La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 11 è stato abrogato dal comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 22 del 2019.
[2] Nel comma 1 dell'articolo 13 dopo la parola "investimenti" sono state aggiunte le parole "concessi tramite procedure ad evidenza pubblica o" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 33 del 2021.
[3] Nel comma 2 dell'articolo 13 dopo le parole "fondo per favorire investimenti" sono aggiunte le seguenti: "concessi tramite procedure ad evidenza pubblica o" ad opera del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 33 del 2021.
[4] Il comma 7 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 13 del 2020.
[5] L'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 30 del 2023. L'art. 34 comma 3 della l.r. 30/2023 dispone che fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, le autorizzazioni sono rilasciate ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18