La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 11 è stato abrogato dal comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 22 del 2019.
[2] Nel comma 1 dell'articolo 13 dopo la parola "investimenti" sono state aggiunte le parole "concessi tramite procedure ad evidenza pubblica o" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 33 del 2021.
[3] Nel comma 2 dell'articolo 13 dopo le parole "fondo per favorire investimenti" sono aggiunte le seguenti: "concessi tramite procedure ad evidenza pubblica o" ad opera del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 33 del 2021.
[4] Il comma 7 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 13 del 2020.