Legge regionale n. 18 del 22 novembre 2017  ( Versione vigente )
"Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie".
(B.U. 23 novembre 2017, 1° suppl. al n. 47)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017-2019)
1. 
Nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 di cui alla legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019) sono autorizzati gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa, riportati nell'allegato A, ai sensi degli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 2. 
(Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2016)
1. 
In base all'articolo 6, comma 1 del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016, approvato con legge regionale 2 agosto 2017, n. 11 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016) ed in coerenza con il giudizio di parificazione del rendiconto 2016 della Regione da parte della Corte dei conti - Sezione di controllo per il Piemonte, assunto con dispositivo n. 55/2017/SECPIE/PARI del 7 luglio 2017, il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 è determinato in euro 1.484.870.078,71.
2. 
Ai sensi dell' articolo 6, comma 4 della l.r. 11/2017 , al disavanzo di amministrazione di cui al comma 1 è sottratto, quale parte disponibile, l'importo complessivo pari ad euro 7.562.571.142,15, di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto in applicazione delle vigenti normative di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 13 settembre 2016, n. 162-29636, allegata alla legge regionale 16 settembre 2016, n. 17 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015).
3. 
La quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 vincolata per il recupero della quota del disavanzo al 31 dicembre 2014, di competenza degli esercizi successivi al 2016, determinata in euro 366.772.610,58, ai sensi dell' articolo 6, comma 3 della l.r. 11/2017 , è iscritta per il medesimo importo in entrata all'esercizio 2017 ed in spesa sul medesimo esercizio per un importo non superiore al valore dell'ammortamento del disavanzo di competenza; la quota residua dell'avanzo vincolato, pari ad euro 191.374.871,95, ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 , punto 9.2, costituisce la copertura del fondo vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.
Art. 3. 
(Fondo di cassa)
1. 
Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017 è determinato in euro 502.523.805,57 in conformità con quanto disposto dall' articolo 5 della l.r. 11/2017 .
Art. 4. 
(Accantonamenti a fondi)
1. 
Nell'esercizio 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, gli importi iscritti all' articolo 3 della l.r. 6/2017 , in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2016, sono aggiornati sulla base dell' articolo 6, comma 2 della l.r. 11/2017 al valore complessivo di euro 5.700.595.705,63, così composto:
a) 
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016 derivante da riaccertamento straordinario dei residui per un importo pari a euro 537.126.442,50;
b) 
fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2016 per un importo pari a euro 112.233.741,08;
c) 
fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi dell' articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2014"), per un importo pari a euro 13.000.000,00;
d) 
fondo rischi contenzioso per un importo pari a euro 137.960.130,73, di cui euro 60.469.648,30 per sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012, euro 22.741.094,18 per sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015, euro 54.749.387,77 per eventuale riassunzione di oneri già trasferiti al Commissario straordinario ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2015");
e) 
altri accantonamenti per un importo pari a euro 250.230.670,53, di cui euro 49.378.886,55 per iscrizione spese relative al trasporto pubblico locale ai sensi della deliberazione della Corte dei conti n. 92/2016/SCRPIE/PARI del 12 luglio 2016, euro 182.818.182,49 per recepimento nella competenza dell'esercizio 2016 di spese impegnate negli esercizi successivi in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, euro 18.033.601,49 per iscrizione di spese già finanziate dallo Stato o dall'Unione europea;
f) 
fondo anticipazioni liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e rifinanziamenti: euro 4.650.044.721,27, di cui euro 3.039.313.610,92 derivante dalle anticipazioni per contratti stipulati dalla Regione come previsto dall' articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2016") e euro 1.761.731.110,35 derivanti dai contratti stipulati dal Commissario straordinario ai sensi della legge 190/2014 come previsto dall' articolo 1, comma 701 della legge 208/2015 , al netto dei contributi erogati al medesimo Commissario straordinario nel 2015 per euro 151.000.000,00.
Art. 5. 
(Fondo per potenziali contenziosi)
1. 
Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 è iscritto il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da potenziali contenziosi.
2. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede con provvedimento amministrativo.
Art. 6. 
(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2016)
1. 
I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 sono aggiornati in conformità ai corrispondenti dati di fine esercizio definiti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016, approvato con l.r. 11/2017 .
Art. 7. 
(Integrazione dell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine)
1. 
L'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine di cui all'allegato 13 della l.r. 6/2017 è integrato dai capitoli 169972, 185871, 295532, 182898.
Art. 8. 
(Riduzione del debito fuori bilancio)
1. 
A seguito delle istruttorie di revoca dei contributi disposte dagli uffici regionali, il debito fuori bilancio di cui all' articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie), relativo ai finanziamenti erogati a valere sul fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive dall'Istituto per il credito sportivo nel periodo dal 2000 al 2014, è ridotto dell'importo di euro 789.400,00 a valere sull'esercizio 2018 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
Art. 9. 
