Legge regionale n. 6 del 14 aprile 2017  ( Versione vigente )
"Bilancio di previsione finanziario 2017-2019".
(B.U. 18 aprile 2017, 1° suppl. al n. 15)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I 
(Disposizioni finanziarie)
Art. 1. 
(Stati di previsione delle entrate e delle spese)
1. 
Per l'esercizio finanziario 2017 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 20.246.384.843,61 e di cassa per euro 14.670.067.443,40 e spese di competenza per euro 20.246.384.843,61 e di cassa per euro 14.670.067.443,40, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. 
Per l'esercizio finanziario 2018 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 , sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 18.536.883.774,10 e spese di competenza per euro 18.536.883.774,10, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. 
Per l'esercizio finanziario 2019 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 , sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 18.327.765.305,39 e spese di competenza per euro 18.327.765.305,39 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2. 
(Allegati al bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) 
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 1 );
b) 
il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 2 );
c) 
il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 3 );
d) 
i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 4 );
e) 
il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) ( allegato 5 );
f) 
la nota integrativa ( allegato 6 );
g) 
il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto ( allegato 7 );
h) 
il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ( allegato 8 );
i) 
il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 9 );
l) 
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato ( allegato 10 );
m) 
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 11 );
n) 
il prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento ( allegato 12 );
o) 
l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie ( allegato 13 );
p) 
l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste ( allegato 14 ).
Art. 3. 
(Applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2016)
1. 
Nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono iscritte per l'esercizio 2017 le seguenti voci di spesa, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2016, ai sensi dell' articolo 42 del d.lgs. 118/2011 per un totale di euro 1.044.860.316,70:
[1]
a) 
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016 per un importo pari a euro 537.126.442,50;
b) 
fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2016 per un importo pari a euro 112.233.741,08;
c) 
fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi dell' articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2014'), per un importo pari a euro 13.000.000,00;
d) 
fondo rischi contenzioso per un importo pari a euro 137.960.130,73, di cui euro 60.469.648,30 per sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012, euro 22.741.094,18 per sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015, euro 54.749.387,77 per eventuale riassunzione di oneri già trasferiti al Commissario straordinario ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2015");
e) 
altri accantonamenti per un importo pari a euro 244.540.002,87, di cui euro 49.378.886,55 per iscrizione spese relative al trasporto pubblico locale ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti n. 92/2016/SCRPIE/PARI del 12 luglio 2016, euro 182.818.182,49 per recepimento nella competenza dell'esercizio 2016 di spese impegnate negli esercizi successivi in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, euro 12.342.933,83 per iscrizione di spese già finanziate dallo Stato o dall'Unione europea.
2. 
Nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono altresì iscritti per l'esercizio 2017, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2016, ai sensi dell' articolo 42 del d.lgs. 118/2011 , i seguenti fondi vincolati per anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e rifinanziamenti per un totale di euro 4.650.044.721,27:
[2]
a) 
fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 per contratti stipulati dalla Regione Piemonte, come previsto dall' articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2016') per un importo pari a euro 2.670.004.225,62;
b) 
fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 per contratti stipulati dal Commissario straordinario ai sensi della legge 190/2014 , come previsto dall' articolo 1, comma 701, della legge 208/2015 per un importo pari a euro 1.761.731.110,35;
c) 
ripiano annuale 2017 del disavanzo per iscrizione fondi vincolati da anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 nonchè dell' articolo 1, comma 521, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per un importo pari a euro 218.309.385,00.
3. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede con provvedimento amministrativo.
Art. 4. 
(Accordi di programma)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. 
È autorizzato, con provvedimento amministrativo, il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 5. 
(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati.
2. 
La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.
Art. 6. 
(Fondi speciali)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono iscritti i seguenti fondi:
a) 
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;
b) 
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo.
2. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede con provvedimento amministrativo.
Art. 7. 
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 è iscritto un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2017 sui singoli capitoli di spesa, con uno stanziamento pari a euro 127.255.523,25.
2. 
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede con provvedimento amministrativo.
