 21 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16 del 2017.