La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 76, dopo le parole "e della rete elettrica" sono state aggiunte le parole "conformemente agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della Città metropolitana di Torino, nonchè ai piani settoriali attuandone le previsioni" ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 19 del 2018.
[2] Il comma 1 bis dell'articolo 84 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 4 del 2018.
[3] L'articolo 100 è stato abrogato dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 16 del 2024.
[4] L'articolo 101 è stato abrogato dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 16 del 2024.
[5] L'articolo 102 è stato abrogato dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 16 del 2024.
[6] L'articolo 154 è stato abrogato dalla lettera ddd) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[7] L'articolo 155 è stato abrogato dalla lettera ddd) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[8] L'articolo 156 è stato abrogato dalla lettera ddd) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[9] L'articolo 157 è stato abrogato dalla lettera ddd) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.