(Contributo straordinario all'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia)
1. 
A seguito della sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Torino n. 431/2017 del 15 maggio 2017 è riconosciuto all'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia un contributo straordinario pari all'importo del giudicato.
2. 
Il contributo di cui al comma 1 è quantificato in euro 144.305,10, cui si fa fronte con le risorse iscritte per l'anno 2017 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
3. 
Al prelievo di somme dal fondo per spese impreviste di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede con provvedimento amministrativo.
Art. 10. 
(Accordo di finanziamento con il Fondo europeo per gli investimenti per la costituzione e gestione di un Fondo multiregionale di garanzia supportato dal FEASR)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata alla sottoscrizione dell'accordo di finanziamento con il Fondo europeo per gli investimenti per la costituzione e gestione di un Fondo multiregionale di garanzia supportato dal FEASR.
2. 
Per la copertura delle eventuali spese relative a commissioni di gestione, spese impreviste, interessi negativi, perdite di tesoreria e comunque tutti i costi posti a carico della Regione in relazione ai contenuti dell'accordo di cui al comma 1, sono utilizzate le quote di cofinanziamento regionale e gli aiuti di Stato aggiuntivi al PSR 2007-2013 trasferite all'Organismo pagatore regionale, istituito con legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e non utilizzate per un importo massimo stimato in euro 1.000.000,00.
3. 
Nell'anno in cui la Regione provvede al pagamento delle spese di cui al comma 2, i fondi destinati alla loro copertura sono versati alla Regione dall'Organismo pagatore regionale ed introitati nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Restituzione fondi trasferiti all'Organismo pagatore regionale per il cofinanziamento e gli aiuti di Stato aggiuntivi al PSR 2007-2013".
4. 
Le somme di cui al comma 3 sono iscritte in spesa nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sul capitolo di nuova istituzione denominato "Spese derivanti dall'Accordo di finanziamento con il Fondo europeo per gli investimenti per la costituzione e gestione di un Fondo multiregionale di garanzia supportato dal FEASR" ed utilizzate solo a seguito dell'avvenuto versamento da parte dell'Organismo pagatore regionale alla Regione.
Art. 11.[1] 
(...)
Art. 12. 
(Anticipo risorse messa in sicurezza della strada provinciale n.75)
1. 
Al fine di fare fronte all'evento franoso che ha interessato la strada provinciale n. 75 di Valle Cannobina e di provvedere alla messa in sicurezza del versante e rifacimento del fondo stradale, è iscritto nella missione 11 (Soccorso civile), programma 11.02 (Interventi a seguito di calamità naturali) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 uno stanziamento di euro 1.050.000,00 a titolo di anticipo da erogare alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, con diritto di rivalsa di pari importo sulle risorse dello stanziamento triennale 2018-2020 sulla viabilità provinciale previsto dal fondo statale per lo sviluppo e la coesione.
Art. 13. 
(Costituzione del fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani)
1. 
E' costituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo pluriennale per favorire investimenti concessi tramite procedure ad evidenza pubblica o tramite accordi di programma con gli enti locali e per la concessione di garanzie su finanziamenti da parte delle imprese private, destinato a finanziare progetti di sviluppo turistico volti a promuovere l'attrattività dei territori montani, l'escursionismo e gli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita.
[2]
2. 
Il fondo di cui al comma 1 è articolato in un fondo di garanzia per il sostegno degli investimenti privati e in un fondo per favorire investimenti concessi tramite procedure ad evidenza pubblica o tramite accordi di programma con gli enti locali.
[3]
3. 
Sono autorizzati a richiedere il sostegno al fondo di garanzia esclusivamente i soggetti privati che operano nello stesso ambito territoriale oggetto degli appositi accordi di programma stipulati ai sensi del comma 1, con esclusione dei soggetti già destinatari di altre risorse regionali.
4. 
Alla copertura di quanto previsto dal presente articolo, si provvede tramite l'iscrizione in entrata nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019, al titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) delle somme di:
a) 
euro 10.000.000,00 della liquidità dovuta da Finpiemonte S.p.A., di cui all'allegato C) dell' articolo 19, comma 3 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018);
b) 
euro 10.000.000,00 provenienti dalle economie giacenti sui conti correnti di Finpiemonte S.p.A., non compresi nell'allegato C) di cui alla lettera a) ed individuati nell'allegato B) alla presente legge denominato "Costituzione del fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani".
5. 
Le somme di cui al comma 4 sono iscritte in spesa nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 in un apposito fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani.
6. 
Alla copertura di quanto previsto dal presente articolo si provvede,altresì, tramite la riduzione fino a euro 4.500.000,00 degli importi iscritti nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, rispettivamente per euro 3.000.000,00 a valere sul fondo per investimenti da destinare al turismo invernale e fino ad euro 1.500.000,00 a valere sul fondo investimenti per la stabilità finanziaria.
