Legge regionale n. 7 del 26 aprile 2017  ( Versione vigente )
"Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare".
(B.U. 04 maggio 2017, n. 18)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione promuove la massima diffusione delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso, con particolare riferimento alle funzioni vitali in ambiente extra ospedaliero, mediante percorsi formativi e informativi volti a preparare il maggior numero di persone alle tecniche di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare, con l'uso del defibrillatore semiautomatico.
2. 
Le norme di cui alla presente legge sono rivolte principalmente ai soggetti che hanno in custodia minori o operano negli ambiti frequentati da minori .
3. 
I corsi formativi sono svolti dai centri di formazione abilitati a rilasciare l'autorizzazione per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni in ambiente extra ospedaliero (BLSD) accreditati dalla Regione.
Art. 2. 
1. 
Dopo il punto 8, del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1976, n. 39 "
Norme e criteri per la programmazione, gestione e controllo dei Servizi consultoriali
", è inserito il seguente: "
8 bis)
Diffondere la conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali
".
Art. 3. 
(Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2004 , n. 1)
1. 
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "
Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento
" è inserita la seguente: "
e bis)
la promozione di iniziative tese a diffondere la conoscenza da parte degli utenti e degli operatori del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali;
".
2. 
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. n. 1/2004 dopo le parole: "
qualificazione del personale
" sono inserite le seguenti: "
, con particolare riferimento alla conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali
".
Art. 4. 
1. 
Dopo la lettera m, del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 "
Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa.
", è inserita la seguente: "
m bis)
la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso.
".
2. 
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. n. 28/2007 è inserita la seguente: "
d bis)
previsione, nei criteri di erogazione del contributo di cui alla lettera d), di una specifica premialità a favore delle scuole paritarie dell'infanzia che istituiscono percorsi formativi e informativi sulle tecniche salvavita e sui concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione pediatrica, la rianimazione cardiopolmonare e l'uso del defibrillatore semiautomatico rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti.
".
3. 
Dopo la lettera n) del comma 3 dell'articolo 29 della l.r. n. 28/2007 sono inserite le seguenti: "
n bis)
la promozione, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o con l'Ufficio scolastico regionale o con singole istituzioni scolastiche e formative, di percorsi informativi e formativi, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti, riguardanti le tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali dai centri di formazione BLSD accreditati dalla Regione Piemonte;
n ter)
la sensibilizzazione, tramite campagne di comunicazione gestite dalle Aziende sanitarie regionali, delle istituzioni scolastiche e formative, rivolte al personale docente e non docente, ai genitori e agli studenti sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, sull'uso del defibrillatore semiautomatico e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali. In particolare, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la Regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai percorsi informativi e formativi sulle tecniche sopraccitate, tenuti dai centri di formazione BLSD accreditati dalla Regione Piemonte;
n quater)
la previsione di una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, sull'uso del defibrillatore semiautomatico e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, tenuti dai centri di formazione BLSD accreditati dalla Regione Piemonte, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.
".
Art. 5. 
(Regolamento attuativo)
1. 
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, definisce con apposito regolamento gli strumenti e le azioni atti a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, con particolare riguardo ai criteri di accreditamento delle strutture che si occupano di minori.
Art. 6. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per la realizzazione dei percorsi formativi e informativi di cui agli articoli 2, 3 e 4 nel biennio 2017-2018, sono previsti oneri complessivamente pari a 100.000,00 euro per ciascun anno del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, ripartiti in 75.000,00 euro per i percorsi formativi e in 25.000,00 euro per i percorsi informativi, i quali stanziamenti sono iscritti nell'ambito della missione 13 programma 13.08 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1, si provvede per il biennio 2017-2018 con le risorse finanziarie della missione 20 programma 20.03 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 aprile 2017
Sergio Chiamparino