Art. 8. 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all' allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2. 
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate citate nell' allegato A di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 9. 
(Passività pregressa per i soggetti gestori degli Ecomusei del Piemonte)
1. 
La quota di passività pregressa, pari ad euro 140.000,00 a favore dei soggetti gestori degli Ecomusei del Piemonte, istituiti ai sensi della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 (Istituzione di Ecomusei del Piemonte), per le attività svolte nell'anno 2016, trova copertura negli stanziamenti iscritti nella missione 5, programma 05.02, del bilancio di previsione finanziario 2017- 2019.
Art. 10.[3] 
(Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)
1. 
Ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a partire dal 1° gennaio 2018 la Regione istituisce l'Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), di cui all' articolo 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), calcolata sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo e atterraggio.
2. 
L'IRESA è dovuta per ogni decollo ed ogni atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti situati nel territorio regionale:
a) 
dagli esercenti di aeromobili che svolgono servizi di trasporto pubblico, aerotaxi o altre attività di tipo commerciale in aeroporti con certificazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) o gestiti direttamente dall'ENAC, in conformità a quanto previsto dal regolamento dell'ENAC 21 ottobre 2003 (Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti);
b) 
dagli esercenti di aeromobili ad ala fissa ad uso privato, con peso massimo al decollo pari o superiore a 4,5 tonnellate;
c) 
dagli esercenti di aeromobili ad ala rotante ad uso privato, con peso massimo al decollo pari o superiore a 2,5 tonnellate.
3. 
L'esercente di cui al comma 2 è individuato ai sensi dell'articolo 874 del Codice della navigazione ed, in mancanza della dichiarazione dell'esercente, si presume tale, ai sensi dell'articolo 876 dello stesso Codice, il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.
4. 
La misura dell'IRESA è determinata in riferimento:
a) 
al peso massimo dell'aeromobile al decollo;
b) 
al livello di emissioni sonore dell'aeromobile accertato, secondo gli standard di certificazione internazionali dell'International civil aviation organization (ICAO), dal paese in cui risulta immatricolato l'aeromobile, avendo come riferimento la metodologia di calcolo riportata nei capitoli II, III e IV dell'annesso 16, volume I, alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale dell'ICAO, di seguito denominato Annesso.
5. 
Ai sensi del comma 4, l'IRESA si applica nella misura di euro 0,50 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata a prescindere dal peso massimo al decollo.
6. 
Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).
7. 
I soggetti di cui al comma 6:
a) 
trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo;
b) 
riversano con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
8. 
Ai fini dell'accertamento, della liquidazione, della riscossione e del versamento dell'IRESA, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli enti preposti alla gestione degli aeroporti apposite convenzioni, i cui contenuti minimi disciplinano le modalità di riversamento trimestrale delle somme riscosse e la trasmissione dei flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione dell'imposta.
9. 
Nelle more dell'adozione della convenzione di cui al comma 8 e per quanto da essa non previsto, si applica quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 1085/1982 .
10. 
Le modalità di pagamento ai soggetti di cui al comma 6, nonché quelle di riversamento e di accertamento e quelle di trasmissione e composizione dei flussi sono disciplinate con regolamento emanato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente.
11. 
Sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
a) 
per l'inottemperanza alla disposizione di cui al comma 7, lettera a), il trasgressore è sanzionato da un minimo di euro 10.000,00 fino ad un massimo di euro 50.000,00;
b) 
per l'inottemperanza alla disposizione di cui al comma 7, lettera b), il trasgressore è sanzionato nella misura dell'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali sulle somme incassate e non riversate.
12. 
Sono esenti dall'applicazione dell'imposta:
a) 
gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) 
gli aeromobili adibiti al lavoro aereo di cui all'articolo 789 del Codice della navigazione;
c) 
gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) 
gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero Club d'Italia, agli Aero Club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
e) 
gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori o in attesa di omologazione con permesso di volo;
f) 
gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
g) 
gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h) 
gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo e antincendio e adibiti a tali attività;
i) 
gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a 4.500 chilogrammi;
l) 
gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).
13. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 1085/1982 .
14. 
Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'IRESA sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata nel titolo 1, tipologia 10101 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e sono accantonate nello stato di previsione della spesa in apposito fondo istituito nell'ambito della missione 20, programma 20.03 del medesimo bilancio al fine della relativa destinazione agli enti locali che ricadono nelle zone A e B, come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale) a titolo di indennizzo delle popolazioni residenti nei comuni delle medesime zone e alla realizzazione di accordi di programma tra la Regione ed i comuni limitrofi alla zona aeroportuale per l'adozione di misure di abbattimento dell'inquinamento acustico ed ambientale, derivante dalle emissioni sonore degli aeromobili.
15. 
Ai fini del riparto dei fondi da destinarsi alle finalità di cui al comma 14, la Giunta regionale adotta apposita deliberazione, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 11. 
1. 
L' articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 'Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali') è sostituito dal seguente: "
Art. 10
(Rimborsi spese)
1.
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di divieto di cumulo, in caso di non utilizzo dell'autovettura di servizio, ai componenti del CAL è corrisposto, per la partecipazione alle sedute dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza, se non convocate nella stessa giornata, il rimborso per ogni chilometro percorso dalla residenza o dal domicilio, qualora più vantaggioso per l'amministrazione, alla sede di svolgimento delle sedute, andata e ritorno, pari a un quinto del costo di un litro di benzina verde praticato dalla compagnia AGIP nell'importo vigente all'inizio di ogni mese, secondo le modalità attuative definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2.
Il rimborso di cui al comma 1 non è corrisposto se il componente ha la residenza o il domicilio nel Comune di Torino.
".
Art. 12. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) la parola "
sessanta
" è sostituita dalla seguente: "
centoventi
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della 1.r. 24/2016, è inserito il seguente: "
1 bis.
I contribuenti che si trovano nella situazione di cui al comma 1 ed ai quali non è ancora stato notificato l'avviso di accertamento possono altresì regolarizzare la propria posizione eseguendo entro il 30 giugno 2017, e senza ulteriori formalità, il pagamento della sola tassa dovuta, senza l'applicazione della sanzione e degli interessi.
".
3. 
Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 24/2016 è sostituito dal seguente: "
1.
A decorrere dall'anno 2017, ai fini dell'attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio, fino all'approvazione della nuova legge in materia di gestione dei rifiuti, il 50 per cento delle risorse di entrata derivanti dal tributo speciale per il deposito in discariche di rifiuti solidi di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 , accertate nel titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), categoria 159 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono destinate ad alimentare, in maniera vincolata, i finanziamenti a soggetti pubblici per la minore produzione di rifiuti e per le altre finalità previste dall' articolo 3, comma 27, della legge 549/1995 mediante uno stanziamento di pari importo iscritto nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti) del medesimo bilancio.
".
Capo II 
(Disposizioni in materia di enti locali)
Art. 13. 
(Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali)
1. 
A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, nella missione 20, programma 20.03 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, è istituito un fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali.
2. 
Il fondo di cui al comma 1 è alimentato su base volontaria da comuni, unioni di comuni, province e città metropolitane con risorse proprie attinte dall'avanzo di amministrazione, nel quadro delle intese di cui all' articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell' articolo 81, sesto comma, della Costituzione ).
3. 
Al riparto del fondo di cui al comma 1, si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di criteri condivisi con il Consiglio delle autonomie locali.
Art. 14. 
(Attuazione dell'intesa Governo-Regioni concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017)
1. 
