La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 7 dell'articolo 7 le parole ", socio-educativi" sono state inserite ad opera del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 15 del 2020.
[2] Il comma 3 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 del 2020.
[3] Il comma 3 ter dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 del 2020.
[4] Nel comma 1 dell'articolo 22 le parole ", rimangono archiviate in un'apposita sezione del sito web dell'azienda visibile al pubblico" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 15 del 2020.
[5] Nel comma 3 dell'articolo 22 le parole "ed il regolamento di organizzazione e le loro rispettive" sono state sostituite dalle parole "e le relative" ad opera del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 15 del 2020.
[6] L'articolo 25 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 15 del 2020.
[7] Il comma 2 bis dell'articolo 32 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 15 del 2020.
[8] Il comma 3 bis dell'articolo 32 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 15 del 2020.