7. 
L'iscrizione delle somme di cui ai commi 4 e 5 ed il prelievo dai fondi di cui ai commi 5 e 6 sono disposti dalla Giunta regionale con provvedimento amministrativo.
7 bis. 
Al fine di sostenere la ripresa delle attività turistiche sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza da Covid-19, per l'anno finanziario 2020, gli importi destinati alla garanzia dei finanziamenti alle imprese private di cui al comma 2 sono destinati alla copertura del Bonus turismo una tantum a fondo perduto di cui all' articolo 4 bis della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica).
[4]
Art. 14. 
(Restituzione di economie su fondi giacenti presso Finpiemonte S.p.A.)
1. 
Le economie sui fondi già trasferiti a Finpiemonte S.p.A., relative al finanziamento di interventi conclusi, ancora giacenti presso i fondi medesimi a seguito di rinunce, minori liquidazioni o rientri, sono restituite alla Regione previa apposita comunicazione da parte dell' ente strumentale stesso.
2. 
L'iscrizione delle somme di cui al comma 1 avviene con bilanciamento in entrata e in spesa nell'esercizio in cui le restituzioni si manifestano e l'utilizzo delle medesime in spesa è autorizzato solo a seguito dell'avvenuto accertamento dell'entrata.
3. 
Le risorse restituite nell'esercizio 2017 sono iscritte in entrata nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e in spesa in un apposito fondo per il finanziamento di investimenti e accordi di programma, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
4. 
Le iscrizioni di cui al comma 3 non riguardano le economie già destinate con:
a) 
b) 
l'articolo 13, comma 4, lettera b) della presente legge;
c) 
l'articolo 10, comma 2 della presente legge.
5. 
L'iscrizione in entrata e in spesa delle risorse ed il prelievo dai fondi di cui al comma 3, sono disposti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento amministrativo.
Art. 15. 
(Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del d.lgs. 118/2011 )
1. 
Ai sensi dell' articolo 1 del d.lgs. 118/2011 , a decorrere dal 1° gennaio 2015 è cessata l'efficacia delle norme della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) incompatibili con il medesimo decreto legislativo e relativi allegati.
Art. 16. 
(Disposizioni per favorire l'estinzione delle comunità montane)
1. 
Al fine di favorire la conclusione del processo di superamento delle comunità montane disposto al capo IV della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di Enti Locali) in deroga a quanto disposto dall' articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), la somma complessiva di euro 600.000,00 a valere sugli stanziamenti disposti sul capitolo 151888 della missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano, piccoli comuni), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione regionale 2017 è destinata per euro 400.000,00 alle comunità montane di cui all' articolo 24, comma 1 della l.r. 24/2016 e per euro 200.000,00 al saldo dei contributi regionali riconosciuti alle comunità montane per la realizzazione di progetti integrati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2004, n. 41-11889 ( Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 , art. 29. Ordine del giorno del Consiglio regionale n. 1058 del 9/9/1999. Criteri per l'assegnazione delle risorse alle comunità montane per l'anno 2004).
2. 
I criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze connesse alla conclusione delle attività di liquidazione dichiarate dai commissari liquidatori.
Art. 17. 
(Disposizioni in materia di impiego del volontariato di protezione civile)
1. 
Al fine di favorire l'impiego del volontariato di protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza in occasione degli eventi classificabili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e secondo quanto disposto dall' articolo 19 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile) e dall' articolo 14 del regolamento regionale 23 luglio 2012, n. 5 (Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R ), la Regione sostiene direttamente le spese relative ai rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero. Tali emolumenti sono calcolati in conformità alla normativa statale.
2. 
I rimborsi di cui al comma 1 sono riconosciuti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per l'attività dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte istituito con deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2014, n. 35-7149 (Istituzione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte in attuazione della Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 9.11.2012 concernente "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile").
3. 
I rimborsi sono effettuati secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile) e dei successivi provvedimenti attuativi.
4. 
Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 100.000,00 annui, si fa fronte con le dotazioni della missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. A tal fine è istituito un apposito capitolo denominato "Rimborsi ai datori di lavoro dei volontari impegnati in attività di protezione civile di competenza regionale", che presenta la necessaria dotazione finanziaria.
Art. 18.[5] 
(...)
Art. 19. 
(Incremento del patrimonio della Fondazione per il libro, la musica e la cultura)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata ad incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione per il libro, la musica e la cultura per un importo complessivo massimo pari a euro 1.500.000,00.
2. 
Alla copertura degli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1, si provvede mediante le risorse stanziate nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, che presenta la necessaria dotazione finanziaria.
Art. 20. 
1. 