In attuazione dell'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, commi 680 e 682, della legge 208/2015 , concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017, la Regione é tenuta a garantire investimenti, anche indiretti, nuovi e aggiuntivi rispetto a quelli effettuati nell'esercizio 2016, per complessivi euro 25.292.177,20, assicurando l'esigibilità dei relativi impegni nel medesimo anno 2017.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 è costituito un accantonamento di importo pari a quello indicato al comma 1. La Giunta regionale privilegia i contributi agli enti locali finalizzati all'attuazione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), nonché ad interventi di edilizia scolastica ed in ambito culturale e turistico, di recupero a fini locativi di unità immobiliari da parte delle Agenzie territoriali per la casa (ATC), anche attraverso l'integrazione della dotazione statale di cui al decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 , di recupero di immobili di proprietà di enti locali o loro consorzi con utilizzo socio-assistenziale, di bonifica ambientale finalizzata alla rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici, ovvero di recupero del dissesto idrogeologico.
3. 
I beneficiari dei contributi di cui al comma 2 certificano la liquidabilità delle relative spese entro il 15 dicembre 2017, con modalità definite dalle delibere della Giunta regionale di assegnazione delle risorse. In caso contrario, la Regione provvede a revocare i relativi impegni.
4. 
I contributi di cui al comma 2 sono erogati in unica soluzione successivamente alla presentazione della certificazione di cui al comma 3.
5. 
Al fine di una corretta programmazione e gestione delle politiche di investimento della Regione, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica derivati dall'intesa di cui al comma 1, sono accantonate somme per un importo di euro 102.598.723,16 in un fondo nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, all'interno del quale è iscritto l'importo di euro 5.000.000,00 da destinarsi al finanziamento di investimenti della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) o a accordi di programma per investimenti nel sistema neve del Piemonte.
6. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui ai commi 2 e 5, la Giunta regionale provvede con provvedimento amministrativo, previo parere della commissione consiliare competente prima della assunzione dello stesso.
Capo III 
(Disposizioni per l'istituzione del registro informatico regionale dei contrassegni disabili)
Art. 15. 
(Istituzione del registro informatico regionale dei contrassegni disabili)
1. 
La Regione, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nonché nell'ottica di perseguire i principi di semplificazione, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, istituisce il registro informatico regionale dei contrassegni disabili, di seguito denominato registro regionale, quale patrimonio informativo regionale finalizzato, attraverso una rapida registrazione e condivisione dei dati ivi contenuti, a favorire la più ampia mobilità delle persone diversamente abili sul territorio regionale.
2. 
I1 registro regionale è gestito dalla struttura regionale competente, che ne favorisce, anche tramite eventuali incentivi, l'implementazione da parte dei comuni piemontesi mediante la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa, singolarmente oppure attraverso le associazioni degli enti locali.
3. 
L'implementazione del registro regionale avviene mediante il riutilizzo dei dati già in possesso di ciascun comune per il rilascio dei titoli autorizzativi, emessi ai sensi dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
4. 
Il registro regionale è utilizzato dai comuni firmatari dei protocolli d'intesa per l'accesso diretto ai dati di cui al comma 3, allo scopo di svolgere un più rapido controllo sulla legittimità della circolazione e delle soste dei veicoli al servizio di persone detentrici del contrassegno disabili nelle zone a traffico limitato nonché nelle aree pedonali urbane.
5. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, disciplina, sulla base dei principi di cui al comma 1, le modalità per l'istituzione, l'implementazione e l'utilizzo del registro regionale che contiene, in particolare, i seguenti elementi:
a) 
numero del contrassegno disabile;
b) 
cognome e nome del titolare del contrassegno;
c) 
data di nascita del titolare del contrassegno;
d) 
data di decorrenza del contrassegno;
e) 
data di scadenza del contrassegno;
f) 
data di emissione del contrassegno;
g) 
targa e tipo di veicolo.
Art. 16. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione dell'articolo 15 e dei risultati ottenuti in termini di miglioramento della mobilità delle persone diversamente abili sul territorio regionale.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) 
le modalità organizzative e procedurali adottate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 15 ;
b) 
la descrizione delle fasi relative all'istituzione del registro regionale, comprese le eventuali criticità;
c) 
il numero e i contenuti dei protocolli di intesa sottoscritti con i comuni piemontesi singolarmente o attraverso le associazioni degli enti locali;
d) 
l'entità, i beneficiari e l'utilizzo degli eventuali incentivi erogati;
e) 
il contributo attribuibile all'istituzione e all'utilizzo del registro regionale alla semplificazione e rapidità del controllo sulla legittimità della circolazione di cui all'articolo 15, comma 4;
f) 
una sintesi delle opinioni prevalenti dei comuni che utilizzano il registro regionale e delle associazioni attive a supporto delle persone diversamente abili sul territorio regionale.