All' articolo 5, comma 2, lettera g) della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) all'inizio del periodo le parole "
gli autoveicoli elettrici e quelli
" sono sostituite dalle seguenti: "
gli autoveicoli, i motoveicoli e ciclomotori elettrici e gli autoveicoli
".
2. 
All' articolo 5, comma 2, lettera g) della l.r. 23/2003 , dopo le parole "
quelli a doppia alimentazione
" sono aggiunte le seguenti: "
benzina/elettrica con potenza complessiva non superiore a 100 kilowatt
".
Art. 21. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto) è sostituito dal seguente: "
3.
Per piccolo quantitativo si intende una quantità di manufatti in cemento amianto uguale o inferiore a 250 metri quadrati.
".
Art. 22. 
1. 
L'allegato C di cui all' articolo 9, comma 5 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) è sostituito dall'allegato C alla presente legge.
Art. 23. 
1. 
L' articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015) è sostituito dal seguente: "
Art. 11.
(Restituzione di debiti da Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.)
1.
Anche al fine di applicare quanto previsto all' articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2015'), la Società di Committenza Regione Piemonte (SCR) S.p.A. restituisce alla Regione debiti per un importo complessivo pari ad euro 107.866.309,82 così come ripartiti nell'allegato A, destinati esclusivamente al rimborso di spese eseguite dalla medesima con mandato senza rappresentanza.
2.
Le somme di cui al comma 1 sono iscritte con bilanciamento degli importi nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019:
a)
su apposito capitolo di entrata istituito nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), denominato "Restituzione di debiti da SCR-Piemonte destinati al rimborso di spese effettuate da SCR-Piemonte con mandato senza rappresentanza";
b)
su apposito capitolo vincolato di spesa istituito nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), denominato "Rimborso di spese effettuate da SCR-Piemonte con mandato senza rappresentanza".
3.
Le somme iscritte al capitolo di spesa di cui al comma 2, lettera b), sono utilizzabili solo a seguito dell'avvenuto accertamento delle entrate disposte da SCR-Piemonte S.p.A.
".
Art. 24. 
1. 
All' articolo 25, comma 1 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), le parole "
del bilancio regionale per l'anno 2017
" sono sostituite dalle seguenti: "
del bilancio di previsione finanziario 2017-2019
".
Art. 25. 
1. 
L'allegato B di cui all' articolo 16, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) è sostituito dall'allegato E alla presente legge.
2. 
All' articolo 16, comma 2 della l.r. 24/2016 , l'importo di euro 193.417,96 è sostituito con l'importo di euro 191.669,00.
Art. 26. 
1. 
All' articolo 17, comma 1 legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019), le parole "
si fa fronte con le risorse finanziarie della missione 20, programma 20.01 del medesimo bilancio
" sono sostituite con le seguenti: "
si fa fronte con le risorse finanziarie della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del medesimo bilancio
".
Art. 27. 
1. 
L'allegato 1 di cui all' articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 2017, n. 15 (Bilancio consolidato del gruppo 'Regione Piemonte' per l'anno 2016) è sostituito dall'allegato F alla presente legge.
Art. 28. 
(Aggiornamento degli allegati alla l.r. 6/2017 ed approvazione ulteriori allegati)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati alla presente legge recanti il dato assestato delle risorse oggetto delle variazioni di bilancio indicate nell'allegato A dell'articolo 1 della presente legge:
a) 
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato G);
b) 
il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato H);
c) 
l'aggiornamento della nota integrativa del bilancio di previsione 2017-2019 (allegato I).
2. 
Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre aggiornati gli allegati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), h), i), l), m), n), della l.r. 6/2017 .
3. 
Ai sensi del comma 2 sono approvati i seguenti allegati alla presente legge:
a) 
il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato L);
b) 
il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato M);
c) 
il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato N);
d) 
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato O);
e) 
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato P);
f) 
il prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato Q).
4. 
E' allegata alla presente legge, in ottemperanza alla previsione di cui all' articolo 11, comma 3, lettera h) del d.lgs. 118/2011 , la relazione del Collegio dei revisori dei conti della Regione (allegato R).
Art. 29. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 novembre 2017
Sergio Chiamparino


Note:

[1] L'articolo 11 è stato abrogato dal comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 22 del 2019.

[2] Nel comma 1 dell'articolo 13 dopo la parola "investimenti" sono state aggiunte le parole "concessi tramite procedure ad evidenza pubblica o" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 33 del 2021.

[3] Nel comma 2 dell'articolo 13 dopo le parole "fondo per favorire investimenti" sono aggiunte le seguenti: "concessi tramite procedure ad evidenza pubblica o" ad opera del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 33 del 2021.

[4] Il comma 7 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 13 del 2020.

[5] L'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 30 del 2023. L'art. 34 comma 3 della l.r. 30/2023 dispone che fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, le autorizzazioni sono rilasciate ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18