3. 
Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli ulteriori documenti di analisi, ove presentati, considera eventuali modifiche del presente Capo o formula direttive e indirizzi, per la Giunta regionale.
4. 
Le relazioni previste dal comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. 
I beneficiari degli interventi di cui al presente Capo sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di valutazione. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui al comma 2 trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 17.
Art. 17. 
(Norma finanziaria)
1. 
La spesa corrente per l'istituzione del registro regionale di cui all'articolo 15 è quantificata nel biennio 2019-2020, rispettivamente in euro 15.000,00 e in euro 67.540,00 e iscritta nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.08 (Statistica e sistemi informativi) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. A tal fine è istituito un apposito capitolo di spesa denominato ''Oneri per l'attuazione dell' articolo 15 della l.r. 6/2017 - Istituzione del registro informatico regionale dei contrassegni disabili'' che presenta la necessaria dotazione finanziaria.
[4]
Capo IV 
(Disposizioni relative al censimento ed utilizzo delle aree industriali pubbliche)
Art. 18. 
(Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2015 , n. 1)
1. 
Al termine del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), sono aggiunte le seguenti parole: "
nonché agevolazioni per il recupero delle medesime aree di cui è mantenuta la destinazione d'uso iniziale.
".
Capo V 
(Disposizioni in materia di rifiuti e di incidenti connessi con sostanze pericolose)
Art. 19. 
(Rinvio rideterminazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 le parole "
A decorrere dal 1° gennaio 2017
" sono sostituite dalle seguenti: "
A decorrere dal 1° gennaio 2018
".
Art. 20. 
(Incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)
1. 
A decorrere dall'anno 2017, per dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), è istituito, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, titolo 2, tipologia 103, (conto finanziario E. 2.01.03.02.000), un nuovo capitolo con la seguente denominazione "Introiti dovuti dai gestori degli stabilimenti soggetti alle attività ispettive ordinarie e straordinarie ai sensi del d.lgs. 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" sul quale si provvede ad iscrivere le risorse corrispondenti alle somme introitate e vincolate ai seguenti capitoli di spesa di nuova istituzione nell'ambito della missione 9, programma 09.08, del medesimo bilancio:
a) 
trasferimento alla direzione regionale dei Vigili del fuoco del Piemonte di quota parte degli introiti dovuti dai gestori degli stabilimenti soggetti alle attività ispettive ordinarie e straordinarie ai sensi del d.lgs. 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (conto finanziario U. 1.04.01.00.001);
b) 
trasferimento all'Arpa Piemonte di quota parte degli introiti dovuti dai gestori degli stabilimenti soggetti alle attività ispettive ordinarie e straordinarie ai sensi del d.lgs. 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (conto finanziario U. 1.04.01.02.017);
c) 
altre spese per acquisto di servizi per formazione e addestramento in relazione all'applicazione del d.lgs. 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (conto finanziario U. 1.03.02.04.999).
2. 
Gli stanziamenti in spesa per l'anno 2017 e seguenti sono da utilizzare nei limiti delle somme effettivamente introitate.
Capo VI 
(Disposizioni in materia di partecipazioni pubbliche)
Art. 21. 
(Acquisizione della partecipazione in Villa Melano S.p.A. detenuta da SCR Piemonte S.p.A.)
1. 
La Giunta regionale, nell'ambito di una razionale organizzazione delle partecipazioni regionali, è autorizzata a disporre il trasferimento alla Regione, per il corrispettivo di euro 10,00, della partecipazione in Villa Melano S.p.A. detenuta da SCR Piemonte S.p.A. e già finanziata ai sensi della legge regionale 21 luglio 2016, n. 15 (Ricapitalizzazione SCR Piemonte SpA).
2. 
Ad avvenuta cessione, la Regione subentra nel debito, pari a euro 1.035.450,00, di SCR Piemonte S.p.A. verso Villa Melano S.p.A. per il versamento a questa delle quote di aumento di capitale sociale sottoscritte da SCR Piemonte S.p.A. e non versate ed iscrive un credito di pari importo verso SCR Piemonte S.p.A..
3. 
Gli importi di cui al comma 2 sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata nel titolo 3, tipologia 500, categoria 02 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e nello stato di previsione della spesa nella missione 1, programma 01.03, del medesimo bilancio.
Capo VII 
(Disposizioni in materia di agricoltura)
Art. 22. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015) è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione, nel rispetto del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, istituisce un programma di aiuti in regime de minimis al fine di sostenere attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente, nella transizione fra gli impegni agroambientali assunti nel quadro del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 e l'eventuale assunzione di analoghi impegni nell'ambito del PSR 2014-2020.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/2015 è sostituito dal seguente: "
2.
Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole che hanno concluso o intrapreso impegni relativi alle azioni 214.1 o 214.2 del PSR 2007-2013 o alla misura 10, operazione 10.11, o alla misura 11 del PSR 2014-2020.
".
3. 
Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 9/2015 , dopo le parole "
eventuale spesa
", sono inserite le seguenti: "
massima di euro 7.000.000,00
".
4. 
Il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 9/2015 è sostituito con il seguente: "
6.
I fondi già trasferiti ad Arpea destinati al finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi per il PSR 2007-2013 e non utilizzati sono versati alla Regione per una somma massima pari a euro 7.000.000,00 ed introitati nello stato di previsione dell'entrata nel titolo 3, tipologia 500, dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione denominato ''Restituzione fondi trasferiti ad Arpea per il finanziamento di leggi regionali.''.
".
5. 
Al comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 9/2015 le parole "
UPBA17102
" sono sostituite dalle seguenti "
missione 16, programma 16.01
" e le parole "
del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015
" sono sostituite dalle seguenti "
dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019
".
6. 
Al comma 8 dell'articolo 9 della l.r. 9/2015 le parole "
UPBA17102
" sono sostituite dalle seguenti "
missione 16, programma 16.01
" e le parole "
del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015
" sono sostituite dalle seguenti "
dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019
".
Capo VIII 
(Disposizioni in materia di trasporto)
Art. 23. 
(Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci)
1. 
Al fine di promuovere il trasporto ferroviario sia intermodale che tradizionale delle merci aventi origine o destinazione nel territorio regionale, è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per il sostegno del trasporto ferroviario delle merci".
2. 
Il fondo di cui al comma 1 concorre alle finalità ed allo strumento di incentivazione di cui all'articolo 1, commi 648 e 649 della legge 208/2015 .
3. 
La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del fondo, sentita la commissione consiliare competente, nonché il riconoscimento, la determinazione, l'assegnazione e la liquidazione del contributo in conformità con la disciplina nazionale.
4. 
Per l'anno 2017 la dotazione finanziaria, pari a euro 200.000,00, è iscritta sul fondo di cui al comma 1 nella missione 10, programma 10.01, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
Art. 24. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 14 aprile 2017
p. Sergio Chiamparino Il Vice Presidente Aldo Reschigna


Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 3 le parole "Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017- 2019 sono iscritti per l'esercizio 2017 i seguenti fondi" sono state sostituite dalle parole "Nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono iscritte per l'esercizio 2017 le seguenti voci di spesa" ad opera del comma 1 dell'articolo 163 della legge regionale 16 del 2017.

[2] Nel comma 2 dell'articolo 3 le parole "Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono altresì iscritti" sono state sostituite dalle parole "Nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono altresì iscritti" ad opera del comma 2 dell'articolo 163 della legge regionale 16 del 2017.

[3] L'art. 19 della l.r. 20/2018 sospende l'applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) prevista a decorrere dal 1° gennaio 2018.

[4] Il comma 1 dell'articolo 17 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 22 del 2019.